Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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Est. Taddeo Imp. Russo Roberto
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Omissis
Il GUP, dott. Elia Taddeo, sulla richiesta di esclusione delle costituite parti civili proposta dai difensori degli imputati, motivata:
1) per quanto riguarda il “Comitato per la difesa dell’agro nolano”, facendo riferimento alla sua natura di associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt.13 e 18 L. Istitutiva del Ministero dell’Ambiente;
2) per quanto
riguarda Napoletano Francesco +2, ritenendo che il bene ambientale leso dai
reati per i quali si procede non sarebbe nella titolarità delle persone che
intendono costituirsi parte civile;
sentito il P.M. che non si è opposto alla costituzione delle parti civili
osserva
Le associazioni ambientaliste non sono titolari del diritto al risarcimento del
danno ambientale, che la L.349/86 (istitutiva del Ministero dell’Ambiente)
riconosce spettare allo Stato, con possibilità per quest’ultimo, e per gli enti
territoriali interessati, di agire in giudizio per il relativo risarcimento. Il
danno ambientale, sulla scorta della disposizione di cui all’art.18 della L.349/86
è stato definito dalla Corte Costituzionale come: “compromissione
(dell’ambiente) e, cioè, alterazione, deterioramento o distruzione, cagionato da
fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di
protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati in base ad essi” (cfr. Corte
Costit. n.641/87).
Quella legge (L.349/86) attribuisce alle associazioni ambientaliste
“riconosciute” ai sensi dell’ art.13 L.349/86 la possibilità di intervenire nei
giudizi per danno ambientale; tale intervento deve ritenersi - nell’ambito del
processo penale - quello di cui alle forme ed agli effetti previsti dagli artt.91
e ss. c.p.p., essendo tale interpretazione imposta dal chiaro dettato dell’art.212
disp. att. c.p.p.
E’ quindi evidente, ed è stato precisato anche dalla sentenza della corte
costituzionale n. 641 del 1987, che sono legittimati ad agire per il risarcimento
del danno ambientale solo “…lo Stato e gli enti sul cui territorio incidono i
beni oggetto del fatto lesivo”. In tali occasioni, alle associazioni
ambientaliste riconosciute (art.13 L.349/86) spetta, nell’ambito del processo
penale, una facoltà di intervento quali enti rappresentativi degli interessi
lesi dal reato, anche a prescindere dal consenso espresso della persona offesa
di cui all’art.92 c.p.p.; ed, infatti, tale consenso può ritenersi presunto, e
cioè preventivamente attribuito a tali associazioni in virtù del diritto di
intervenire in giudizio ex art.18 L.349/86 (cfr. Cass.12.01.96, Amendola; Cass.03.12.02,
Veronese).
Di recente, però, prima con la disposizione di cui all’art.4 L.265/99, poi con
quella di cui all’art.9, co.3, d. lgs.267/00, si è attribuito alle associazioni
riconosciute ai sensi dell’art.13 L.349/86 la possibilità di proporre azioni
risarcitorie per il danno ambientale spettante al Comune ed alla Provincia,
nell’eventualità di inerzia degli enti territoriali. In questi casi, però,
l’eventuale liquidazione del risarcimento è in favore dell’ente territoriale
sostituito, spettando all’associazione ambientalista riconosciuta solo la
liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza, comunque, ammette, ormai pacificamente, la possibilità per le
associazioni ambientaliste - anche quelle non riconosciute - di costituirsi
parte civile iure proprio nei procedimenti per reati ambientali; ed, infatti,
anche sulla scorta di quanto ha affermato la stessa Corte Costituzionale (la già
citata sentenza n.641/87), se dal danno propriamente ambientale derivano
ulteriori danni materiali e/o morali, i soggetti da questi danneggiati possono
agire in giudizio per il risarcimento. A tale proposito, deve ricordarsi quanto
più volte sostenuto dalla suprema corte, ossia che in occasione del danno
ambientale non si ha soltanto una compromissione dell’ambiente susseguente alla
violazione delle leggi ambientali (ossia il danno ambientale), ma anche
un’offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale, intesa,
cioè, come lesione del diritto fondamentale, ed a rilevanza costituzionale, ad
un ambiente salubre, quale elemento integrante della personalità umana; ed,
infatti, la nostra Costituzione, nei suoi principi fondamentali, recepisce una
concezione aperta dei diritti inviolabili dell’uomo (art.2 Cost.) e, alla luce
di questi principi, deve riconoscersi che nel danno ambientale è inscindibile
l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori
umani e sociali di ogni persona (cfr., tra le altre, Cass.05.04.2002 Kiss
Gmunther; Cass.01.10.96, Locatelli; Cass.12.01.96 Amendola; Cass.08.07.96,
Perotti).
La costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste - si ripete
anche non riconosciute - viene ammessa dalla giurisprudenza della suprema corte
anche sotto altro profilo, ossia come possibilità di far valere in giudizio un
danno di natura non patrimoniale collegato ad un diritto della personalità
dell’associazione, allorquando l’interesse diffuso da essa perseguito sia volto
alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale sia
stata fatta propria, come scopo specifico del sodalizio. Ogni pregiudizio a
questa finalità, che esprime l’affectio societatis, comporta un danno non
patrimoniale per la frustazione e l’afflizione degli associati. Quindi, la
costituzione di parte civile è possibile quando, dall’offesa all’interesse,
derivi in modo diretto ed immediato una lesione al diritto di personalità del
sodalizio, con riferimento allo scopo ed ai suoi componenti (cfr., tra le altre,
Cass.30.06.95, Montone; Cass.29.04.97, Circolo Aleramo).
Riassumendo, si può dire, pertanto, che: “la legittimazione a costituirsi parte
civile delle associazioni ambientaliste deriva sia dalla tutela del diritto
assoluto all’ambiente salubre, che, in quanto riferito ad una dimensione
collettiva, si invera pure in tutte quelle associazioni di protezione ambientale
rappresentative delle singole comunità partecipi dell’ambiente che si assume
danneggiato o leso e si presentano quindi come enti esponenziali delle comunità
in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione, sia dalla protezione del
diritto della personalità per il discredito derivante alla propria sfera
funzionale” (cfr. Cass.02.02.96, Russo).
Tale tesi della legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi
parte civile si articola, quindi, nei seguenti passaggi logico-giuridici: a) il
danno ambientale, in quanto lesivo di un bene rilevante ex art.2 Cost, reca, di
per sé, un’offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale;
b) per le associazioni ambientaliste la lesione riguarda anche il diritto della
personalità del sodalizio, in relazione allo scopo perseguito; c) il danno ha
tipica natura non patrimoniale (per le frustrazioni degli associati, nonché per
il discredito derivante dal mancato raggiungimento dello scopo, che potrebbe
indurre gli associati a privare il sodalizio del loro sostegno personale e
finanziario), ma può essere anche patrimoniale (per i costi sostenuti nello
svolgimento delle attività di propaganda e di sensibilizzazione della pubblica
opinione).
Ovviamente, non è sufficiente che un’associazione, o un comitato, pongano
l’interesse di tutela ambientale del proprio territorio come scopo del sodalizio
per legittimarli a costituirsi parte civile in processi per reati ambientali; in
altri termini, occorre qualcosa di più di un interesse semplice alla tutela
dell’ambiente genericamente inteso. Occorre, cioè, un interesse specifico
dell’ente, e territorialmente localizzato, al fine di poter prospettare che la
lesione dello stesso abbia dato vita ad un danno diretto, immediato e
risarcibile, ossia le condizioni che legittimano una costituzione di parte
civile. Ed, infatti, solo se si soggettivizza l’interesse di cui l’ente è
portatore si può ritenere che lo stesso si differenzi da quello semplice della
generalità dei consociati, relativo al corretto esercizio della tutela dei beni
ambientali, che in sé è una mera finalità di interesse pubblico. Secondo la
giurisprudenza della suprema corte (v. le sentenze citate sopra), gli elementi
che valgono a differenziare la posizione delle associazioni ambientaliste -
attraverso le quali si svolge la personalità di ogni uomo titolare del diritto
umano all’ambiente - consistono: nella continuità di azione; nell’aderenza al
territorio; nella rilevanza del loro contributo; in sostanza, l’interesse
diffuso alla tutela ambientale deve essersi concretizzato in una determinata
realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo.
Naturalmente, in questa fase, per ritenere la legittimità della costituzione di
parte civile è sufficiente la prospettazione di una causa petendi nella quale si
faccia riferimento a dati concreti che avvalorino la specificità degli interessi
lesi, ed il radicamento sul territorio dell’azione ambientale dell’ente;
restando, invece, riservata all’eventuale fase dibattimentale la prova concreta
della fondatezza della propria pretesa risarcitoria.
Orbene, la legittimazione a costituirsi parte civile del “Comitato per la difesa
dell’agro nolano” non deriva dal solo fatto che tale ente non riconosciuto abbia
posto la tutela ambientale del proprio territorio come scopo del sodalizio (v.
atto di costituzione e statuto), né deriva dal solo fatto che l’ente abbia la
propria sede in Roccarainola (v. Statuto), ossia il territorio interessato dai
fatti-reato oggetto della richiesta di rinvio a giudizio, ma deriva, invece,
dalla concreta attività che detto Comitato ha svolto - in nome proprio e
attraverso le persone riconducibili ad esso - per la tutela della specifica
situazione ambientale che ha portato, prima alla genesi ed allo sviluppo delle
indagini preliminari, e poi alla richiesta di rinvio a giudizio per cui si
procede; ed, infatti, dagli atti del fascicolo processuale emergono numerosi
esposti, ed inviti alle Autorità ad interessarsi alla relativa situazione
ambientale, relativi alla discarica sita in località “Difesa” di Roccarainola,
in area di cava, provenienti dal detto “Comitato per la difesa dell’agro nolano”
(v., tra l'altro: esposto al Comando NOE di Napoli ed alla Procura della
Repubblica di Nola del 02.02.01, a firma dei membri del comitato; altro esposto
al Procuratore della Repubblica di Nola, con richiesta di sequestro del
29.01.01, a firma del legale rappresentante del Comitato; ulteriore, e
circostanziato, esposto con allegati rivolto al Procuratore della Repubblica di
Nola, datato 19.02.01).
In altri termini, con la predetta, specifica e continua attività volta alla
tutela del proprio territorio, rispetto ad una ben individuata fonte di danno,
il predetto Comitato ha dimostrato quella continuità di azione, quell’aderenza
al territorio e quella rilevanza del contributo (alla fine vi è stato
l’esercizio dell’azione penale) che sostanzia la sua natura di ente esponenziale
di quell’interesse diffuso alla tutela ambientale, che si è concretizzato in una
determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo.
Per quanto riguarda, poi, la costituzione di parte civile di Napolitano
Francesco + 2, deve, anzitutto, rilevarsi che la legittimazione ad esercitare
l’azione civile nel processo penale non è necessario essere titolari del bene
giuridico protetto dai reati per i quali si procede, essendo sufficiente
qualificarsi come soggetti danneggiati dai relativi fatti-reato; orbene, questo
è proprio quello che hanno prospettato nell’atto di costituzione di parte civile
Napolitano Francesco, Granata Carmine e Fusco Antonio, i quali hanno prospettato
(richiamando, pure, il contenuto della relazione dei consulenti tecnici del P.M.)
danni specifici ai proprio pozzi, o ai terreni della propria azienda floricola,
eziologicamente derivanti dai fatti di reati per i quali si procede.
Tanto è sufficiente a ritenere la sussistenza della loro legitimatio ad causam,
contestata dai difensori degli imputati.
P.Q.M.
Da atto delle costituzioni di parte civile sia del “Comitato per la difesa
dell’agro nolano”, che di Napolitano Francesco, Granata Carmine e Fusco Antonio.
Rigetta la richiesta di esclusione di parte civile formulata dai difensori degli
imputati. Dispone procedersi oltre.
Si Alleghi al verbale di udienza del 23.09.2004
Danno Ambientale - Nozione - Legittimati ad agire per il risarcimento del danno ambientale - Azione sostitutoria. Si definisce danno ambientale, sulla scorta della disposizione di cui all’art.18 della L.349/86 la “compromissione (dell’ambiente) e, cioè, alterazione, deterioramento o distruzione, cagionato da fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati in base ad essi” (cfr. Corte Costituzionale n.641/87). Sono legittimati ad agire per il risarcimento del danno ambientale solo “…lo Stato e gli enti sul cui territorio incidono i beni oggetto del fatto lesivo”. In tali occasioni, alle associazioni ambientaliste riconosciute (art.13 L.349/86) spetta, nell’ambito del processo penale, una facoltà di intervento quali enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato, anche a prescindere dal consenso espresso della persona offesa di cui all’art.92 c.p.p.; ed, infatti, tale consenso può ritenersi presunto, e cioè preventivamente attribuito a tali associazioni in virtù del diritto di intervenire in giudizio ex art.18 L.349/86 (cfr. Cass.12.01.96, Amendola; Cass.03.12.02, Veronese). Di recente, però, prima con la disposizione di cui all’art.4 L.265/99, poi con quella di cui all’art.9, co.3, d. lgs.267/00, si è attribuito alle associazioni riconosciute ai sensi dell’art.13 L.349/86 la possibilità di proporre azioni risarcitorie per il danno ambientale spettante al Comune ed alla Provincia, nell’eventualità di inerzia degli enti territoriali. In questi casi, però, l’eventuale liquidazione del risarcimento è in favore dell’ente territoriale sostituito, spettando all’associazione ambientalista riconosciuta solo la liquidazione delle spese processuali. Est. Taddeo Imp. Russo Roberto ed altri TRIBUNALE DI NOLA Ufficio GUP ordinanza 23 settembre 2004
Reati ambientali - Danno Ambientale - Associazioni ambientaliste non riconosciute - Costituzione parte civile - Legittimità. Tutte le associazioni ambientaliste - anche quelle non riconosciute - hanno la possibilità di costituirsi parte civile iure proprio nei procedimenti per reati ambientali; Così Corte Costituzionale sentenza n.641/87 …se dal danno propriamente ambientale derivano ulteriori danni materiali e/o morali, i soggetti da questi danneggiati possono agire in giudizio per il risarcimento”. Nei fatti, in occasione del danno ambientale non si ha soltanto una compromissione dell’ambiente susseguente alla violazione delle leggi ambientali (ossia il danno ambientale), ma anche un’offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale, intesa, cioè, come lesione del diritto fondamentale, ed a rilevanza costituzionale, ad un ambiente salubre, quale elemento integrante della personalità umana; ed, infatti, la nostra Costituzione, nei suoi principi fondamentali, recepisce una concezione aperta dei diritti inviolabili dell’uomo (art.2 Cost.) e, alla luce di questi principi, deve riconoscersi che nel danno ambientale è inscindibile l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona (cfr., tra le altre, Cass.05.04.2002 Kiss Gmunther; Cass.01.10.96, Locatelli; Cass.12.01.96 Amendola; Cass.08.07.96, Perotti). Est. Taddeo Imp. Russo Roberto ed altri TRIBUNALE DI NOLA Ufficio GUP ordinanza 23 settembre 2004
Danno ambientale - Costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste anche non riconosciute - Presupposti - Fondamento. La costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste anche non riconosciute viene ammessa anche come possibilità di far valere in giudizio un danno di natura non patrimoniale collegato ad un diritto della personalità dell’associazione, allorquando l’interesse diffuso da essa perseguito sia volto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale sia stata fatta propria, come scopo specifico del sodalizio. Ogni pregiudizio a questa finalità, che esprime l’affectio societatis, comporta un danno non patrimoniale per la frustazione e l’afflizione degli associati. Quindi, la costituzione di parte civile è possibile quando, dall’offesa all’interesse, derivi in modo diretto ed immediato una lesione al diritto di personalità del sodalizio, con riferimento allo scopo ed ai suoi componenti (cfr., tra le altre, Cass.30.06.95, Montone; Cass.29.04.97, Circolo Aleramo). Est. Taddeo Imp. Russo Roberto ed altri TRIBUNALE DI NOLA Ufficio GUP ordinanza 23 settembre 2004
Danno ambientale - Diritto assoluto all’ambiente salubre - Legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste - Fondamento. La legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste deriva sia dalla tutela del diritto assoluto all’ambiente salubre, che, in quanto riferito ad una dimensione collettiva, si invera pure in tutte quelle associazioni di protezione ambientale rappresentative delle singole comunità partecipi dell’ambiente che si assume danneggiato o leso e si presentano quindi come enti esponenziali delle comunità in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione, sia dalla protezione del diritto della personalità per il discredito derivante alla propria sfera funzionale (cfr. Cass.02.02.96, Russo). Est. Taddeo Imp. Russo Roberto ed altri TRIBUNALE DI NOLA Ufficio GUP ordinanza 23 settembre 2004
Danno ambientale - Legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste - Fasi. La legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile si articola, nei seguenti passaggi logico-giuridici: a) il danno ambientale, in quanto lesivo di un bene rilevante ex art.2 Cost, reca, di per sé, un’offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale; b) per le associazioni ambientaliste la lesione riguarda anche il diritto della personalità del sodalizio, in relazione allo scopo perseguito; c) il danno ha tipica natura non patrimoniale (per le frustrazioni degli associati, nonché per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dello scopo, che potrebbe indurre gli associati a privare il sodalizio del loro sostegno personale e finanziario), ma può essere anche patrimoniale (per i costi sostenuti nello svolgimento delle attività di propaganda e di sensibilizzazione della pubblica opinione). Est. Taddeo Imp. Russo Roberto ed altri TRIBUNALE DI NOLA Ufficio GUP ordinanza 23 settembre 2004
Danno ambientale - Legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste o un comitato - Limiti. Non è sufficiente che un’associazione, o un comitato, pongano l’interesse di tutela ambientale del proprio territorio come scopo del sodalizio per legittimarli a costituirsi parte civile in processi per reati ambientali; in altri termini, occorre qualcosa di più di un interesse semplice alla tutela dell’ambiente genericamente inteso. Occorre, cioè, un interesse specifico dell’ente, e territorialmente localizzato, al fine di poter prospettare che la lesione dello stesso abbia dato vita ad un danno diretto, immediato e risarcibile, ossia le condizioni che legittimano una costituzione di parte civile. Est. Taddeo Imp. Russo Roberto ed altri TRIBUNALE DI NOLA Ufficio GUP ordinanza 23 settembre 2004
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