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CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 25 febbraio 2004, (Cc. 20.10.2003) Sentenza n. 3748
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 25 febbraio 2004, (Cc. 20.10.2003)
Sentenza n. 3748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Rosario MORELLI - Presidente
- Dott. Giuseppe MARZIALE
- Cons. Relatore - Dott. Renato RORDORF
- Consigliere - Dott. Gianfranco GILARDI
- Consigliere- Dott. Salvatore DI PALMA
- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ALBERTO TOTERO, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Corridoni,n. 23, presso l'avv. Ludovico Grassi, rappresentato e difeso da sestesso e dall'avv. Emanuele Chiocci in virtù di procura speciale in atti;
- ricorrente
-contro
PROVINCIA di MILANO, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Boncompagni n.71, presso l'avv. Giuliano Pompa, che lo rappresenta e difende con l'avv. Luciano Fiori del Forodi Milano, in virtù di procura speciale in atti;
- controricorrente
-avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano sez. distaccata di Abbiategrasso n. 12/01 del 18 gennaio 2001.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20ottobre 2003 dal relatore dott. Giuseppe Marziale; Udito, per la Provincia di Milano, l'avv. G. Pompa; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
- che con ricorso depositato il 3 novembre 1999 presso la Pretura di
Abbiategrasso [successivamente Tribunale di Vigevano], il signor Alberto Totero
proponeva opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Presidente della
Provincia di Milano gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di L.
1.025.000 per aver esercitato la caccia, nel corso dell'annata venatoria 98/99,
in "forma" diversa da quella prescelta (vagante in zona Alpi), violando l'art.
35, legge Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26;
- che l'opponente, pur ammettendo di aver cacciato nell'Ambito Territoriale di
Caccia Ticinese, non situato in zona Alpi, assumeva l'illegittimità
dell'ordinanza impugnata, deducendo: 1) in via preliminare, che la contestazione
dell'infrazione era avvenuta oltre il termine prescritto dall'art. 14, legge 26
novembre 1981, n. 689 e che, pertanto, l'ordinanza impugnata era stata emessa
quando la pretesa impositiva si era ormai estinta; 2) nel merito: a) che la zona
alpina "di minor tutela", per la quale aveva esercitato la propria opzione ai
sensi dell'art. 35, legge reg. 26/93, era priva dei requisiti per essere
classificata come "zona alpina" e che, conseguentemente, doveva escludersi che
l'opzione a suo tempo effettuata avesse comportato la scelta una forma di caccia
qualitativamente diversa da quella praticata nell'A.T.C. Ticinese; b) che,
comunque, l'art. 28 della citata legge reg. 26/93 accorda ad ogni cacciatore la
possibilità di ottenere accesso in ambiti territoriali o comprensori alpini di
caccia, "ulteriori" rispetto a quelli prescelti;
- che l'opposizione veniva respinta sul rilievo:
- che la Provincia era venuta a conoscenza dell'infrazione solo dopo il 17
febbraio 1999, a seguito della restituzione del tesserino di caccia da parte
dell'interessato e che la contestazione dell'infrazione era stata effettuata l'8
aprile di quello stesso anno: quindi, entro il termine stabilito dal citato art.
14, l. 689/81;
- che l'Ambito Territoriale di Caccia Ticinese era sicuramente al di fuori della
"zona Alpi", che costituisce zona faunistica a sé stante, prescelta
dall'opponente;
- che non era conseguentemente necessario accertare se il territorio
classificato come zona Alpi di "minor tutela" avesse, o meno, i requisiti
intrinseci della "zona Alpi";
- che la caccia vagante in detta zona poteva essere praticata solo "in via
esclusiva" e che, pertanto, l'opponente, avendo optato per tale forma di caccia,
non aveva la possibilità di praticare, in ambito regionale, forme diverse di
caccia;
- che il Totero chiede la cassazione di detta sentenza con sei motivi di
ricorso, illustrati con memoria;
- che la Provincia resiste.
Diritto
- che dei sei motivi di ricorso assume priorità, sul piano logico, il sesto, con
il quale la sentenza impugnata viene censurata per non aver considerato che la
contestazione dell'infrazione (effettuata il 4 maggio 1999) era avvenuta oltre
il termine (di novanta giorni) concesso dall'art. 14, legge 26 novembre 1989 e
che, conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa quando
l'obbligazione di pagare la somma dovuta per l'infrazione accertata si era ormai
estinta (art. 14, u.c., l. 689/81);
- che la tardività della contestazione è dedotta dall'opponente sul rilievo che
l'inizio della decorrenza del termine per la contestazione dell'infrazione,
dovesse essere individuato, anziché nel momento in cui il tesserino venatorio
era stato restituito per i dovuti controlli (17 febbraio 1999), in quello (31
luglio 1998) in cui gli organi dell'Ambito Territoriale di Caccia Ticinese
avevano comunicato la sua iscrizione al competente Ufficio provinciale;
- che la censura, in tali termini formulata, è chiaramente infondata, essendo
evidente, come correttamente osservato dal giudice del merito, che l'infrazione
contestata poteva essere accertata dalla provincia solo dall'esame del libretto
di caccia e che dalla data in cui quest'ultimo le era stato restituito
dall'interessato (17 febbraio 1999) a quella in cui l'infrazione era stata
contestata (4 maggio 1999) era decorso un lasso di tempo inferiore a quello
concesso dall'art. 14, legge 689/81;
- che non meno infondata è la censura formulata con il primo motivo, con il
quale il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 14,
sesto comma, legge 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all'art. 1362 c.c. -
si duole che la sentenza impugnata non abbia considerato che l'interpretazione
dell'atto di scelta della forma di esercizio dell'attività venatoria, operata da
esso ricorrente ai sensi della norma denunziata (oltre che dell'art. 35, legge
reg. Lombardia 26/93), doveva essere effettuata nel rispetto del principio
sancito in via generale dall'art. 1362 c.c. e, quindi, tenendo conto che, la
caccia era stata successivamente esercitata la in zona che, ancorché
classificata come "zona alpina", per le sue caratteristiche intrinseche non
poteva essere considerata come tale;
- che, invero, il citato art. 1362 c.c. concerne l'interpretazione dei contratti
e tale natura non ha certamente l'atto di opzione contemplato dall'art. 14,
sesto comma, l. 157/92 e dalle norme regionali che a tale disposizione si
richiamano (in particolare, art. 35, legge reg. 26/93) e, d'altro canto, il
criterio ermeneutico fondato sulla valutazione del comportamento complessivo
delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto, non è applicabile
agli atti formali (Cass. 4 giugno 2002, n. 8080; 2 giugno 2000, n. 7416, 21
giugno 1999, n. 6214), quale è indubbiamente l'atto in questione;
- che con il secondo, terzo e quarto motivo, tra loro connessi, il ricorrente
ripropone censure già formulate con l'atto di opposizione, assumendo da un lato
che la zona di "minor tutela" della provincia di Sondrio da lui prescelta era
priva delle caratteristiche per essere riconosciuta come "zona alpina";
dall'altro, che la delibera in data 21 luglio 1977, con la quale il Consiglio
regionale della Lombardia aveva classificato l'intero territorio della provincia
di Sondrio come "zona Alpi" (ivi compresa, pertanto, quella situata a fondo
valle, successivamente individuata come di "minor tutela"), era da ritenersi
illegittima e comunque non più operante, a seguito dell'entrata in vigore
dell'art. 11,l.157/72, dell'art. 38, legge reg. 31 luglio 1978, n. 47,
successivamente abrogata, e dell'art. 27, legge reg. 26/93, i quali hanno
stabilito precisi requisiti per la delimitazione della "zona Alpi";
- che la "zona Alpi" costituisce "zona faunistica a sé stante" (art. 27, legge
reg. 16 agosto 1993, n. 26) e tale classificazione essa aveva già nel r.d. 5
giugno 1939, n. 1016 (art. 5);
- che i dubbi sollevati dal ricorrente circa la legittimità della citata
delibera consiliare del 21 luglio 1977, non hanno fondamento, posto che: a)
detta delibera è stata a suo tempo adottata nel pieno rispetto delle competenze
statali (la materia della caccia era, invero, ricompresa tra quelle per le quali
le Regioni ordinarie avevano il potere dì emanare norme legislative, sia pure
nei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, e di esercitare le
conseguenti funzioni amministrative: artt. 117 e 118 Cost.) e di quelle
regionali (l'art. 2, legge reg. 3 luglio 1972, n. 16, attribuiva espressamente
al Consiglio regionale il potere di determinare i confini della "zona Alpi"); b)
che, in base a tali disposizioni la determinazione dei confini della "zona Alpi"
era rimessa interamente alla valutazione discrezionale dell'autorità
amministrativa competente; c) che il Consiglio regionale, pur dando atto che il
territorio della provincia di Sondrio situato a fondo valle non presentava "le
caratteristiche ambientali, vegetali e faunistiche della zona Alpi propriamente
detta", ha ritenuto opportuna l'inclusione di tale territorio in detta zona, "al
fine di assicurare una miglior protezione della tipica fauna alpina presente nei
territori sovrastanti, dai quali è costretta a scendere a valle a causa delle
avversità, specialmente nei mesi invernali");
- che, contrariamente a quel che mostra di ritenere il ricorrente, la successiva
attribuzione del potere di delimitare i confini della "zona Alpi" alla Giunta
(anziché al Consiglio) regionale (art. 38, primo e secondo comma, legge reg. 31
luglio 1978, n. 47; art. 27, primo e secondo comma, legge reg. 16 agosto 1993,
n. 26) non ha avuto alcuna incidenza sulla validità della deliberazione in
esame, dal momento che la validità degli atti giuridici deve essere verificata
sulla base dei principi e delle norme vigenti nel momento in cui sono posti in
essere (Cass. 28 marzo 2002, n. 4490; e già 27 ottobre 1995, n. 11196; 21
febbraio 1995, n. 1877), salvo (ma non è questo il caso di specie) che le nuove
norme abbiano efficacia retroattiva;
- che deve altresì escludersi che detta delibera sia divenuta invalida, o
comunque inoperante, per il fatto che con le norme sopra indicate il legislatore
abbia successivamente circoscritto l'ampiezza delle possibilità di scelta
dell'autorità amministrativa, introducendo uno specifico criterio per
l'individuazione del territorio della "zona Alpi" ("consistente presenza della
tipica fauna e vegetazione alpina": art. 38, primo comma, I. 47/78; art. 27,
legge reg. 26/93), in quanto: a) l'inclusione dell'intero territorio della
provincia di Sondrio in zona Alpi venne deliberata dal Consiglio regionale
proprio al fine di assicurare una miglior tutela della "fauna alpina", costretta
a scendere a valle "a causa delle avversità atmosferiche, specie nei mesi
invernali" (e, quindi, pur sempre in una prospettiva di salvaguardia delle
caratteristiche tipiche della zona Alpi); b) una nuova determinazione dei
confini della zona alpina avrebbe dovuto (eventualmente) essere operata, secondo
quanto stabilito dalle nuove norme (art. 2, regolamento regionale 10 giugno
1980, n. 2, in relazione all'art. 38, terzo comma, legge reg. 47/78, cit.), solo
in un secondo momento e, come riconosciuto dallo stesso ricorrente (memoria,
pag. 2), non e stata ancora predisposta;
- che la stessa legge regionale prevedeva e prevede la possibilità di
distinguere, nell'ambito della zona Alpi zone di maggiore e di minor tutela
(art. 38, quarto comma, legge reg. 48/78, ora abrogata; art. 27, quinto comma,
legge reg. 26/93, così come riformulato dall'art. 1, legge regionale 8 maggio
2002, 7);
- che tale possibilità, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, doveva
ritenersi concessa anche dal testo originario del citato art. 27, quinto comma,
legge reg. 26/93, vigente quando (annata venatoria 1998/1999) è stato commesso
l'illecito contestato, posto che detta disposizione prevedeva la possibilità di
emanare disposizioni limitative per la caccia vagante in zona Alpi "anche in
forme differenziate";
- che deve, in conclusione, affermarsi che l'opzione a suo tempo effettuata dal
Totero riguardava un territorio da considerarsi, a tutti gli effetti, come
rientrante in zona Alpi", perché cosi a suo tempo classificato dall'autorità
amministrativa competente con una determinazione da ritenersi, per quanto si è
detto, pienamente valida ed operante nel momento l'infrazione contestata è stata
commessa;
- che con il quinto motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa
applicazione dell'art. 14, quinto comma, l.157/92, nonché omessa motivazione -
censura la sentenza impugnata per non aver considerato che ogni cacciatore può
avere accesso in un "ulteriore" territorio di caccia, "anche in divergenza"
dalla opzione esercitata ex art. 12 della stessa legge e che, pertanto, il suo
comportamento non poteva essere ritenuto illegittimo;
- che la possibilità di ottenere accesso in un "secondo" territorio di caccia,
diverso da quello di residenza (art 14, quinto comma, I. 157/92; art 28, settimo
comma, legge reg. 26/93) deve essere coordinata con quanto stabilito dall'art.
12, quinto comma, l. st. 157/92, e dall'art. 35, primo comma, l. reg. 26/93, i
quali sanciscono il principio dell'esclusività della forma di caccia prescelta;
- che deve quindi escludersi che colui che, come il ricorrente, abbia a suo
tempo optato per la caccia vagante in zona Alpi, possa praticare l'esercizio
venatorio anche in un ambito territoriale di caccia, in quanto ciò implicherebbe
l'esercizio della caccia in forma diversa da quella prescelta;
- che anche tale censura è, pertanto, infondata;
- che il ricorso deve essere quindi rigettato in ogni sua parte;
- che, anche in considerazione della novità delle questioni affrontate,
ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di questa ulteriore fase di
giudizio.
P.Q.M
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 FEB. 2004
1) Caccia - Esercizio dell'attività venatoria - Atto di opzione ex art. 12 e 14, legge n. 157/1992 - Leggi regionali - Natura non contrattuale - Inapplicabilità art. 1362, c.c. - Inapplicabilità criterio ermeneutico. L'atto di opzione di cui all’art. 12 e 14, legge n. 157 del 1992 e dalle norme regionali che a tale disposizione si richiamano (in specie, art. 35, legge reg. 26/93) per l’esercizio di una delle forme di caccia previste da dette norme non ha natura contrattuale e, quindi, ad esso non è applicabile l'art. 1362, c.c., che concerne l'interpretazione dei contratti, trattandosi, d'altro canto, di atto soggetto ad obblighi di forma, risulta inapplicabile agli atti formali (Cass. 4 giugno 2002, n. 8080; 2 giugno 2000, n. 7416, 21 giugno 1999, n. 6214) il criterio ermeneutico, in quanto nell'identificazione della volontà della parte può tenersi conto della condotta successiva alla formazione dell'atto. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 25 febbraio 2004, (Cc. 20.10.2003) Sentenza n. 3748
2) Caccia - Attività venatoria - Accesso in un ambito territoriale di caccia diverso da quello di residenza - Principio di esclusività - Opzione caccia vagante in "zona Alpi” - Esclusione esercizio venatorio in un ambito territoriale di caccia - Artt. 12, e14 cc. 5 l. n. 157/92; Art. 35, c.1, l. reg. Lombardia n. 26/93. L’ottenimento dell'accesso in un ambito territoriale di caccia diverso da quello di residenza, ex art. 14, comma 5, legge n. 157 del 1992, va coordinato con il principio di esclusività stabilito dall'art. 12, comma 5, di detta legge e dall'art. 35, comma 1, legge regione Lombardia n. 26 del 1993, e quindi deve escludersi che il cacciatore il quale abbia optato per l'esercizio della caccia vagante in "zona Alpi", possa praticare l'esercizio venatorio anche in un ambito territoriale di caccia. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 25 febbraio 2004, (Cc. 20.10.2003) Sentenza n. 3748
3) Caccia - Legittimità giuridica degli atti - Principi e disposizioni vigenti - Verifica e applicabilità - Fattispecie: Classificazione di un intero territorio come "zona Alpi" - Legittimità. La legittimità degli atti giuridici va accertata sulla base dei principi e delle disposizioni vigenti al tempo della loro formazione, salvo che le norme successivamente emanate abbiano efficacia retroattiva. In specie, in materia di disciplina della caccia, la delibera del 21 luglio 1977, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia, allo scopo di rafforzare la tutela della tipica fauna alpina, ha classificato l'intero territorio della provincia di Sondrio come "zona Alpi" non può ritenersi viziata da invalidità sopravvenuta, per il fatto che le norme successivamente emanate hanno attribuito alla Giunta regionale il potere di delimitare detta zona, introducendo criteri più restrittivi per la sua identificazione. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 25 febbraio 2004, (Cc. 20.10.2003) Sentenza n. 3748
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