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Rifiuti elettronici, il loro futuro è il riciclaggio

ELECTRONIC WASTE, THEIR FUTURE IS THE RECYCLING


Antonio Vaccari*





Abstract:
The Italian government, with the decree 25th of July 2005 n°151, has converted in law the final draft of the law that implement in the national order the WEEE directive 2002/96/CE. The purpose of the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive is the prevention of waste electrical and electronic equipment and the reduction of the total volume of used electronic equipment for disposal. WEEE is about increasing the rate of recovery, reuse and recycling of electrical and electronic equipment.
The Italian decree will come into force the 13th of August 2005, but it will be effective only one year later.

Keywords: WEEE, RoHS, electronic equipment, waste, recycling.

 



Introduzione
Al via la rottamazione dei rifiuti elettronici con precisi oneri a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nel finire del mese di luglio il Consiglio dei Ministri, con un ritardo di quasi un anno sui tempi previsti, ha approvato il decreto di recepimento della Direttiva Comunitaria WEEE – Waste from Electrical and Electronic Equipment 2002/96/CE, in italiano detta anche RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, e della Direttiva Comunitaria RoHS - Restriction of Hazardous Substances 2002/95/CE, entrambe risalenti al 27 gennaio 2003 ed emesse con la finalità di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e promuoverne il reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento in discarica oltre a prevedere il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Dopo questa lunga attesa, dovuta in gran parte alle effettive difficoltà d’implementazione di un efficiente e condiviso, data la moltitudine dei soggetti coinvolti, sistema di raccolta e smaltimento, il 29 luglio il Governo Italiano ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 175 la versione definitiva del testo di recepimento, il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” che entrerà in vigore il 13 agosto 2005 ma per i cui adempimenti le imprese avranno un anno di proroga per potersi conformare.
Per raggiungere la piena efficacia il decreto dovrà comunque essere affiancato da diversi decreti ministeriali attuativi a completamento del quadro degli adempimenti previsti.


Che cosa sono i RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche?
Le AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, così come definito dall’articolo 3 del decreto n°151 del 25 luglio 2005, sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato I A dello stesso decreto e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
I RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, sono i rifiuti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si assume la decisione di disfarsene.
Le AEE, così come definito dal sopraccitato “Decreto Ronchi” n° 22 del 1997, diventano quindi rifiuto RAEE quando il detentore decide di disfarsene.
Le categorie di AEE coperte dal decreto n° 151 vengono specificate, all’interno dello stesso, nell’allegato I A e seguito riportato:

 


Apparecchiature elettriche ed elettroniche oggetto della Direttiva RAEE

(Allegato I A - Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151)

 

• Grandi elettrodomestici
• Piccoli elettrodomestici
• Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
• Apparecchiature di consumo
• Apparecchiature di illuminazione
• Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni)
• Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
• Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
• Strumenti di monitoraggio e controllo
• Distributori automatici


Queste tipologie di apparecchi ed apparecchiature contengono, in quantità variabili, schede elettroniche, circuiti sia elettrici che elettronici, memorie e comunque sempre amplificatori, trasformatori di potenza, reostati, sistemi di ricezione e trasmissione, batterie, accumulatori e quanto di più tecnologicamente appropriato ed avanzato possano contenere.
Una tecnologia che, fino a qualche anno fa, prediligeva vivere in Computer o grossi impianti di telecomunicazione o spaziali, oggigiorno è entrata e sta penetrando sempre più apertamente negli elettrodomestici più comuni. Di qui la promozione di quasi tutte queste apparecchiature a “oggetti Hi-Tech”, una moltitudine di prodotti che dopo un certo tempo di funzionamento, purtroppo sempre più breve, raggiunge il proprio fine vita.



La problematica dei rifiuti, in particolare i rifiuti elettronici
Nella Comunità Europea si producono ogni anno circa 2.000 milioni di tonnellate di rifiuti di cui oltre 40 milioni di tonnellate sono classificate come pericolose.
Il consumo di risorse e la produzione di rifiuti stanno aumentando ad un ritmo a dir poco allarmante. Nonostante le battute d’arresto, alimentate anche dalle recenti difficoltà economiche a livello globale, l’industria elettronica è il settore produttivo in maggior espansione nel mondo e, a conseguenza di tale crescita ed al fatto che i prodotti invecchiano sempre più rapidamente, gli scarti elettronici sono in rapido aumento. La quantità crescente di rifiuti elettronici sta cominciando a raggiungere proporzioni preoccupanti e i Paesi industrializzati hanno iniziato solo ora a prendere in considerazione il problema. Dopo aver inizialmente cercato di ignorare la questione, i governi sono stati costretti all’azione man mano che i rifiuti elettronici cominciavano a saturare gli impianti e i programmi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Si pensi che nel corso del solo 2002 sono stati fabbricati (fonte: ricerca Ecoqual'It -ONR):
12.000 t di monitor
12.400 t di personal computer (passati a 14.400 t nel 2003)
1.240 t di server e workstation
900 t di scanner
2.610 t di stampanti
13.800 t di fax, copiatrici e multifunzione
4.989 t di consumabili per stampanti
una quantità enorme che si trasformerà in breve tempo in rifiuti che, in assenza d’iniziative, sarà prevedibilmente in costante aumento nel prossimo futuro; attualmente si stima che ogni cittadino europeo produca, in media, circa 14 kg di rifiuti hi-tech l’anno, senza considerare che tra i rifiuti speciali e quelli assimilati agli urbani (pericolosi e non) figurano spesso anche computer, telefoni cellulari, frigoriferi, elettrodomestici, TV, stampanti e cartucce.
I rifiuti elettronici, definiti anche “e-waste”, come detto hanno percentuali di aumento vertiginose, tra il 16 ed il 28% entro i prossimi 5 anni.
Molti dei prodotti elettronici a fine vita potrebbero essere normalmente riutilizzati, aggiornati o riciclati, ma si stima che più del 75% degli stessi sia immagazzinato o buttato, a causa soprattutto della scarsa conoscenza ed organizzazione per la gestione dei diversi materiali in essi inclusi.
In effetti, il vero problema dei rifiuti elettronici non è tanto, come si potrebbe pensare, lo spazio che essi occupano, che resta comunque considerevole, bensì il loro potenziale impatto ambientale conseguente alla gestione del loro fine vita, per effetto delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature unitamente alle plastiche non-biodegradabili. Si pensi che un’apparecchiatura di uso informatico è un insieme estremamente complesso di più di 1.000 diversi materiali, molti dei quali pericolosi (es. piombo, cadmio, mercurio e cromo).
Limitandosi ai principali, si riporta, a titolo di esempio, la ripartizione degli elementi presenti in un personal computer con l’efficienza del processo di riciclaggio dei singoli materiali componenti:

 

Materiale

Quantità

(in % sul peso)

Efficienza di riciclaggio

Materie plastiche

22,9907

20

%

Piombo

6,2988

5

%

Alluminio

14,1723

80

%

Germanio

0,0016

0

%

Gallio

0,0013

0

%

Ferro

20,4712

80

%

Stagno

1,0078

70

%

Rame

6,9287

90

%

Bario

0,0315

0

%

Nichel

0,8503

80

%

Zinco

2,2046

60

%

Tantalio

 0,0157

0

%

Indio

0,0016

60

%

Vanadio

0,0002

0

%

Berilio

0,0157

0

%

Oro

0,0016

99

%

Europio

0,0002

0

%

Titanio

0,0157

0

%

Rutenio

0,0016

80

%

Cobalto

0,0157

85

%

Palladio

 0,0003

95

%

Manganese

0,0315

0

%

Argento

0,0189

98

%

Antimonio

0,0094

0

%

Cromo

0,0063

0

%

Cadmio

0,0094

0

%

Selenio

0,0016

70

%

Radio

0,001

50

%

Platino

0,0001

95

%

Mercurio

0,0022

0

%

Silicio

24,8803

0

%

 
Fonte: Microelectronics and Computer Technology Corporation, Electronics Industry Environmental Roadmap, Austin (TX) 1996.





L’ininterrotta crescita dei rifiuti elettronici è dovuta anche alla continua innovazione tecnologica e alla pressante necessità di espansione del mercato che continua ad accelerare il processo di sostituzione. Negli anni settanta i computer nuovi duravano in media 10 anni, mentre al giorno d’oggi questa durata si è ridotta a 3-4 anni e nel caso dei prodotti più innovativi e dei cellulari è inferiore ai 2 anni; si pensi che il periodo di funzionamento di un PC è di circa 100.000 cicli di accensione e spegnimento mentre vengono normalmente utilizzati, come strumenti di produzione, solamente per il 15-20% della loro vita utile.
Ogni anno in Europa sono prodotte 6 milioni di tonnellate di RAEE (il 4% del totale dei rifiuti urbani nell’Unione Europea). Il volume di rifiuti tecnologici aumenterà di almeno il 3-5% l’anno. Ciò significa che in 5 anni sarà generato un 16-28% in più di tali rifiuti e che in poco più di 10 anni la quantità sarà raddoppiata. Attualmente la crescita dei RAEE supera di circa tre volte l’aumento medio dei rifiuti urbani.
Senza un adeguato trattamento preliminare le apparecchiature elettriche ed elettroniche provocano gravi problemi ambientali durante la fase di gestione dei loro rifiuti. Purtroppo più del 90% dei RAEE sono conferiti in discarica, inceneriti o recuperati senza trattamento preliminare, con la conseguenza che una percentuale delle sostanze inquinanti è dispersa nell’ambiente e potrebbe entrare nella catena alimentare.
Si pensi che in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vi sono componenti plastiche e resine trattate con i “ritardanti di fiamma” bromurati per evitare che il bene prenda facilmente fuoco; il trattamento non compatibile, l’incenerimento e la dispersione nell’ambiente di questi composti crea e diffonde diossina.
Il costo per l’ambiente, legato ai prodotti elettrici ed elettronici, supera di gran lunga quello legato alla produzione dei materiali che costituiscono le altre categorie di rifiuti urbani. Di conseguenza un maggior riciclo dei RAEE contribuirebbe ad un notevole risparmio di risorse, in particolare d’energia. Il recupero e riciclo di materie prime-seconde, secondo gli obiettivi stabiliti dall’Unione, porterà l’Europa a risparmiare 120 milioni di gigajoule, equivalente a 2,8 milioni di tonnellate di petrolio ogni anno, con un risparmio energetico pari al 60-80% rispetto all’utilizzo di materia vergine.



La produzione di rifiuti in Italia
Il trend di produzione dei rifiuti, sia urbani che industriali, è segnalato in crescita in tutt’Europa. In particolare, fonti comunitarie dichiarano un incremento medio atteso per il periodo 2000 – 2009 di circa il 22%, a fronte di un incremento medio del 13,4% nel decennio precedente.
Nel nostro paese, secondo l’ultimo Rapporto Rifiuti di APAT e dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti pubblicato nell’anno 2004, nel 2002 (anno in cui si riferiscono i dati più aggiornati) in Italia sono stati prodotti circa 92,1 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 49,3 milioni di tonnellate sono non pericolosi, 4,9 milioni di tonnellate sono rifiuti speciali pericolosi, 37,3 milioni di tonnellate sono rifiuti da costruzione e demolizione e circa 400 mila tonnellate sono “rifiuti non determinati”.
Sul totale dei rifiuti speciali prodotti ne risultano gestiti (smaltiti o recuperati) complessivamente solo circa 77,5 milioni di tonnellate, il che equivale a dire che 14,6 milioni di tonnellate di rifiuti speciali sono semplicemente “svaniti”. Una cifra che non è esagerato definire spaventosa: facendo un paragone spesso utilizzato per rendere chiara l’entità del problema, è come se sorgesse ogni anno, in Italia, una nuova montagna, composta da rifiuti, con una base ampia come tre campi da calcio ed alta oltre 1.000 metri.
In tale contesto il problema dell’e-waste anche in Italia ha raggiunto proporzioni critiche a causa anche di una serie di loro peculiari caratteristiche:
I rifiuti elettronici, se non gestiti correttamente, sono pericolosi; alcuni di essi contengono migliaia di sostanze diverse, di cui molte pericolose che potrebbero causare seri problemi di inquinamento in fase di smaltimento
I rifiuti elettronici sono prodotti ad un ritmo vertiginoso a causa della loro obsolescenza; le AEE, a causa di un precoce invecchiamento dei prodotti, generano volumi di rifiuti ben superiori ad altri beni di consumo. Mentre un tempo i consumatori italiani acquistavano un impianto stereo o un televisore nella speranza che durassero per un decennio o anche di più, oggi l’evoluzione della tecnologia, insieme alla rapida obsolescenza dei prodotti agevola il “consumismo tecnologico” portando ad una super produzione di rifiuti
I consumatori oggi raramente portano a riparare i propri apparecchi guasti, perché spesso è più semplice, e meno costoso, rimpiazzarli con prodotti nuovi. La durata di vita media di un computer si è ridotta da 4/5 anni a 3 anni e questa veloce obsolescenza è dovuta ad una tecnologia in continua rapida evoluzione
I dati relativi alla raccolta differenziata giornaliera hanno rivelato che più del 50% dei computer resi sono ancora in buone condizioni di funzionamento, ma sono ugualmente eliminati per fare spazio alle tecnologie più recenti
Nei prossimi anni si stima che per ogni computer immesso sul mercato un altro computer diventerà obsoleto
Inoltre per quanto riguarda i telefoni cellulari, la cui penetrazione in l’Italia è tra le più alte d’Europa, rappresenteranno ben presto uno dei rifiuti tecnologici con il maggior tasso di crescita. Anche le ridotte dimensioni non devono trarre in inganno sulla pericolosità del bene una volta terminato il suo corrente utilizzo. Le batterie dei cellulari, infatti, al pari di quelle dei PC portatili contengono diversi metalli pesanti, gravemente lesivi per l’ambiente e per la salute umana se abbandonate o trattate in maniera non corretta.
La diffusione dei note-book, dei computer palmari e dei cellulari con funzioni internet ed e-mail, unita alle promozioni ed alle offerte di produttori e gestori di telefonia mobile, stanno portando alla rapidissima sostituzione di centinaia di migliaia di apparecchi telefonici. Già oggi la vita media di un cellulare è sui 18 mesi. La prospettiva del prossimo futuro, con la diffusione degli UMTS, è di un ancor più rapido turn over. Secondo l’Eurispes nelle spese degli italiani la voce legata alle comunicazioni, in pochi anni, è salita al terzo posto e i cellulari fanno la parte del leone con oltre 200 aziende operative nel settore. Il Decreto n° 151 sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche prevede i telefoni cellulari e le loro batterie tra gli apparecchi che dovranno essere recuperati e trattati in maniera eco-compatibile a spese dei produttori. Alcune iniziative volte al recupero di cellulari e batterie prevedono comunque già la spedizione degli apparecchi obsoleti verso i paesi asiatici, mentre per le batterie, generalmente, la destinazione sono gli impianti situati in Francia, su commissione del Cobat.
I cellulari, effettivamente, hanno diversi componenti che potendo essere riutilizzati vengono quindi recuperati, ed altri pericolosi che vengono invece rimossi. Di interesse ad esempio il driver della tastiera, il display funzionante, il processore. Tra i componenti pericolosi abbiamo invece: accumulatori, batterie, condensatori elettrolitici, plastiche trattate con ritardanti di fiamma. Le plastiche e la restante circuiteria sono trattate per il recupero di materia prima e seconda.
La consistenza del problema la si nota anche dalle quantità, tutt’altro che irrilevanti, di RAEE prodotte e raccolte in Italia nel 2003.

 

PRODUZIONE DI RAEE in ITALIA

 

GRUPPO MERCEOLOGICO

anno 2003

tonnellate

generate

(x 1000)

%

tonnellate

raccolte/trattate

(x 1000)

%


RAEE DOMESTICI

 

 

 

 

Grandi bianchi

255

60%

 57

69%

Scalda acqua

13

3%

 3

4%

Piccoli Elettrodomestici

54

13%

4

5%

Condizionamento

1,9

0%

1,2

1%

Elettronica di consumo (no TV/Monitor a tubo catodico)

11

3%

0,7

1%

Elettronica di consumo (TV/Monitor a tubo catodico)

58

14%

9

11%

IT domestico (no TV/Monitor a tubo catodico)

19

4%

5

6%

IT domestico (TV/Monitor a tubo catodico)

 10

2%

3

4%

Telecomunicazioni domestico

3

1%

 0,06

0%

TOT. RAEE

425

100%

83

100%

Kg / abitante

7,6

 

1,5

 


RAEE PROFESSIONALI

 

 

 

 

IT domestico (no TV/Monitor a tubo catodico)

66

74%

64

74%

IT domestico (TV/Monitor a tubo catodico)

8

9%

8

9%

Telecomunicazioni professionale

15

17%

14

16%

TOT. RAEE

89

100%

86

100%

(fonte: ricerca ADL, 2004)
 


Quadro normativo, situazione in Italia
Ad oggi, prima del recepimento della direttiva comunitaria 2002/96/CE, ad opera del D.lgs 25 luglio 2005 n° 151, i RAEE erano soggetti essenzialmente al Decreto Ronchi, dove all’art. 44 (beni durevoli) vengono fatti rientrare nelle seguenti cinque classi:


• frigoriferi , surgelatori e congelatori
• televisioni;
• computer;
• lavatrici e lavastoviglie;
• condizionatori d’aria.


All’interno dello stesso articolo si recita anche: “…i beni durevoli per uso domestico esaurita la loro durata devono essere riconsegnati a un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente (…). I produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore…”. E’ altresì incentivato il recupero e il riciclaggio dei componenti e dei materiali costituenti tali rifiuti (art. 3) e la prevenzione finalizzata alla produzione dei rifiuti (art. 4).
La definizione pratica ed operativa del sistema era affidata in parte ad Accordi di programma tra i diversi attori della filiera. Per legge, anche in assenza della stipula di Accordi di Programma, la responsabilità sulla gestione del rifiuto tecnologico e degli oneri derivanti era di produttori ed importatori.
Come nel resto d’Europa, nel nostro paese gli Enti locali si sono trovati però a dover fronteggiare l’emergenza della crescita vertiginosa dei rifiuti elettronici.
Mentre le grandi aziende e le banche sono quindi state obbligate a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei beni a fine vita, per i privati, per le famiglie ed i piccoli uffici non vi erano molte alternative alla consegna di vecchi PC e frigo alle piattaforme ecologiche comunali o a quei rivenditori che le accettavano.
Questa situazione ha portato spesso a comportamenti che sono poi sfociati nell’illegalità con il conseguente recupero dei rifiuti abbandonati ai bordi delle strade e la bonifica delle discariche abusive a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni e, conseguentemente, della collettività.



Le Direttive WEEE 2002/96/CE e RoHS 2002/95/CE
Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (“Quinto programma”) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE o RAEE) rappresentano uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro del loro fine vita.
Un passo davvero significativo è stato quindi compiuto dall’Unione Europea grazie all’emanazione della direttiva Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/CE, frutto di un accordo che speriamo essere solo l’inizio di una presa di coscienza collettiva e di un uso più ragionato dei materiali High-Tech.
La Direttiva WEEE e la Direttiva “gemella” RoHS, entrambe del 27 gennaio 2003 (2002/96/CE e 2002/95/CE), dettano quindi regole ben precise in relazione allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sostituzione/eliminazione in tali apparecchiature di alcune sostanze pericolose.
Con queste direttive ci siamo trovati di fronte ad una vera e propria rivoluzione per tutto il comparto industriale, in particolare per quello elettronico, elettrico e dell’informatica.
L’adozione di tali direttive è stata imposta, come detto, dalla crescente preoccupazione dell’UE in ordine al rapido aumento e pericolosità dei rifiuti elettronici (6 milioni di ton. prodotte ogni anno con un tasso di crescita di almeno il 4% annuo), oltre il 90% dei quali va attualmente in discarica senza alcun adeguato trattamento preliminare di eliminazione delle sostanze pericolose (mercurio, cadmio, piombo, cromo, PBB e PBDE) il cui utilizzo sarà bandito negli stessi apparecchi a partire dal 2006.
La gestione in tal senso dei RAEE può essere effettuata solo coordinando le diverse politiche nazionali, attraverso l’affermazione a livello comunitario dei criteri fondamentali per una corretta gestione degli e-waste.
La Direttiva 2002/96/CE “…reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume di rifiuti da smaltire”.
La direttiva applica il concetto della Responsabilità estesa del produttore (chi inquina paga). Difatti i produttori avranno l'obbligo di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine vita. Tale responsabilità finanziaria sarà di tipo individuale per i prodotti immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore dei recepimenti nazionali della direttiva e collettiva per i prodotti immessi sul mercato prima di tale data.
Nella Direttiva viene previsto un rafforzamento della responsabilità dei singoli produttori delle apparecchiature, i quali oltre ad organizzare e finanziare il recupero, la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti hi-tech dovranno anche provvedere alla progettazione secondo principi di eco-design e prevenzione.
Di pari importanza è la Direttiva “gemella” alla WEEE, la RoHS 2002/95/CE (RoHS - Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), la quale prevede che gli Stati membri dell’Unione Europea provvedano dal luglio 2006 all’eliminazione dalle apparecchiature di nuova produzione di alcune sostanze altamente nocive e, di conseguenza, alla sostituzione delle stesse con materie sicure o più sicure. La direttiva RoHS si applicherà alle AEE che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell’allegato I A della Direttiva WEEE 2002/96/CE (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, distributori automatici), nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni, con lo scopo di limitare l’uso di sostanze pericolose nelle AEE non solo in funzione della tutela della salute umana, ma anche in funzione del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto di tali rifiuti; infatti, imponendo una restrizione dell’uso di tali sostanze pericolose aumenteranno con molta probabilità le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio dei RAEE e diminuirà l’impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.
Dalla data del 1° luglio 2006 gli Stati membri provvederanno affinché le AEE di nuova produzione non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenil polibromurati (PBB) e/o etere di difenile polibromurato (PBDE).
I produttori delle apparecchiature, nell’impiegare tali sostanze, dovranno stabilire valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza delle sostanze stesse nei materiali e nei componenti delle AEE.
Entrambe le direttive condividono comunque lo stesso obiettivo di migliorare la qualità della vita, se non nel presente, almeno nell’immediato futuro.
Pertanto gli Stati membri dovranno adottare misure adeguate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti, per poter raggiungere un elevato grado di raccolta separata dei rifiuti elettronici stessi.
La direttiva WEEE stabiliva che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto procedere al recepimento nel proprio ordinamento giuridico entro il 13 agosto 2004, data che, purtroppo, è stata rispettata solamente dalla Grecia.


Il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151
Con quasi un anno di ritardo rispetto ai tempi previsti, l’esecutivo italiano ha approvato il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, pubblicato in seguito sulla G.U. n° 175 del 29 luglio 2005.
La nuova normativa prevede importanti adempimenti: impone innanzitutto limitazioni all’utilizzo di sostanze pericolose, detta principi per la costruzione e la gestione a fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche oltre a prevedere obblighi gestionali e finanziari per la gestione dei rifiuti derivanti dalle stesse apparecchiature, suddividendoli sia per tipo di provenienza, rifiuti provenienti dai “nuclei domestici” o provenienti da “utenti diversi dai nuclei domestici”, che per periodo di “costruzione”, distinguendo i “rifiuti storici” dai “rifiuti nuovi”.
Nello specifico si definiscono “RAEE provenienti da nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici” mentre per “RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.”
Gli obblighi previsti interessano un’ampia pluralità di soggetti, dai produttori ai consumatori finali, detentori del bene giunto a fine vita, oltre alla Pubblica Amministrazione, gli esportatori, i distributori e gli impianti di gestione dei rifiuti.
Nello schema previsto, i produttori sono responsabili, su base individuale, del finanziamento relativo ai “rifiuti nuovi”, per quanto riguarda i rifiuti provenienti sia da nuclei domestici che da utenti diversi da nuclei domestici.
Produttore, ai fini del decreto è “…..chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n° 185, e successive modifiche:
 

1. fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio;
2. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell’ambito di un’attività professionale, e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.…non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore…..”


Nel decreto, che regolamenta la gestione dei rifiuti elettronici nel loro fine vita, ricadono apparecchiature che coprono una vasta gamma di tipologie non solo di utilizzo domestico ma anche “professionale”, riportate in un elenco, non esaustivo, allegato all’interno del decreto stesso; stiamo parlando di:


Il Decreto 25 luglio 2005 n° 151 prevede, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse in commercio a partire dal 13 agosto 2005, la responsabilità del singolo produttore per il finanziamento delle operazioni connesse ai rifiuti originati dai suoi prodotti; come detto, si stabilisce quindi il principio della responsabilità individuale del produttore.
La data del 13 agosto 2005, tuttora riportata nel decreto di recepimento, simbolico “spartiacque” che separa il cosiddetto “new waste” dall’ “old waste”, è stata, con un’apposita disposizione nell’articolo 20, comma 5, seguendo l’esempio del recepimento tedesco, prorogata di un anno, portando il termine al 13 agosto 2006, data in cui i produttori e tutti i soggetti previsti dovranno essere conformi alle disposizioni dei seguenti articoli:


 art. 6 – Raccolta separata – comma 1 e 3, relativamente a: Comuni, distributori, produttori o terzi che agiscono in loro nome;
 art. 7 – Ritiro dei RAEE raccolti – comma 1, relativamente a: produttori o terzi che agiscono in loro nome;
 art. 8 – Trattamento – comma 1, relativamente a: produttori o terzi che agiscono in loro nome;
 art. 9 – Recupero dei RAEE – comma 1, relativamente a: produttori o terzi che agiscono in loro nome;
 art. 10 – Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici – relativamente a: produttori;
 art. 11 – Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici – relativamente a: produttori;
 art. 12 – Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali – relativamente a: produttori o terzi che agiscono in loro nome;
 art. 13 – Obblighi di informazione – relativamente a: produttori, distributori, gestori dei servizi pubblici.



Da notare come il finanziamento del trattamento dei cosiddetti “beni orfani”, ovvero immessi sul mercato prima del 13 agosto 2006, e per i quali i produttori non sono più attualmente sul mercato, sarà a carico delle aziende ancora presenti, secondo il principio della market share, ovvero attraverso l’istituzione di un sistema di garanzie finanziarie a carico dei fabbricanti; in pratica con i sistemi collettivi i produttori di nuove apparecchiature finanziano i prodotti vecchi, fino alla definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, e comunque non oltre il 13 agosto 2007, i produttori dovranno quindi farsi carico, attraverso l’istituzione di sistemi collettivi di gestione dei RAEE, del finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta e delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento dei RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature immesse sul mercato entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.
Inoltre, dall’entrata in vigore di un apposito decreto ministeriale, entro 90 giorni, i produttori presenti sul mercato dovranno iscriversi alla Camera di Commercio di competenza indicando lo specifico codice di attività che li individuerà come produttori di AEE e il sistema con il quale intenderanno adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE.
Le apparecchiature di nuova immissione dovranno sempre riportare il marchio identificativo del produttore ed il simbolo, rappresentativo della Direttiva RAEE, del “cassonetto mobile barrato” che evidenzi l’immissione sul mercato posteriore al 13 agosto 2006 oltre ad indicare la necessità di effettuare una raccolta separata di quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo che sia sempre possibile individuare chiaramente il produttore ed attribuirgli le competenti responsabilità.
Lo schema previsto dal decreto RAEE prevede che i produttori abbiano l’onere della progettazione ecologica, pensando fin dall’inizio alla gestione del fine vita dei rifiuti; i consumatori potranno consegnare, senza costi, i loro beni ormai giunti a fine vita presso i distributori o presso le piazzole di raccolta ed il successivo sistema di recupero e di gestione eco-compatibile sarà finanziato dai produttori e/o dagli importatori.
E’ inoltre previsto che entro il 2008 gli Stati membri assicurino la raccolta differenziata di almeno 4 kg/anno di rifiuti hi-tech per ogni abitante, per fare questo ed al fine di assicurare una corretta gestione dei RAEE, il decreto predispone l’istituzione di un adeguato sistema informativo agli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche riconducibili ai nuclei domestici, riguardo a: l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta separata degli stessi; i sistemi di raccolta disponibili, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’AEE all’atto dell’acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE; il significato del simbolo, riportato nell’allegato 4 al decreto, il “cassonetto mobile barrato” oltre alle sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di tale tipologia di rifiuti.
Si richiede inoltre che i produttori forniscano informazioni in materia di reimpiego e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso nel mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchiatura.
Tali informazioni riguarderanno i diversi materiali e componenti delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle apparecchiature stesse, al fine sempre di agevolare il reimpiego ed il trattamento corretto sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l’aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio.
In linea di principio, il decreto prevede che venga privilegiato il reimpiego degli apparecchi interi, mentre per quanto riguarda i RAEE inviati al trattamento vengono previste percentuali di recupero variabile da un minimo del 70% ad un massimo dell’ 80% in peso medio per apparecchio, a seconda della categoria di appartenenza, e percentuali di reimpiego e riciclaggio di componenti variabile da un minimo del 50% ad un massimo del 75% in peso medio per apparecchio sempre a seconda della categoria di appartenenza.
Ma gli adempimenti previsti non vanno a colpire solo i produttori, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto, i titolari di impianti in esercizio di stoccaggio, di trattamento e di recupero dei RAEE dovranno presentare domanda di adeguamento alle prescrizioni previste ed entro 12 mesi dalla presentazione della domanda dovranno adeguare i loro impianti.
Il decreto, come visto, prevede diversi oneri a carico di produttori e distributori, per i quali il mancato adempimento degli obblighi previsti si scontra con un oneroso sistema sanzionatorio:

 

Soggetto

Mancato adempimento

Articolo

Sanzione prevista

Produttore

 - mancata organizzazione del sistema di raccolta separata di RAEE professionali e dei relativi sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero

art. 6, c.3; art. 8, c.1; art. 9, c.1

da 30.000 a 100.000 EUR

- mancata istituzione dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE storici da nuclei domestici

art. 10, c.1

- mancato finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta separata dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici e delle relative operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento. L'obbligo può essere assolto anche attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto

 

art. 11, c.1

- finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento di RAEE professionali sia nuovi che storici. Questi ultimi solo in caso di fornitura di una nuova apparecchiatura in sostituzione di un tipo equivalente, con la condizione che il peso dell'AEE ritirata non ecceda il doppio del peso dell'AEE consegnata 

art. 12, c.1, 2 e 3

- l'immissione sul mercato di AEE senza aver effettuato l'iscrizione presso la CCIAA

art. 14, c.2

Produttore

 - mancata costituzione della garanzia finanziaria per AEE nuove destinate A nuclei domestici o AEE professionali

art. 11, c.2, art. 12, c.4

da 200 a 1.000 EUR per ogni AEE immessa sul mercato

Produttore

 - mancata informazione all'interno delle istruzioni per l'uso delle AEE

 art. 13, c.1

da 2.000 a 5.000 EUR

Produttore

 - mancata informazione, entro un anno dall'immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, ai centri di reimpiego e agli impianti di trattamento e di riciclaggio

art. 13, c.3

da 5.000 a 30.000 EUR

Produttore

- mancata indicazione dell'identificazione del produttore e del simbolo del cassonetto barrato sulle AEE nuove

art. 13, c.3

da 200 a 1.000 EUR per ogni AEE immessa sul mercato

- non rispetto dei requisiti stabiliti per l'identificazione del produttore e per il cassonetto barrato

 art. 13, c.4 e 5

Produttore

- mancata comunicazione, o comunicazione incompleta o inesatta, al Registro Nazionale delle informazioni previste

art. 13, c.6 e 7

da 2.000 a 20.000 EUR

Distributore

- rifiuto del ritiro a titolo gratuito di AEE

art. 6, c.1 let.b

da 150a 400 EUR per ogni AEE

Tutti

- immissione sul mercato, dopo il 1° luglio 2006, di AEE contenenti le sostanze oggetto di restrizione

art. 5, c.1 e art. 18, c.1

da 50 a 500 EUR per ogni AEE, oppure da 30.000 a 100.000 EUR



Di seguito si sintetizza uno schema riassuntivo delle competenze nel sistema di gestione dei RAEE per le diverse classi (domestici: storici e nuovi; professionali: storici e nuovi) con le relative indicazioni sulle possibile alternative dei sistemi di finanziamento indicate dal Ministero:
 




Recepimento in Italia: descrizione e commenti
Il decreto legislativo n° 151, ad oggi, non specifica come dovrà essere organizzato il sistema di raccolta e recupero dei RAEE rimandando i chiarimenti sugli aspetti pratici ad una serie di successivi decreti attuativi. La complessità del tema ha quindi portato ad un testo di recepimento complesso ed ancora non esaustivo nella sua componente operativa. I soggetti coinvolti si ritrovano tuttora in attesa di chiarimenti sulla definizione dei futuri adempimenti che li riguarderanno.
Analizzando il decreto e soffermandosi su alcuni punti di approfondimento, è apparso chiaro come gli oneri maggiori spettino ai produttori, per lo più sotto forma di finanziamento delle operazioni lungo l’intera filiera di recupero e trattamento dei RAEE, l’unica eccezione, conformemente ai principi della direttiva (memorandum al documento COM(2000)347), è stata quella di sollevare le aziende dall’onere del finanziamento della raccolta dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici, in quanto il ritiro gratuito già provvede ad incentivare fortemente i consumatori a restituire i rifiuti di AEE nei luoghi adatti, designati dalle autorità competenti. Addossare ai produttori tale finanziamento non avrebbe portato nessun reale vantaggio ambientale e nemmeno un incentivo ad una progettazione dei prodotti tesa al riciclaggio. Oltretutto le autorità locali dispongono già delle infrastrutture di raccolta capillare e sono perciò il più efficiente operatore, anche dal punto di vista economico, per organizzare la raccolta di più flussi di rifiuti. Per questo la raccolta della frazione domestica è stata lasciata al di fuori delle responsabilità dell’industria. Per molte Nazioni, tra cui l’Italia, questo significherà una raccolta dai nuclei domestici che dovrà continuare ad essere finanziata e organizzata dalle autorità locali.
Nella situazione attuale, pur in presenza di un sistema di raccolta e smaltimento genericamente diffuso tra gli operatori professionali con le imprese obbligate per legge a sostenere direttamente gli oneri per l’avvio al recupero o allo smaltimenti delle proprie apparecchiature giunte a fine vita, esiste una condizione di quasi totale assenza nella raccolta dei RAEE domestici. Le Pubbliche Amministrazioni, specie nei centri più piccoli, di rado prevedono servizi di raccolta differenziata delle apparecchiature elettroniche, inoltre le piazzole in grado di ritirare queste tipologie di rifiuti sono per la maggior parte da predisporre al fine di poter garantire su tutto il territorio nazionale una diffusa rete di centri di raccolta che possano agevolare la riconsegna delle apparecchiature da parte dell’utenza domestica. Oltre a ciò, si presenteranno ulteriori difficoltà legate alla qualificazione giuridica dei RAEE conferiti ai centri di raccolta, in quanto il decreto prevede tra i RAEE di origine domestica anche quelli di origine commerciale, industriale analoghi ai primi per natura e quantità, ma all’atto del conferimento le cose si complicano, in quanto gli impianti comunali sono autorizzati a ritirare unicamente i rifiuti urbani e l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non potrà essere certo consentita per i rifiuti pericolosi.
Conseguentemente un altro problema da affrontare sarà quello dei tassi di raccolta da soddisfare, le percentuali di reimpiego e recupero, fissate dal decreto, dal 50 all’80% in peso appaiono oggi molto impegnative, le difficoltà maggiori si avranno infatti nel riuscire a raccogliere e successivamente trattare quantitativi soddisfacenti di AEE obsolete provenienti dai nuclei domestici. Problematico appare il raggiungimento di tali obiettivi, in quanto l’auspicabile obiettivo di riduzione dei flussi avviati a smaltimento, privilegiando le operazioni di reimpiego e recupero, si scontra sia con il diritto alla segretezza industriale sui prodotti sia con il diritto del consumatore di essere a conoscenza se ciò che sta acquistando è nuovo o in parte fabbricato utilizzando componenti recuperate.
Infine, a complicare le operazioni di recupero delle apparecchiature è stata un particolarità tutta italiana, l’attribuzione di precise incombenze a carico dei distributori, i quali nell’atto della raccolta saranno gravati dell’onere del ritiro, a partire dal 13 agosto 2006, delle AEE riconsegnate dai clienti all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica che abbia svolto la medesima funzione, prevedendo inoltre che sia il distributore a valutare la possibilità di reimpiego delle AEE “usate”, definite come apparecchiature “…che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una apparecchiature di tipo equivalente, affinché quest’ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego…”. Il decreto, così come recepito nell’ordinamento giuridico italiano, prevede contrariamente alla direttiva europea, che quanto ritirato si configuri come una “apparecchiatura usata” e non un “rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche” e solo dopo la valutazione sul possibile reimpiego da parte del distributore vi sia l’effettiva generazione del rifiuto che sarà quindi considerato in carico all’esercente; una tale anomala soluzione ha il solo evidente pregio di superare l’impasse che si avrebbe nel considerare il distributore come un gestore di rifiuti con la relativa necessità di possedere le obbligatorie autorizzazioni. Il rifiuto riconsegnato verrà così considerato come prodotto dal punto vendita e non come ritirato da terza parte, anche se dovrebbe permanere la necessità di adempiere alla compilazione del “Registro di carico e scarico”, dei formulari e del MUD oltre alle osservanze previste per il deposito temporaneo, comportando costi non indifferenti per la gestione degli esercizi commerciali. Da precisare che l’onere del ritiro degli apparecchi usati a fronte dell’acquisto di un’apparecchiatura equivalente sussiste anche nel caso di clienti professionali, ma, come gia rilevato, in questo caso l’onere della raccolta permane al produttore dell’ AEE giunta a fine vita.
Oltre alle problematiche operative da definire, sussistono tuttora temi non ancora risolti che, in ambito comunitario, stanno però dando adito ad animate discussioni. Esiste tuttora una “zona grigia” di incertezza sulla ricaduta o meno di alcune apparecchiature nell’ambito di applicazione della direttiva e quindi del decreto di recepimento, i punti ancora da chiarire riguardano l’inclusione o meno di alcune tipologie di installazioni fisse che necessitano di personale specializzato nelle operazioni di montaggio/smontaggio, quali ad esempio le grandi installazioni per impiantistica industriale, oppure l’inclusione o meno degli apparecchi inglobati in un sistema di apparecchiature più complesso, quali ad esempio telecamere o rilevatori di fumo. Alla risoluzione di tali problematiche si sta tuttora lavorando anche a livello comunitario; una apposita commissione del TAC “Technical Adaptation Committee”, appositamente costituita per la direttiva WEEE, redige ed aggiorna apposite linee guida interpretative della direttiva comunitaria.



* Antonio Vaccari - Ingegnere Ambientale, Diplomato Master MEMA 2004, specializzato in gestione ambientale di impresa, Rif.: antonio.vaccari@gmail.com

 

BIBLIOGRAFIA
• Rapporto sui Rifiuti in Italia 2003 – fonte: O.N.R.
• Rapporto sui Rifiuti in Italia 2004 – fonte: O.N.R.
• Decreto Legislativo n° 22 del 1997 (Decreto Ronchi)
• Direttiva 2002/95/CE (Direttiva RoHS)
• Direttiva 2002/96/CE (Direttiva WEEE)
• Decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151