AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

 

Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 

 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 01/06/2006 (Ud. 27/4/2006), Sentenza n. 13025

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 01/06/2006 (Ud. 27/4/2006), Sentenza n. 13025

 

(Pres. V. Carbone, Rel. F. Miani Canevari)


Omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La S.p.a. Industrie Ceramiche Cisa Cerdisa ha convenuto in giudizio l'INAIL chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa dell'Istituto assicuratore, che aveva contestato alla società il mancato computo, ai fini del calcolo del premio supplementare per il rischio silicosi, afferente al periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti esposti al rischio silicotigeno per i periodi di ferie, assenza per malattia e congedo straordinario.


Il giudice adito ha accolto la domanda della società ricorrente, con decisione confermata dal Tribunale di Modena con la sentenza oggi impugnata. Ad avviso del giudice dell'appello, la norma dettata dall'art. 1 del D.M. 20 giugno 1988 per la determinazione, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del premio supplementare per la silicosi, contiene una regolamentazione particolare che esclude, dato il nesso tra premio e rischio concreto di lavorazione, il calcolo dello stesso anche sulla parte di retribuzione dovuta per i periodi di assenza.


Avverso tale sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale la S.p.a. Gruppo Ceramiche Ricchetti (nella quale si è fusa per incorporazione la società Industrie Ceramiche Cisa Cerdisa) resiste con controricorso.


La causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in relazione al contrasto di giurisprudenza registrato in ordine a questo specifico profilo dei criteri di calcolo del premio in questione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 153, 154 D.P.R. n. 1124/1965 e del D.M. 20 giugno 1988, nonché difetto di motivazione, sostenendo che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - il calcolo del premio supplementare per la silicosi é svincolato dalla durata dell'attività lavorativa nel periodo in cui il dipendente è stato addetto alla lavorazione morbigena.


Il motivo è fondato. La disciplina in materia, dettata dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, stabilisce (art. 153, primo comma) che "i datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc."; il calcolo deve essere così compiuto sulla frazione del monte retributivo complessivo pari al rapporto tra i salari dei soli lavoratori esposti al rischio silicotigeno e il complesso delle retribuzioni erogate a tutti i lavoratori addetti allo stabilimento.

Come previsto dal successivo art. 154, "i criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".


Il D.M. 20 giugno 1988 contiene la tabella in base alla quale è fissato il tasso medio per la determinazione del premio, in base al criterio di calcolo del rapporto di incidenza considerato dal citato art. 153 del T.U. L'art. 1 del medesimo D.M. stabilisce che "sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti addetti alle lavorazioni morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse": con una precisazione che non era contenuta nel precedente D.M. 14 novembre 1978, ove veniva solo richiamato il criterio del suddetto rapporto tra salari specifici e retribuzioni complessive di tutti gli addetti.


Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze 23 ottobre 2003 n. 15865 e 29 marzo 2005 n. 6602, il calcolo del premio supplementare deve intendersi svincolato dall'effettività dell'esposizione e dalla durata dell'attività lavorativa, nell'ambito del periodo in cui il dipendente é stato addetto alla lavorazione morbigena, e pertanto deve tenere in considerazione l'intero salario, inclusi in esso anche gli emolumenti afferenti ai periodi di ferie, congedo e malattia.


Questo indirizzo riferisce il criterio di calcolo al principio posto dall'art. 41 del T.U. di cui al D.P.R. n. 1124/1965, a norma del quale il premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali si calcola sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque da assumersi ai sensi di legge, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo di assicurazione; principio che opera in base alla regola posta dall'art. 29 del medesimo t.u. (nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153), secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.


Da tale impostazione dissente Cass. 21 dicembre 2004 n. 23674, secondo cui invece la retribuzione per ferie, congedi e malattie va esclusa dal calcolo del premio supplementare. Tale decisione, fondata sul rilievo che il rischio silicotigeno presuppone una esposizione effettiva, trae argomenti dalla commisurazione del premio supplementare alla giornata lavorativa, nonché dal significato del termine "salario" usata nel citato art. 153 del t.u. del 1965.

La Corte ritiene di condividere la soluzione indicata dalle due prime pronunce ricordate, che si basa su rilievi sistematici attinenti alla regola generale enunciata dal ricordato art. 41 di tale testo normativo per il calcolo del premio assicurativo, rilievi non contraddetti dalle disposizioni specifiche dettate per la determinazione del premio supplementare di cui all'art. 153 del medesimo T.U.


Nella specie non rilevano, ratione temporis, le innovazioni introdotte in tema di base imponibile previdenziale dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314, che ha sostituito l'art. 29 del T.U., e, per quanto riguarda il sistema tariffario, dal d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (che non modifica peraltro le disposizioni attinenti al calcolo del premio supplementare).


D'altro canto, come rileva correttamente Cass. n. 23674/2004, i decreti ministeriali emanati hanno la natura di regolamenti delegati, sicché le norme ivi contenute sono oggetto di diretta interpretazione della Corte di Cassazione.


Ciò premesso, si deve osservare che nell'assetto normativo sopra indicato la regola di cui agli artt. 29 e 41 del T.U. del 1965 impone di considerare, ai fini del calcolo del contributo, l'ammontare complessivo delle attribuzioni patrimoniali riconosciute a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, indipendentemente dal riferimento del corrispettivo ad una data frazione temporale del rapporto di lavoro.

Il criterio di calcolo del premio supplementare di cui all'art. 153 non comporta una deroga a questa regola generale, posto che uno dei termini del rapporto di incidenza, considerato a tal fine, è rappresentato dal complesso delle mercedi di tutti gli addetti (determinato in base a questa regola), sicché la frazione della retribuzione complessiva costituita dai salari specifici dei lavoratori esposti al rischio silicotigeno deve ripeterne il carattere in modo omogeneo. Una conferma si trae dal rilievo che le retribuzioni specifiche coincidono con il complesso delle retribuzioni generali quando tutti i lavoratori di uno stabilimento siano esposti (per tutto l'arco dell'anno) al rischio, perché in questo caso la percentuale di incidenza fissata dalla tabella arriva al 100%.


Secondo l'orientamento qui disatteso, la citata disposizione dell'art. 1 del D.M. 20 giugno 1988 confermerebbe, mediante il riferimento del rapporto di incidenza all'intera giornata di paga dei lavoratori esposti al rischio, l'esclusione dal calcolo dei giorni non lavorati. In proposito Cass. 23674/2004 cit. ricorda che nella vigenza dei precedenti decreti ministeriali (in cui mancava la precisazione contenuta nell'ultima parte della norma sopra riportata) si era sostenuta la limitazione del computo del salario specifico in relazione all'esposizione a rischio solo per una parte della giornata; limitazione peraltro esclusa dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento (cfr. Cass. 8 giugno 1985 n. 3488, 6 febbraio 1986 n. 764, 22 luglio 1987 n. 6388; v. anche Cass. 9 gennaio 1991 n. 105). Da ciò si desume che il D.M. del 1988 avrebbe precisato una nozione di salario specifico ancorata alla unità temporale della "giornata di paga".


In realtà, questo dato non fornisce alcun valido argomento, dal momento che i precedenti da ultimo richiamati confermano invece - con l'affermazione del principio secondo cui il premio supplementare non subisce una decurtazione proporzionale con riferimento al tempo di concreta esposizione- l'irrilevanza della dimensione temporale del rischio ambientale considerato dalla legge, che sussiste indipendentemente dalla durata dell'esposizione (salva la possibilità, prevista dall'art. 2 del D.M. del 1988, di applicazione in misura inferiore del tasso previsto dalla tabella in rapporto alla effettiva entità intrinseca del rischio).


A sostegno dell'interpretazione proposta da Cass. 23674/2004 non possono del resto trarsi argomenti dalla utilizzazione, rispettivamente nell'art. 153 del T.U. e nell'art. 1 del D.M. del 1988, dei termini "salario" e "giornata di paga". Né l'uno né l'altro, data la varietà dei termini usati in questa materia dal legislatore per indicare l'obbligazione retributiva, valgono a designare univocamente erogazioni correlate ad effettive, singole prestazioni lavorative nell'unità di tempo, piuttosto che la retribuzione riferita, in base al principio di corrispettività, alla permanenza del rapporto di lavoro.

Conclusivamente, va quindi riaffermato il principio secondo cui il premio supplementare di cui all'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi va calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con il rinvio della causa ad altro giudice, designato come in dispositivo, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma i127 aprile 2006

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Lavoro - Inquinamento - Previdenza - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Lavoratori esposti al rischio ambientale di silicosi e asbestosi - Diritto al pagamento di un premio supplementare - Criterio di calcolo. In tema di calcolo del premio supplementare di cui all'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi, condividendo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il premio supplementare va calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie (così conformandosi alle sentenze n. 6602 del 2005 e n. 15865 del 2003; di segno opposto, escludendo, dalla base di calcolo, gli emolumenti relativi ai periodi di ferie, congedo e malattia, Cass. n. 23674 del 2004). Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 1 giugno 2006 (Ud 27/4/2006), Sentenza n. 13025

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza