Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dai signori Pietro PASSERINI, Sandro DEL
VECCHIO, Gastone DEL VECCHIO, Arlinda SAMA, residenti in Cesena, e dalla società
a responsabilitata CO.GE.RO. avente sede in Cesena, in persona dell’ingegnere
Raffaele Rossi, tutti difesi dall’avvocato Gabriele De Bellis e domiciliati
presso di lui in Roma, via Sistina 121;
contro
il comune di CESENA, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, architetto
Giordano Conti, difeso degli avvocati Benedetto Ghezzi e Claudio Chiola e
domiciliato presso il secondo in Roma, via Camilluccia 785;
e nei confronti
della società per azioni ROMAGNA ACQUE, costituitasi in giudizio in persona del
vicepresidente, avvocato Stefano Giannini, difesa dall’avvocato Salvatore
Lombardo e domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde 1, presso lo studio
dell’avvocato Angelo Clarizia;
per l’annullamento
della sentenza 21 agosto 2002 n. 1092, notificata il 24 settembre 2002, con la
quale il tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, prima sezione,
ha respinto il ricorso contro vari provvedimenti concernenti la realizzazione di
una derivazione di acque dal fiume Savio e la conseguente espropriazione a danno
degli appellanti (note del comune 29 giugno 2000 n. 1266 e 21 agosto 2000 n.
20759, concessione edilizia 23 agosto 2000 n. 332, deliberazione della giunta
comunale di Cesena 6 febbraio 2001 n. 58, di approvazione del progetto, decreto
d’occupazione d’urgenza 21 marzo 2001 n. 705, atto d’immissione in possesso 2
aprile 2001 n. 3427).
Visto il ricorso in appello, notificato il 24 ottobre e depositato il 5 novembre
2002;
visto il controricorso del comune di Cesena, depositato il 5 febbraio 2003;
visto il controricorso della società Romagna Acque, depositato il 24 dicembre
2003;
viste le memorie difensive presentate, l’11 marzo 2003 dagli appellanti, il 18
giugno 2003 e il 15 gennaio 2004 dalla società Romagna Acque, il 17 giugno 2003
dal comune di Cesena;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 10 febbraio 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e
uditi altresì gli avvocati De Bellis, Chiola e Andrea Abbamonte, e Angelo
Clarizia quest’ultimi in sostituzione dell’avvocato Lombardo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti, tutti proprietari di terreni siti nel comune di Cesena, nelle
aree interessate dal primo lotto del progetto di derivazione di acque dal fiume
Savio per uso idropotabile predisposto dalla società Romagna Acque ed approvato
dal comune di Cesena, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna
notificato rea il 29 marzo 2001 hanno impugnato il provvedimento comunale di
approvazione del progetto, e alcuni atti ad esso prodromici (l’avviso di avvio
del procedimento e l’avviso di deposito degli atti della procedura
espropriativi), deducendone l’illegittimità per vari motivi; con atto di motivi
aggiunti notificato il 4 maggio 2001 hanno poi impugnato il decreto comunale di
occupazione d’urgenza e la relativa nota d’accompagnamento della società Romagna
acque, nonché la concessione edilizia a suo tempo rilasciata dal comune alla
società Romagna acqua per la costruzione della condotta acquedottistica.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha
respinto le predette impugnazioni, esaminandone e giudicandone infondati tutti i
motivi.
Appellano gl’interessati, riproponendo le censure di primo grado.
Sia il comune di Cesena sia la società Romagna Acque, costituendosi in giudizio,
hanno eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e la
sussistenza di quella del tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico sulle acque pubbliche emanato con regio
decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; Romagna acque poi, con la memoria del 15
gennaio 2004, ha corretto la propria difesa sostenendo che sussiste, non già la
giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, bensì quella dei
tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell’articolo 140, alinea
“d” del testo unico citato.
DIRITTO
Il Collegio deve rilevare che la controversia ricade nella giurisdizione del
tribunale superiore delle acque pubbliche. Sono infatti devoluti a quelle
giurisdizione, dall’articolo 143, alinea “a” del regio decreto 11 dicembre 1933
n. 1775 sulle acque pubbliche, i giudizi d’impugnazione dei provvedimenti
amministrativi che attengono all’utilizzazione del demanio idrico (corte di
cassazione, sezioni unite, 26 luglio 2002 n. 11099), come appunto il
provvedimento d’approvazione di una derivazione d’acque per uso idropotabile
della popolazione; nonché sulle occupazioni di fondi che si rendano a tal fine
necessarie (idem, 11 luglio 2000 n. 479); e infine sulle concessioni edilizie
strettamente finalizzate alla suddetta utilizzazione delle acque (idem, 4 luglio
2000 n. 493 e 4 agosto 2000 n. 541). In accoglimento dell’eccezione
pregiudiziale formulata dalle amministrazioni resistenti dev’essere, pertanto,
dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di giudizio del
grado.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, pronunciando
sull’appello indicato in epigrafe, dichiara la carenza di giurisdizione del
giudice amministrativo a conoscere delle domande proposte con il ricorso di
primo grado e annulla la sentenza impugnata. Compensa le spese di giudizio fra
le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 10 febbraio 2004 dal collegio costituito dai signori:
Emidio Frascione presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Paolo Buonvino componente
Cesare Lamberti componente
Aldo Fera componente
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
p. IL DIRIGENTE
f.to Raffaele Carboni
f.to Emidio Frascione
f.to Livia Patroni Griffi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Demanio idrico - Provvedimento d’approvazione di una derivazione d’acque per uso idropotabile - Impugnazione - Giurisdizione - Costruzione della condotta acquedottistica - Decreto comunale di occupazione d’urgenza - Impugnato il provvedimento comunale di approvazione del progetto - Concessioni edilizie strettamente finalizzate all'utilizzazione delle acque - Carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e sussistenza di quella del tribunale superiore delle acque pubbliche. I giudizi d’impugnazione dei provvedimenti amministrativi che attengono all’utilizzazione del demanio idrico (Corte di Cassazione, sezioni unite, 26 luglio 2002 n. 11099), come appunto il provvedimento d’approvazione di una derivazione d’acque per uso idropotabile della popolazione; nonché sulle occupazioni di fondi che si rendano a tal fine necessarie (idem, 11 luglio 2000 n. 479); e infine sulle concessioni edilizie strettamente finalizzate alla suddetta utilizzazione delle acque (idem, 4 luglio 2000 n. 493 e 4 agosto 2000 n. 541), sono devoluti alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, (articolo 143, alinea “a” del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque pubbliche). Pres. Frascione, Est. Carboni - P.P. (avv. De Bellis) e altri c. comune di CESENA e altro (Avv.ti Ghezzi e Chiola), (Dichiaraz. della carenza di giurisdiz. del g.a. e annulla la sent. impugnata - TAR Emilia-Romagna Sez. I, sentenza 21 agosto 2002 n. 1092). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Ud. 10 febbraio 2004) Sentenza n. 2146
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