Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da L.A.C. LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA
CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da A.D.A.A. -
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DI ANIMALI ED AMBIENTE, in persona del legale
rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dall’avv. Maria Caburazzi,
ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ramadori in
Roma via Marcello Prestinari n. 13;
contro
PROVINCIA DI TREVISO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Luigi Manzi e Franco Botteon, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi in Roma via Confalonieri n. 5;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto II sez. - n.
5214 del 9/10/2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 15 giugno 2004 relatore il Consigliere Giancarlo
Montedoro.
Udito l’avv. Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La PROVINCIA DI TREVISO, così come previsto dalla legge, ha deliberato il piano
di abbattimento degli ungulati (caprioli e cervi) per la stagione venatoria
2003/2004.
La PROVINCIA DI TREVISO ha emanato il suddetto piano con apposita delibera n.
315 prot. 54156 del 2003, della Giunta Provinciale di Treviso, del 14/7/2003,
avente ad oggetto “prelievo venatorio agli ungulati- stagione venatoria
2003/2004” completa di allegati (doc. 1 del ricorso introduttivo – atto
impugnato).
Hanno impugnato il suddetto piano la Lega per l’abolizione della Caccia e
l’Associazione per la difesa di animali ed ambiente.
Il Tar Veneto ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata.
Le associazioni ambientaliste hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe
riproponendo le censure già avanzate in primo grado.
DIRITTO
L’appello è fondato, con riguardo al primo motivo.
In primo luogo va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo,
che, non avendo censurato il numero dei capi abbattibili, ma solo il modo in cui
è formulato il periodo venatorio non porterebbe alcun vantaggio all’ambiente.
Il motivo è infondato poiché la legge n. 157/1992 detta una disciplina volta ad
autonomamente considerare, a fini di protezione della fauna, la limitazione
temporale della caccia, non solo i limiti assoluti del prelievo, ed in modo che
uno dei due limiti non esclude mai l’altro.
La legge n. 157/1992, all’art. 18 “specie cacciabili e periodi di attività
venatoria” prevede che “Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere
esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sottoindicati:
(omissis )
c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: …capriolo (Capreolus
Capreolus) cervo (Cervus elaphus).
Al comma 2 lo stesso art. 18 prima citato poi prevede: “I termini di cui al
comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano
le modifiche previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti entro il 1 settembre ed il 31 gennaio
dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1.
L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di
piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica per la caccia di
selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi
approvati dalle regioni, la caccia di selezione agli ungulati può essere
autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al
comma 1.”
L’arco temporale massimo è pacificamente due mesi (61 giorni) perché è previsto
dal 1 ottobre al 30 novembre.
L’enucleazione dall’ambito del calendario venatorio della caccia di selezione
non è, nella specie, avvenuta, per la specie capriolo, nel rispetto dei termini
massimi in quanto il calendario venatorio impugnato è stato strutturato
prevedendo che nei periodi di caccia tradizionale siano cacciabili anche
caprioli femmine e piccoli ossia esemplari femmine e maschi di 17/18 mesi, che
sono già oggetto della caccia di selezione.
In particolare, il calendario formalmente rispetta il termine massimo per la
caccia di selezione prevedendo i seguenti periodi temporali: 1 agosto - 15
agosto 2003, (15 giorni); 16 dicembre - 29 gennaio (45 giorni), ma la caccia
tradizionale, nello stesso calendario venatorio, non ha enucleato dalle specie
cacciabili gli esemplari oggetto della caccia di selezione, che si configura
come aggiuntiva e non perfettamente distinta dalla caccia tradizionale.
La possibilità di modificare i termini dell’art. 18 comma 1 della legge n.
157/1992, per distribuire tra il 1 settembre ed il 1 gennaio la caccia di
selezione degli ungulati, nel rispetto del termine massimo di due mesi (composti
di 61 giorni), comporta la necessità di distinguere nettamente e perfettamente
tra gli esemplari cacciabili nei periodi in cui è consentita la caccia di
selezione e gli esemplari – diversi – oggetto della caccia tradizionale, a pena
di una compromissione sostanziale del limite legale, che impone il rispetto
dell’arco temporale massimo di cui all’art. 18 comma 1.
Tanto comporta l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento in
parte qua dell’atto impugnato.
Ulteriore motivo di censura fondato è quello avanzato con il secondo motivo di
ricorso in appello.
Nel silenzio del calendario venatorio, che prevede alcuni giorni iniziali e
finali che cadono proprio nelle due giornate della settimana precluse per legge
alla caccia – le c.d. giornate di silenzio venatorio (che, come è noto, sono
martedì e venerdì) - non può essere risolto sul piano interpretativo il dubbio
sulla eventuale permissione o sulla vigenza del divieto di legge anche nei
predetti giorni, con conseguente necessità di riformulare il calendario, in modo
conforme al dettato legislativo, senza prevedere inizio o fine dei periodi di
caccia nei giorni di silenzio venatorio o prevedendo che comunque deve essere
assicurato il rispetto di tali giorni di astensione dalla caccia, con
conseguente automatico slittamento dei termini.
Assorbita ogni altra questione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità ed opinabilità delle
questioni, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello indicato in epigrafe , annulla l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
1) Caccia - Protezione della fauna - Limitazione temporale della caccia - Piano di abbattimento degli ungulati (caprioli e cervi) - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria - L. n. 157/1992. In tema di caccia la legge n. 157/1992 detta una disciplina volta ad autonomamente considerare, a fini di protezione della fauna, la limitazione temporale della caccia, non solo i limiti assoluti del prelievo, ed in modo che uno dei due limiti non esclude mai l’altro. Infatti, l’art. 18 “specie cacciabili e periodi di attività venatoria” prevede che “Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: …capriolo (Capreolus Capreolus) cervo (Cervus elaphus). La modifica del periodo venatorio deve essere giustificata in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. I termini devono essere comunque contenuti entro il 1 settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato. Pertanto, risulta pacifico che l’arco temporale massimo è di due mesi (61 giorni) mentre, in specie, l’enucleazione dall’ambito del calendario venatorio della caccia di selezione non è, avvenuta, nel rispetto dei termini massimi. Pres. VARRONE - Est. MONTEDORO - L.A.C. LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA e A.D.A.A. - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DI ANIMALI ED AMBIENTE (avv. Caburazzi) c. PROVINCIA DI TREVISO (avv.ti Manzi e Botteon) (Annulla, TAR Veneto II sez. - n. 5214 del 9/10/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16 novembre 2004 (cc. 15 giugno 2004), sentenza n. 7491
2) Caccia - Calendario venatorio - Inizio o fine dei periodi di caccia nei giorni di silenzio venatorio - Previsione - Necessità - (c.d. giornate di silenzio venatorio). Nel silenzio del calendario venatorio, che prevede alcuni giorni iniziali e finali che cadono proprio nelle due giornate della settimana precluse per legge alla caccia – le c.d. giornate di silenzio venatorio (che, come è noto, sono martedì e venerdì) - non può essere risolto sul piano interpretativo il dubbio sulla eventuale permissione o sulla vigenza del divieto di legge anche nei predetti giorni, con conseguente necessità di riformulare il calendario, in modo conforme al dettato legislativo, ( legge n. 157/1992) senza prevedere inizio o fine dei periodi di caccia nei giorni di silenzio venatorio o prevedendo che comunque deve essere assicurato il rispetto di tali giorni di astensione dalla caccia, con conseguente automatico slittamento dei termini. Pres. VARRONE - Est. MONTEDORO - L.A.C. LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA e A.D.A.A. - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DI ANIMALI ED AMBIENTE (avv. Caburazzi) c. PROVINCIA DI TREVISO (avv.ti Manzi e Botteon) (Annulla, TAR Veneto II sez. - n. 5214 del 9/10/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16 novembre 2004 (cc. 15 giugno 2004), sentenza n. 7491
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