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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/04/2006 (Ud. 22/03/2006), Sentenza n. 13957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/04/2006 (Ud. 22/03/2006), Sentenza n. 13957
(Pres. De Maio G. Est. Petti C. Rel. Petti C. Imp. Rubrichi. P.M. Passacantando G. (Conf.), (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 23/12/2005).
del 22/03/2006
SENTENZA N. 364
REGISTRO GENERALE
N. 3291/2006
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di:
Rubrichi Santo, nato a Casamasella il 21 novembre 1968;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Lecce del 23 dicembre del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letti il ricorso e l'ordinanza
denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 23 dicembre del 2005, il tribunale del riesame di Lecce
confermava il decreto in data 2.12.05, con cui il giudice per le indagini
preliminari del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo delle
strutture realizzate da Rubrichi Santo sull'arenile della spiaggia "Alimini",
nel Comune di Otranto, presso lo stabilimento balneare "Acquaspeed", in virtù di
concessione demaniale rilasciata dalla Regione Puglia, ipotizzando il reato di
cui all'articolo 1161 c.n.. A fondamento della decisione osservava che dalla
concessione demaniale in atti (la n. 48 del 14.3.05) risultava che, a fronte di
un termine di scadenza della stessa fissato al 31.12.07, il periodo era stato
circoscritto ad alcuni mesi dell'anno; che, pertanto, prima e dopo detto arco
temporale, il concessionario non era legittimato a mantenere sull'area demaniale
alcuna opera.
Ricorre per Cassazione l'indagato sulla base di un unico motivo con cui deduce
violazione ed erronea applicazione dell'art. 1161 cod. nav., anche in relazione
al D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 1 ter (03), conv. in L. 4 dicembre 1993, n.
494 nonché carenza assoluta di motivazione. Assume che erroneamente il tribunale
de riesame aveva ritenuto che la concessione demaniale fosse sostanzialmente
limitata alla sola stagione balneare, perché limitatamente a questa verrebbe
corrisposto il canone, mentre la maggiore durata sarebbe funzionale solo a non
dover richiedere ogni anno il rinnovo del titolo.
In realtà la quantificazione del canone, atteso che la stessa non risulta in
alcun modo compatibile con la individuazione di una concessione demaniale
sostanzialmente limitata alla sola stagione balneare, è stata determinata con
riferimento all'anno e non alla stagione. Da ciò consegue che l'omesso
smontaggio delle strutture alla fine della stagione si traduce in un adempimento
interno al rapporto che non rende abusiva l'occupazione oltre il termine
stagionale.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
L'occupazione del suolo demaniale è illegittima, non solo quando venga
esercitata senza alcun titolo abilitativo, ma anche quando venga attuata in
periodi diversi da quelli consentiti dal titolo e ciò perché il diritto di
godimento sul bene demaniale deve essere esercitato nei limiti fissati dall'atto
di concessione che lo ha costituito. Nella fattispecie, come esattamente
rilevato dal tribunale, il periodo d'uso era stato limitato ad alcuni mesi
l'anno ed in particolare al periodo della stagione balneare.
La scadenza al 31 dicembre del 2007 consentiva al concessionario di non chiedere
il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo balneare, ma non lo
autorizzava a mantenere le strutture anche oltre il periodo indicato nella
concessione a nulla rilevando la circostanza che il canone fosse corrisposto con
riferimento all'anno. In proposito si osserva che il canone, anche se era
determinato annualmente, era comunque rapportato all'effettiva utilizzazione del
bene per espressa disposizione legislativa, come si desume dal comma quarto
dello stesso articolo citato dal ricorrente.
Dispone infatti tale norma che i canoni annui relativi alle concessioni
demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati all'effettiva
utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore
all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della
concessione stessa. In altre parole il canone è determinato annualmente solo se
il concessionario è autorizzato a mantenere le strutture per tutto l'anno. Nella
fattispecie non si dubita dell'uso stagionale della concessione per cui per il
restante periodo dell'anno, come risulta dal provvedimento impugnato, il
prevenuto non poteva mantenere sulla spiaggia proprie strutture impedendo con la
sua occupazione l'uso pubblico del bene.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006
1) Demanio marittimo - Occupazione di suolo demaniale - Autorizzazione pluriennale, ma per determinati periodi - Mantenimento delle strutture in modo continuativo - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Configurabilità. L'occupazione del suolo demaniale è illegittima anche se effettuata in periodi diversi da quelli consentiti dal titolo autorizzatorio, atteso che il diritto di godimento del bene demaniale deve essere esercitato nei limiti fissati dall'atto che lo ha costituito, configurandosi in caso diverso il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.. (Nell'occasione la Corte ha ritenuto configurato il reato de qua in una ipotesi nella quale, pur in presenza di una autorizzazione pluriennale, il periodo d'uso era limitato alla stagione balneare, osservando come il titolo legittimante consentisse al concessionario di non richiedere il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo balneare, ma non lo autorizzasse a mantenere le strutture oltre tale periodo). Pres. De Maio G. Est. Petti C. Rel. Petti C. Imp. Rubrichi. P.M. Passacantando G. (Conf.), (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 23/12/2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/04/2006 (Ud. 22/03/2006), Sentenza n. 13957
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