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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II – 13 gennaio 2004, n. 62

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 N. 62 REG. DEC.
N. 395/2003 REG. RIC.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE SECONDA alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente  - PIERINA BIANCOFIORE Primo Referendario est.  - EZIO FEDULLO Referendario  - ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso n. 395/2003 proposto da ECOLOGIA OGGI s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco BEVILACQUA, e elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonio TASSONI in Catanzaro alla Via E. Borelli, n. 6,
contro
l’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario CILURZO presso il cui studio in Catanzaro Corso Mazzini, n. 20 è elettivamente domiciliata,
e nei confronti di
Progetto Ecologia di Albano & C. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco SCALZI presso il cui studio in Catanzaro alla Via Purificato, n. 18 è elettivamente domiciliata,
per l'annullamento
del verbale n. 6 del 24 gennaio 2003 col quale la Commissione di gara ha aggiudicato l’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali sanitari alla controinteressato,
della deliberazione n. 655 del 19 febbraio 2003 con la quale il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria n. 7 di Catanzaro ha approvato gli atti ed ha aggiudicato il servizio alla controinteressata, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della resistente Azienda sanitaria e della controinteressata;
VISTE le memorie portate dalla parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTA l’ordinanza n. 220 dell’8 maggio 2003 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati;
VISTA l’ordinanza n 2444 del 17 giugno 2003 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della ricorrente, concedendo la sospensione degli stessi;
Relatore all’udienza pubblica del 5 dicembre 2003 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE ; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La società ricorrente ha impugnato gli atti di aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti speciali sanitari per un triennio di cui alla lettera di invito del 17 maggio 2002, procedura da esperirsi col metodo del pubblico incanto e da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso ex art. 23 lett. a) del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157.


L’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata ai sensi dell’art. 72 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè sulla base di una discrasia tra i prezzi unitari indicati in cifre e quelli indicati in lettere tra parentesi che conducevano ad un calcolo più vantaggioso per l’Azienda.


La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza che presiedono le gare pubbliche, la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.


L’azienda sanitaria costituitasi in giudizio ha eccepito l’irricevibilità del gravame e ha confutato ogni doglianza chiedendo la reiezione dello stesso.


La società aggiudicataria ha negato, anzitutto, la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione degli atti gravati ed ha concluso anch’essa per il rigetto del ricorso.


Alla Camera di Consiglio dell’8 maggio 2003 è stata respinta la richiesta di sospensione degli atti impugnati, ma il Consiglio di Stato ha riformato la decisione con ordinanza n. 2444 del 17 giugno 2003.


Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2003.


DIRITTO


Col proposto gravame la società ricorrente ha impugnato il verbale di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari, contenente l’aggiudicazione provvisoria alla controinteressata secondo l’offerta più bassa da questa presentata; e la successiva deliberazione di aggiudicazione definitiva avvenuta in considerazione dell’art. 72, comma 2 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè in quanto, in presenza di una discordanza tra l’offerta a prezzi unitari in cifre e quella in lettere, l’Azienda ha dato priorità all’indicazione per essa più vantaggiosa e che, nel caso in esame era quella espressa in lettere tra parentesi a fianco di ciascun prezzo unitario.


A seguito di disamina degli atti di gara va precisato che, dopo alterne vicende riguardanti la mancata ammissione alla gara di due delle tre ditte che avevano originariamente presentato offerta (Salvaguardia Ambientale, Ecologia Oggi e Progetto Ecologia) in data 24 gennaio 2003 venivano aperte le offerte economiche che così risultavano graduate: Progetto Ecologia Euro 64.123,05 +Iva al 20%, Ecologia Oggi Euro 95.035,20 +Iva al 20% e Salvaguardia Ambientale 102.738,65+Iva al 20 %.


Il costo del servizio per l’intero lotto di Progetto Ecologia era in realtà il frutto di una operazione matematica ottenuta sommando i prezzi unitari indicati in lettere tra parentesi e che dava appunto come risultato Euro 64.123,05, laddove la somma dei prezzi indicati in cifre ed esposta effettivamente dalla ditta in calce all’offerta era di 99.791, 67.


La società ricorrente ha, in buona sostanza, lamentato che non poteva ritenersi legittima l’applicazione dell’art. 72 del r.d. n. 827 del 1924 alla fattispecie, perché l’errore in cui era incorsa la controinteressata nell’indicazione in lettere dei prezzi unitari dell’offerta per un valore più basso dei prezzi in cifre era da considerarsi errore materiale. All’esito dell’apertura delle offerte, quindi, il servizio non si sarebbe potuto affidare alla controinteressata, dal momento che l’offerta effettiva di quest’ultima pari a Euro 99.791,67 non la avrebbe portata a superare la sua migliore offerta di 95.035, 20.


1. L’Azienda, tramite la propria difesa, ha in primo luogo eccepito l’irricevibilità del ricorso notificato il 19 marzo 2003, in quanto sarebbe decorso il termine abbreviato stabilito dall’art. 19, comma 3 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito in L. 23 maggio 1997, n. 135 in trenta giorni dalla data della piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione provvisoria avvenuta il 21 gennaio 2003, atteso che la ditta controinteressata era presente all’apertura delle offerte ed aveva sottoscritto il verbale di aggiudicazione.


L’eccezione va respinta, in quanto la gara si è svolta quando oramai era entrata in vigore la L. 21 luglio 2000, n. 205 che all’art. 4, comma 2 ha abrogato l’art. 19 del D.L. n. 67 del 1997 e che introducendo l’art. 23 bis nella Legge T.A.R. ha stabilito che i termini processuali previsti sono ridotti alla metà salvo quelli per la proposizione del ricorso, laddove quest’ultima espressione individua la fattispecie complessa necessaria alla formazione del rapporto processuale amministrativo che consta della notificazione e del deposito del ricorso.


Quindi poiché il gravame in esame è stato notificato il 19 marzo 2003 e depositato il successivo 28 marzo avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria conosciuto dalla parte che era presente nella stessa data del 24 gennaio e avverso l’aggiudicazione definitiva del 19 febbraio 2003, risulta perfettamente in termini.


2. Il ricorso è nel merito fondato.


Nell’ambito dell’offerta della controinteressata a fianco del prezzo unitario di 0,961 per ogni chilo di rifiuto ritirato, indicato solo per alcuni dei servizi di cui ai relativi codici C.E.R., è stato trascritto il prezzo in lettere di zerovirgolasessantunocentesimi, omettendo l’indicazione delle centinaia. Si è trattato cioè di un errore materiale effettuato nella trascrizione dattilografica o elettronica dell’offerta, che escludeva l’applicabilità del criterio del prezzo più vantaggioso di cui all’art. 72, comma 2 del r.d.. n. 827 del 1924.


Il principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, secondo la quale ai sensi dell’art. 72, comma 2 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quando in un’offerta per una gara d’appalto pubblico vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per la p.a. appaltante e tale soluzione può essere adottata legittimamente solo quando si verifichi un’oggettiva divergenza tra le due indicazioni del prezzo, non importa se determinata da un errore ostativo o da altra ragione, ma non anche quando la discordanza scaturisca da un mero ed evidente errore materiale, nel qual caso si deve dare esclusivo rilievo al prezzo espresso in maniera esatta. (Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 1997, n. 466; ed ancora Cons. giu. Amm. Sicilia, sez. consult. 5 maggio 1999, n. 170).


In buona sostanza se il criterio voluto dal legislatore del 1924 risponde al principio di conservazione degli atti giuridici, quale è un’offerta in una pubblica gara, tuttavia esso non poteva comportare per l’Azienda la necessità di rettifica e di ricalcolo dell’intera offerta poi risultata vincitrice, senza andare a violare l’altro principio di par condicio dei partecipanti, secondo quanto rilevato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di accoglimento dell’appello avverso il provvedimento del Tribunale di reiezione della sospensiva.


In realtà è come se la ditta controinteressata avesse presentato due offerte: una palese da E 99.791,67 e l’altra, occulta fino al momento in cui non si fosse evidenziato l’errore, pari ad E 64.123,05 che le ha poi consentito di vincere la gara, in quanto di molto inferiore a quelle presentate dalle altre due ditte partecipanti.


L’Azienda sanitaria ha obiettato che la valutazione del prezzo più vantaggioso costituisce esercizio di un potere discrezionale, atteso che l’affidamento del servizio doveva avvenire al prezzo più basso, secondo quanto previsto dal bando di gara, che comunque la correzione dell’errore è avvenuta prima dell’apertura delle offerte presentate dalle altre due concorrenti e che i motivi per i quali è avvenuto l’errore sono del tutto irrilevanti, atteso il principio di conservazione delle offerte sancito dal più volte menzionato art. 72, comma 2 del r.d. n. 827 del 1924.(Memoria depositata il 4 dicembre 2003)


Le prospettazioni, fornite ulteriormente dall’Azienda, non possono essere condivise. L’esercizio di un potere discrezionale non è illimitato anche nelle gare pubbliche, per il cui corretto espletamento la giurisprudenza ha enucleato i principi di massima partecipazione e di par condicio che servono proprio a circoscrivere le possibilità di una scelta non imparziale e che finisca per essere dannosa più che vantaggiosa per l’amministrazione. Nel caso in esame la conservazione della volontà dell’offerente non poteva condurre ad una completa riformulazione dell’offerta, per come effettuato dall’Azienda, minando alla base l’imparzialità di trattamento cui rispondono proprio le regole che si assumono perfettamente rispettate. Né, per quanto sopra accennato, sono irrilevanti i motivi per cui la discordanza si è verificata, atteso che soltanto nel caso dell’errore materiale, come è avvenuto nel caso in esame, viene esclusa la possibilità di applicazione dell’art. 72, comma 2 del r.d. n. 827 del 1924.


Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullate sia l’aggiudicazione provvisoria disposta col verbale del 23 gennaio 2003 sia l’aggiudicazione definitiva disposta con la deliberazione del 19 febbraio dello stesso anno.


Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso n. 395/2003 lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.


Condanna l’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro al pagamento di E 1000,00 per spese di giudizio ed onorari
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2003.

 


IL GIUDICE EST.                                              IL PRESIDENTE                                         Il segretario
F.to Pierina Biancofiore                                     F.to Luigi Esposito                                      F.to Bruno Ionadi


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 13 GEN. 2004 .
Il Segretario
F.to Domenico Scalise
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Appalti – Discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre – Prevalenza dell’indicazione più vantaggiosa per la P.A. – Principio applicabile in caso di oggettiva divergenza – Ipotesi di mero ed evidente errore materiale – Inapplicabilità. Ai sensi dell’art. 72, comma 2 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quando in un’offerta per una gara d’appalto pubblico vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per la p.a. appaltante e tale soluzione può essere adottata legittimamente solo quando si verifichi un’oggettiva divergenza tra le due indicazioni del prezzo, non importa se determinata da un errore ostativo o da altra ragione, ma non anche quando la discordanza scaturisca da un mero ed evidente errore materiale, nel qual caso si deve dare esclusivo rilievo al prezzo espresso in maniera esatta. Pres. ESPOSITO, Est. BIANCOFIORE – Ecologia oggi s.r.l. (Avv. Bevilacqua) c. A.S.L. n.7 Catanzaro (Avv. Cilurzo) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II – 13 gennaio 2004, n. 62

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