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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 25 febbraio 2004 (Cc. 23/01/2004), sentenza n. 8147
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 25 febbraio 2004, (Cc. 23/01/2004), sentenza n. 8147
Pres. Papadia – Est. Squassoni - Pm Iacoviello – Imp. Grilli ed altri
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ssul ricorso proposto da:
Grilli Renato n. 3.3.1943;
Bellingeri Gianfranco n. 3.10.1936;
Colombo Roberto n. 3.12.1952;
Brombini Fulvio n. 14.8.1944;
avverso l'ordinanza 11.4.2003 del Tribunale di Verbania;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Squassoni;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. Baldini Giorgio, Avv. Zaccone Cesare, Avv. Merli Surico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 5.11.2002, il Tribunale di Verbania ha respinto la istanza di riesame di un sequestro preventivo che grava sugli scarichi industriali della Ditta Acetati evidenziando la configurabilità del reato previsto dall'art. 59 c. 5 D. Lvo 152/1999; a sostegno di tale conclusione, i Giudici hanno rilevato che i reflui superavano i limiti di tolleranza relativamente al parametro formaldeide sostanza cancerogena a sensi della tabella 5 punto 18 legge citata.
L'ordinanza è stata annullata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza
4.2.2003, ha disposto che il Giudice del rinvio tenesse conto, al fine della
configurabilità del reato in esame, esclusivamente delle indicazione della
Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) nonché degli aggiornamenti
scientifici ad essa apportati fino alla data di adozione della misura cautelare
con riferimento alle sostanze di cui è provato il potere cancerogeno secondo la
classificazione operata dal ricordato organo di ricerca. Decidendo in sede di
rinvio, il Tribunale di Verbania ha respinto la richiesta di riesame, con la
ordinanza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale gli indagati
ricorrono in Cassazione deducendo violazione di legge.
In sunto rilevano che lo IARC, dopo studi effettuati su animali non trasferibili
alla nostra specie, ha classificato la formaldeide tra le sostanze solo
probabilmente cancerogene per l'uomo; la norma e la sentenza di annullamento
della Cassazione richiedono che l'effetto morboso sia accertato in termini di
sicurezza sull'uomo per cui i Giudici hanno arbitrariamente esteso la portata
del precetto penale. Il Collegio ritiene che le, pur elaborate, deduzioni dei
ricorrenti non siano meritevoli di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, puntualizzasi come l'indagine sul potere cancerogeno della
formaldeide sia di focale importanza nel caso in esame in quanto, in carenza di
tale effetto pregiudizievole per la salute, la condotta degli imputati non
sarebbe sussumibile nella contestata ipotesi di reato di cui all'art. 59 c. 5 D.
Lvo 152/1992 bensì classificabile quale illecito amministrativo, a sensi
dell'art. 54 D. Lvo citato, con la conseguenza che la misura cautelare non
sarebbe legittima.
Per la valutazione dell'effetto de quo di una sostanza, si deve avere come
referente esclusivamente le indicazioni della IARC secondo la riformulazione
dell'allegato 5 punto 18 effettuata dal D. Lvo 258/2000 che, con tale
indicazione, ha superato una indeterminatezza della norma che faceva sorgere
dubbi sulla sua costituzionalità. Ora la IARC ha rilevato che la formaldeide
rientra tra le sostanze di cui è provato il potere cancerogeno sugli animali
mentre non esistono studi che forniscano sufficiente certezza di tale potere
sugli uomini per i quali l'effetto temuto è solo probabile. Sul punto, i
ricorrenti sostengono che non siano trasportabili i dati della sperimentazione
animale sull'uomo e, in tale modo, censurano il metodo con il quale l'Agenzia è
pervenuta alla sua conclusione;
questa critica è inconferente in quanto la legge ha individuato come parametro
di riferimento i dati della IARC e non è questa la sede per valutarne la
attendibilità scientifica.
Come correttamente rilevato dai ricorrenti, per il chiaro disposto normativo
della tabella 5 punto 18 (che deve intendersi elemento integrante la struttura
della fattispecie in oggetto) è richiesto, per il perfezionamento del reato, che
l'effetto cancerogeno di una sostanza sia "provato" e non accertato solo in
termini di possibilità o di probabilità; in caso contrario, si dilaterebbe
l'ambito di punibilità della condotta oltre la ipotesi prevista dal Legislatore
con una interpretazione estensiva (pur motivata dalla importanza del bene
giuridico protetto) che si pone in palese violazione con il principio di
legalità.
Tanto premesso, deve rilevarsi come il testo legislativo si riferisca alle
sostanze di cui è provato il potere cancerogeno senza circoscrivere questo
effetto all'uomo ne' una limitazione in tale senso si rinviene nella sentenza
della Cassazione 4.2.2003; in questo contesto, non è consentito all'interprete,
vietandolo il principio di tipicità, introdurre un elemento di integrazione
della fattispecie non normativamente previsto.
Di conseguenza, al fine che rileva, devono ritenersi sostanze di cui è provato
il potere cancerogeno quelle per le quali l'effetto è accertato sia per l'uomo
sia per l'animale. La conclusione, oltre ad essere giustificata da una
interpretazione letterale della legge, è in coerenza con la sua ratio e con
l'oggetto giuridico della normativa la quale è posta a salvaguardia
dell'ambiente ed a tutela della salute di ogni essere vivente come risulta
chiaro dalle finalità del D. Lvo 152/1999 elencate all'art. 1.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004
Acqua - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze non incluse nella Tabella 5 - Potere cancerogeno - Criterio di individuazione. Il superamento dei limiti previsti per gli scarichi da insediamento produttivo dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, per le sostanze non incluse nella tabella 5 allegata al citato decreto n. 152, integra il reato di cui all'art. 59 dello stesso decreto allorché risulti provato il potere cancerogeno delle stesse secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), stante la previsione di chiusura del punto 18 della stessa tabella, ed è sufficiente che tale effetto sia accertato nei confronti degli animali non essendo necessaria la prova di analogo effetto nei confronti dell'uomo, sia perché manca nel testo legislativo una specificazione in tal senso, sia in quanto la normativa di settore è posta a salvaguardia dell'ambiente ed a tutela della salute di ogni essere vivente. Pres. Papadia – Est. Squassoni - Imp. Grilli ed altri – Pm Iacoviello (Conf.) (Rigetta, Trib.Verbania, 11 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 25 febbraio 2004, (Cc. 23/01/2004) sentenza n. 8147
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