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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 08 aprile 2004, sentenza n. 16717
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 08 aprile 2004, (Ud. 10 marzo 2004), sentenza n. 16717
Pres. Rizzo – Est. Onorato - Pm Izzo – Imp. Rossi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO Sebastiano Aldo Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi
est. Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia Consigliere
Dott. GRILLO Carlo
Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI Niccola, nato a Sefro (MC) l'8.2.1943;
avverso la sentenza resa il 19.7.2001 dal tribunale monocratico di Spoleto.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della
sentenza;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Gaeta, che si è associato alle
conclusioni del P.M.;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 19.7.2001 il tribunale monocratico di Spoleto assolveva Niccola Rossi, quale legale rappresentante di un'azienda agricola di troticultura, dal reato di deposito e abbandono incontrollato di rifiuti di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997 perché il fatto non sussisteva, mentre lo dichiarava colpevole del reato di cui agli artt. 45 e 59, comma 1, D.Lgs. 152/1999, per aver scaricato al suolo senza autorizzazione acque reflue industriali provenienti dalla sua azienda.
Il Rossi veniva condannato alla pena di lire 2.000.000 di ammenda.
2 - Il
difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo erronea
applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione.
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
È stato pacificamente accertato che gli operai della azienda ittica del Rossi
depositarono per breve tempo nel cortile dell'azienda, in attesa di smaltimento,
i fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche aziendali dove essi si erano
accumulati a causa di forti piogge. Durante il temporaneo deposito le acque del
materiale fangoso scolarono sul suolo.
Il giudice di merito ha ritenuto che lo scarico al suolo di queste acque di
provenienza industriale non fosse autorizzato, giacché l'autorizzazione
rilasciata all'azienda di troticultura del Rossi riguardava lo scarico nel fiume
Corno e non nel suolo. Orbene, lo scarico occasionale de quo non era soggetto ad
autorizzazione semplicemente perché estraneo alla nozione legislativa di
scarico, la quale comprende solo qualsiasi immissione diretta tramite condotta
di acque reflue. Nel caso di specie mancava il requisito essenziale della
condotta; sicché non si trattava di scarico e non era richiesta alcuna
autorizzazione.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004
Inquinamento acqua - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di acque reflue - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del decreto n. 152 del 1999 - Configurabilità. La immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Pres. Rizzo – Est. Onorato – Imputato Rossi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib. Spoleto, 19 luglio 2001). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 aprile 2004 (Ud. 10 marzo 2004) Rv. 228027 sentenza n. 16717
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