Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale 27 aprile 2004 (Ud. 18/03/2004), Sentenza n. 19522
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III Penale 27 aprile 2004 (Ud. 18/03/2004), sentenza n. 19522
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere
Dott. AMEDEO Franco - est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Troiso Antonio, nato ad Apice il 18 giugno 1948;
avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2003 dalla corte d'appello di Napoli;
udita nella Pubblica udienza del 18 marzo 2004 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FAVALLI Mario, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza
emessa dal giudice del tribunale di Benevento il 18 dicembre 2001, che aveva
dichiarato Troiso Antonio colpevole del reato di cui all'art. 59 d.lgs. 11
maggio 1999, n. 152, per avere scaricato nella fogna comunale dalla propria
lavanderia industriale acque con parametri inquinanti superiori ai limiti
previsti sia nella tabella 3 sia nella tabella 3A dell'allegato 5 quanto al COD
e all'alluminio.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio
di motivazione. In particolare lamenta:
a) che la condanna non specifica per quale delle contravvenzioni previste dai 14
commi dell'art. 59 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, sia stato condannato, sicché
non è stato in grado di comprendere la contestazione mossagli;
b) che con i motivi di appello aveva fatto rilevare che fra le contestazioni
mossegli vi era la mancanza di autorizzazione allo scarico delle acque nella
fogna comunale, mentre egli era munito di regolare autorizzazione.
L'autorizzazione inoltre prevedeva due serie di limiti, a seconda che il
depuratore del comune fosse o meno funzionante, mentre questa circostanza è
stata accertata, sicché non è dato sapere se egli avesse superato i limiti
impostigli dall'autorizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Risulta invero chiaramente sia dalla imputazione
sia dalla sentenza di primo grado che l'imputato è stato riconosciuto colpevole
del reato di cui all'ultima parte del quinto comma dell'art. 59 d.lgs. 11 maggio
1999, n. 152, e ciò per avere scaricato nella fogna comunale dalla propria
lavanderia industriale acque con parametri inquinanti superiori ai limiti
previsti sia nella tabella 3 sia nella tabella 3A dell'allegato 5 quanto al COD
e all'alluminio. Nessuna incertezza, quindi, poteva esservi sulla concreta
ipotesi contravvenzionale contestatagli e per la quale è stato riconosciuto
colpevole. La corte d'appello, peraltro, ha espressamente precisato che la
contravvenzione per cui è stata emessa condanna è quella di cui all'art. 59,
quinto comma, ultima parte, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L'imputato, invero, è stato condannato
non già perché ha effettuato scarichi nella fognatura comunale senza
autorizzazione, bensì perché nella effettuazione degli scarichi di acque reflue
industriali ha superato i limiti previsti dalle tabelle 3 e 3A dello allegato 5
del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, relativamente al COD ed all'alluminio. Non ha
poi importanza stabilire se il depuratore comunale fosse o meno in funzione e
quali fossero i limiti stabiliti, per le due ipotesi, dall'autorizzazione
comunale, dal momento che è stato contestato il superamento di limiti posti
dalla norma legislativa. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi d'ufficio, ai sensi
dell'art. 129 cod. proc. pen., che il Troiso deve essere assolto perché il fatto
contestato non è previsto dalla legge come reato.
Invero, il superamento dei limiti di accettabilità è dal d.lgs. n. 152 del 1999
(come integrato dal d.lgs. n. 258 del 2000) assoggettato in via generale (art.
54) a sanzione amministrativa, salvo il permanere di rilevanza penale per le
acque reflue industriali allorché (art. 59, comma 5) il superamento concerne "i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella
tabella 4 dell'allegato 5, .... in relazione alle sostanze indicate nella
tabella 5 dell'allegato 5"; inoltre, la norma prevede che: "Se sono superati
anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A
dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire
dieci milioni a lire duecento milioni". L'allegato 5 al detto decreto
legislativo riguarda i "limiti di emissione degli scarichi idrici" e distingue i
limiti posti agli scarichi in corpi d'acqua superficiali da quelli al suolo, e
contiene alcune tabelle. In particolare: la tabella 3, fissa i "valori limite in
acque superficiali e in fognatura"; la tabella 3/A, fissa i "limiti di emissione
per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi", ivi compresi i
cicli produttivi concernenti "sostanze pericolose", per i quali operano
specifici limiti di concentrazione; la tabella 4, fissa i "limiti di emissione
per acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo"; la tabella 5,
individua le "sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno
restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque
superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4, per lo scarico
la suolo". Si tratta, complessivamente, di 18 sostanze, fra cui oli minerali,
metalli pesanti, solventi, pesticidi; la tabella 6, per alcune tipologie di
stabilimenti zootecnici individua le condizioni per l'assimilazione alle acque
reflue domestiche.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'art. 59, comma 5,
del d.lgs. n. 152 del 1999, come integrato dal d.lgs. n. 258 del 2000, sanziona
penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3
dell'Allegato 5, ma solo "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5",
ovvero - più gravemente - il superamento dei valori limite stabiliti dalla
tabella 3A del predetto Allegato. Qualora invece il superamento dei valori
limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5
dell'allegato 5, esso costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata
ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. In altre parole, perché
sia configurabile il reato di cui all'art. 59, quinto comma, d.lgs. 11 maggio
1999, n. 152, nello scarico di acque reflue industriali occorre la simultanea
ricorrenza di due condizioni, e cioè che siano superati i valori limite fissati
nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato
5, e che si tratti di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, ovvero
che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella
tabella 3A dell'allegato 5 (cfr. Sez. Un., 31 gennaio 2002, Tutina, m. 220.556;
nonché Sez. 3, n. 3985, del 13/1/2000 (ud. 30/11/1999), Corona; Sez. Feriale, n.
33761 del 17/9/2001 (ud. 22/8/2001), Pirotta, Rv. 219894; Sez. 3^, n. 13694, del
01/12/1999 (ud. 13/10/1999), RV. 214990, Tanghetti; SEZ. 3, n. 14401, del
22/12/1999 (ud. 19/10/1999), RV. 216516, Pigni; Sez. 3^, n. 11104 del 30/10/2000
(ud. 21/09/2000), RV. 217758, Nella; Sez. 3^, 9 gennaio 2002, Marcelli, m.
220.998).
Nel caso di specie l'imputato è stato riconosciuto colpevole di avere,
scaricando nella fogna comunale le acque reflue della propria lavanderia
industriale, superato i valori limite previsti relativamente al COD ed
all'alluminio, ossia a sostanze che non sono previste ne' nella tabella 5 ne'
nella tabella 3A dell'allegato 5, bensì nella tabella 4 del medesimo allegato.
Non è quindi integrata la fattispecie penale prevista dall'art. 59, quinto
comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo
2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004
M A S S I M E
Inquinamento idrico - Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali -
Superamento dei valori limite - Sostanze non indicate nella tabella 5
dell'Allegato 5 - Reato di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 152 del 1999 -
Configurabilità - Esclusione. In tema di scarichi di acque reflue
industriali, l'art. 59, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 1999, come integrato dal d.lgs. n. 258 del 2000, sanziona
penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3
dell'Allegato 5, ma solo "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5",
ovvero - più gravemente - il superamento dei valori limite stabiliti dalla
tabella 3A del predetto Allegato. Qualora invece il superamento dei valori
limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5
dell'allegato 5, esso costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata
ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. In altre parole,
affinché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, quinto comma, d.lgs. 11 maggio
1999, n. 152, nello scarico di acque reflue industriali occorre la simultanea
ricorrenza di due condizioni, e cioè che siano superati i valori limite fissati
nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato
5, e che si tratti di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, ovvero
che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella
tabella 3A dell'allegato 5 (cfr. Sez. Un., 31 gennaio 2002, Tutina, m. 220.556;
nonché Sez. 3, n. 3985, del 13/1/2000 (ud. 30/11/1999), Corona; Sez. Feriale, n.
33761 del 17/9/2001 (ud. 22/8/2001), Pirotta, Rv. 219894; Sez. 3^, n. 13694, del
01/12/1999 (ud. 13/10/1999), RV. 214990, Tanghetti; SEZ. 3, n. 14401, del
22/12/1999 (ud. 19/10/1999), RV. 216516, Pigni; Sez. 3^, n. 11104 del 30/10/2000
(ud. 21/09/2000), RV. 217758, Nella; Sez. 3^, 9 gennaio 2002, Marcelli, m.
220.998).Pres. Zumbo A. Est. Franco A. Imputato: Troiso. P.M. Favalli M. (Diff.) (Annulla senza
rinvio, App.Napoli, 28 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 27
aprile 2004 (Ud. 18/03/2004),
Sentenza n. 19522
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