Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 24 ottobre 2005, n. 5219
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
N. 5219 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 233 Reg. Ric.
Anno 2005
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 233/2005 proposto da AUTOGERMA S.P.A., BMW ITALIA S.P.A.,
DAIHATSU ITALIA S.R.L., DAIMLER CHRYSLER ITALIA S.P.A., FORD ITALIA S.P.A.,
GENERAL MOTORS ITALIA S.R.L., HYUNDAI AUTOMOBILI ITALIA S.P.A., JAGUAR ITALIA
S.P.A., KIA MOTORS ITALIA S.P.A., LAND ROVERS ITALIA S.P.A., M.M. AUTOMOBILI
ITALIA S.P.A., MELIAN ITALIA S.R.L., MG ROVER ITALIA S.P.A., MIDI EUROPE S.R.L.,
NISSAN ITALIA S.P.A., PORSCHE ITALIA S.P.A., RENAULT ITALIA S.P.A., SUZUKI
ITALIA S.P.A., SYMI S.P.A., TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A., VOLVO AUTO ITALIA S.P.A.,
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, tutte rappresentate
e difese dagli avv.ti Alessandro Pallottino e Marco A. Grilli ed elettivamente
domiciliate presso e nello studio dell'avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via
Duca d'Aosta n. 2;
c o n t r o
- il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Andrea Sansoni
ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura in Firenze, Piazza
della Signoria, Palazzo Vecchio;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
- dell'ordinanza sindacale n. 2004/M/09189 del 27 dicembre 2004, emanata per
limitare l'accesso di veicoli definiti "S.U.V." nella Zona a Traffico Limitato
del Comune di Firenze, con decorrenza 1° gennaio 2005;
- di ogni altro atto precedente, coevo, successivo e comunque connesso con detta
ordinanza ed in particolare della precedente ordinanza n. 2004/M/702701con la
quale è stata definita la disciplina e la normativa della ZTL, nonché delle
"istruzioni" della Polizia Municipale di Firenze assunte per determinare il
diametro delle ruote;
nonché per il risarcimento del danno
conseguente all'illegittima adozione del provvedimento impugnato ed ai
conseguenti effetti dannosi prodottisi in capo alle ricorrenti fino alla
sospensione e/o annullamento del provvedimento stesso.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell'8 luglio 2005- relatore il Consigliere
Marcella Colombati -, gli avv.ti A. Pallottino, M. Grilli e C. Visciola;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 2.2.2005 la Autogerma S.P.A., Bmw Italia S.P.A.,
Daihatsu Italia S.R.L., Daimler Chrysler Italia S.P.A., Ford Italia S.P.A.,
General Motors Italia S.R.L., Hyundai Automobili Italia S.P.A., Jaguar Italia
S.P.A., Kia Motors Italia S.P.A., Land Rovers Italia S.P.A., M.M. Automobili
Italia S.P.A., Melian Italia S.R.L., Mg Rover Italia S.P.A., Midi Europe S.R.L.,
Nissan Italia S.P.A., Porsche Italia S.P.A., Renault Italia S.P.A., Suzuki
Italia S.P.A., Symi S.P.A., Toyota Motor Italia S.P.A., Volvo Auto Italia S.P.A.,
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, hanno chiesto l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2004/M/09189 del 27.12.2004 con la
quale è stato disciplinato l’accesso di veicoli denominati S.U.V. nella Zona a
traffico limitato (Z.T.L.), con decorrenza dal 1.1.2005; hanno altresì chiesto
l’annullamento dell’atto presupposto rappresentato dall’ordinanza n.
2004/M/02701 del 22.4.2004, recante la disciplina generale della zona, e il
risarcimento del danno.
Le ricorrenti sono tutte produttrici o importatrici di autoveicoli, tra cui i
S.U.V. (sport utility vehicle); con l’impugnato provvedimento il Sindaco ha
disposto di non rinnovare alla scadenza o di non rilasciare i permessi per
l’accesso alla zona per le “autovetture” aventi diametro delle ruote superiori a
730 cm., con talune eccezioni (per i residenti e per le auto ricoverate in
rimesse e aree private); oggetto della campagna sono in realtà i S.U.V.,
nonostante che essi non abbiano caratteristiche comuni e si pongano tra i
fuoristrada (classificati dalla direttiva comunitaria n. 2001/116, recepita dal
d.m. 20.6.2002) e le classiche autovetture, caratterizzandosi rispetto a queste
ultime per un’altezza superiore, per pneumatici più grandi e dispositivi di
sicurezza passiva (telai più resistenti agli urti) più efficienti, mentre si
differenziano dai fuoristrada non avendo marce ridotte e viaggiando con trazione
su un solo asse; l’aumento di massa rispetto alle normali autovetture non è
difforme dalle station wagon o dalle auto di segmento superiore a quelle
ordinarie.
Questi i motivi: 1) incompetenza del Sindaco nell’emanazione di un atto
gestionale, violazione degli artt. 4 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 107 del
t.u. n. 267/2000: il principio della separazione tra politica e amministrazione,
attuato dal d. lgs. n. 165/2001, aveva già trovato specifico riferimento
nell’art. 107 del t.u. degli enti locali secondo cui le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo locale atti di gestione si intendono che la
relativa competenza spetta ai dirigenti; le norme del cod. della strada (artt. 6
e 7) che attribuiscono al Sindaco determinate competenze devono essere lette in
conformità col principio della separazione di cui si è detto; nel caso de quo, a
fronte di una generalizzata disciplina di accesso alla zona a traffico limitato,
l’ordinanza sindacale impugnata, che istituisce un’eccezione all’eccezione, ha
natura di atto gestionale che ricade nelle competenze della dirigenza; 2)
violazione per falsa ed erronea applicazione degli artt. 6 e 7 cod. strada,
violazione del principio sulla tipicità degli atti amministrativi, eccesso di
potere per perplessità, indeterminatezza della misura, difetto dei presupposti:
l’art. 7 cit. subordina l’emanazione di misure restrittive alla circolazione
alla sussistenza di motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e non legittima
l’emanazione di un provvedimento diretto a determinate “categorie” di veicoli;
l’art. 6 cit. consente l’adozione di provvedimenti temporanei in relazione a
determinate strade e non a tutte e non legittima l’impugnata ordinanza che è a
carattere permanente; le dimensioni delle ruote non sono in relazione alle
esigenze rappresentate dal Sindaco (danneggiamento delle strade); 3) grave e
palese sviamento di potere, violazione degli artt. 41 Cost. e 28 Trattato CE (ex
art. 30): per reprimere la sosta sul marciapiede si usa un potere attribuito per
la regolamentazione della Z.T.L.; si vuole in realtà scoraggiare l’uso dei
S.U.V. incidendo sugli acquisti e interferendo sulla concorrenza del mercato; 4)
eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, violazione
dell’art. 3 della legge n. 241/90: il Sindaco motiva il provvedimento con le
dimensioni ridotte delle strade del centro storico e con l’assunto che i veicoli
con ruote grandi sono facilitati in manovre vietate come quella di salire sul
marciapiede, ma non si comprende come le dimensioni ridotte delle strade
impongano l’uso di pneumatici piccoli piuttosto che vetture più strette o meno
lunghe né che l’ipotetica facilità di violare le norme del codice della strada
relative al modo di parcheggiare, che il comune non sa fare rispettare, possa
giustificare un provvedimento che vieta la circolazione; 5) eccesso di potere
per manifesta illogicità e contraddittorietà, per indeterminatezza e per
inefficacia dell’atto, con conseguente violazione dell’art. 1 della legge n.
241/90, in relazione all’asserita tutela della pavimentazione; il diametro delle
ruote non è elemento di omologazione e non identifica una categoria; 6) eccesso
di potere per difetto di istruttoria e motivazione, ingiustificata disparità di
trattamento, sviamento di potere: la motivazione è apodittica sulla inidoneità
delle strade e le modalità di parcheggio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze opponendosi al ricorso ed
eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse
delle società ricorrenti.
Con ordinanza n. 152/2005 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza dell’8 luglio 2005 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. La controversia è promossa da alcune case costruttrici o importatrici di
autovetture avverso l’ordinanza del Sindaco di Firenze che, nella Zona a
traffico limitato (Z.T.L.) del centro storico della città, ha deciso di non
rilasciare o di non rinnovare, “con decorrenza 1.1.2005 e fino a nuova
disposizione” e con talune eccezioni (per i residenti e per coloro che
ricoverino il mezzo in autorimesse pubbliche o private, oltre ad altre esenzioni
già contenute nella precedente ordinanza regolatrice della zona n. 02701/2004 –
doc. 4 delle ricorrenti), i permessi di transito per i veicoli immatricolati
come autovetture “caratterizzati da ruote con diametro, compreso lo pneumatico,
superiori a 730 mm.”; trattasi per lo più di veicoli comunemente denominati
“fuoristrada da città” o S.U.V. (sport utility vehicle), ma non solo questi.
2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di interesse,
sollevata dal Comune di Firenze sul presupposto che l’asserito e indimostrato
calo delle vendite sarebbe comunque da imputarsi a numerosi fattori e non
all’ordinanza impugnata ed alla limitazione che ne deriva la quale sarebbe per
di più “di ben modesta applicazione”, perché il ricorso è infondato.
3. L’impugnato provvedimento sindacale è motivato con la considerazione che “le
strade ed i marciapiedi del centro cittadino” hanno “per la loro origine
storicamente antica, dimensioni particolarmente ridotte” e quindi sono “inidonei
a sopportare il transito e la sosta” di siffatti veicoli; inoltre le grosse
dimensioni degli pneumatici, “studiati per superare i dislivelli delle
dissestate strade di campagna”, facilitano “manovre vietate e scorrette, quali
la salita e discesa dal marciapiede, provocando oltre al pericolo e intralcio
alla circolazione dei pedoni, anche danneggiamenti alla pavimentazione”; sono
richiamati, quale fonte del potere esercitato, gli artt. 6 e 7 del codice della
strada (d. lgs. n. 285/1992 e successive modifiche) e l’art. 81 dello Statuto
comunale.
4. Con il primo motivo si denuncia l’incompetenza del Sindaco a favore di quella
del dirigente, dovendosi ad avviso delle ricorrenti qualificare l’ordinanza
impugnata quale atto di gestione.
Il motivo è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
E’ incontestabile il principio generale della distinzione delle competenze tra
gli organi politico-amministrativi e la dirigenza. E’ altrettanto indubbia la
sua applicazione nell’ordinamento degli enti locali (art. 107 del t.u. n.
267/2000).
Si tratta tuttavia di verificarne la portata operativa, nell’ordinamento locale,
allorquando si debba, come nella fattispecie in esame, individuare l’organo
competente in materia di disciplina della circolazione stradale.
Sulla base delle esposte premesse occorre considerare che:
-in via generale la materia della circolazione stradale appartiene allo Stato
“pur non essendo espressamente menzionata nell’art. 117 Cost.” (Corte
costituzionale n. 428/2004); come ha riconosciuto il giudice delle leggi, tale
collocazione si giustifica per esigenze di carattere sistematico in relazione a
vari profili, tra cui i problemi di sicurezza (di cui all’art. 117, secondo
comma , lettera h, di competenza dello Stato) derivanti dalla strutturale
pericolosità dei veicoli a motore che impongono misure tese ad assicurare
l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella circolazione dei veicoli; e
proprio per questo, l’art. 1 del cod. strada, nell’individuare i principi
generali della disciplina esplicitamente dichiara che “la sicurezza delle
persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato”;
-il codice della strada (d. lgs. n. 285/1992 e succ. modif.) individua nel
Sindaco l’organo competente in materia di limitazioni alla circolazione;
stabilisce infatti l’art. 6, commi 4 e 5, che il sindaco per le strade comunali
extraurbane può stabilire divieti e limitazioni anche di carattere permanente
“in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade”, e l’art. 7, comma 1, alla lettera a) abilita il
sindaco per le strade nei centri abitati ad adottare i provvedimenti previsti al
precedente art. 6, comma 4, nonché, alla lettera b), a limitare nelle strade
urbane la circolazione per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; come si vede le finalità
di tali limitazioni possono essere molteplici; inoltre il comma 9 dell’art. 7
affida ad un’ordinanza del sindaco, in casi di urgenza, di modificare o
integrare la deliberazione della Giunta di delimitazione della zona a traffico
limitato, tenendo evidentemente conto delle stesse esigenze che hanno concorso
alla delimitazione e cioè “degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e
culturale e sul territorio”;
-il codice della strada è successivo all’introduzione per la prima volta del
suindicato principio di separazione tra attività politica o di governo e
attività di gestione nell’ordinamento degli enti locali (legge n. 142/90) e il
t.u. n. 267 del 2000 nonché il d. lgs. n. 165 del 2001, quest’ultimo in modo
specifico richiamato dalle ricorrenti, non hanno fatto altro che confermare tale
principio; quale norma speciale, ben può il codice della strada resistere alla
legislazione generale successiva;
- nel nostro ordinamento giuridico il Sindaco assume tradizionalmente la duplice
veste di organo “proprio” del Comune e di organo di Governo (autorità
governativa locale);
-nella sua seconda “veste funzionale” egli agisce in applicazione delle
competenze che gli derivano direttamente dalle fonti normative statali e per le
materie rientranti nelle attribuzioni dello Stato, come recita del resto l’art.
54 del t.u. del 2000, ma anche l’art. 50, quando, dopo aver indicato (comma 3)
le competenze del Sindaco quale capo del Comune, facendo salve le competenze dei
dirigenti ex art. 107, prevede al comma 4 che il “sindaco esercita altresì le
altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge”.
Ne segue che non rileva (sempre nel caso in esame) il fatto che l’art. 36 del
t.u. del 2000 collochi il Sindaco tra gli organi “di governo” (evidentemente,
locale), unitamente al Consiglio e alla Giunta comunale, il che escluderebbe il
Sindaco dalla competenza in materia nell’assunto che si tratti di attività di
gestione; ciò in quanto tale qualificazione formale (“organo di governo”)
attiene alla collocazione del Sindaco nel contesto della struttura organizzativa
tipicamente comunale e non va confusa con l’altra.
In ogni caso si potrebbe anche dubitare che le ordinanze in materia di
circolazione stradale siano ontologicamente riconducibili alla categoria degli
atti di gestione (che sono di competenza dei dirigenti), e ciò in quanto gli
atti di gestione, ancorché di portata provvedimentale, postulano il loro
inquadramento in un rapporto di dipendenza funzionale dalle scelte
programmatiche di competenza degli organi di governo.
Nel nostro caso sembra difettare siffatto nesso di collegamento subordinato.
Ma anche se si esamina l’argomento da un punto di vista diverso, e cioè
nell’ambito delle funzioni proprie dell’ente locale, le conclusioni non mutano
in tema di competenza, dovendosi attribuire al provvedimento sindacale impugnato
natura di atto di indirizzo per la futura attività, questa sì di gestione, dei
dirigenti che dovranno farne puntuale applicazione negando il rilascio di nuovi
permessi o non rinnovando alla loro scadenza quelli già rilasciati, ovvero
individuando in concreto i casi di esenzione dal divieto generalizzato.
Siffatte ultime considerazioni sono del resto conformi a quanto affermato
nell’invocato parere del Consiglio di Stato (sez. II, 2 aprile 2003 n. 1661),
che, pur inquadrando la materia in modo diverso da quello della ricordata
sentenza costituzionale (e che questo Collegio privilegia nel senso della
competenza legislativa dello Stato che attribuisce direttamente al sindaco
talune funzioni) , giunge alle stesse conclusioni circa la competenza del
Sindaco.
Infatti in quella sede – in cui si contestava un provvedimento sindacale di
istituzione di un senso unico di marcia in una strada, e cioè un provvedimento
puntuale e concreto - si è sostenuto che “dopo le riforme
organizzative-funzionali delle p.a. introdotte all’inizio degli anni ’90, può
affermarsi che alla dirigenza compete, nell’ambito degli indirizzi generali
fissati dall’organo di governo…, tutta l’attività di amministrazione
‘concreta’…mentre rimangono attratte nella sfera dell’organo di direzione
politica (rectius ‘di governo’…) le attività che involgono esercizio della c.d.
‘puissance publique’, per tale intendendosi…solo quelle inerenti ai fondamentali
interessi dello Stato-apparato e dello Stato-ordinamento, nonché quelle di
discrezionalità politica, per tale intendendosi quelle libere nella valutazione
degli interessi da soddisfare e tutelare e nelle relative determinazioni
finalistiche o strumentali”.
Nel suddetto parere si ricorda poi che le competenze dei dirigenti (art. 107 del
t.u.) devono “uniformarsi al fondamentale…principio di distinzione, per cui i
poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi
di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete ai
dirigenti…”. Quindi si conclude che “le misure di regolazione, disciplina e
controllo della circolazione stradale, che l’art. 7 del codice della strada
attribuisce al Sindaco, siano ormai rimesse, ‘di norma’, alla competenza della
dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggior impatto sull’intera
collettività locale, per le quali la legge prevede l’intervento di un organo
politico”.
Comunque si voglia inquadrare la materia (ma il Collegio, come si è detto,
preferisce la prima tesi), non ricorre il denunciato vizio di incompetenza del
Sindaco.
5. Nel secondo motivo si denuncia la violazione del principio di tipicità degli
atti amministrativi e la perplessità della misura, sostenendosi che il codice
della strada non legittima l’impugnata ordinanza non ricorrendo i presupposti
legali.
Nel quarto motivo si censura il difetto di motivazione perché non si
comprenderebbe come le dimensioni ridotte delle strade impongano l’uso di
pneumatici di piccole dimensioni, piuttosto che “di vetture più strette o meno
lunghe”.
Con il quinto motivo si sostiene l’illogicità della motivazione perché il
diametro dei pneumatici non identifica una categoria.
Nel sesto motivo si lamenta la indeterminatezza e l’inefficacia dell’ordinanza
per l’apoditticità della sua motivazione in ordine alla inidoneità delle strade,
oltre che la disparità di trattamento tra residenti e non residenti.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente coinvolgendo tutte la
motivazione oltreché l’istruttoria, sono infondate.
Da un canto il presupposto dell’art. 7 è rispettato, in quanto le
“caratteristiche strutturali” delle strade e dei marciapiedi del centro storico
di Firenze, notoriamente di dimensioni ridotte, unitamente all’esigenza di
tutelarne gli aspetti artistico-culturali “per la loro origine storicamente
antica” sono state opportunamente considerate nell’impugnata ordinanza (cfr. le
premesse dell’atto) e si è ritenuto che veicoli con pneumatici di grosse
dimensioni possano provocare “danneggiamenti alla pavimentazione” oltre che
“pericolo e intralcio alla circolazione” appunto per la inidoneità del “contesto
urbano del centro storico” a sopportare la presenza di determinati veicoli.
Le ulteriori considerazioni, che non sarebbero i grossi pneumatici a
rappresentare un pericolo per la pavimentazione ma l’inciviltà dei guidatori, si
dirigono al merito delle scelte amministrative, insindacabili dal giudice se non
in caso di palese illogicità. In proposito la giurisprudenza amministrativa (Cons.
di Stato, n. 1800/2002, ma anche Ad. pl. n. 3/1993) ha affermato che
l’individuazione del punto di equilibrio tra le varie esigenze ed interessi che
si riversano sulla disciplina della limitazione del traffico per i motivi di cui
all’art. 7 del codice della strada appartiene al merito dell’azione
amministrativa, il cui riscontro di legittimità va contenuto entro i confini
della norma attributiva del potere e dei canoni della logicità ed imparzialità.
Come correttamente rappresentato dal Comune, si è scelto il criterio obiettivo
della dimensione degli pneumatici per giustificare la misura limitativa, non
apparendo necessaria l’individuazione di una “categoria” di veicoli di difficile
determinazione. Le esigenze di tutela, nei sensi di cui si è detto, giustificano
il provvedimento sindacale che appare indenne dai vizi di illogicità e
contraddittorietà della motivazione e che reca opportune ipotesi di esonero
secondo un criterio di adeguatezza.
Né si può condividere la denunciata disparità di trattamento tra residenti e non
residenti, perché le situazioni non sono identiche e l’ordinanza è espressione
del principio del contemperamento degli interessi affidato alla cura della p.a.
in generale.
6. Con il terzo motivo si lamenta lo sviamento di potere, avendo il Sindaco
usato il potere attribuito dalla regolamentazione della Z.T.L. per reprimere la
sosta sul marciapiede di tali veicoli, in realtà nel dichiarato intento di
scoraggiarne l’acquisto e quindi in violazione degli artt. 41 Cost. e 28 del
Trattato CE.
Il motivo è infondato.
Il termine “scoraggiare l’uso” di quei veicoli, contenuto nell’ordinanza
impugnata, non va inteso con riferimento diretto al mercato degli acquisti e
quindi alla concorrenza tra le case produttrici di veicoli, ma invece in
relazione alle esigenze del Comune come rappresentate (fluidità della
circolazione, tutela delle strade e del patrimonio storico-artistico del centro
cittadino).
Non si può plausibilmente sostenere che alcune limitazioni (che non sono divieti
assoluti, viste le ipotesi di esonero per i residenti e per altri fruitori)
nella circolazione entro una determinata zona (Z.T.L.) della città possano
incidere sul mercato, perché quei veicoli possono comunque transitare
liberamente su tutte le altre strade.
7. In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento, così come la
conseguente domanda di risarcimento del danno. Le spese processuali, liquidate
in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e la domanda di
risarcimento del danno; condanna le società ricorrenti, in via tra loro
solidale, al pagamento in favore del Comune di Firenze delle spese processuali
liquidate in complessivi 4.000,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze l’ 8 luglio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, rel. est.
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
F.to Eugenio Lazzeri
F.to Marcella Colombati
F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24
OTTOBRE 2005
Firenze, lì 24 OTTOBRE 2005
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli
1) Inquinamento - Circolazione - S.U.V. - Comune di Firenze - Zona a Traffico Limitato - Divieto di circolazione - Legittimità - Competenza del Sindaco - Sussistenza. Il Codice della Strada, che individua nel Sindaco, quale organo di Governo, la competenza in materia di limitazioni alla circolazione, è successivo all'introduzione per la prima volta nell'ordinamento degli enti locali del principio di separazione tra attività politica o di governo e attività di gestione (L. n. 142/90); quale norma speciale, ben può il codice della strada resistere alla legislazione generale successiva di cui al T.U. n. 267/2000 e d.lgs. n. 165/2001. D'altra parte, (Cons.Stato, sez. II, 2 aprile 2003, parere n. 1661) anche a voler considerare ormai rimesse "di norma" alla competenza della dirigenza amministartiva le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l’art. 7 del codice della strada attribuisce al Sindaco, restano salve quelle di maggior impatto sull’intera collettività locale, per le quali la legge prevede l’intervento di un organo politico E' pertanto legittima l'ordinanza sindacale emanata per limitare l'accesso di veicoli definiti "S.U.V." nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Firenze. Pres. Lazzeri, Est. Colombati - A. s.p.a. e altri (Avv.ti Pallottino e Grilli) c. Comune di Firenze (Avv.ti Visciola e Sansoni) - T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 24 ottobre 2005, n. 5219
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