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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 marzo 2004 (Ud. 20.02.2004), Sentenza n. 14801
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 26 marzo 2004, (Ud. 20 febbraio 2004 n.
00325), Sentenza n. 14801
Pres. Papadia – Est. Lombardi - Pm Izzo – Imp. Lo Piano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
- Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
- Dott. DE MAIO Giudo - Consigliere
- Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
- Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
- Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo Piano Michele Oreste, n. a Roma il 26.6.1959;
avverso la sentenza in data 9.11.1999 del Tribunale di Lucca, con la quale venne
condannato alla pena di L. 15.000.000 di ammenda, quale colpevole del reato di
cui all'art. 21, comma terzo, della L. n. 319/76.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lucca ha affermato la
colpevolezza del Lo Piano in ordine al reato ascrittogli perché, quale
responsabile aziendale dell'inquinamento atmosferico e delle acque della
Cartiera Vast Italia, effettuava uno scarico nel torrente Buliesina, superando i
limiti di accettabilità di cui alla tabella A della L. n. 319/76. Avverso la
sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di
gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che il fatto non è più
previsto dalla legge come reato, ai sensi del D. L.vo n. 152/99, avendo quest'ultimo
espressamente abrogato la L. n. 319/76 ed in quanto la nuova normativa richiede,
ai fini della configurabilità del reato, che siano superati i limiti fissati
nella tabella 3 dell'allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella
tabella 5. Si osserva, peraltro, che il giudice di merito non ha accertato la
valenza penale del comportamento ascritto all'imputato alla luce della nuova
normativa. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente deduce, infine, la
prescrizione del reato, verificatasi prima del deposito della sentenza
impugnata.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato
ascritto al Lo Piano è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del
fatto (9.8.1995), invero, è integralmente decorso il termine di anni quattro e
mesi sei, di cui agli art. 157 n. 5 e 160 c.p., di talché in data 9.2.2000 si è
verificata la prescrizione del reato.
Per completezza di esame, con espresso riferimento al primo motivo di gravame,
osserva la Corte che non sussistono le condizioni per il proscioglimento
dell'imputato con formula ampia, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p..
Deve, infatti, essere rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, vi è generale continuità normativa tra le ipotesi di reato di cui
alla abrogata L. n. 319/76 e quelle di cui al D. L.vo n. 152/99.
La fattispecie criminosa di cui all'art. 59 richiamata in ricorso, inoltre, deve
essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo n.
258/2000, anche nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal testo unico,
afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del D. L.vo
n. 152/99, di talché anche con riferimento alla fattispecie di cui alla
contestazione sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all'art.
3, comma terzo, della L. n. 319/76, contestato al ricorrente, e quello di cui al
citato art. 59 del D. L.vo n. 152/99, come modificato dall'art. 23, comma 1
lett. c), del citato D. L.vo n. 258/2000 (cfr. sez. 3^, 29.10.2003 n. 1758, P.G.
in proc. Bonassi e Bonfiglio).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo. n. 258 del 2000 - Superamento dei limiti tabellari - Limiti statali - Riferibilità alla sola Tabella 5 dell'Allegato 5 - Esclusione - Fondamento. In tema di scarichi di acque reflue industriali, la fattispecie criminosa di cui all'art. 59, deve essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo n. 258/2000, anche nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal testo unico, afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del D. L.vo n. 152/99, di conseguenza sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all'art. 3, comma terzo, della L. n. 319/76, e quello di cui al citato art. 59 del D. L.vo n. 152/99, come modificato dall'art. 23, comma 1 lett. c), del citato D. L.vo n. 258/2000 (cfr. sez. 3^, 29.10.2003 n. 1758, P.G. in proc. Bonassi e Bonfiglio). In conclusione, il reato di superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato si configura anche in relazione alle sostanze diverse dalle 18 indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del citato decreto n. 152 del 1999. Pres. Papadia - Est. Lombardi - Imp. Lo Piano - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 9 novembre 1999. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 marzo 2004 (Ud. 20 febbraio 2004 n. 00325) Rv. 227961 sentenza n. 14801
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