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Obblighi di efficienza e risparmio energetico ex DM 20 luglio 2004.

 

ANTONIO SILEO* - ANTONIO DI MARTINO

 

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato l'attività preliminare alla commercializzazione dei titoli di efficienza energetica (cosidetti "certificati bianchi"), il nuovo meccanismo1 di incentivazione del risparmio energetico che entrerà in vigore da gennaio prossimo.

Sul sito internet dell'Autorità è stata inserita un’apposita sezione, all’interno della quale le società intenzionate a realizzare attività dedicate all'utilizzo razionale ed al risparmio dell'energia (cd "ESCO": Energy Service Company) possono accreditarsi e dare ufficialmente avvio alle proprie attività.

Questa iniziativa segna l’avvio del sistema delineato dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004, emanati dai ministeri dell’Attività Produttive e dell’Ambiente, di cui l'Autorità ha la responsabilità regolatoria ed attuativa.

Tali decreti, recanti norme in materia di efficienza e risparmio energetico, pubblicati in G.U. n. 205 del 1° settembre 2004, attuano, rispettivamente, le deleghe di cui agli articoli 9, comma 1°, del D.Lgs. 79/99 e 16, comma 4°, del D.Lgs. 164/20002.

I suddetti provvedimenti mirano a conseguire, alla fine del primo quinquennio di applicazione (2005-2009), un risparmio di energia pari a 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all'anno, di queste 1,3 milioni devono ottenersi nel settore gas naturale (v. figura 1), mentre le rimanenti tonnellate, 1,6 milioni (v. figura 2), sono in capo al settore elettrico. Si raggiungerà così un valore equivalente all'incremento medio annuo dei consumi nazionali di energia registrato nel periodo 1999-2001.


Fig. 1 - Risparmio energetico cumulato, scomposizione annuale, settore gas naturale (ex art.3)



Fig. 2 - Risparmio energetico cumulato, scomposizione annuale, settore energia elettrica (ex art.3)

I due decreti presentano un’identica struttura formale, secondo l’articolato che segue.

L’art. 3 determina gli obiettivi quantitativi nazionali3 di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, da conseguirsi con interventi idonei ad assicurare il progressivo innalzamento, a partire dal 2004, dell’efficienza energetica, attraverso misure ed interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria (vale a dire, energia che non è stata sottoposta ad alcuna trasformazione).
Tali obiettivi - previsti a carico delle imprese di distribuzione alla cui rete erano allacciati non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 20014 - dovranno conseguirsi con i progetti ricadenti nelle tipologie elencate nelle tabelle allegate5 ai decreti (art. 5); si dà facoltà alle Regioni ed alle Province autonome di prevedere tipologie di intervento integrative, rispetto a quelle individuate nei decreti ministeriali. Tale prerogativa non era prevista nei precedenti decreti.
Il controllo sul rispetto della nuova disciplina è demandato all’AEEG o, in subordine, ad uno o più soggetti individuati dall’Autorità stessa, in coordinamento con le eventuali iniziative che le Regioni e le Province autonome assumeranno in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.

L’AEEG, sentite le Regioni e le Province autonome ed a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti.
La verifica di conformità alle linee guida di cui sopra è effettuata dall’Autorità entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Al Regolatore, inoltre, competono le modalità di controllo (art. 7) nonché la verifica di conseguimento degli obiettivi e la comminazione di sanzioni (art. 11); queste ultime devono essere comunque superiori all’entità degli investimenti necessari a compensare le inadempienze.
Ai sensi dell’art. 8, i progetti necessari al rispetto degli obiettivi possono essere eseguiti con le seguenti modalità:
a) mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione;
b) tramite società controllate dalle medesime imprese di distribuzione;
c) attraverso società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili (cd. ESCO, v. supra) che potranno proporre autonomamente interventi di risparmio, pur non essendo soggette ad obbligo.
I costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per realizzare i progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di risparmio ed efficienza energetica possono trovare copertura limitatamente alla parte non coperta da altre risorse sulle componenti delle tariffe di trasporto e distribuzione, secondo criteri stabiliti dall’AEEG (art. 9). Tale dettato, non prevedendo l’automaticità della copertura in tariffa degli oneri sostenuti dai distributori, potrebbe rappresentare delle criticità.

Secondo il disposto dell’articolo 10, comma 1°, gli interventi per il risparmio di energia primaria diventeranno titoli di efficienza energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata dall’Autorità: tali certificati verranno emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) a favore delle imprese di distribuzione e degli altri soggetti menzionati all’art. 8.
A partire dal 2005, le imprese trasmetteranno all’Autorità i titoli di efficienza energetica posseduti, relativi all’anno precedente.
Il GME, nell’ambito della gestione economica del mercato elettrico, è tenuto ad organizzare - entro il 31 dicembre 2004 - una sede per la contrattazione dei TEE e predisporre le regole di funzionamento del mercato d’intesa con l’AEEG.
Il funzionamento di tale mercato ricalcherà quello dei Certificati Verdi e gli attori coinvolti saranno imprese di distribuzione, elettricità e gas, società da esse controllate ed ESCO.

La definitiva e concitata approvazione del “D.d.L. Marzano” (Legge 23 agosto 2004, n. 239)6 potrebbe generare dei contenziosi che rischierebbero di inficiare l’effettiva applicazione della disciplina in punto di risparmio ed efficienza energetica.
Invero, il comma 34 della legge, vietando alle imprese di distribuzione il servizio postcontatore relativamente al territorio cui la concessione o l’affidamento si riferiscono e per la loro durata, impedisce alle stesse qualsiasi intervento sull’utenza diffusa, fattispecie preferita dai decreti 20 luglio 20047.
Rebus sic stantibus, agli esercenti rimarrebbe come unica possibilità per ottemperare ai suddetti obblighi il ricorso a società terze, tra l’altro tale indirizzo è dato anche dalla recentissima (11 novembre) delibera n. 200/04 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
In questa situazione i distributori potrebbero avvalersi della disciplina, di fresca data, in materia di affiliazione commerciale (Legge 6 maggio 2004, n. 129)8.


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*Iefe-Bocconi

1 L’antecedente era quello previsto dai decreti del 24 aprile 2001, vedi infra.
2 I nuovi testi sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001, per adeguare le misure indicate nei provvedimenti alle esigenze emerse nel periodo di prima applicazione, confermando le linee generali del meccanismo per il rilascio dei Titoli di Efficienza Energetica, ma con alcune importanti novità:
 slittamento degli obiettivi, spostati nel periodo 2004 - 2009;
 maggior margine di manovra riservato alle Regioni;
 rilascio dei Titoli a carico del Gestore del Mercato (GME), e non dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG);
 un nuovo meccanismo sanzionatorio per i soggetti inadempienti;
 disposizioni per l'utilizzo delle risorse finanziarie sinora erogate.
3 Le quantità vengono ripartite annualmente nel modo seguente, dal 2005 al 2009 (gas naturale):
a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;
c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;
d) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,30 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
Quantità ripartite annualmente, dal 2005 al 2009 (energia elettrica):
a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;
c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;
d) 0,80 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
4 Con successivo decreto, da emanarsi entro il 31/12/2005, saranno definite le modalità di applicazione per le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti al 31 dicembre 2001 (art.4).
5 Nell’Allegato 1, tabelle A e B, del D.M. relativo alle imprese di distribuzione di gas sono individuate 15 tipologie di intervento.
6 Pubblicata in G.U. n. 215 del 13 settembre 2004.
7 L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, nella segnalazione al Parlamento, del 30 giugno 2004, aveva proposto per i distributori un’esenzione dal divieto per un periodo non inferiore ai cinque anni, solo in relazione agli obblighi di cui ai decreti sul risparmio energetico.
8 Pubblicata in G.U. n. 120 del 24 maggio 2004: il testo, che segna il passaggio del franchising da contratto atipico a materia specificatamente disciplinata, si deve allo stesso ministro A. Marzano.