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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 gennaio 2004, (Cc. 8 maggio 2003), Sentenza n. 3435
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III, 29 gennaio 2004, (Cc. 8 maggio 2003), Sentenza n. 3435
Pres.D'Urso G. - Est. De
Grazia BR.- Rel. De Grazia BR.- Imp. Lanzetta.- P.M.
Martusciello
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
- del 08/05/2003 SENTENZA N. 1016
- REGISTRO GENERALE - N. 009915/2003
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere
2. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere -
3. Dott. PERNA L.T. Ernesto - Consigliere
4. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LANZETTA GIUSEPPE N. IL 04/02/1976;
avverso ORDINANZA del 04/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DE GRAZIA BENITO ROMANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello Vittorio che ha chiesto
l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udito il difensore avv. Vincenzo Stazio che si associa alla richiesta del P.G.
OSSERVA
Lanzetta Giuseppe propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 4.2.2003 con la quale il Tribunale della libertà di Napoli confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di quel Tribunale nei suoi confronti, perché indagato in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.
Deduce la inutilizzabilità per mancato deposito del decreto autorizzativo del
messaggio apparso sul display del cellulare del Lanzetta, assimilabile a suo
avviso a comunicazione telefonica, come tale bisognevole di detto decreto del
G.I.P. e di conseguenza prospetta la perdita di efficacia della misura
cautelare. Deduce, inoltre, mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Marsico
Massimo e pertanto assenza di elementi aventi grave valenza indiziaria, sicché
la misura era stata emessa illegittimamente e cioè in mancanza del suo
necessario presupposto.
I motivi di censura prospettati non hanno concreto fondamento. Innanzitutto, non
ha pregio l'eccezione di inutilizzabilità di quanto segnalato sul display del
cellulare in uso al Lanzetta non occorrendo il previo decreto autorizzativo
trattandosi nel caso in esame non di conversazioni o comunicazioni telefoniche
da intercettare ricadenti come tali sotto il disposto dell'art. 266 e segg.
c.p.p., bensì di cosa (il cellulare) la cui acquisizione, potendo contenere
traccia o elemento di prova del reato, rientra tra gli atti urgenti demandati
agli organi di P.G. ai sensi dell'art. 55 e 348 e segg. c.p.p. e in quanto tali
non richiedenti preventiva autorizzazione da parte dell'A.G..
Sicché per l'acquisizione del cellulare in uso al Lanzetta e la sua
utilizzazione nel giudizio cautelare non può adottarsi, come pretende il
ricorrente, la stessa disciplina prevista per le intercettazioni.
Del pari infondata, come dianzi detto, è la dedotta questione circa la mancanza
del grave quadro indiziario.
A carico del Lanzetta sussistono le dichiarazioni del Marsico che lo ha indicato
come suo abituale fornitore di sostanze stupefacenti e il Tribunale del riesame
ne ha messo in evidenza sia le ragioni di credibilità intrinseca, sia i
necessari riscontri esterni quali i contatti frequenti tra i due, il fatto di
poi che nella circostanza (di tempo e di luogo) indicate dal Marsico il Lanzetta
- corrispondente alla descrizione di lui fornita dal Marsico - fu visto dagli
agenti in appostamento sopraggiungere in Capri nell'abitazione del predetto, il
comportamento di certo anomalo del predetto, il nome di battesimo del Marsico
rinvenuto registrato su un cellulare dell'indagato - elemento questo, come si è
visto, utilizzabile. In siffatto contesto e in presenza di dichiarazioni
coerenti e circostanziate e del tutto riscontrate non è assolutamente logico o
comunque verosimile quanto asserito dal ricorrente e cioè ch'egli doveva
incontrarsi con il Marsico per organizzare una serie di furti nell'isola.
L'ordinanza impugnata è motivata e il ricorso, pertanto, va rigettato, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa a cura della
Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza per gli
adempimenti di cui all'art. 94, 1^ ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004
1) ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone - Acquisizione di cellulare - Utilizzazione dati display - Decreto di autorizzazione - Necessità - Esclusione. L'utilizzazione dei dati segnalati sul display di un apparecchio di telefonia mobile non necessita del decreto di autorizzazione del g.i.p. in quanto tali elementi non sono assimilabili al contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; l'acquisizione del cellulare, infatti, rientra, trattandosi di oggetto da cui trarre tracce o elementi di prova, tra gli atti urgenti demandati agli organi di Polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. , e , come tale, non è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Pres.D'Urso G. - Est. De Grazia BR.- Rel.De Grazia BR.- Imp. Lanzetta.- P.M. Martusciello. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 gennaio 2004, (Cc. 8 maggio 2003), Sentenza n. 3435
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