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Massime della sentenza

(Segnalata da Augusto Atturo)

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 11.08.2004 (ud. 24.05.2004), sentenza n. 34352

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. IV, 11 Agosto 2004 (ud. 24 maggio 2004), sentenza n. 34352

Pres. D’Urso - Rel. Bianchi - Proc. Geraci - Ric. Peano U. e V.C.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D’URSO GIOVANNI                             PRESIDENTE
1. Dottt. DE GRAZIA BENITO ROMANO       CONSIGLIERE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE                     “
3. Dott. CHILIBERTI ALFONSO                               “
4. Dott. BIANCHI LUISA                                          “
ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Sul ricorso proposto da P.U. e V.C. avverso SENTENZA del 11 maggio 2001 CORTE APPELLO di TORINO;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Vincenzo Geraci che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l’Avv. Sergio Badellino del Foro di Torino;
Uditi i difensori Avv. Foglia Maurillo del Foro di Napoli


Svolgimento dei fatti


P.U. e V.C. sono stati rinviati a giudizio in quanto sorpresi, intorno alle ore 20 del 27.9.1998, in possesso dell’esemplare di uno stambecco ucciso, eviscerato e privo di testa, in prossimità di un agriturismo sito all’interno dell’Ente Parco Gran Paradiso; inizialmente venivano loro contestate le contravvenzioni agli artt. 30, lett. G, e 11 co. 3 lett. a) legge 341/91 della legge 11.2.1992 n.157 [rectius : art. 30,primo comma ,lett. g) legge 157/92 ; art. 11,terzo comma, lett. a) legge 394/91; nota dei redattori ] per aver esercitato la caccia all’internodi un’area protetta e su un esemplare non cacciabile; a seguito dell’istruttoria dibattimentale veniva elevata contestazione suppletiva ai sensi degli art. 624 e 625 n. 7 c.p.p.


Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 17.5.2000, condannava i predetti alla pena di sei mesi di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno per il solo reato di furto aggravato; rilevava il Tribunale che secondo quanto riferito da uno di loro, i due avevano trovato l’animale ad una quota di circa 2.200 mt, già morto, privo del trofeo ed eviscerato e lo avevano trascinato a valle con l’intenzione di avvisare la forestale, secondo quanto riferito da uno di loro, i due avevano trovato l’animale ad una quota di circa 2.000 mt., già morto, privo del trofeo ed eviscerato e lo aveva o trascinato a valle con l’intenzione di avvisare la forestale; rilevava altresì che non vi era la prova che i due, privi di armi, avessero concorso all’abbattimento dell’animale; tuttavia la versione dell’accaduto non era credibile, atteso che gli imputati lungi dall’avvisare la forestale secondo le modalità più semplici, avevano invece trasportato l’animale per un dislivello di 600 mt, e, giunti in prossimità dell’agriturismo, guadato anche un torrente, nonostante la presenza di un ponte, fino a che venivano sorpresi dalle guardie forestali; doveva dunque ritenersi che essi si fossero impossessati dello stesso, dopo che ignoti abbattitori lo avevano, temporaneamente, lasciato incustodito e dunque impossessandosi di un animale che, pur essendo originariamente di proprietà dell’Ente Parco, era ormai di fatto detenuto da chi lo aveva abbattuto; a tale ricostruzione conseguiva il rigetto della domanda di risarcimento del danno della parte civile, Ente Parco Gran Paradiso.


Su appello degli imputati e della parte civile, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riteneva che il fatto commesso integrasse il reato di concorso in furto aggravato in danno dell’ Ente Parco Gran Paradiso, al quale dunque andava riconosciuto il risarcimento del danno subito nella misura di 15 milioni di lire, oltre la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte condivideva il giudizio del Tribunale circa la impossibilità di dare credito alla versione difensiva, volta a sostenere al piena buona fede degli imputati e la loro intenzione di restituire l’animale alla forestale, rilevando che la stessa era in contrasto con la logica e con le stesse risultanze processuali; riteneva però che gli imputati fossero responsabili dell’abbattimento dello stambecco in concorso con bracconieri non identificati; era infatti evidente che al fatto avevano partecipato altre persone rimaste sconosciute, tenuto conto che l’animale, prima di essere trascinato a valle, era stato eviscerato e soprattutto privato del trofeo rappresentato dalla testa. Ai fini del concorso assumeva rilevanza l’ora dell’abbattimento dell’animale, che poteva individuarsi verso le 16/17 del giorno 27 settembre, posto che in tale orario una delle guardie del parco aveva notato i movimenti nervosi di un gruppo di stambecchi in prossimità della zona dove vennero poi rinvenute le prime tracce dell’animale ucciso; tale collocazione temporale era confermata dalle conclusioni medico legali circa l’ora cui far risalire l’abbattimento (circa 22 ore prima dell’accertamento autoptico); a quell’ora i due imputati si trovavano già in quota (dove erano saliti, secondo le testimonianze assunte, verso le ore 14) e dunque poteva fondatamente ritenersi che essi avessero partecipato all’abbattimento dell’animale ed alle operazioni successive, rimanendo poi in possesso della carcassa.


Quanto all’affermazione di responsabilità, la Corte di appello si è richiamata a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nel vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comportamento di chi esercita la caccia privo di licenza – come è risultato essere il caso dei due imputati – risponde del c.d. “furto venatorio”.


Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti ma identici ricorsi redatti dal difensore di fiducia, e deducono, anche agli effetti civili, i seguenti vizi:

 

  1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso di persone nel reato di bracconaggio; si assume la mancanza di prova, anche a livello indiziario, circa la partecipazione degli imputati all’abbattimento dello stambecco che è stato dedotta solo dal loro possesso dell’animale (non era possibile accertare l’ora, anche approssimativa, in cui l’animale era stato ucciso, ricavandola dalla affermazione del perito secondo cui ciò era avvenuto “22 ore prima” atteso che non si sapeva a che cosa questo prima si riferiva e quando erano stati compiuti gli accertamenti autoptici; l’ora d’arrivo in quota dei due imputati non era sicuro); al più, si sostiene, si potrebbe loro ascrivere solo un contributo successivo alla consumazione del reato, per di più involontario, che comunque esclude il concorso nel reato;

  2. insussistenza di indizi gravi precisi e concordanti;                        

  3. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla interpretazione dell’art. 30 della l. 11.2.1992 n. 157: si sostiene che poiché con tale normativa non è stata regolata l’ipotesi di impossessamento di un animale già ucciso da altri, tale comportamento non sarebbe punibile a nessun titolo;

  4. mancanza di motivazione sulle ragioni che hanno portato ad una condanna così afflittiva; il mero trascinamento dell’animale ucciso all’interno del parco configurerebbe un mero tentativo di furto, per di più semplice, attesa l’impossibilità di configurare, nei confronti dell’animale ormai ucciso, l’aggravante della esposizione alla pubblica fede.
     

Motivi della decisione
                                                         

Il ricorso deve essere rigettato risultando infondati i motivi dedotti.

 

Deve preliminarmente osservarsi, pur non essendo oggetto di specifico motivo di ricorso, che la Corte condivide l’orientamento della giurisprudenza di merito (Pret. Terni, 14.4.1995), fatto proprio dalla sentenza impugnata con il richiamo altresì al consenso espresso anche da autorevole dottrina, e che si esprime nella affermazione, già riportata dalla Corte di appello, secondo cui “la nuova legge sulla caccia 11.2.1992 n. 157 non esclude in via assoluta l’applicabilità del cosiddetto “furto venatorio”; in realtà al contrario prevede tale esclusione solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del “furto venatorio” è l’art. 30 n. 3 il quale recita: “nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30) non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p.” ed analoga previsione è contenuta nell’art. 31 per le sanzioni amministrative. Si deduce quindi che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo, mentre il bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 e non rientra in nessun altra previsione specifica e dunque il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 L. cit.) e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici sul “furto venatorio”. Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è dunque ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia”.


Tale interpretazione, oltre che sui dati testuali sopra riferiti, risulta corretta alla luce del complessivo impianto normativo della legge 157 del 1992 il cui articolo 1 testualmente stabilisce l’appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e con le norme successive regola le modalità attraverso le quali ( concessione da parte dello Stato, art. 12) è consentito l’esercizio dell’attività venatoria, specificando luoghi, tempi, modi e oggetto della stessa e prevedendo, correlativamente, agli artt. 30 e 31 sanzioni penali ed amministrative per i comportamenti difformi ivi specificamente ed analiticamente elencati, per i quali è espressamente esclusa la possibilità di applicare le norme di cui agli artt. 624, 625, e 626 cp. Mentre dunque sono regolate minuziosamente le conseguenze dell’inosservanza della disciplina positiva dettata per l’esercizio della caccia, manca del tutto all’interno della legge la prevenzione delle conseguenze che derivano dall’esercizio della caccia in assenza della stessa licenza, e cioè del presupposto – la licenza appunto – che rende lecito un comportamento altrimenti non consentito. Ora, proprio l’impianto complessivo della legge, fondato sul principio che é il possesso della licenza a rendere lecita l’appropriazione da parte del cacciatore di una fauna appartenente allo Stato, porta a ritenere che la mancanza della abilitazione faccia scattare la responsabilità per furto secondo le regole generali del codice penale, la cui esclusione è della abilitazione faccia scattare la responsabilità per furto secondo le regole generali del codice penale, la cui esclusione è dalla legge stessa prevista solo con riguardo ai comportamenti di cui agli artt. 31 e 31 che, per il loro stesso contenuto di dettaglio, presuppongono il possesso di parte di chi li pone in essere della licenza di caccia.


Così inquadrata la fattispecie giuridica rilevante nel presente caso, possono esaminarsi i motivi di ricorso presentati dagli imputati.

 

Con i primi due, che possono esaminarsi congiuntamente, i ricorrenti deducono sostanzialmente la mancanza di sufficienti elementi di prova per ritenerne la responsabilità, atteso che gli elementi che la Corte di appello ha valorizzato per ritenere il concorso nel reato di bracconaggio non sono certi; sarebbe comunque possibile ricostruire il fatto anche nel senso dagli stessi imputati sostenuto, corrispondere all’accertamento effettuato dal primo giudice, e cioè del ritrovamento da parte loro dell’animale già abbattuto da altri, eviscerato e privo di testa. Rileva il Collegio al riguardo che la stessa prospetta prospettazione del motivo, con il riconoscimento della possibilità di due ricostruzione alternative, rende palese, almeno in tali limiti, il motivo stesso manifestamente infondato essendo pacifico che il ricorso per cassazione consente di apprezzare soltanto la illogicità, per di più manifesta, della motivazione fornita dal giudice di merito e non già di prendere in considerazione possibili diverse ricostruzioni dei fatti che, alla luce delle risultanze processuali, siano state escluse dal medesimo giudice.

 

E, nella specie, gli indizi sono stati correttamente apprezzati dalla Corte di appello, che, partendo dal dato oggettivo del possesso da parte dei due ricorrenti del corpo dello stambecco, faticosamente trascinato a valle, e valutando altresì gli altri elementi acquisiti, consistenti nella presenza in quota degli imputati già al momento in cui era stato percepito da una delle guardie forestali il “movimento nervoso” di un gruppo di stambecchi in prossimità della zona dove poi vennero rinvenute le prime tracce di trascinamento del corpo, e nell’accertamento dell’ora cui fare risalire la morte dell’animale (non contestabile in questa sede), ha ritenuto di poter affermare con certezza che i medesimi contribuirono all’abbattimento dell’animale stesso, valorizzando altresì il dato logico rappresentato dal fatto che è difficilmente credibile la tesi del rinvenimento casuale, atteso che l’animale, oltre che privo del trofeo, ero stato eviscerato, attività quest’ultima del tutto incomprensibile da parte di chi intenda veramente disfarsi dei resti di un animale abbattuto. Può comunque osservarsi che il fatto che i due imputati abbiano materialmente contribuito ad abbattere l’animale, o, come sostenuto dalla stessa difesa, abbiano dato solo un contributo successivo, portando via il corpo, e, ai fini del ritenuto concorso di persone nel reato sostanzialmente irrilevante, atteso che – escluso che il contributo stesso sia stato, come sostenuto, del tutto involontario per l’inverosimiglianza della tesi stessa a fronte dell’avvenuta eviscerazione dello stambecco e del comportamento posto in essere dai due imputati per portare a valle il corpo dell’animale, è di per se stesso tale dimostrare la partecipazione al furto, il mero possesso dell’animale in quelle condizioni dimostrando il previo accordo con i bracconieri.


Manifestamente infondati sono poi il terzo ed il quarto motivo di ricorso dal momento che con essi si sostiene che la nuova legge sulla caccia regola i comportamenti del cacciatore, mentre chi ruba al cacciatore – come nella specie sarebbe avvenuto – resta soggetto alla disciplina comune in tema di furto, e dunque si dà per scontata la ricostruzione del fatto nel senso propugnato dai ricorrenti, ma escluso dalla sentenza impugnata. Dovendosi confermare, per quanto sopra detto, la correttezza della ricostruzione dei fatti, nel senso che il furto è avvenuto nei confronti dell’Ente Parco, effettuata dalla sentenza impugnata, le censure formulate riguardo ad una ipotesi alternativa solo teorica sono del tutto irrilevanti.


P.Q.M.
La Corte:
 

- rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alle parti civili le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1800,00 di cui euro 1500 per onorari, oltre Iva e CPA.

Così deciso in Roma il 27.5.2004.
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso 

1) Caccia e pesca - Furto venatorio - Applicazione - Fondamento - Esclusione - Reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato - Applicabilità - Presupposti - L. n. 157/1992. La disciplina sulla caccia L. n. 157/1992 non esclude in via assoluta l’applicabilità del cosiddetto “furto venatorio”; (Pret. Terni, 14.4.1995). In realtà al contrario prevede tale esclusione solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del “furto venatorio” è l’art. 30 n. 3 il quale recita: “nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30) non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p.” ed analoga previsione è contenuta nell’art. 31 per le sanzioni amministrative. Si deduce quindi che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo, mentre il bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 e non rientra in nessun altra previsione specifica e dunque il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 L. cit.) e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici sul “furto venatorio”. Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è dunque ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia. Pres. D’Urso - Rel. Bianchi - Pm Geraci - Imp. Peano e altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 11.08.2004 (ud. 24.05.2004), sentenza n. 34352

2) Caccia e pesca - Esercizio dell’attività venatoria - Fauna selvatica - Patrimonio indisponibile dello Stato - La mancanza della abilitazione fa scattare la responsabilità per furto - Licenza di caccia - L. n. 157/1992. Legge 157 del 1992 il cui articolo 1 testualmente stabilisce l’appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e con le norme successive regola le modalità attraverso le quali (concessione da parte dello Stato, art. 12) è consentito l’esercizio dell’attività venatoria, specificando luoghi, tempi, modi e oggetto della stessa e prevedendo, correlativamente, agli artt. 30 e 31 sanzioni penali ed amministrative per i comportamenti difformi ivi specificamente ed analiticamente elencati, per i quali è espressamente esclusa la possibilità di applicare le norme di cui agli artt. 624, 625, e 626 cp. Mentre dunque sono regolate minuziosamente le conseguenze dell’inosservanza della disciplina positiva dettata per l’esercizio della caccia, manca del tutto all’interno della legge la prevenzione delle conseguenze che derivano dall’esercizio della caccia in assenza della stessa licenza, e cioè del presupposto - la licenza appunto - che rende lecito un comportamento altrimenti non consentito. Ora, proprio l’impianto complessivo della legge, fondato sul principio che é il possesso della licenza a rendere lecita l’appropriazione da parte del cacciatore di una fauna appartenente allo Stato, porta a ritenere che la mancanza della abilitazione faccia scattare la responsabilità per furto secondo le regole generali del codice penale, la cui esclusione è della abilitazione faccia scattare la responsabilità per furto secondo le regole generali del codice penale, la cui esclusione è dalla legge stessa prevista solo con riguardo ai comportamenti di cui agli artt. 31 e 31 che, per il loro stesso contenuto di dettaglio, presuppongono il possesso di parte di chi li pone in essere della licenza di caccia. Pres. D’Urso - Rel. Bianchi - Pm Geraci - Imp. Peano e altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 11.08.2004 (ud. 24.05.2004), sentenza n. 34352

3) Caccia e pesca - Abbattimento della fauna - Danni al patrimonio indisponibile dello Stato - Furto aggravato di fauna - Reato - Applicabilità - Licenza di caccia - Differenza. Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia. Pres. D’Urso - Rel. Bianchi - Pm Geraci - Imp. Peano e altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 11.08.2004 (ud. 24.05.2004), sentenza n. 34352

 

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