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Rifiuti elettronici, il loro futuro è il riciclaggio
ELECTRONIC WASTE, THEIR FUTURE IS THE RECYCLING
Antonio Vaccari*
Abstract:
The Italian government, with the decree 25th of July 2005 n°151, has
converted in law the final draft of the law that implement in the national order
the WEEE directive 2002/96/CE. The purpose of the WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) directive is the prevention of waste electrical and
electronic equipment and the reduction of the total volume of used electronic
equipment for disposal. WEEE is about increasing the rate of recovery, reuse and
recycling of electrical and electronic equipment.
The Italian decree will come into force the 13th of August 2005, but it will be
effective only one year later.
Keywords: WEEE, RoHS, electronic equipment, waste, recycling.
Introduzione
Al via la rottamazione dei rifiuti elettronici con precisi oneri a carico
dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nel finire del mese di luglio il Consiglio dei Ministri, con un ritardo di quasi
un anno sui tempi previsti, ha approvato il decreto di recepimento della
Direttiva Comunitaria WEEE – Waste from Electrical and Electronic Equipment
2002/96/CE, in italiano detta anche RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche, e della Direttiva Comunitaria RoHS - Restriction of Hazardous
Substances 2002/95/CE, entrambe risalenti al 27 gennaio 2003 ed emesse con la
finalità di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e promuoverne il reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di
recupero in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento in discarica
oltre a prevedere il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio,
cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Dopo questa lunga attesa, dovuta in gran parte alle effettive difficoltà
d’implementazione di un efficiente e condiviso, data la moltitudine dei soggetti
coinvolti, sistema di raccolta e smaltimento, il 29 luglio il Governo Italiano
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 175 la versione definitiva del testo
di recepimento, il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 “Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” che entrerà in vigore il
13 agosto 2005 ma per i cui adempimenti le imprese avranno un anno di proroga
per potersi conformare.
Per raggiungere la piena efficacia il decreto dovrà comunque essere affiancato
da diversi decreti ministeriali attuativi a completamento del quadro degli
adempimenti previsti.
Che cosa sono i RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche?
Le AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, così come definito
dall’articolo 3 del decreto n°151 del 25 luglio 2005, sono le apparecchiature
che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e di misura
di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato I A
dello stesso decreto e progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente
continua.
I RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, sono i rifiuti
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n° 22 del
5 febbraio 1997 e successive modificazioni, inclusi tutti i componenti, i
sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al
momento in cui si assume la decisione di disfarsene.
Le AEE, così come definito dal sopraccitato “Decreto Ronchi” n° 22 del 1997,
diventano quindi rifiuto RAEE quando il detentore decide di disfarsene.
Le categorie di AEE coperte dal decreto n° 151 vengono specificate, all’interno
dello stesso, nell’allegato I A e seguito riportato:
Apparecchiature elettriche ed elettroniche oggetto della Direttiva RAEE
(Allegato I A - Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151)
• Grandi elettrodomestici |
Queste tipologie di apparecchi ed apparecchiature contengono, in quantità
variabili, schede elettroniche, circuiti sia elettrici che elettronici, memorie
e comunque sempre amplificatori, trasformatori di potenza, reostati, sistemi di
ricezione e trasmissione, batterie, accumulatori e quanto di più
tecnologicamente appropriato ed avanzato possano contenere.
Una tecnologia che, fino a qualche anno fa, prediligeva vivere in Computer o
grossi impianti di telecomunicazione o spaziali, oggigiorno è entrata e sta
penetrando sempre più apertamente negli elettrodomestici più comuni. Di qui la
promozione di quasi tutte queste apparecchiature a “oggetti Hi-Tech”, una
moltitudine di prodotti che dopo un certo tempo di funzionamento, purtroppo
sempre più breve, raggiunge il proprio fine vita.
La problematica dei rifiuti, in particolare i rifiuti elettronici
Nella Comunità Europea si producono ogni anno circa 2.000 milioni di
tonnellate di rifiuti di cui oltre 40 milioni di tonnellate sono classificate
come pericolose.
Il consumo di risorse e la produzione di rifiuti stanno aumentando ad un ritmo a
dir poco allarmante. Nonostante le battute d’arresto, alimentate anche dalle
recenti difficoltà economiche a livello globale, l’industria elettronica è il
settore produttivo in maggior espansione nel mondo e, a conseguenza di tale
crescita ed al fatto che i prodotti invecchiano sempre più rapidamente, gli
scarti elettronici sono in rapido aumento. La quantità crescente di rifiuti
elettronici sta cominciando a raggiungere proporzioni preoccupanti e i Paesi
industrializzati hanno iniziato solo ora a prendere in considerazione il
problema. Dopo aver inizialmente cercato di ignorare la questione, i governi
sono stati costretti all’azione man mano che i rifiuti elettronici cominciavano
a saturare gli impianti e i programmi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Si pensi che nel corso del solo 2002 sono stati fabbricati (fonte: ricerca
Ecoqual'It -ONR):
12.000 t di monitor
12.400 t di personal computer (passati a 14.400 t nel 2003)
1.240 t di server e workstation
900 t di scanner
2.610 t di stampanti
13.800 t di fax, copiatrici e multifunzione
4.989 t di consumabili per stampanti
una quantità enorme che si trasformerà in breve tempo in rifiuti che, in assenza
d’iniziative, sarà prevedibilmente in costante aumento nel prossimo futuro;
attualmente si stima che ogni cittadino europeo produca, in media, circa 14 kg
di rifiuti hi-tech l’anno, senza considerare che tra i rifiuti speciali e quelli
assimilati agli urbani (pericolosi e non) figurano spesso anche computer,
telefoni cellulari, frigoriferi, elettrodomestici, TV, stampanti e cartucce.
I rifiuti elettronici, definiti anche “e-waste”, come detto hanno percentuali di
aumento vertiginose, tra il 16 ed il 28% entro i prossimi 5 anni.
Molti dei prodotti elettronici a fine vita potrebbero essere normalmente
riutilizzati, aggiornati o riciclati, ma si stima che più del 75% degli stessi
sia immagazzinato o buttato, a causa soprattutto della scarsa conoscenza ed
organizzazione per la gestione dei diversi materiali in essi inclusi.
In effetti, il vero problema dei rifiuti elettronici non è tanto, come si
potrebbe pensare, lo spazio che essi occupano, che resta comunque considerevole,
bensì il loro potenziale impatto ambientale conseguente alla gestione del loro
fine vita, per effetto delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature
unitamente alle plastiche non-biodegradabili. Si pensi che un’apparecchiatura di
uso informatico è un insieme estremamente complesso di più di 1.000 diversi
materiali, molti dei quali pericolosi (es. piombo, cadmio, mercurio e cromo).
Limitandosi ai principali, si riporta, a titolo di esempio, la ripartizione
degli elementi presenti in un personal computer con l’efficienza del processo di
riciclaggio dei singoli materiali componenti:
Materiale |
Quantità (in % sul peso) |
Efficienza di riciclaggio |
|
Materie plastiche |
22,9907 |
20 |
% |
Piombo |
6,2988 |
5 |
% |
Alluminio |
14,1723 |
80 |
% |
Germanio |
0,0016 |
0 |
% |
Gallio |
0,0013 |
0 |
% |
Ferro |
20,4712 |
80 |
% |
Stagno |
1,0078 |
70 |
% |
Rame |
6,9287 |
90 |
% |
Bario |
0,0315 |
0 |
% |
Nichel |
0,8503 |
80 |
% |
Zinco |
2,2046 |
60 |
% |
Tantalio |
0,0157 |
0 |
% |
Indio |
0,0016 |
60 |
% |
Vanadio |
0,0002 |
0 |
% |
Berilio |
0,0157 |
0 |
% |
Oro |
0,0016 |
99 |
% |
Europio |
0,0002 |
0 |
% |
Titanio |
0,0157 |
0 |
% |
Rutenio |
0,0016 |
80 |
% |
Cobalto |
0,0157 |
85 |
% |
Palladio |
0,0003 |
95 |
% |
Manganese |
0,0315 |
0 |
% |
Argento |
0,0189 |
98 |
% |
Antimonio |
0,0094 |
0 |
% |
Cromo |
0,0063 |
0 |
% |
Cadmio |
0,0094 |
0 |
% |
Selenio |
0,0016 |
70 |
% |
Radio |
0,001 |
50 |
% |
Platino |
0,0001 |
95 |
% |
Mercurio |
0,0022 |
0 |
% |
Silicio |
24,8803 |
0 |
% |
Fonte: Microelectronics and Computer Technology Corporation, Electronics
Industry Environmental Roadmap, Austin (TX) 1996.
L’ininterrotta crescita dei rifiuti elettronici è dovuta anche alla continua
innovazione tecnologica e alla pressante necessità di espansione del mercato che
continua ad accelerare il processo di sostituzione. Negli anni settanta i
computer nuovi duravano in media 10 anni, mentre al giorno d’oggi questa durata
si è ridotta a 3-4 anni e nel caso dei prodotti più innovativi e dei cellulari è
inferiore ai 2 anni; si pensi che il periodo di funzionamento di un PC è di
circa 100.000 cicli di accensione e spegnimento mentre vengono normalmente
utilizzati, come strumenti di produzione, solamente per il 15-20% della loro
vita utile.
Ogni anno in Europa sono prodotte 6 milioni di tonnellate di RAEE (il 4% del
totale dei rifiuti urbani nell’Unione Europea). Il volume di rifiuti tecnologici
aumenterà di almeno il 3-5% l’anno. Ciò significa che in 5 anni sarà generato un
16-28% in più di tali rifiuti e che in poco più di 10 anni la quantità sarà
raddoppiata. Attualmente la crescita dei RAEE supera di circa tre volte
l’aumento medio dei rifiuti urbani.
Senza un adeguato trattamento preliminare le apparecchiature elettriche ed
elettroniche provocano gravi problemi ambientali durante la fase di gestione dei
loro rifiuti. Purtroppo più del 90% dei RAEE sono conferiti in discarica,
inceneriti o recuperati senza trattamento preliminare, con la conseguenza che
una percentuale delle sostanze inquinanti è dispersa nell’ambiente e potrebbe
entrare nella catena alimentare.
Si pensi che in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vi sono
componenti plastiche e resine trattate con i “ritardanti di fiamma” bromurati
per evitare che il bene prenda facilmente fuoco; il trattamento non compatibile,
l’incenerimento e la dispersione nell’ambiente di questi composti crea e
diffonde diossina.
Il costo per l’ambiente, legato ai prodotti elettrici ed elettronici, supera di
gran lunga quello legato alla produzione dei materiali che costituiscono le
altre categorie di rifiuti urbani. Di conseguenza un maggior riciclo dei RAEE
contribuirebbe ad un notevole risparmio di risorse, in particolare d’energia. Il
recupero e riciclo di materie prime-seconde, secondo gli obiettivi stabiliti
dall’Unione, porterà l’Europa a risparmiare 120 milioni di gigajoule,
equivalente a 2,8 milioni di tonnellate di petrolio ogni anno, con un risparmio
energetico pari al 60-80% rispetto all’utilizzo di materia vergine.
La produzione di rifiuti in Italia
Il trend di produzione dei rifiuti, sia urbani che industriali, è segnalato
in crescita in tutt’Europa. In particolare, fonti comunitarie dichiarano un
incremento medio atteso per il periodo 2000 – 2009 di circa il 22%, a fronte di
un incremento medio del 13,4% nel decennio precedente.
Nel nostro paese, secondo l’ultimo Rapporto Rifiuti di APAT e dell’Osservatorio
Nazionale sui Rifiuti pubblicato nell’anno 2004, nel 2002 (anno in cui si
riferiscono i dati più aggiornati) in Italia sono stati prodotti circa 92,1
milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 49,3 milioni di tonnellate
sono non pericolosi, 4,9 milioni di tonnellate sono rifiuti speciali pericolosi,
37,3 milioni di tonnellate sono rifiuti da costruzione e demolizione e circa 400
mila tonnellate sono “rifiuti non determinati”.
Sul totale dei rifiuti speciali prodotti ne risultano gestiti (smaltiti o
recuperati) complessivamente solo circa 77,5 milioni di tonnellate, il che
equivale a dire che 14,6 milioni di tonnellate di rifiuti speciali sono
semplicemente “svaniti”. Una cifra che non è esagerato definire spaventosa:
facendo un paragone spesso utilizzato per rendere chiara l’entità del problema,
è come se sorgesse ogni anno, in Italia, una nuova montagna, composta da
rifiuti, con una base ampia come tre campi da calcio ed alta oltre 1.000 metri.
In tale contesto il problema dell’e-waste anche in Italia ha raggiunto
proporzioni critiche a causa anche di una serie di loro peculiari
caratteristiche:
I rifiuti elettronici, se non gestiti correttamente, sono pericolosi; alcuni di
essi contengono migliaia di sostanze diverse, di cui molte pericolose che
potrebbero causare seri problemi di inquinamento in fase di smaltimento
I rifiuti elettronici sono prodotti ad un ritmo vertiginoso a causa della loro
obsolescenza; le AEE, a causa di un precoce invecchiamento dei prodotti,
generano volumi di rifiuti ben superiori ad altri beni di consumo. Mentre un
tempo i consumatori italiani acquistavano un impianto stereo o un televisore
nella speranza che durassero per un decennio o anche di più, oggi l’evoluzione
della tecnologia, insieme alla rapida obsolescenza dei prodotti agevola il
“consumismo tecnologico” portando ad una super produzione di rifiuti
I consumatori oggi raramente portano a riparare i propri apparecchi guasti,
perché spesso è più semplice, e meno costoso, rimpiazzarli con prodotti nuovi.
La durata di vita media di un computer si è ridotta da 4/5 anni a 3 anni e
questa veloce obsolescenza è dovuta ad una tecnologia in continua rapida
evoluzione
I dati relativi alla raccolta differenziata giornaliera hanno rivelato che più
del 50% dei computer resi sono ancora in buone condizioni di funzionamento, ma
sono ugualmente eliminati per fare spazio alle tecnologie più recenti
Nei prossimi anni si stima che per ogni computer immesso sul mercato un altro
computer diventerà obsoleto
Inoltre per quanto riguarda i telefoni cellulari, la cui penetrazione in
l’Italia è tra le più alte d’Europa, rappresenteranno ben presto uno dei rifiuti
tecnologici con il maggior tasso di crescita. Anche le ridotte dimensioni non
devono trarre in inganno sulla pericolosità del bene una volta terminato il suo
corrente utilizzo. Le batterie dei cellulari, infatti, al pari di quelle dei PC
portatili contengono diversi metalli pesanti, gravemente lesivi per l’ambiente e
per la salute umana se abbandonate o trattate in maniera non corretta.
La diffusione dei note-book, dei computer palmari e dei cellulari con funzioni
internet ed e-mail, unita alle promozioni ed alle offerte di produttori e
gestori di telefonia mobile, stanno portando alla rapidissima sostituzione di
centinaia di migliaia di apparecchi telefonici. Già oggi la vita media di un
cellulare è sui 18 mesi. La prospettiva del prossimo futuro, con la diffusione
degli UMTS, è di un ancor più rapido turn over. Secondo l’Eurispes nelle spese
degli italiani la voce legata alle comunicazioni, in pochi anni, è salita al
terzo posto e i cellulari fanno la parte del leone con oltre 200 aziende
operative nel settore. Il Decreto n° 151 sui Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche prevede i telefoni cellulari e le loro batterie tra
gli apparecchi che dovranno essere recuperati e trattati in maniera
eco-compatibile a spese dei produttori. Alcune iniziative volte al recupero di
cellulari e batterie prevedono comunque già la spedizione degli apparecchi
obsoleti verso i paesi asiatici, mentre per le batterie, generalmente, la
destinazione sono gli impianti situati in Francia, su commissione del Cobat.
I cellulari, effettivamente, hanno diversi componenti che potendo essere
riutilizzati vengono quindi recuperati, ed altri pericolosi che vengono invece
rimossi. Di interesse ad esempio il driver della tastiera, il display
funzionante, il processore. Tra i componenti pericolosi abbiamo invece:
accumulatori, batterie, condensatori elettrolitici, plastiche trattate con
ritardanti di fiamma. Le plastiche e la restante circuiteria sono trattate per
il recupero di materia prima e seconda.
La consistenza del problema la si nota anche dalle quantità, tutt’altro che
irrilevanti, di RAEE prodotte e raccolte in Italia nel 2003.
PRODUZIONE DI RAEE in ITALIA
GRUPPO MERCEOLOGICO |
anno 2003 |
|||
tonnellate generate (x 1000) |
% |
tonnellate raccolte/trattate (x 1000) |
% |
|
|
|
|
|
|
Grandi bianchi |
255 |
60% |
57 |
69% |
Scalda acqua |
13 |
3% |
3 |
4% |
Piccoli Elettrodomestici |
54 |
13% |
4 |
5% |
Condizionamento |
1,9 |
0% |
1,2 |
1% |
Elettronica di consumo (no TV/Monitor a tubo catodico) |
11 |
3% |
0,7 |
1% |
Elettronica di consumo (TV/Monitor a tubo catodico) |
58 |
14% |
9 |
11% |
IT domestico (no TV/Monitor a tubo catodico) |
19 |
4% |
5 |
6% |
IT domestico (TV/Monitor a tubo catodico) |
10 |
2% |
3 |
4% |
Telecomunicazioni domestico |
3 |
1% |
0,06 |
0% |
TOT. RAEE |
425 |
100% |
83 |
100% |
Kg / abitante |
7,6 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
IT domestico (no TV/Monitor a tubo catodico) |
66 |
74% |
64 |
74% |
IT domestico (TV/Monitor a tubo catodico) |
8 |
9% |
8 |
9% |
Telecomunicazioni professionale |
15 |
17% |
14 |
16% |
TOT. RAEE |
89 |
100% |
86 |
100% |
(fonte: ricerca ADL, 2004)
Quadro normativo, situazione in Italia
Ad oggi, prima del recepimento della direttiva comunitaria 2002/96/CE, ad
opera del D.lgs 25 luglio 2005 n° 151, i RAEE erano soggetti essenzialmente al
Decreto Ronchi, dove all’art. 44 (beni durevoli) vengono fatti rientrare nelle
seguenti cinque classi:
• frigoriferi , surgelatori e congelatori
• televisioni;
• computer;
• lavatrici e lavastoviglie;
• condizionatori d’aria.
All’interno dello stesso articolo si recita anche: “…i beni durevoli per uso
domestico esaurita la loro durata devono essere riconsegnati a un rivenditore
contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente (…). I
produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero ed allo
smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore…”. E’
altresì incentivato il recupero e il riciclaggio dei componenti e dei materiali
costituenti tali rifiuti (art. 3) e la prevenzione finalizzata alla produzione
dei rifiuti (art. 4).
La definizione pratica ed operativa del sistema era affidata in parte ad Accordi
di programma tra i diversi attori della filiera. Per legge, anche in assenza
della stipula di Accordi di Programma, la responsabilità sulla gestione del
rifiuto tecnologico e degli oneri derivanti era di produttori ed importatori.
Come nel resto d’Europa, nel nostro paese gli Enti locali si sono trovati però a
dover fronteggiare l’emergenza della crescita vertiginosa dei rifiuti
elettronici.
Mentre le grandi aziende e le banche sono quindi state obbligate a provvedere a
proprie spese allo smaltimento dei beni a fine vita, per i privati, per le
famiglie ed i piccoli uffici non vi erano molte alternative alla consegna di
vecchi PC e frigo alle piattaforme ecologiche comunali o a quei rivenditori che
le accettavano.
Questa situazione ha portato spesso a comportamenti che sono poi sfociati
nell’illegalità con il conseguente recupero dei rifiuti abbandonati ai bordi
delle strade e la bonifica delle discariche abusive a totale carico delle
Pubbliche Amministrazioni e, conseguentemente, della collettività.
Le Direttive WEEE 2002/96/CE e RoHS 2002/95/CE
Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore
dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (“Quinto programma”) i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE o RAEE) rappresentano uno dei
settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e
smaltimento sicuro del loro fine vita.
Un passo davvero significativo è stato quindi compiuto dall’Unione Europea
grazie all’emanazione della direttiva Waste from Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) 2002/96/CE, frutto di un accordo che speriamo essere solo
l’inizio di una presa di coscienza collettiva e di un uso più ragionato dei
materiali High-Tech.
La Direttiva WEEE e la Direttiva “gemella” RoHS, entrambe del 27 gennaio 2003
(2002/96/CE e 2002/95/CE), dettano quindi regole ben precise in relazione allo
smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchi elettrici ed
elettronici e alla sostituzione/eliminazione in tali apparecchiature di alcune
sostanze pericolose.
Con queste direttive ci siamo trovati di fronte ad una vera e propria
rivoluzione per tutto il comparto industriale, in particolare per quello
elettronico, elettrico e dell’informatica.
L’adozione di tali direttive è stata imposta, come detto, dalla crescente
preoccupazione dell’UE in ordine al rapido aumento e pericolosità dei rifiuti
elettronici (6 milioni di ton. prodotte ogni anno con un tasso di crescita di
almeno il 4% annuo), oltre il 90% dei quali va attualmente in discarica senza
alcun adeguato trattamento preliminare di eliminazione delle sostanze pericolose
(mercurio, cadmio, piombo, cromo, PBB e PBDE) il cui utilizzo sarà bandito negli
stessi apparecchi a partire dal 2006.
La gestione in tal senso dei RAEE può essere effettuata solo coordinando le
diverse politiche nazionali, attraverso l’affermazione a livello comunitario dei
criteri fondamentali per una corretta gestione degli e-waste.
La Direttiva 2002/96/CE “…reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la
produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed inoltre
al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre
il volume di rifiuti da smaltire”.
La direttiva applica il concetto della Responsabilità estesa del produttore (chi
inquina paga). Difatti i produttori avranno l'obbligo di provvedere al
finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero,
riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta
giunte a fine vita. Tale responsabilità finanziaria sarà di tipo individuale per
i prodotti immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore dei recepimenti
nazionali della direttiva e collettiva per i prodotti immessi sul mercato prima
di tale data.
Nella Direttiva viene previsto un rafforzamento della responsabilità dei singoli
produttori delle apparecchiature, i quali oltre ad organizzare e finanziare il
recupero, la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti hi-tech dovranno anche
provvedere alla progettazione secondo principi di eco-design e prevenzione.
Di pari importanza è la Direttiva “gemella” alla WEEE, la RoHS 2002/95/CE (RoHS
- Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment), la quale prevede che gli Stati membri dell’Unione Europea
provvedano dal luglio 2006 all’eliminazione dalle apparecchiature di nuova
produzione di alcune sostanze altamente nocive e, di conseguenza, alla
sostituzione delle stesse con materie sicure o più sicure. La direttiva RoHS si
applicherà alle AEE che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10
dell’allegato I A della Direttiva WEEE 2002/96/CE (grandi elettrodomestici,
piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni,
apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti
elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo
libero, distributori automatici), nonché alle lampade ad incandescenza e ai
lampadari delle abitazioni, con lo scopo di limitare l’uso di sostanze
pericolose nelle AEE non solo in funzione della tutela della salute umana, ma
anche in funzione del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto di
tali rifiuti; infatti, imponendo una restrizione dell’uso di tali sostanze
pericolose aumenteranno con molta probabilità le possibilità e la convenienza
economica del riciclaggio dei RAEE e diminuirà l’impatto negativo sulla salute
dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.
Dalla data del 1° luglio 2006 gli Stati membri provvederanno affinché le AEE di
nuova produzione non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente,
bifenil polibromurati (PBB) e/o etere di difenile polibromurato (PBDE).
I produttori delle apparecchiature, nell’impiegare tali sostanze, dovranno
stabilire valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la
presenza delle sostanze stesse nei materiali e nei componenti delle AEE.
Entrambe le direttive condividono comunque lo stesso obiettivo di migliorare la
qualità della vita, se non nel presente, almeno nell’immediato futuro.
Pertanto gli Stati membri dovranno adottare misure adeguate al fine di ridurre
al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti, per poter
raggiungere un elevato grado di raccolta separata dei rifiuti elettronici
stessi.
La direttiva WEEE stabiliva che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero
dovuto procedere al recepimento nel proprio ordinamento giuridico entro il 13
agosto 2004, data che, purtroppo, è stata rispettata solamente dalla Grecia.
Il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151
Con quasi un anno di ritardo rispetto ai tempi previsti, l’esecutivo
italiano ha approvato il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 “Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, pubblicato in seguito sulla
G.U. n° 175 del 29 luglio 2005.
La nuova normativa prevede importanti adempimenti: impone innanzitutto
limitazioni all’utilizzo di sostanze pericolose, detta principi per la
costruzione e la gestione a fine vita delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche oltre a prevedere obblighi gestionali e finanziari per la gestione
dei rifiuti derivanti dalle stesse apparecchiature, suddividendoli sia per tipo
di provenienza, rifiuti provenienti dai “nuclei domestici” o provenienti da
“utenti diversi dai nuclei domestici”, che per periodo di “costruzione”,
distinguendo i “rifiuti storici” dai “rifiuti nuovi”.
Nello specifico si definiscono “RAEE provenienti da nuclei domestici: i RAEE
originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale,
istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli
originati dai nuclei domestici” mentre per “RAEE professionali: i RAEE prodotti
dalle attività amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti dai
nuclei domestici.”
Gli obblighi previsti interessano un’ampia pluralità di soggetti, dai produttori
ai consumatori finali, detentori del bene giunto a fine vita, oltre alla
Pubblica Amministrazione, gli esportatori, i distributori e gli impianti di
gestione dei rifiuti.
Nello schema previsto, i produttori sono responsabili, su base individuale, del
finanziamento relativo ai “rifiuti nuovi”, per quanto riguarda i rifiuti
provenienti sia da nuclei domestici che da utenti diversi da nuclei domestici.
Produttore, ai fini del decreto è “…..chiunque, a prescindere dalla tecnica di
vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al
decreto legislativo 22 maggio 1999, n° 185, e successive modifiche:
1. fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio;
2. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non è considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il
marchio del produttore a norma del punto 1;
3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell’ambito di
un’attività professionale, e ne opera la commercializzazione, anche mediante
vendita a distanza.…non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti
esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non
agisca in qualità di produttore…..”
Nel decreto, che regolamenta la gestione dei rifiuti elettronici nel loro fine
vita, ricadono apparecchiature che coprono una vasta gamma di tipologie non solo
di utilizzo domestico ma anche “professionale”, riportate in un elenco, non
esaustivo, allegato all’interno del decreto stesso; stiamo parlando di:
grandi elettrodomestici: grandi apparecchi di refrigerazione; frigoriferi; congelatori; altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti; lavatrici; asciugatrici; lavastoviglie; apparecchi di cottura; stufe elettriche; piastre riscaldanti elettriche; forni a microonde; altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti; apparecchi elettrici di riscaldamento; radiatori elettrici; altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi; ventilatori elettrici; apparecchi per il condizionamento; altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento
piccoli elettrodomestici: aspirapolvere; scope meccaniche; altre apparecchiature per la pulizia; macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili; ferri da stiro ed altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti; tostapane; friggitrici; macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti; coltelli elettrici; apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi ed altre cure del corpo; sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo; bilance
apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Trattamento dati centralizzato: mainframe; minicomputer; stampanti. Informatica individuale: personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); notebook; agende elettroniche; stampanti; copiatrici; macchine da scrivere elettriche ed elettroniche; calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici; terminali e sistemi utenti; fax; telefax; telefoni; telefoni pubblici a pagamento; telefoni senza filo; telefoni cellulari; segreterie telefoniche e altri prodotti e apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione
apparecchiature di consumo: apparecchi radio; apparecchi televisivi; videocamere; videoregistratori; registratori hi-fi; amplificatori radio; strumenti musicali; altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni ed immagini diverse dalla telecomunicazione
apparecchiature di illuminazione: lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni; tubi fluorescenti; lampade fluorescenti compatte; lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico; lampade a vapori di sodio a bassa pressione; altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza
strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni): trapani; seghe; macchine per cucire; apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali; strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo; strumenti per saldare, brasare o impiego analogo; apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo; attrezzi taglia erba o per altre attività di giardinaggio
giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport: treni elettrici o automobiline da corsa; console di videogiochi portatili; videogiochi; computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.; apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici; macchine a gettoni
apparecchiature mediche (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati): apparecchi di radioterapia; cardiologia; dialisi; ventilatori polmonari; medicina nucleare; apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro; analizzatori; congelatori; test di fecondazione; altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità
strumenti di monitoraggio e di controllo: rivelatori di fumo; regolatori di calore; termostati; apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio; altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)
distributori automatici: distributori automatici di bevande calde; distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine; distributori automatici di prodotti solidi; distributori automatici di denaro contante; tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto.
Il Decreto 25 luglio 2005 n° 151 prevede, per le apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse in commercio a partire dal 13 agosto 2005, la
responsabilità del singolo produttore per il finanziamento delle operazioni
connesse ai rifiuti originati dai suoi prodotti; come detto, si stabilisce
quindi il principio della responsabilità individuale del produttore.
La data del 13 agosto 2005, tuttora riportata nel decreto di recepimento,
simbolico “spartiacque” che separa il cosiddetto “new waste” dall’ “old waste”,
è stata, con un’apposita disposizione nell’articolo 20, comma 5, seguendo
l’esempio del recepimento tedesco, prorogata di un anno, portando il termine al
13 agosto 2006, data in cui i produttori e tutti i soggetti previsti dovranno
essere conformi alle disposizioni dei seguenti articoli:
art. 6 – Raccolta separata – comma 1 e 3, relativamente a: Comuni,
distributori, produttori o terzi che agiscono in loro nome;
art. 7 – Ritiro dei RAEE raccolti – comma 1, relativamente a: produttori o
terzi che agiscono in loro nome;
art. 8 – Trattamento – comma 1, relativamente a: produttori o terzi che
agiscono in loro nome;
art. 9 – Recupero dei RAEE – comma 1, relativamente a: produttori o terzi che
agiscono in loro nome;
art. 10 – Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici
provenienti dai nuclei domestici – relativamente a: produttori;
art. 11 – Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE
derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo
il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici – relativamente a:
produttori;
art. 12 – Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE
professionali – relativamente a: produttori o terzi che agiscono in loro nome;
art. 13 – Obblighi di informazione – relativamente a: produttori,
distributori, gestori dei servizi pubblici.
Da notare come il finanziamento del trattamento dei cosiddetti “beni orfani”,
ovvero immessi sul mercato prima del 13 agosto 2006, e per i quali i produttori
non sono più attualmente sul mercato, sarà a carico delle aziende ancora
presenti, secondo il principio della market share, ovvero attraverso
l’istituzione di un sistema di garanzie finanziarie a carico dei fabbricanti; in
pratica con i sistemi collettivi i produttori di nuove apparecchiature
finanziano i prodotti vecchi, fino alla definizione di un sistema europeo di
identificazione dei produttori, e comunque non oltre il 13 agosto 2007, i
produttori dovranno quindi farsi carico, attraverso l’istituzione di sistemi
collettivi di gestione dei RAEE, del finanziamento delle operazioni di trasporto
dai centri di raccolta e delle operazioni di trattamento, di recupero e di
smaltimento dei RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da
apparecchiature immesse sul mercato entro un anno dalla data di entrata in
vigore della nuova normativa.
Inoltre, dall’entrata in vigore di un apposito decreto ministeriale, entro 90
giorni, i produttori presenti sul mercato dovranno iscriversi alla Camera di
Commercio di competenza indicando lo specifico codice di attività che li
individuerà come produttori di AEE e il sistema con il quale intenderanno
adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE.
Le apparecchiature di nuova immissione dovranno sempre riportare il marchio
identificativo del produttore ed il simbolo, rappresentativo della Direttiva
RAEE, del “cassonetto mobile barrato” che evidenzi l’immissione sul mercato
posteriore al 13 agosto 2006 oltre ad indicare la necessità di effettuare una
raccolta separata di quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo
che sia sempre possibile individuare chiaramente il produttore ed attribuirgli
le competenti responsabilità.
Lo schema previsto dal decreto RAEE prevede che i produttori abbiano l’onere
della progettazione ecologica, pensando fin dall’inizio alla gestione del fine
vita dei rifiuti; i consumatori potranno consegnare, senza costi, i loro beni
ormai giunti a fine vita presso i distributori o presso le piazzole di raccolta
ed il successivo sistema di recupero e di gestione eco-compatibile sarà
finanziato dai produttori e/o dagli importatori.
E’ inoltre previsto che entro il 2008 gli Stati membri assicurino la raccolta
differenziata di almeno 4 kg/anno di rifiuti hi-tech per ogni abitante, per fare
questo ed al fine di assicurare una corretta gestione dei RAEE, il decreto
predispone l’istituzione di un adeguato sistema informativo agli utenti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche riconducibili ai nuclei domestici,
riguardo a: l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di
effettuare una raccolta separata degli stessi; i sistemi di raccolta
disponibili, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’AEE
all’atto dell’acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull’ambiente e
sulla salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle
AEE; il significato del simbolo, riportato nell’allegato 4 al decreto, il
“cassonetto mobile barrato” oltre alle sanzioni previste in caso di smaltimento
abusivo di tale tipologia di rifiuti.
Si richiede inoltre che i produttori forniscano informazioni in materia di
reimpiego e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso nel mercato entro un
anno dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchiatura.
Tali informazioni riguarderanno i diversi materiali e componenti delle AEE,
nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle
apparecchiature stesse, al fine sempre di agevolare il reimpiego ed il
trattamento corretto sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la
manutenzione, l’aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio.
In linea di principio, il decreto prevede che venga privilegiato il reimpiego
degli apparecchi interi, mentre per quanto riguarda i RAEE inviati al
trattamento vengono previste percentuali di recupero variabile da un minimo del
70% ad un massimo dell’ 80% in peso medio per apparecchio, a seconda della
categoria di appartenenza, e percentuali di reimpiego e riciclaggio di
componenti variabile da un minimo del 50% ad un massimo del 75% in peso medio
per apparecchio sempre a seconda della categoria di appartenenza.
Ma gli adempimenti previsti non vanno a colpire solo i produttori, entro 3 mesi
dall’entrata in vigore del decreto, i titolari di impianti in esercizio di
stoccaggio, di trattamento e di recupero dei RAEE dovranno presentare domanda di
adeguamento alle prescrizioni previste ed entro 12 mesi dalla presentazione
della domanda dovranno adeguare i loro impianti.
Il decreto, come visto, prevede diversi oneri a carico di produttori e
distributori, per i quali il mancato adempimento degli obblighi previsti si
scontra con un oneroso sistema sanzionatorio:
Soggetto |
Mancato adempimento |
Articolo |
Sanzione prevista |
Produttore |
- mancata organizzazione del sistema di raccolta separata di RAEE professionali e dei relativi sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero |
art. 6, c.3; art. 8, c.1; art. 9, c.1 |
da 30.000 a 100.000 EUR |
- mancata istituzione dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE storici da nuclei domestici |
art. 10, c.1 |
||
- mancato finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di
raccolta separata dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici e
delle relative operazioni di trattamento, di recupero e di
smaltimento. L'obbligo può essere assolto anche attraverso
l'adesione ad un sistema collettivo o misto |
art. 11, c.1 |
||
- finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento di RAEE professionali sia nuovi che storici. Questi ultimi solo in caso di fornitura di una nuova apparecchiatura in sostituzione di un tipo equivalente, con la condizione che il peso dell'AEE ritirata non ecceda il doppio del peso dell'AEE consegnata |
art. 12, c.1, 2 e 3 |
||
- l'immissione sul mercato di AEE senza aver effettuato l'iscrizione presso la CCIAA |
art. 14, c.2 |
||
Produttore |
- mancata costituzione della garanzia finanziaria per AEE nuove destinate A nuclei domestici o AEE professionali |
art. 11, c.2, art. 12, c.4 |
da 200 a 1.000 EUR per ogni AEE immessa sul mercato |
Produttore |
- mancata informazione all'interno delle istruzioni per l'uso delle AEE |
art. 13, c.1 |
da 2.000 a 5.000 EUR |
Produttore |
- mancata informazione, entro un anno dall'immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, ai centri di reimpiego e agli impianti di trattamento e di riciclaggio |
art. 13, c.3 |
da 5.000 a 30.000 EUR |
Produttore |
- mancata indicazione dell'identificazione del produttore e del simbolo del cassonetto barrato sulle AEE nuove |
art. 13, c.3 |
da 200 a 1.000 EUR per ogni AEE immessa sul mercato |
- non rispetto dei requisiti stabiliti per l'identificazione del produttore e per il cassonetto barrato |
art. 13, c.4 e 5 |
||
Produttore |
- mancata comunicazione, o comunicazione incompleta o inesatta, al Registro Nazionale delle informazioni previste |
art. 13, c.6 e 7 |
da 2.000 a 20.000 EUR |
Distributore |
- rifiuto del ritiro a titolo gratuito di AEE |
art. 6, c.1 let.b |
da 150a 400 EUR per ogni AEE |
Tutti |
- immissione sul mercato, dopo il 1° luglio 2006, di AEE contenenti le sostanze oggetto di restrizione |
art. 5, c.1 e art. 18, c.1 |
da 50 a 500 EUR per ogni AEE, oppure da 30.000 a 100.000 EUR |
Di seguito si sintetizza uno schema riassuntivo delle competenze nel sistema di
gestione dei RAEE per le diverse classi (domestici: storici e nuovi;
professionali: storici e nuovi) con le relative indicazioni sulle possibile
alternative dei sistemi di finanziamento indicate dal Ministero:
Recepimento in Italia: descrizione e commenti
Il decreto legislativo n° 151, ad oggi, non specifica come dovrà essere
organizzato il sistema di raccolta e recupero dei RAEE rimandando i chiarimenti
sugli aspetti pratici ad una serie di successivi decreti attuativi. La
complessità del tema ha quindi portato ad un testo di recepimento complesso ed
ancora non esaustivo nella sua componente operativa. I soggetti coinvolti si
ritrovano tuttora in attesa di chiarimenti sulla definizione dei futuri
adempimenti che li riguarderanno.
Analizzando il decreto e soffermandosi su alcuni punti di approfondimento, è
apparso chiaro come gli oneri maggiori spettino ai produttori, per lo più sotto
forma di finanziamento delle operazioni lungo l’intera filiera di recupero e
trattamento dei RAEE, l’unica eccezione, conformemente ai principi della
direttiva (memorandum al documento COM(2000)347), è stata quella di sollevare le
aziende dall’onere del finanziamento della raccolta dei rifiuti provenienti dai
nuclei domestici, in quanto il ritiro gratuito già provvede ad incentivare
fortemente i consumatori a restituire i rifiuti di AEE nei luoghi adatti,
designati dalle autorità competenti. Addossare ai produttori tale finanziamento
non avrebbe portato nessun reale vantaggio ambientale e nemmeno un incentivo ad
una progettazione dei prodotti tesa al riciclaggio. Oltretutto le autorità
locali dispongono già delle infrastrutture di raccolta capillare e sono perciò
il più efficiente operatore, anche dal punto di vista economico, per organizzare
la raccolta di più flussi di rifiuti. Per questo la raccolta della frazione
domestica è stata lasciata al di fuori delle responsabilità dell’industria. Per
molte Nazioni, tra cui l’Italia, questo significherà una raccolta dai nuclei
domestici che dovrà continuare ad essere finanziata e organizzata dalle autorità
locali.
Nella situazione attuale, pur in presenza di un sistema di raccolta e
smaltimento genericamente diffuso tra gli operatori professionali con le imprese
obbligate per legge a sostenere direttamente gli oneri per l’avvio al recupero o
allo smaltimenti delle proprie apparecchiature giunte a fine vita, esiste una
condizione di quasi totale assenza nella raccolta dei RAEE domestici. Le
Pubbliche Amministrazioni, specie nei centri più piccoli, di rado prevedono
servizi di raccolta differenziata delle apparecchiature elettroniche, inoltre le
piazzole in grado di ritirare queste tipologie di rifiuti sono per la maggior
parte da predisporre al fine di poter garantire su tutto il territorio nazionale
una diffusa rete di centri di raccolta che possano agevolare la riconsegna delle
apparecchiature da parte dell’utenza domestica. Oltre a ciò, si presenteranno
ulteriori difficoltà legate alla qualificazione giuridica dei RAEE conferiti ai
centri di raccolta, in quanto il decreto prevede tra i RAEE di origine domestica
anche quelli di origine commerciale, industriale analoghi ai primi per natura e
quantità, ma all’atto del conferimento le cose si complicano, in quanto gli
impianti comunali sono autorizzati a ritirare unicamente i rifiuti urbani e
l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non potrà essere certo
consentita per i rifiuti pericolosi.
Conseguentemente un altro problema da affrontare sarà quello dei tassi di
raccolta da soddisfare, le percentuali di reimpiego e recupero, fissate dal
decreto, dal 50 all’80% in peso appaiono oggi molto impegnative, le difficoltà
maggiori si avranno infatti nel riuscire a raccogliere e successivamente
trattare quantitativi soddisfacenti di AEE obsolete provenienti dai nuclei
domestici. Problematico appare il raggiungimento di tali obiettivi, in quanto
l’auspicabile obiettivo di riduzione dei flussi avviati a smaltimento,
privilegiando le operazioni di reimpiego e recupero, si scontra sia con il
diritto alla segretezza industriale sui prodotti sia con il diritto del
consumatore di essere a conoscenza se ciò che sta acquistando è nuovo o in parte
fabbricato utilizzando componenti recuperate.
Infine, a complicare le operazioni di recupero delle apparecchiature è stata un
particolarità tutta italiana, l’attribuzione di precise incombenze a carico dei
distributori, i quali nell’atto della raccolta saranno gravati dell’onere del
ritiro, a partire dal 13 agosto 2006, delle AEE riconsegnate dai clienti
all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica che
abbia svolto la medesima funzione, prevedendo inoltre che sia il distributore a
valutare la possibilità di reimpiego delle AEE “usate”, definite come
apparecchiature “…che il detentore consegna al distributore al momento della
fornitura di una apparecchiature di tipo equivalente, affinché quest’ultimo
possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego…”. Il decreto, così
come recepito nell’ordinamento giuridico italiano, prevede contrariamente alla
direttiva europea, che quanto ritirato si configuri come una “apparecchiatura
usata” e non un “rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche” e solo
dopo la valutazione sul possibile reimpiego da parte del distributore vi sia
l’effettiva generazione del rifiuto che sarà quindi considerato in carico
all’esercente; una tale anomala soluzione ha il solo evidente pregio di superare
l’impasse che si avrebbe nel considerare il distributore come un gestore di
rifiuti con la relativa necessità di possedere le obbligatorie autorizzazioni.
Il rifiuto riconsegnato verrà così considerato come prodotto dal punto vendita e
non come ritirato da terza parte, anche se dovrebbe permanere la necessità di
adempiere alla compilazione del “Registro di carico e scarico”, dei formulari e
del MUD oltre alle osservanze previste per il deposito temporaneo, comportando
costi non indifferenti per la gestione degli esercizi commerciali. Da precisare
che l’onere del ritiro degli apparecchi usati a fronte dell’acquisto di
un’apparecchiatura equivalente sussiste anche nel caso di clienti professionali,
ma, come gia rilevato, in questo caso l’onere della raccolta permane al
produttore dell’ AEE giunta a fine vita.
Oltre alle problematiche operative da definire, sussistono tuttora temi non
ancora risolti che, in ambito comunitario, stanno però dando adito ad animate
discussioni. Esiste tuttora una “zona grigia” di incertezza sulla ricaduta o
meno di alcune apparecchiature nell’ambito di applicazione della direttiva e
quindi del decreto di recepimento, i punti ancora da chiarire riguardano
l’inclusione o meno di alcune tipologie di installazioni fisse che necessitano
di personale specializzato nelle operazioni di montaggio/smontaggio, quali ad
esempio le grandi installazioni per impiantistica industriale, oppure
l’inclusione o meno degli apparecchi inglobati in un sistema di apparecchiature
più complesso, quali ad esempio telecamere o rilevatori di fumo. Alla
risoluzione di tali problematiche si sta tuttora lavorando anche a livello
comunitario; una apposita commissione del TAC “Technical Adaptation Committee”,
appositamente costituita per la direttiva WEEE, redige ed aggiorna apposite
linee guida interpretative della direttiva comunitaria.
* Antonio Vaccari - Ingegnere Ambientale, Diplomato
Master MEMA 2004, specializzato in gestione ambientale di impresa, Rif.:
antonio.vaccari@gmail.com
BIBLIOGRAFIA
• Rapporto sui Rifiuti in Italia 2003 – fonte: O.N.R.
• Rapporto sui Rifiuti in Italia 2004 – fonte: O.N.R.
• Decreto Legislativo n° 22 del 1997 (Decreto Ronchi)
• Direttiva 2002/95/CE (Direttiva RoHS)
• Direttiva 2002/96/CE (Direttiva WEEE)
• Decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151