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La Corte di Cassazione inventa la figura dell’esperto ambientale

 Cassazione penale

La sentenza della Cassazione penale, Sezione III, 2 marzo 1999, n. 6441. Pres. La Cava, Est. Onorato, Imp. Marrone, ha introdotto alcuni importanti spunti di riflessione per gli operatori del diritto e non solo.

In particolare, la SC,  ha elaborato una serie di concetti rilevanti,  soprattutto per gli imprenditori, piccoli, medi e grandi, onde evitare di impattare nelle violazioni di norme attinenti alla materia ambientale che per mille motivi, soprattutto gli amministratori di grandi imprese, non sono in grado di conoscere ed applicare.

La Suprema Corte con notevole arguzia, attenzione e conoscenza del diritto ambientale, ma possiamo affermare tranquillamente, per tutelare anche l’imprenditore stesso,  ha statuito, da una fattispecie relativamente semplice, una serie di proposte ed inviti di riflessione, che se analizzati attentamente appaiono essere innovativi e premessa di una serie di indicazioni che potranno essere strumento anche per la creazione di nuovi e importanti posti di lavoro.

Gli elementi meritevoli di attenzione per l’imprenditore, perché stabiliscono i limiti entro cui lo stesso non è responsabile, soprattutto penalmente, della violazione delle norme in materia ambientale e per gli operatori, poiché la SC ha previsto la figura dell’esperto ambientale e le caratteristiche che deve avere, sono:

nelle aziende vi deve essere una provata distribuzione delle competenze aziendali: cioè vi deve essere una procura notarile di delega delle funzioni in materia di applicazione delle norme ambientali più o meno dettagliata;

affidamento  al direttore di uno stabilimento dei poteri di decisione e di spesa in materia di osservanza della normativa ambientale: il soggetto destinatario delle procura, che ben può essere institoria, deve avere potere di decisione e, componente essenziale, deve avere un budget di spesa, per l’applicazione delle norme ambientali, a disposizione, altrimenti il potere di decisione è privo di efficacia. A questo proposito, la previsione di bilancio può essere anche semplicemente indicativa, in percentuale sufficiente, rispetto all’intero  bilancio;

l’amministratore/imprenditore, a contrario quindi, perché possa essere imputato di un comportamento penalmente rilevante, deve essere al corrente della violazione delle norme ambientali, poiché non rientra nei suoi doveri di vigilanza il controllo conoscere questo settore così tecnico e specifico dell’azienda, avendo delegato tale funzione. In pratica la SC esclude una qualsiasi responsabilità oggettiva dell’imprenditore escludendo il principio del “ non poteva non sapere”.

I direttori responsabili ambientali devono essere professionalmente qualificati, ovvero non devono assumere occasionalmente tale incarico all’interno delle aziende, ed inoltre devono essere qualificati, ovvero avere un titolo di studio o aver maturato un periodo di esperienza idoneo a ricoprire un tale ruolo così delicato e responsabilizzato dalla Suprema Corte.

La parola, adesso, alle istituzioni formative scolastiche ed universitarie perché formino quelle figure professionali previste dalla sentenza sopra citata.

Avv. Leonardo Salvemini