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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud. 20/1/2006), Sentenza n.6336

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6336

(Pres. Papadia; Est.Postiglione; Imp. Gatteschi)


UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/1/2006
 

SENTENZA
N.
100


REGISTRO GENERALE
N.
38500/05


Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott.UMBERTO PAPADIA
1.Dott.AMEDEO POSTIGLIONE
2.Dott.FRANCO MANCINI
3.Dott.MARIO GENTILE
4.Dott.GIOVANNI AMOROSO
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gatteschi Marco n. Milano 18-9-1949
Gatteschi Marina Adele n. Milano 14-12-1950
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 29-11-2004
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Mario Fraticelli
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi


Fatto e diritto


Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 29-11-04, condannava Gatteschi Marco e Gatteschi Marina Adele, legali rappresentanti della Ditta Enzo Gatteschi" s.n.c., alla pena di 800 Euro ciascuno per la violazione dell'art. 59, 1° comma del D.lg.vo 152/99 (scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione), come accertato il 17-10-2001.

Riteneva il Tribunale che l'autorizzazione datata 25-3-2001 in possesso degli imputati era scaduta e non era stata tempestivamente rinnovata, così come prescrive l'art. 45 del D.lg.vo 152/99, sicchè lo scarico dopo la scadenza e senza la tempestiva do-manda di rinnovo (cioè un anno prima) equivale a o scarico non autorizzato.

Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, lamentando la violazione dell'art. 62, e 11 del D.lg.vo 152/99, che consentirebbe la possibilità di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della nuova legge per gli scarichi esistenti ed autorizzati, come nel caso di specie.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte con sentenza 36049 del 23-6-2004 rv. 229479 si è già occupata della questione, come si ricava dalla massima che segue:
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999. La norma di cui all'art. 62 c. 11 D.Lg.vo 152/99, fa espressamente salve "le disposizioni specifiche previste dal presente decreto" e quindi anche l'art. 45, che detta i criteri generali in tema di autorizzazione agli scarichi.

Mentre l'art. 62, 11 comma si preoccupa dell'adeguamento sostanziale alla nuova normativa (a fini della osservanza dei limiti di accettabilità) e fissa a tal fine un periodo transitorio di tre anni, poi prorogato, l'art. 45, 7 comma chiarisce che l'autorizzazione (ossia il profilo formale) è valida quattro anni e ne deve essere richiesto il rinnovo tempestivamente cioè "un anno prima della scadenza".
Il sistema legale introdotto dalla 1. 152/99 esige, dunque, la copertura sempre di una preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi(vedi comma 1 art. 45) e prevede nel periodo transitorio sul piano so-stanziale (cioè con riferimento al contenuto delle autorizzazioni) un adeguamento entro 4 anni.

 I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati devono comunque provvedere secondo la regola generale (art. 7 dell'art. 45 espressamente richiamato dall'art. 62, c. 11), richiedendo la nuova autorizzazione un anno prima della scadenza e comunque tempestivamente prima della scadenza stessa.

E' consentito continuare lo scarico provvisoriamente nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, sempre vi sia continuità temporale con il nuovo provvedimento autorizzatorio, senza soluzione di continuità.

Poiché la sentenza impugnata nella sostanza si è attenuta a questi principi, qui meglio esplicitati, il ricorso deve essere rigettato e la decisione confermata.


P.Q.M.


La Corte
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20-1-06
 

 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

Inquinamento idrico - Acque - Autorizzazione allo scarico, validità e rinnovo - Scarico di acque industriali. In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999. Pres. Papadia Est. Postiglione Imp. Gatteschi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6336


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