Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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(Segnalazione e sunto a cura di Augusto Atturo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6793 del 1999, proposto dalla Regione Veneto,
in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e
difeso dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Confalonieri n. 5, preso lo studio dell’avvocato
Luigi Manzi;
contro
l’Associazione italiana per il World wildlife fund (WWF Italia), in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, 19
maggio 1998, n. 689, e per il rigetto dei ricorsi di primo grado n. 2564 e n.
3784 del 1996;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dalla Regione Veneto in data 24 maggio 2004;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla
pubblica udienza del 4 giugno 2004;
Udito l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Vento;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con la delibera n. 2606 dell’11 giugno 1996, la giunta regionale del Veneto
ha approvato il modello del tesserino venatorio per la stagione 1996-97.
Il WWF Italia, col ricorso n. 2564 del 1996, proposto al TAR per il Veneto, ha
impugnato la delibera e ne ha chiesto la sospensione in sede cautelare.
Con la successiva delibera n. 4884 del 5 novembre 1996, la giunta regionale ha
preso atto dell’esito del procedimento cautelare ed ha nuovamente approvato il
tesserino venatorio, per la medesima stagione 1996-97.
Il WWF Italia, col ricorso n. 3784 del 1996, ha impugnato anche tale delibera.
Con la sentenza n. 698 del 1998, il TAR ha riunito i ricorsi, li ha accolti ed
ha annullato gli atti impugnati.
2. Col gravame in esame, la Regione Veneto ha chiesto che, in riforma della
sentenza del TAR, i due ricorsi di primo grado siano dichiarati inammissibili e,
in subordine, ha chiesto che siano respinti.
Con una memoria depositata in data 24 maggio 2004, la Regione Veneto ha
illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate
conclusioni.
Il WWF Italia, cui il gravame è stato notificato in data 30 giugno 1999, non si
è costituito nella presente fase del giudizio.
3. All’udienza del 4 giugno 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità delle delibere (n. 2606
dell’11 giugno 1996 e 4884 del 5 novembre 1996) con cui la giunta regionale del
Veneto ha approvato il modello del tesserino venatorio per la stagione 1996-97.
Con la sentenza impugnata, il TAR per il Veneto ha accolto il primo, il terzo e
il quarto motivo del ricorso di primo grado, proposto dall’associazione WWF
Italia, ed ha annullato gli atti impugnati.
2. Col primo motivo del gravame, la Regione Veneto ha chiesto che il ricorso
originario sia dichiarato inammissibile, poiché l’associazione WWF Italia
(legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 8 luglio
1986, n. 349) avrebbe dovuto notificare i ricorsi di primo grado almeno ad una
associazione venatoria, da considerare controinteressata in senso tecnico.
Secondo l’assunto, quando il legislatore ammette la legittimazione a ricorrere a
tutela di un interesse diffuso, il ricorso dovrebbe essere “notificato ad almeno
una delle associazioni portatrici dello stesso interesse, ma di segno contrario
a quello tutelato dal ricorso”.
3. Ritiene la Sezione che la censura sia infondata e vada respinta.
L’art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (per il quale “le associazioni
individuate in base all’art. 13 della presente legge possono ... ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”) ha
attribuito la legittimazione a ricorrere alle associazioni ambientalistiche
individuate dal Ministro (così concorrendo alla affermazione del principio di
legalità), ma non ha inciso sulle altre regole del processo amministrativo,
riguardanti la figura del controinteressato o la fase d’appello (cfr. Sez. VI, 6
giugno 2003, n. 3165).
In altri termini, il medesimo art. 18, comma 5, ha inteso unicamente evitare che
nel corso del processo amministrativo si faccia questione della legittimazione a
ricorrere di una delle associazioni ambientalistiche individuate, ma non ha
ampliato il novero delle parti necessarie del giudizio.
Ciò comporta che non è qualificabile come parte necessaria o come
controinteressata una associazione venatoria, quando una associazione
ambientalistica abbia impugnato un atto incidente sullo svolgimento della
attività venatoria: l’associazione venatoria, secondo le regole generali, può
intervenire nel giudizio, ma non va considerata parte necessaria cui va
notificato il ricorso a pena di inammissibilità.
4. Con il secondo motivo, l’appellante ha contestato la statuizione del TAR
sulla fondatezza del primo motivo del ricorso originario, riguardante il
“sistema di annotazione a consuntivo, al termine della giornata di caccia per i
capi di selvaggina migratoria abbattuti”.
Il TAR ha rilevato che:
- tale sistema si è posto in contrasto con gli articoli 7 e 10 della legge n.
157 del 1992 ed “è inidoneo a consentire il perseguimento delle finalità proprie
del tesserino di caccia e finisce per vanificare ogni forma di controllo sul
prelievo venatorio effettuato dai singoli cacciatori”;
- ciò è stato anche rilevato dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.)
con un parere di data 6 maggio 1996, che aveva proposto un diverso sistema
(basato – per le specie migratrici di maggior valore faunistico o bisognose di
particolare gestione - sulla annotazione dei capi non appena abbattuti, con la
previsione di trenta caselle destinate alla annotazione), rispetto al quale la
Regione si è discostata “senza alcuna ragione plausibile”.
L’appellante ha in contrario dedotto che:
- il sistema di annotazione a consuntivo non ha in concreto comportato “effetti
negativi sulla fauna”;
- le indicazioni fornite dall’I.N.F.S. sono state valutate dalla giunta
regionale tenendo conto della cessazione del regime di deroga – in precedenza
disposto ai sensi dell’art. 9 della direttiva comunitaria n. 409 del 1979;
- nessuna norma di legge ha disciplinato il metodo da seguire per le annotazioni
da scrivere sul tesserino venatorio.
5. Ritiene la Sezione che le deduzioni dell’appellante, così riassunte, siano
infondate e vadano respinte.
Nel caso di specie, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (che ai sensi
dell’art. 7, comma 1, della legge n. 157 del 1992 “opera quale organo
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le
province”) con la nota n. 2532/T-A11 del 6 maggio 1996 – riguardante il
calendario venatorio per la Regione Veneto per l’anno 1996-97 – ha ribadito
quanto aveva già osservato con una nota del 27 luglio 1992 e cioè che anche per
le specie “migratorie” andava introdotto l’obbligo di procedere alla
registrazione dei capi di selvaggina, “immediatamente dopo l’abbattimento”.
L’I.N.F.S. ha osservato che, in assenza di tale sistema, “viene elusa ogni forma
di controllo”, che “risulta facilmente soggetto a dimenticanze e negligenze”.
Contrariamente a quanto ha dedotto l’appellante, le impugnate delibere della
giunta regionale avrebbero dovuto specificamente prendere in considerazione le
valutazioni rese dall’Istituto nell’esercizio dei suoi poteri consultivi: esse,
poiché hanno previsto un contenuto del tesserino difforme da quello ritenuto
congruo dall’Istituto, si sarebbero dovute basare su una specifica motivazione,
tale da fare emergere le relative ragioni.
Sotto tale aspetto, non rilevano le deduzioni contenute nell’atto di appello
sulla cessazione del regime di deroga, previsto dall’art. 9 della direttiva
comunitaria n. 409 del 1979, sia perché le impugnate delibere regionali non si
sono occupate di tale questione, sia perché l’Istituto ha formulato osservazioni
di carattere generale sulla congruità dei sistemi di vigilanza e di controllo,
rilevanti nel quadro normativo applicabile per la stagione venatoria 1996-97.
6. Col motivo rubricato al n. 4, l’appellante ha impugnato la statuizione con
cui il TAR ha accolto il terzo motivo del ricorso originario ed ha ravvisato la
violazione dell’art. 14 della legge regionale n. 50 del 1993 (per la parte in
cui le delibere regionali non hanno previsto che il tesserino venatorio contenga
degli spazi specifici destinati all’annotazione obbligatoria dell’ambito
territoriale di caccia o del comprensorio alpino scelti dal cacciatore e le
forme di caccia da esercitarsi in via esclusiva).
L’appellante ha dedotto che non vi è stata la lamentata violazione della legge
regionale, poiché il tesserino venatorio contiene “pagine in bianco”, su cui
possono essere indicati tali dati.
Col motivo rubricato al n. 5, l‘appellante ha altresì impugnato la statuizione
con cui il TAR ha accolto il quarto motivo ed ha ravvisato l’illegittimità delle
delibere, per la parte in cui esse hanno previsto che nel tesserino venatorio –
negli spazi riservati alla registrazione degli abbattimenti – sono elencate tra
le specie cacciabili anche alcune specie migratorie e stanziali che non sono
cacciabili, perché protette da norme comunitarie e nazionali.
L’appellante ha dedotto che la determinazioni della giunta regionale si
sarebbero basate su una discrezionalità insindacabile in sede giurisdizionale e
che comunque non sarebbero affette da alcun profilo di eccesso di potere, poiché
l’elenco delle specie, indicate nel tesserino, “non ha alcun valore
dispositivo”, sicché il cacciatore non può attribuirgli valore per conoscere le
specie cacciabili.
7. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte, da esaminare congiuntamente
per la loro connessione, siano infondate e vadano respinte.
Il contenuto del tesserino venatorio va redatto tenendo conto della normativa
vigente e sulla base del fondamentale principio per cui esso non può far
ritenere consentite le attività che invece sono vietate dalla normativa di
settore.
Per consentire i relativi controlli e l’irrogazione delle sanzioni in caso di
illecito, la giunta regionale – nel determinare il contenuto del tesserino
venatorio – deve disporre l’annotazione dei dati considerati rilevanti dalla
legge e non può introdurvi ‘spazi’ riguardanti l’abbattimento di specie che non
possono essere abbattute, perché protette.
Sotto il primo profilo, rileva l’esigenza che il cacciatore sia ab origine
consapevole dell’ambito territoriale di caccia e delle relative forme di
esercizio, affinché egli sia posto in grado di evitare lo svolgimento di
attività illecite.
Sotto il secondo profilo, rileva l’esigenza di evitare che il cacciatore –
essendovi sul tesserino venatorio gli spazi riguardanti l’abbattimento di alcune
specie, in concreto non cacciabili – possa essere indotto a ritenere che le
medesime specie siano cacciabili.
Le determinazioni della giunta regionale risultano dunque manifestamente
irragionevoli, così come ha constatato la sentenza impugnata, poiché le
impugnate delibere hanno previsto la redazione di un tesserino tale da far
sorgere dubbi (col suo richiamo alle relative annotazioni) sulla legittimità o
meno dell’esercizio della caccia per specie in realtà non cacciabili.
8. Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va respinto.
Nulla per le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio, non essendosi
costituita l’associazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello
n. 6793 del 1999.
Nulla per le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 4 giugno 2004,
presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei
signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere Est.
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 19 ottobre 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
1) Caccia - Associazioni ambientaliste - Legittimazione a ricorrere - Sussiste - Principio di legalità - artt 18, comma 5, e 13 L. n. 349/1986 - Fondamento. L’art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (per il quale “le associazioni individuate in base all’art. 13 della presente legge possono ... ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”) ha attribuito la legittimazione a ricorrere alle associazioni ambientalistiche individuate dal Ministro (così concorrendo alla affermazione del principio di legalità), ma non ha inciso sulle altre regole del processo amministrativo, riguardanti la figura del controinteressato o la fase d’appello (cfr. Sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3165). In altri termini, ha inteso unicamente evitare che nel corso del processo amministrativo si faccia questione della legittimazione a ricorrere di una delle associazioni ambientalistiche individuate, ma non ha ampliato il novero delle parti necessarie del giudizio. Pres. Giovannini, Est. Maruotti - Regione Veneto (avv.ti Cacciavillani e Manzi) c. World wildlife fund (WWF Italia) (n.c.), (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, 19 maggio 1998, n. 689, e per il rigetto dei ricorsi di primo grado n. 2564 e n. 3784 del 1996). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – 19 ottobre 2004 (C.C. 4 giugno 2004), Sentenza n. 6757
2) Caccia - Associazione venatoria - Può intervenire nel giudizio, ma non è parte necessaria - Notifica del ricorso a pena di inammissibilità - Esclusione. Non è qualificabile come parte necessaria o come controinteressata una associazione venatoria, quando una associazione ambientalistica abbia impugnato un atto incidente sullo svolgimento della attività venatoria: l’associazione venatoria, secondo le regole generali, può intervenire nel giudizio, ma non va considerata parte necessaria cui va notificato il ricorso a pena di inammissibilità. Pres. Giovannini, Est. Maruotti - Regione Veneto (avv.ti Cacciavillani e Manzi) c. World wildlife fund (WWF Italia) (n.c.), (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, 19 maggio 1998, n. 689, e per il rigetto dei ricorsi di primo grado n. 2564 e n. 3784 del 1996). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – 19 ottobre 2004 (C.C. 4 giugno 2004), Sentenza n. 6757
3) Caccia - Tesserino di caccia - Elenco delle specie indicate nel tesserino - Non ha valore per conoscere le specie cacciabili - Attività vietate dalla normativa di settore - Applicazione. L’elenco delle specie, indicate nel tesserino, “non ha alcun valore dispositivo”, sicché il cacciatore non può attribuirgli valore per conoscere le specie cacciabili. Tuttavia, il contenuto del tesserino venatorio va redatto, dalla giunta regionale, tenendo conto della normativa vigente e sulla base del fondamentale principio per cui esso non può far ritenere consentite le attività che invece sono vietate dalla normativa di settore. Pres. Giovannini, Est. Maruotti - Regione Veneto (avv.ti Cacciavillani e Manzi) c. World wildlife fund (WWF Italia) (n.c.), (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, 19 maggio 1998, n. 689, e per il rigetto dei ricorsi di primo grado n. 2564 e n. 3784 del 1996). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – 19 ottobre 2004 (C.C. 4 giugno 2004), Sentenza n. 6757
4) Caccia - Redazione del tesserino venatorio - Ambito territoriale di caccia e relative forme di esercizio - Contenuto - Chiarezza per evitare lo svolgimento di attività illecite. Nel determinare il contenuto del tesserino venatorio – al fine di consentire i relativi controlli e l’irrogazione delle sanzioni in caso di illecito, la giunta regionale deve disporre l’annotazione dei dati considerati rilevanti dalla legge e non può introdurvi ‘spazi’ riguardanti l’abbattimento di specie che non possono essere abbattute, perché protette". Infine, rileva l’esigenza che il cacciatore sia ab origine consapevole dell’ambito territoriale di caccia e delle relative forme di esercizio, affinché egli sia posto in grado di evitare lo svolgimento di attività illecite. Pres. Giovannini, Est. Maruotti - Regione Veneto (avv.ti Cacciavillani e Manzi) c. World wildlife fund (WWF Italia) (n.c.), (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, 19 maggio 1998, n. 689, e per il rigetto dei ricorsi di primo grado n. 2564 e n. 3784 del 1996). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – 19 ottobre 2004 (C.C. 4 giugno 2004), Sentenza n. 6757
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza
CACCIA:
LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE , MANCATA NOTIFICAZIONE DI UN
RICORSO IN MATERIA DI CACCIA AD ASSOCIAZIONE VENATORIA CONTROINTERESSATA , ED
CONTENUTI DEL TESSERINO VENATORIO REGIONALE.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza n. 6757 del 19 ottobre 2004 (C.C. 4
giugno 2004) ,Presid. Giovannini, estens. Maruotti.
Legittimazione delle associazioni ambientalistiche in materia di provvedimenti
concernenti la caccia e sulle modalità di istituzione di un tesserino venatorio
per il controllo della caccia (sistema di annotazione a consuntivo, al termine
della giornata di caccia per i capi di selvaggina migratoria abbattuti ).Assenza
di motivazione per mancata considerazione del parere dell'Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica.Spazi sul tesserino venatorio per annotazione ATC prescelto
ed opzione di caccia in via esclusiva.
"Non è qualificabile come parte necessaria o come controinteressata una
associazione venatoria, quando una associazione ambientalistica abbia impugnato
un atto incidente sullo svolgimento della attività venatoria: l’associazione
venatoria, secondo le regole generali, può intervenire nel giudizio, ma non va
considerata parte necessaria cui va notificato il ricorso a pena di
inammissibilità."
"Il contenuto del tesserino venatorio va redatto tenendo conto della normativa
vigente e sulla base del fondamentale principio per cui esso non può far
ritenere consentite le attività che invece sono vietate dalla normativa di
settore".
Si "......rileva l’esigenza che il cacciatore sia ab origine consapevole
dell’ambito territoriale di caccia e delle relative forme di esercizio, affinché
egli sia posto in grado di evitare lo svolgimento di attività illecite."
"Per consentire i relativi controlli e l’irrogazione delle sanzioni in caso di
illecito, la giunta regionale – nel determinare il contenuto del tesserino
venatorio – deve disporre l’annotazione dei dati considerati rilevanti dalla
legge e non può introdurvi ‘spazi’ riguardanti l’abbattimento di specie che non
possono essere abbattute, perché protette". (Segnalazione e sunto a cura di
Augusto Atturo)