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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 01/06/2006 (Ud. 27/4/2006), Sentenza n. 13025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 01/06/2006 (Ud. 27/4/2006), Sentenza n. 13025
(Pres. V. Carbone, Rel. F. Miani Canevari)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. Industrie Ceramiche Cisa Cerdisa ha convenuto in giudizio l'INAIL
chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa dell'Istituto assicuratore,
che aveva contestato alla società il mancato computo, ai fini del calcolo del
premio supplementare per il rischio silicosi, afferente al periodo dal 1 gennaio
1991 al 31 dicembre 1995, delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti esposti
al rischio silicotigeno per i periodi di ferie, assenza per malattia e congedo
straordinario.
Il giudice adito ha accolto la domanda della società ricorrente, con decisione
confermata dal Tribunale di Modena con la sentenza oggi impugnata. Ad avviso del
giudice dell'appello, la norma dettata dall'art. 1 del D.M. 20 giugno 1988 per
la determinazione, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del
premio supplementare per la silicosi, contiene una regolamentazione particolare
che esclude, dato il nesso tra premio e rischio concreto di lavorazione, il
calcolo dello stesso anche sulla parte di retribuzione dovuta per i periodi di
assenza.
Avverso tale sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione affidato ad unico
motivo, al quale la S.p.a. Gruppo Ceramiche Ricchetti (nella quale si è fusa per
incorporazione la società Industrie Ceramiche Cisa Cerdisa) resiste con
controricorso.
La causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in
relazione al contrasto di giurisprudenza registrato in ordine a questo specifico
profilo dei criteri di calcolo del premio in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL denuncia i vizi di violazione e falsa
applicazione degli artt. 29, 153, 154 D.P.R. n. 1124/1965 e del D.M. 20 giugno
1988, nonché difetto di motivazione, sostenendo che - contrariamente a quanto
ritenuto dai giudici di merito - il calcolo del premio supplementare per la
silicosi é svincolato dalla durata dell'attività lavorativa nel periodo in cui
il dipendente è stato addetto alla lavorazione morbigena.
Il motivo è fondato. La disciplina in materia, dettata dal D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124, stabilisce (art. 153, primo comma) che "i datori di lavoro, che
svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a
corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei
salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o
di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle
mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere
ecc."; il calcolo deve essere così compiuto sulla frazione del monte retributivo
complessivo pari al rapporto tra i salari dei soli lavoratori esposti al rischio
silicotigeno e il complesso delle retribuzioni erogate a tutti i lavoratori
addetti allo stabilimento.
Come previsto dal successivo art. 154, "i criteri per la determinazione del
premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le
modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
Il D.M. 20 giugno 1988 contiene la tabella in base alla quale è fissato il tasso
medio per la determinazione del premio, in base al criterio di calcolo del
rapporto di incidenza considerato dal citato art. 153 del T.U. L'art. 1 del
medesimo D.M. stabilisce che "sono considerate retribuzioni specifiche quelle
afferenti alle giornate di paga dei dipendenti addetti alle lavorazioni
morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle
giornate stesse": con una precisazione che non era contenuta nel precedente D.M.
14 novembre 1978, ove veniva solo richiamato il criterio del suddetto rapporto
tra salari specifici e retribuzioni complessive di tutti gli addetti.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con le
sentenze 23 ottobre 2003 n. 15865 e 29 marzo 2005 n. 6602, il calcolo del premio
supplementare deve intendersi svincolato dall'effettività dell'esposizione e
dalla durata dell'attività lavorativa, nell'ambito del periodo in cui il
dipendente é stato addetto alla lavorazione morbigena, e pertanto deve tenere in
considerazione l'intero salario, inclusi in esso anche gli emolumenti afferenti
ai periodi di ferie, congedo e malattia.
Questo indirizzo riferisce il criterio di calcolo al principio posto dall'art.
41 del T.U. di cui al D.P.R. n. 1124/1965, a norma del quale il premio
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
si calcola sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente
corrisposte o convenzionali o, comunque da assumersi ai sensi di legge, ai
prestatori d'opera compresi nell'obbligo di assicurazione; principio che opera
in base alla regola posta dall'art. 29 del medesimo t.u. (nel testo sostituito
dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153), secondo cui ai fini della
determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi si considera
retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o
in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Da tale impostazione dissente Cass. 21 dicembre 2004 n. 23674, secondo cui
invece la retribuzione per ferie, congedi e malattie va esclusa dal calcolo del
premio supplementare. Tale decisione, fondata sul rilievo che il rischio
silicotigeno presuppone una esposizione effettiva, trae argomenti dalla
commisurazione del premio supplementare alla giornata lavorativa, nonché dal
significato del termine "salario" usata nel citato art. 153 del t.u. del 1965.
La Corte ritiene di condividere la soluzione indicata dalle due prime pronunce
ricordate, che si basa su rilievi sistematici attinenti alla regola generale
enunciata dal ricordato art. 41 di tale testo normativo per il calcolo del
premio assicurativo, rilievi non contraddetti dalle disposizioni specifiche
dettate per la determinazione del premio supplementare di cui all'art. 153 del
medesimo T.U.
Nella specie non rilevano, ratione temporis, le innovazioni introdotte in
tema di base imponibile previdenziale dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n.
314, che ha sostituito l'art. 29 del T.U., e, per quanto riguarda il sistema
tariffario, dal d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (che non modifica peraltro le
disposizioni attinenti al calcolo del premio supplementare).
D'altro canto, come rileva correttamente Cass. n. 23674/2004, i decreti
ministeriali emanati hanno la natura di regolamenti delegati, sicché le norme
ivi contenute sono oggetto di diretta interpretazione della Corte di Cassazione.
Ciò premesso, si deve osservare che nell'assetto normativo sopra indicato la
regola di cui agli artt. 29 e 41 del T.U. del 1965 impone di considerare, ai
fini del calcolo del contributo, l'ammontare complessivo delle attribuzioni
patrimoniali riconosciute a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di
lavoro, indipendentemente dal riferimento del corrispettivo ad una data frazione
temporale del rapporto di lavoro.
Il criterio di calcolo del premio supplementare di cui all'art. 153 non comporta
una deroga a questa regola generale, posto che uno dei termini del rapporto di
incidenza, considerato a tal fine, è rappresentato dal complesso delle mercedi
di tutti gli addetti (determinato in base a questa regola), sicché la frazione
della retribuzione complessiva costituita dai salari specifici dei lavoratori
esposti al rischio silicotigeno deve ripeterne il carattere in modo omogeneo.
Una conferma si trae dal rilievo che le retribuzioni specifiche coincidono con
il complesso delle retribuzioni generali quando tutti i lavoratori di uno
stabilimento siano esposti (per tutto l'arco dell'anno) al rischio, perché in
questo caso la percentuale di incidenza fissata dalla tabella arriva al 100%.
Secondo l'orientamento qui disatteso, la citata disposizione dell'art. 1 del
D.M. 20 giugno 1988 confermerebbe, mediante il riferimento del rapporto di
incidenza all'intera giornata di paga dei lavoratori esposti al rischio,
l'esclusione dal calcolo dei giorni non lavorati. In proposito Cass. 23674/2004
cit. ricorda che nella vigenza dei precedenti decreti ministeriali (in cui
mancava la precisazione contenuta nell'ultima parte della norma sopra riportata)
si era sostenuta la limitazione del computo del salario specifico in relazione
all'esposizione a rischio solo per una parte della giornata; limitazione
peraltro esclusa dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento (cfr. Cass.
8 giugno 1985 n. 3488, 6 febbraio 1986 n. 764, 22 luglio 1987 n. 6388; v. anche
Cass. 9 gennaio 1991 n. 105). Da ciò si desume che il D.M. del 1988 avrebbe
precisato una nozione di salario specifico ancorata alla unità temporale della
"giornata di paga".
In realtà, questo dato non fornisce alcun valido argomento, dal momento che i
precedenti da ultimo richiamati confermano invece - con l'affermazione del
principio secondo cui il premio supplementare non subisce una decurtazione
proporzionale con riferimento al tempo di concreta esposizione- l'irrilevanza
della dimensione temporale del rischio ambientale considerato dalla legge, che
sussiste indipendentemente dalla durata dell'esposizione (salva la possibilità,
prevista dall'art. 2 del D.M. del 1988, di applicazione in misura inferiore del
tasso previsto dalla tabella in rapporto alla effettiva entità intrinseca del
rischio).
A sostegno dell'interpretazione proposta da Cass. 23674/2004 non possono del
resto trarsi argomenti dalla utilizzazione, rispettivamente nell'art. 153 del
T.U. e nell'art. 1 del D.M. del 1988, dei termini "salario" e "giornata di
paga". Né l'uno né l'altro, data la varietà dei termini usati in questa materia
dal legislatore per indicare l'obbligazione retributiva, valgono a designare
univocamente erogazioni correlate ad effettive, singole prestazioni lavorative
nell'unità di tempo, piuttosto che la retribuzione riferita, in base al
principio di corrispettività, alla permanenza del rapporto di lavoro.
Conclusivamente, va quindi riaffermato il principio secondo cui il premio
supplementare di cui all'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei
lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi va
calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati,
quali ferie, congedi e malattie.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con il
rinvio della causa ad altro giudice, designato come in dispositivo, che si
atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma i127 aprile 2006
1) Lavoro - Inquinamento - Previdenza - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Lavoratori esposti al rischio ambientale di silicosi e asbestosi - Diritto al pagamento di un premio supplementare - Criterio di calcolo. In tema di calcolo del premio supplementare di cui all'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi, condividendo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il premio supplementare va calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie (così conformandosi alle sentenze n. 6602 del 2005 e n. 15865 del 2003; di segno opposto, escludendo, dalla base di calcolo, gli emolumenti relativi ai periodi di ferie, congedo e malattia, Cass. n. 23674 del 2004). Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 1 giugno 2006 (Ud 27/4/2006), Sentenza n. 13025
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