Interventi
e commenti
PARERE
RICHIESTO DALLASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DI
INTERVENTI DI AGRITURISMO NELLA ZONA "B" DEL PARCO DELLE MADONIE
OGGETTO:
Parchi. Attivitą agrituristica. Ammissibilitą di realizzazioni e di esercizio
in zona "B".
PARERE RICHIESTO DALLASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
1. Con nota n. 5394/Gr. XII del 17 marzo 1998
codesto Assessorato ha chiesto il parere dello Scrivente sulla ammissibilitą di
interventi di agriturismo nella zona "B" del Parco delle Madonie.
Codesto Assessorato rappresenta, in
proposito, che il quesito deriva da analoga richiesta effettuata dall'Ente
parco Madonie che ha chiesto se quanto autorizzabile per la zona "D"
del Parco, a termini del regolamento delle attivitą esercitabili e dei divieti
operanti in ciascuna zona del Parco, sia ammissibile anche per la zona
"B", stante che l'art. 6 del predetto regolamento prevede, nella zona
"B", la possibilitą di modificare la destinazione d'uso dei manufatti
edilizi esistenti e di realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio delle
attivitą agrosilvopastorali, e dato che l'attivitą agrituristica, a termini
della l.r. 9 giugno 1994, n. 25, č considerata connessa e complementare a
quelle.
Rappresenta, ancora, codesto Assessorato, che
il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ritiene
evidente che la distinzione tra le zone "B" e "D" del Parco
(con l'indicazione solo per questa delle attivitą agrituristiche) dovrebbe
escludere l'ammissibilitą degli interventi in parola anche nelle zone
"B".
Osserva, infine, codesto Assessorato che la
circolare dell'Assessore per l'Agricoltura e le foreste n. 239 del 23/7/1997,
rimarca che "l'agriturismo č un'attivitą agricola" e che "non si
prevede esclusione di territorio per lo svolgimento dell'agriturismo".
2. Sul quesito proposto si osserva quanto
segue.
L'essenza dell'attivitą di agriturismo č
specificata e ben individuata sia dalla legge regionale 14 giugno 1994, n. 30
sia, particolarmente, dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 (cui la legislazione
regionale si rifą), come "attivitą di ricezione ed ospitalitą" (art.
2 l. 730/1985) esercitata da imprenditori agricoli, "attraverso l'utilizzazione
della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietą con le
attivitą di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che
rimangono principali".
Pertanto non sembra doversi condividere
l'affermazione che "l'agriturismo č un'attivitą agricola", dal
momento che viene qualificata come attivitą ricettiva, ancorchč connessa e
complementare con l'attivitą agrosilvopastorale.
Sotto altro profilo, con riferimento alla
fattispecie sottoposta, va osservato che lo stesso regolamento delle attivitą
esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco delle Madonie,
prevede la possibilitą di interventi agrituristici solo nella zona
"D" del Parco, e non anche nella zona "B", nella quale
autorizza soltanto interventi per l'esercizio dell'attivitą agrosilvopastorale.
Le predette puntuali previsioni recate dal
menzionato regolamento non possono, pertanto, non tenersi in considerazione,
per ritenere che le disposizioni di cui alla lett. n) dell'art. 6 del
regolamento stesso contemplino anche le ipotesi di manufatti destinati
all'esercizio dell'agriturismo, laddove lo stesso atto (art. 16, lett. e)
autorizza soltanto in zona "D" interventi di agriturismo.
Sembrano, pertanto, condivisibili le
soprariferite conclusioni del Consiglio regionale per la protezione del
patrimonio naturale, tendenti escludere l'ammissibilitą degli interventi
agrituristici nelle zone "B" del Parco delle Madonie.
Nelle superiori considerazioni č il parere
dello Scrivente.
Ufficio
legislativo e legale
Via
Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
90100
- Palermo Tf. 091 - anno 1998 -.