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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. VENETO, Sezione II - 20 gennaio 2004, sentenza n. 176

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 1282/2003

Sent. n. 176/2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Lorenzo Stevanato - Presidente f.f.
Rita Depiero - Consigliere Relatore
Fulvio Rocco - Consigliere
ha pronunziato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1282/2993 proposto da Alice Viero e altri, rappresentati e difesi dagli avv. Dario Donella, Barbara Bissoli ed Elisa Lugoboni, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ avv. Francesco Curato, in Venezia, piazzale Roma n. 468/B;
contro
il Comune di Verona; costituito in giudizio col patrocinio degli avv. Riccardo Moretto, Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni, Federica Mondatori e Giovanni Michelon, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell' art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1024;
e nei confronti
di Telecom Italia Mobile s.p.a., costituita in giudizio col patrocinio degli avv. Alfredo Bianchini, Giuseppe de Vergottini e Cesare Caturani, con domicilio eletto presso il primo in Venezia, piazzale Roma n. 464;
per l' annullamento
dell’ autorizzazione/concessione edilizia n. 6507/2001SK del 6.2.2003, per l’ installazione di infrastrutture per stazione radio base; del regolamento comunale n. 3 del 25.1.2002 con cui il Comune di Verona ha disciplinato l’ installazione per l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (artt. 3 e 5); del parere del Settore Ecologia dell’ 11.12.2001; del parere ARPAV del 28.10.2002; del parere della Commissione Edilizia Integrata del 21.11.2002; dell’ autorizzazione paesaggistica n. 793/2002/B.A. del 27.11.2002;
Visto il ricorso, notificato il 9.6.2003, e depositato presso la Segreteria il 10.6.2003, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di tutte le parti intimate;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all'udienza pubblica del 4.12.2003 (relatore il consigliere Depiero) gli avv. Lugoboni, per i ricorrenti; Gullo, in sostituzione di Bianchini, per la controinteressata, nessuno comparso per il Comune di Verona;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


I ricorrenti rappresentano di essere proprietari di appartamenti o di risiedere in località Quinzano di Verona, nelle immediate vicinanze del Colle di San Rocchetto (località vincolata sotto il profilo paesaggistico-ambientale con D.M. 7.3.66 e classificata dal vigente P.R.G. come “zona panoramica” con destinazione di tipo agricolo e abitativo, in cui sono esclusi nuovi insediamenti), ove, di recente, la controinteressata Telecom Italia Mobile s.p.a. ha installato una nuova stazione radio base.


Gli istanti, allorché si sono resi conto dei lavori intrapresi, hanno prontamente esperito presso il Comune di Verona il procedimento di accesso ai documenti e, una volta ottenutili, hanno inoltrato il presente ricorso, con cui contestano la legittimità della rilasciata concessione edilizia e di tutti gli atti indicati in proemio (tra cui, principalmente, l’ autorizzazione ambientale ed il parere ARPAV).


Innanzi tutto eccepiscono l’ illegittimità costituzionale delle norme introdotte con il D.Lg. 4.11.2002 n. 198, in assenza del quale - essi affermano - la contestata autorizzazione/concessione edilizia non avrebbe potuto essere rilasciata, in quanto il colle di San Rocchetto è classificato “zona panoramica”, ove non sono consentiti nuovi insediamenti e, sempre in assenza di tali nuove norme, si sarebbe dovuta esperire la V.I.A. prevista dall’ art. 2 bis della l. 1.7.97 n. 189. La richiedente, inoltre, se non fosse intervenuto il Decreto c.d. “Gasparri”, avrebbe dovuto presentare il titolo legittimante (a tenore dell’ art. 11 del Regolamento Comunale per le S.R.B.) e ottenere il parere vincolante del Settore Ecologia (come prescrive l’ art. 2).


Questi i motivi di ricorso:
1) violazione degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90, dell’ art. 11 della L. 36/2001 e 5, comma III, del D.Lg. 198/2002; omessa comunicazione di avvio del procedimento, essendo i ricorrenti controinteressati facilmente identificabili.


2) Illegittimità dell’ autorizzazione paesaggistica del 27.11.2002 e del parere della C.E.Integrata del 21.11.2001 per carenza di motivazione, travisamento, violazione dell’ art. 6 della L.r. 63/94.


Il parere e l’ autorizzazione sono insufficientemente motivati ed espressi con mere clausole di stile. Un’ approfondita motivazione era invece necessaria data l’ esistenza di un vincolo paesaggistico sulla zona, risultando all’ uopo insufficienti le mere prescrizioni di porre a dimora alberi di alto fusto.
Risulta inoltre esservi stato il parere negativo del membro Menin, non meglio precisato. L’ autorizzazione, infine, non sarebbe stata notificata alla competente Soprintendenza.


3) Illegittimità dell’ art. 5 del Regolamento comunale che disciplina l’ installazione delle S.R.B., nella parte in cui individua i siti sensibili, e della concessione edilizia, per violazione e disapplicazione di atti regionali presupposti e segnatamente della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 12.7.2001 e della deliberazione giuntale n. 5268 del 29.12.98; carenza di motivazione, travisamento. Violazione dell’ art. 174 del Trattato di Amsterdam e del principio di precauzione.


L’ art. 5 del Regolamento prevede una distanza da siti sensibili di soli 20 metri, illogica, insufficiente e contrastante col principio di precauzione. Inoltre i ricordati atti regionali suggerivano di installare le S.R.B. in aree già compromesse ovvero di fornire, in caso contrario, un’ adeguata motivazione, nella specie insussistente. Si raccomandava inoltre di “evitare centri abitati e aree destinate a soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva” (deliberazione n. 5268/98). Anche questa regola è stata disattesa. Così come si è, di fatto, vanificata l’esistenza del vincolo paesaggistico.


4) Illegittimità dell’ art. 3 del Regolamento comunale, nella parte in cui richiama gli art. 30 delle N.T.A. e 69 bis del regolamento edilizio, che risultano adottati ma non ancora approvati.


5) Violazione del D.Lg. 4.2.2002 n. 198, artt. 4 e 5, per esser stato erroneamente rappresentato lo stato dei luoghi, dichiarando la zona totalmente agricola e omettendo l’ esistenza di un’ area PEEP, di una zona B immediatamente a ridosso della antenne. Manca, inoltre, un’ esauriente descrizione dello stato dei luoghi entro il raggio di almeno 300 metri da dove sorgeranno le antenne. Infine, si è omessa la presenza di una serie di siti sensibili.


I dati per la stima del campo magnetico generato dalle strutture sono insufficienti. Mancano l’ indicazione delle altre stazioni radio base realizzate nell’ area circostante.


6) Illegittimità del parere ARPAV del 28.2.2002 per carenza di motivazione, in quanto non tiene conto della concentrazione, sul sito, di diverse S.R.B. e delle interferenze che possono crearsi, né dell’ esistenza di residenze.


I gestori, inoltre, hanno falsamente dichiarato l’ inesistenza di altri impianti.


7) Violazione del D.Lg 198/2002, all. A) per travisamento di fatto, insufficienza dell’ istruttoria ed errata comparazione di interessi.


La controinteressata ha indicato l’ area sottostante il colle di san Rocchetto come terreno agricolo, mentre è in parte zona PEEP, in parte zona B.
8) Illegittimità del nulla-osta del Settore Ecologia e della autorizzazione/concessione per violazione dell’ art. 42 della Costituzione.


L’ atto, nel dettare prescrizioni, conferma la pericolosità degli impianti, i quali, inoltre, pongono limiti alla proprietà privata e producono grave deprezzamento degli immobili, senza corrispettivo. I ricorrenti, in proposito, si riservano la possibilità di richiedere un risarcimento del danno.


9) Violazione del D.Lg. 198/2002 per mancata indicazione di siti sensibili entro i 300 metri dall’ impianto e omessa valutazione dell’ esistenza di altre S.R.B.
10) Illegittimità della valutazione di impatto acustico, per errore sui presupposti dato che la misurazione è stata fatta in un sito dichiarato “analogo”, ma che tale non è.


11) Carenza di motivazione, non essendo stata dimessa la necessaria relazione geologica e/o geotecnica.


12) Illegittimità della concessione edilizia per violazione degli artt. 2, 9, 32 della Costituzione e dell’ art. 174 del Trattato di Amsterdam.


Gli impianti sono pericolosi per la salute, quindi non dovevano essere autorizzati. Il D.Lg. 198/2002, che li consente, va disapplicato perché contrastante con una disposizione comunitaria cogente.


Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Verona (che aderisce alla richiesta di invio alla Corte Costituzionale delle norme del D.Lg. 198/2002 sospettate di incostituzionalità) che la controinteressata, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, di cui entrambi chiedono la reiezione.


La controinteressata Telecom Italia Mobile s.p.a. ne eccepisce peraltro l’ inammissibilità, non avendo gli istanti comprovato la loro qualità di proprietari o residenti in prossimità del sito ove è stato installato l’ impianto


Ricorrenti e controinteressata hanno presentato memorie e documenti, con cui evidenziano fatti sopravvenuti e precisano ulteriormente le già rassegnate conclusioni.


D I R I T T O


Il ricorso all’ esame è volto all’ annullamento (nonché alla trasmissione alla Corte Costituzionale per la verifica della legittimità costituzionale del D.Lg. 198/2002) della concessione edilizia (e atti alla stessa connessi e presupposti, ivi compresi due articoli del Regolamento comunale per l’ installazione di S.R.B.) rilasciata a Telecom Italia Mobile s.p.a. dal Comune di Verona.


L’eccezione di inammissibilità del ricorso per non avere gli istanti comprovato la propria legittimazione sollevata dalla controinteressata Telecom Italia Mobile S.p.a., è infondata e va respinta.


Infatti, come risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dai certificati di residenza dimessi da ciascun ricorrente e dalle planimetrie della zona, essi vivono nelle immediate vicinanze dell’impianto di cui trattasi e sono pertanto legittimati a dolersi delle eventuali illegittimità del titolo edilizio che ne ha consentito la realizzazione.


Il ricorso (o meglio, quanto ne residua dopo l’ annullamento da parte della Corte Costituzionale dell’ intero D.Lg. 198/2002, che fa cadere tutte le doglianze di violazione dello stesso) è parzialmente fondato, e va pertanto accolto, nei limiti che verranno in prosieguo precisati.


Sono fondate, in particolare, le censure di illegittimità della autorizzazione/concessione edilizia opposta, derivata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’ intero D.Lg. 198/2002 che disciplinava il procedimento semplificato di rilascio dei titoli edilizi per l’ installazione delle stazioni radio base.
E invero, come risulta dal provvedimento impugnato, esso è stato rilasciato “accertato che tale opera rientra tra le infrastrutture di telecomunicazione di cui all’ art. 4 del D.Lg. 4.9.2002 n. 198 e che pertanto si applicano le procedure relative al procedimento di rilascio del provvedimento abilitativo di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lg. 198/2002”.


E poiché, come da pacifica giurisprudenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma la rende inapplicabile, di fatto travolgendo tutti i provvedimenti che su di essa si basano, i cui rapporti non possano ritenersi esauriti, la concessione edilizia all’ esame (che, essendo sub judice al momento della dichiarazione di incostituzionalità, aveva posto in essere un rapporto non ancora esaurito o consolidato) ne resta derivativamente travolta, non esistendo più né le norme che ne avevano consentito e legittimato l’ emanazione, né il relativo procedimento (cfr., da ultimo: C.G.A.R.S. n. 432 del 22.7.2002 e Cass. Civ. n. 14859 del 23.11.2001).


La concessione edilizia, quindi, va dichiarata illegittima in via derivativa ed annullata.


Del tutto irrilevante, sotto questo profilo, è la circostanza che il provvedimento risultasse comunque conforme (a prescindere dal D.Lg. 198/2002) alle disposizioni di legge e urbanistiche all’ epoca vigenti. Infatti, dall’ autorizzazione/concessione impugnata emerge che essa è stata rilasciata unicamente alla stregua e secondo le procedure previste del D.Lg. 198/2002, dichiarato incostituzionale.


Sussiste quindi un preciso interesse (ancorché strumentale, ma, come tale, comunque sufficiente; si vedano, sul punto: C.S., sez. V, n. 4573 dell’ 8.8.2003 e C.S., sez. VI, n. 3840 del 20.6.2003) dei ricorrenti alla rimozione del titolo edilizio e alla sua rinnovazione.


Dovendo dunque il procedimento di rilascio del titolo essere rinnovato in ogni suo aspetto, ivi compresa l’ autorizzazione paesaggistica del 27.11.2002, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in ordine a tale atto nonché al parere della C.E.I. 21.11.2002. Lo stesso può dirsi anche per il parere ARPAV del 28.10.2002, che, in quanto previsto dall’ art. 5 del D.Lg 198/2002 ed inserito nel procedimento ivi disciplinato, deve ritenersi anch’ esso travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’ intera legge.


Restano da esaminare le doglianze rivolte nei confronti del Regolamento Comunale per l’ installazione di stazioni radio base, approvato con atto n. 3 del 25.1.2002, impugnato in parte qua (art. 3 e 5).


L’ art. 3 viene ritenuto illegittimo nella parte in cui richiama l’ art. 30 delle N.T.A. e l’ art. 69 bis del Regolamento Edilizio, che si asseriscono adottati con variante al P.R.G. mai approvata.


Tuttavia, i ricorrenti non precisano quale rilevanza queste disposizioni esplichino nel caso di specie. Il motivo è quindi inammissibile.


L’ art. 5, invece, è censurato nella parte in cui prevede una fascia di rispetto, per i siti sensibili, di soli 20 metri, dalla S.R.B., limite ritenuto inidoneo e insufficiente alla protezione della salute.


Si censura poi, in generale, il Regolamento perché, asseritamente contravvenendo a disposizioni regionali, ha scelto - per quanto qui rileva - un sito non “compromesso” e posto in centro abitato.


Non occorre spendere molte parole per evidenziare l’ infondatezza di entrambe le censure: la tutela della salute, infatti, ed il rispetto del principio di precauzione (che competono solo allo Stato) risultano garantiti non dalle distanze, ma dal rispetto dei limiti di emissione che, nel nostro caso, neppure sono in contestazione (si vedano, inoltre, in punto distanze: Corte Costituzionale n. 307 del 7.10.2003 e n. 331 del 7.11.2003).


Per quanto concerne le disposizioni regionali, dalla loro stessa formulazione emerge con chiarezza che si tratta di direttive programmatiche, linee guida non cogenti, da cui i Comuni ben possono discostarsi senza obbligo alcuno di motivazione.


I motivi di ricorso avverso il Regolamento Comunale per l’ installazione di S.R.B. vanno pertanto respinti.


Va altresì rigettata la censura di violazione dell’ art. 7 della L. 241/90, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. E’ infatti giurisprudenza consolidata che, in tema di concessione edilizia (procedimento totalmente vincolato ed emesso comunque con salvezza dei diritti dei terzi), non esistono controinteressati cui l’ attivazione del procedimento debba esser necessariamente comunicata o, comunque, non possono considerarsi tali i meri residenti in aree limitrofe (cfr. C.S., sez. VI, n. 1197 del 15.9.99; Tar Campania – Salerno, n. 307 del 21.3.2001 e C.S., sez. IV n. 5003 del 30.9.2002).


In definitiva, il ricorso va accolto in parte, nei termini esposti, con conseguente annullamento dell’ impugnata autorizzazione/concessione edilizia.


Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti di legge.


P. Q. M


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione/concessione edilizia impugnata.


Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 4.12.2003.

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento elettromagnetico – Infrastrutture per stazioni radio-base – Titolo edilizio – Impugnazione – Soggetti che vivono nelle immediate vicinanze – Legittimazione – Sussistenza. I soggetti che vivono nelle immediate vicinanze di infrastrutture per stazioni radio-base sono legittimati a dolersi delle eventuali illegittimità del titolo edilizio che ne ha consentito la realizzazione. Pres. Stefanato, Est. Rocco – Viero e altri (Avv.ti Donella, Bissoli e Lugoboni) c. Comune di Verona (Avv.ti Moretto, Caineri, Squadroni, Mondatori e Michelon) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II – 20 gennaio 2004, n. 176

2) Inquinamento elettromagnetico – Infrastrutture per stazioni radio-base – Concessione edilizia rilasciata ex D. Lgs. 198/2002 – Illegittimità in via derivativa – La dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge i provvedimenti che si basano sulla norma annullata. L’autorizzazione / concessione edilizia per l’ installazione delle stazioni radio base rilasciata in virtù delle disposizioni di cui al D.Lg. 198/2002 va dichiarata illegittima in via derivativa, atteso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma la rende inapplicabile, travolgendo di fatto tutti i provvedimenti che su di essa si basano, i cui rapporti non possano ritenersi esauriti. Pres. Stefanato, Est. Rocco – Viero e altri (Avv.ti Donella, Bissoli e Lugoboni) c. Comune di Verona (Avv.ti Moretto, Caineri, Squadroni, Mondatori e Michelon) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II – 20 gennaio 2004, n. 176

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