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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 28 aprile 2004, sentenza n. 19560

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III del 28 aprile 2004, (Ud. 25 marzo 2004), sentenza n. 19560
Pres. Vitalone – Est. Teresi - Pm Passacantando – Imp. Buriola


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio                Presidente 
Dott. DE MAIO Guido                    Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi               Consigliere 
Dott. TERESI Alfredo                     Consigliere
Dott. FIALE Aldo                           Consigliere 
ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA


sul ricorso proposto da:Buriola Plinio, nato a Fontanella il 22.07.1937;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 8.07.2003 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda infittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli art. 59 comma 5 decreto legislativo n. 152/1999 e 674 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;


OSSERVA


Con sentenza 8.07.2003 la Corte di Appello di Venezia confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Buriola Plinio quale colpevole di avere, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa a r.l. Centro zooavicolo del Piove, effettuato uno scarico di acque reflue industriali che, all'analisi, risultava eccedere i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 del d. lgs. n. 152/1999 quanto alla sostanza zinco e per avere provocato emissioni di vapore di odore nauseabondo, tali da molestare le persone.


Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando;
- inosservanza di norme processuali in ordine al rigetto, da parte del Tribunale che aveva applicato una norma abrogata, dell'istanza di citazione del civilmente obbligato alla pena pecuniaria per mancanza d'interesse prevedendo espressamente l'art. 89 c.p.p. che la suddetta persona possa essere citata per il giudizio anche a richiesta dell'imputato. Il rigetto da parte della Corte di Appello del gravame sul punto era censurabile poiché la citazione del responsabile civile, richiesta per errore, in effetti riguardava la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria sia perché nel processo non c'era costituzione di parte civile sia perché il primo giudice aveva correttamente colto il reale contenuto dell'istanza;
- vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità poiché egli, avendo assunto la carica di presidente di amministrazione della società appena tre mesi prima del fatto, non era stato in condizione di rendersi conto del cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione affidato alla manutenzione di tecnici specializzati.


Chiedeva l'annullamento della sentenza. Il primo motivo è infondato. Non è censurabile la decisione dei giudici d'appello, i quali hanno rilevato che l'imputato ha chiesto la citazione del responsabile civile e non della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, come indicato nel verbale d'udienza e pure nell'atto d'appello, sicché, al di là dell'equivoca interpretazione del Tribunale, la richiesta era inammissibile ai sensi dell'art. 83 c.p.p..


Diretti ed esclusivi destinatali della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento sono i titolari degli stabilimenti industriali, i quali possono delegare ad altri soggetti tecnicamente preparati i compiti loro demandati in base ad attribuzioni effettivamente delegate e volontariamente assunte. Se il titolare è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a prevenire e ridurre l'inquinamento è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, responsabilità penale perché il legale rappresentante, anche non svolge mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società.


Pertanto, il predetto non può esimersi da responsabilità adducendo incompetenza tecnica oppure ignoranza dello stato degli impianti perché tali condizioni gli impongono di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale ad esperti l'osservanza delle norme sopraindicate.


Ne consegue che, nel caso in esame, correttamente è stato ritenuto che i fatti andavano addebitati all'imputato quale presidente del consiglio di amministrazione della società, il quale, peraltro, secondo quanto accertato in sede di merito con congrua motivazione, era a conoscenza delle lamentele degli abitanti delle zone limitrofe allo stabilimento in merito alla presenza di odori sgradevoli prodotti dallo scarico.


Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004
 

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da insediamento produttivo - Legale rappresentante della persona giuridica - Responsabilità per l'osservanza delle norme di settore – Sussiste - Fondamento. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il legale rappresentante dell'ente imprenditore non può esimersi da responsabilità, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, adducendo incompetenza tecnica o ignoranza dello stato degli impianti, atteso che tali eventuali condizioni gli impongono di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale ad esperti l'osservanza delle norme di settore. CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III 28 aprile 2004 (Ud. 25 marzo 2004) sentenza n. 19560

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