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Inquinamento atmosferico - Impianti di autolavaggio - Emissioni “poco
significative” in atmosfera - Autorizzazione - Esclusione - Obbligo di
comunicazione - Necessità - Continuità normativa - Norme in materia ambientale -
Fattispecie - Art. 272, c. 5 D.L.vo n. 152/2006 - D.P.R. 25.7.1991 - D.P.R. n.
203/88. Gli impianti di autolavaggio non sono soggetti ad autorizzazione con
riferimento alle emissioni “poco significative” in atmosfera, ma solo
all'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.L.vo n.
152/2006, quindi, anche secondo la normativa attualmente vigente, le
disposizioni contenute nel D.P.R. 25.7.1991, e nell’art. 2, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, risultano in
linea di continuità normativa con l'attuale disciplina delle emissioni in
atmosfera di cui alla parte quinta del D.L.vo 3.4.2006 n. 152, contenente Norme
in materia ambientale. Nella specie, l'obbligo di comunicazione di cui all'art.
2, comma 2, del D.P.R. citato, invece, era previsto solo a seguito di apposita
delibera regionale, sicché l'eventuale violazione della relativa prescrizione
non poteva neppure ritenersi sanzionata penalmente ai sensi dell'm. 24, commi
secondo e terzo, del D.P.R. n. 203/88, riferendosi le corrispondenti fattispecie
alle attività soggette ad autorizzazione, mentre è attualmente sanzionato in
modo espresso dall'art. 279, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006, sicché non vi è
continuità normativa tra la fattispecie di cui alla disposizione citata e quelle
di cui all'abrogato art. 24 in relazione all'obbligo di comunicazione di cui si
tratta. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Damizia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 18 dicembre 2006 (Ud. 08/11/2006), Sentenza n. 41291
P.U. del 8.11.2006
SENTENZA N. 1731
N. 47343/2004 reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. Enrico Papa Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Vincenzo Tardino Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Mario
Pica, difensore di fiducia di Damizia Domenico, n. a Colleferro il 22.12.1968,
avverso la sentenza in data 23.9.2004 del Tribunale di Frosinone, sezione
distaccata di Anagni, con la quale venne condannato alla pena di € 5.000,00 di
ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 203/1988.
Visti gli atti, la sentenza
denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la
relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost.
Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento
senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il
Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, ha affermato la
colpevolezza di Damizia Domenico in ordine al reato di cui all'art. 25 del
D.P.R. n. 203/88, ascrittogli perché, nella qualità di titolare dell'omonimo
autolavaggio, ometteva di chiedere l'autorizzazione alle immissioni in
atmosfera, condannandolo alla pena precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto
ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione
il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n.
203/88.
Si deduce che il citato decreto
presidenziale, che ha attuato le direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 si applica esclusivamente agli impianti industriali, nella cui categoria
non rientrano le attività di autolavaggio, in quanto queste ultime sono carenti
delle caratteristiche tecnico - produttive che contraddistinguono gli impianti
industriali.
Si aggiunge che l'attività di
autolavaggio rientra tra quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo,
ai sensi del D.C.P.M. 21.7.1991, per le quali non è richiesta l'autorizzazione.
Con il secondo mezzo di annullamento
si denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in
ordine alla determinazione della entità della pena.
Si deduce che il giudice di merito
ha determinato la pena inflitta in misura di gran lunga superiore al massimo
edittale previsto dalla norma, che è di € 1.032,91 senza addurre alcuna
motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata applicata una pena
cinque volte superiore al massimo previsto della legge.
Il primo motivo di ricorso è
fondato.
Il D.P.R. 25.7.1991, contenente
"Modifiche dell'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco
significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989",
detta, nel capo secondo, le DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI POCO
SIGNIFICATIVE NONCHE' DI EMISSIONI DIFFUSE DI DEPOSITI DI OLII MINERALE E GPL,
statuendo:
Art. 2,comma 1," Le attività di
cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività di
inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione".
Art. 2, comma 2, "Le regioni
possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1
comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca
significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto."
Nell'allegato 1 vengono, quindi,
elencate le attività ad inquinamento atmosferico poco significato, nel cui
novero,al punto 17, sono inclusi gli autolavaggi.
L'attività esercitata dal
ricorrente, pertanto, non era soggetta alla preventiva autorizzazione, ma il
Malizia era solo tenuto alla comunicazione di cui al citato art. 2, secondo
comma, subordinatamente alla evenienza che la Regione di appartenenza ne avesse
previsto l'obbligo.
Le disposizioni
esaminate, peraltro, risultano in linea di continuità normativa con l'attuale
disciplina delle emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del D.Lvo.
3.4.2006 n. 152, contenente Norme in materia ambientale.
Infatti, l'art. 272, comma 5, del
predetto testo unico stabilisce:
"Il presente titolo, ad eccezione
di quanto previsto del comma 1,non si applica agli impianti e alle attività
elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto.
Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa
nazionale né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria
esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di
lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano
esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277"
Nell'allegato IV, parte I, alla
parte quinta del decreto legislativo, al punto 4 lett. l) sono citati gli
autolavaggi.
Stabilisce, inoltre, il comma 1
dell'art. 272 del testo unico:
"L'autorità competente può
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o
delle attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del
presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in
via preventiva, la messa in esercizio del impianto o di avvio dell'attività,
salvo diversa disposizione dello stesso allegato. Il suddetto elenco riferito ad
impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto
disposto dall'art. 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle
provincie autonome,delle associazioni rappresentative di categorie produttive"
Ai sensi dell'art. 272, comma 5,
quindi, anche secondo la normativa attualmente vigente gli impianti di
autolavaggio non sono soggetti ad autorizzazione con riferimento alle emissioni
in atmosfera, ma solo all'obbligo di comunicazione.
Per completezza di esame va anche
rilevato che il corrispondente inadempimento è attualmente sanzionato dall'art.
279, co. 3, del testo unico ai sensi del cui disposto: "Chi mette in
esercizio un impianto o inizia un'attività senza averne dato la preventiva
comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, comma 5 o comma 15 o ai sensi
del art. 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
fino ad milletrentadue euro".
Conclusivamente si deve, quindi,
affermare, che l'attività di autolavaggio non era soggetta ad autorizzazione per
quanto riguarda le emissione in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad
emissioni poco significative ai sensi del capo II, art. 2, comma 1, del D.P.R.
25.7.1991 ed allegato 1.
Sotto tale profilo vi è continuità
normativa con le previsione di cui all'art. 272, comma 5, del D.Lvo. n.
152/2006, nel senso che gli impianti con emissioni poco significative non erano
ed attualmente non sono soggette ad autorizzazione.
L'obbligo di comunicazione di cui
all'art. 2 , comma 2, del D.P.R. citato, invece, era previsto solo a
seguito di apposita delibera regionale, sicché l'eventuale violazione della
relativa prescrizione non poteva neppure ritenersi sanzionata penalmente ai sensi
dell'art. 24, commi secondo a terzo, del D.P.R. n. 203/88, riferendosi le
corrispondenti fattispecie alle attività soggette ad autorizzazione, mentre è
attualmente sanzionato in modo espresso dell'art. 279, comma 3, del D.Lvo. n.
152/2006, sicché non vi è continuità normativa tra la fattispecie di cui alla
disposizione citata e quelle di cui all'abrogato art. 24 in relazione
all'obbligo di comunicazione di cui si tratta.
Pertanto, all'epoca della
commissione del fatto anche la omessa comunicazione di inizio attività per gli
impianti non soggetti ad autorizzazione non era sanzionata penalmente.
L'accoglimento del primo motivo di
ricorso rende superfluo l'esame del secondo, nel quale, peraltro, viene
formulata una doglianza egualmente fondata.
La sentenza impugnata deve essere,
pertanto,annullata senza rinvio per la indicata causale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza
impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma nella pubblica
udienza del 8.11.2006
L' estensore
Il presidente
Alfredo Maria Lombardi
Enrico Papa
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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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