L’innovazione
istituzionale dell’AEEG e strumenti di accountability:
alcuni spunti offerti dalla Relazione 2006 e dal Piano triennale 2006-2008*
The National
Report and three-year Action Plan (2006-2008) expose some cue about the
institutional innovation of the Italian Energy Regulator (AEEG)
and about the instrument of accountability
STEFANO DA EMPOLI□ - ANTONIO SILEO□□
Abstract
The article focuses on the analysis of some accountability tools used by
the Italian Energy Regulator (AEEG). In particular, the most recent National
Report and the first three-year Action Plan are reviewed from the institutional
design perspective.
Broadly speaking, both instruments have been implemented in a smart and
innovative way, especially if compared with parallel actions taken by European
counterparts if they are delivered at all (with the notable exception of OFGEM).
Apart from better co-ordination of different consultation procedures and further
increase of their transparency (for example, by publishing stakeholders’ remarks),
two small institutional innovations are envisaged in the paper as very helpful
to minimize regulatory uncertainty: staggered terms for board members of AEEG
and an increased time horizon for the Action Plan (from the current three-year
period to at least five).
Come ormai tradizione, prima dell’estate il presidente dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha presentato alle massime autorità e ai
protagonisti del settore la Relazione annuale sulle attività svolte1.
Quest’anno la novità è stata offerta dalle successive Audizioni sulla Relazione
stessa e sul Piano triennale, presentato dall’AEEG a gennaio. Un’innovazione
istituzionale che merita di non passare inosservata.
Il mercato tra norme e prassi
Il nostro intervento intende quindi concentrarsi sulle questioni di metodo e di
design istituzionale, dietro le nuove prassi AEEG, piuttosto che sui contenuti
della relazione e del piano triennale, peraltro già ampiamente discussi da altri
contributi. Un interesse che potrebbe apparire astratto e teorico, in un periodo
caratterizzato da emergenze contingenti e da problemi strutturali che
contraddistinguono il settore e si riverberano sulla competitività del sistema
economico.
Tuttavia ci sembra che la capacità di risolvere le questioni importanti che sono
oggi sul tappeto dipenda in maniera significativa da una architettura
istituzionale efficiente nonché da buone pratiche regolatorie, certamente
supportate da procedimenti di consultazione quanto mai aperti e frequenti di
tutte le parti interessate e da strumenti di accountability rispetto ai
risultati raggiunti.
Quindi da un lato va accolta senz’altro con favore la restituzione di alcune
potestà all’AEEG prefigurata dal disegno di legge Bersani contenente “misure
per la liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e
per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili in attuazione
delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE”. Dall’altra
appare altrettanto positiva l’istituzionalizzazione di altri momenti di verifica
e raccordo dell’attività dell’AEEG di fronte al Parlamento.
Il testo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno
scorso e attualmente all’esame della Commissione Industria del Senato per
l’avvio del normale iter parlamentare2,
propone tra l’altro l’abrogazione della norma, art. 1 comma 143,
della Legge Marzano4
che prevede l’esercizio di un potere sostitutivo del Governo, in caso di inerzia
dell’Autorità nell’adozione dei provvedimenti di propria competenza.
In sostituzione di questa misura, ritenuta eccessivamente lesiva
dell’indipendenza del Regolatore, sono previsti maggiori obblighi di
rendicontazione:
■ riferire entro sei mesi alle
Commissioni parlamentari e al Governo sulle misure adottate in attuazione degli
indirizzi ricevuti in materia di politica generale del settore dell’energia;
■ riferire alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 gennaio, sullo
stato dei mercati di energia elettrica e gas, in aggiunta alla relazione annuale
da presentare entro il 30 giugno di ogni anno.
A parer nostro, si potrebbe pensare anche di stabilizzare la prassi adottata nel
2005 di audizioni ad hoc presso le competenti Commissioni parlamentari,
successive alla Relazione annuale. Dove, a differenza della presentazione,
momento in cui è assente il dibattito, deputati e senatori possano interloquire
con i rappresentanti dell’Autorità, ponendo quesiti e discutendone i contenuti
nel dettaglio. Tanto più che se fosse data ampia pubblicità a questo tipo di
incontri, di certo si incrementerebbe la trasparenza dei processi decisionali,
aumentando prevedibilità e chiarezza di obiettivi e strumenti.
Quanto alle prassi che rientrano nel controllo diretto dell’AEEG, non si può che
constatare favorevolmente un trend di grande apertura agli strumenti di nuova
concezione.
Come è stato rilevato di recente proprio da un giurista, l’AEEG è l’unica fra le
authority che allo stesso tempo non è mai stata guidata da un giurista,
ma forse è quella che ha avuto più coraggio nel creare innovazione istituzionale
(Napolitano, 2006). Tra gli elementi portanti di questa innovazione, sono da
ricomprendere un ampio uso della procedura di consultazione, l’introduzione in
via sperimentale dell’Analisi d’impatto della regolazione (Air)5
ed il piano triennale6.
Per di più, come sintetizzato in tabella, con l’eccezione del Regno Unito,
questo menu di azioni non è presente nella sua interezza in nessuno dei
grandi Paesi europei (ma neppure negli USA, dove l’Air non è svolta dalle
Autorità indipendenti, in quanto principalmente mezzo di controllo
dell’esecutivo).
Tabella: Confronto con altre autorità di regolazione
|
Italia |
Francia |
Regno Unito |
Spagna |
Stati Uniti |
Consultazioni |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Relazione annuale |
Sì |
No |
Sì |
No |
No |
A chi relaziona |
Parlamento e |
Governo |
Parlamento e |
Parlamento e |
Parlamento |
Le riunioni dell’organo
decisionale |
No |
No |
Sì, |
No (possono partecipare ministri ed altri
funzionari |
Sì, |
Esistenza di un piano pluriennale di attività |
Piano triennale |
No |
Piano |
No |
Piano |
Analisi d’impatto della regolazione |
Sì |
No |
Sì |
No |
No |
Fonte: elaborazioni su relazioni I-com, in Roundtable su Regolazione del mercato europeo dell’energia e Roundtable su AIR.
L’auspicio è che la piena applicazione di questi strumenti contribuisca a
ridurre i due rischi principali legati all’attività di un’Autorità di
regolazione pro-attiva ed indipendente come l’AEEG:
1) eccesso di regolazione, che, a sua volta, si traduce in una sovrabbondanza di
provvedimenti tale da suscitare difficoltà in coloro che queste regole sono poi
chiamati a rispettare;
2) elevato contenzioso in sede giurisdizionale, in parte conseguenza del già
citato eccesso.
La Relazione annuale
Innanzitutto deve accogliersi favorevolmente la decisione di snellire la
Relazione medesima, riducendone la lunghezza complessiva e dividendola tra
l’analisi dei mercati e il resoconto sulle attività svolte. Questa prima
separazione potrebbe prefigurare, coerentemente con il testo del disegno di
legge Bersani, una relazione annuale che si concentri unicamente sull’attività
svolta, che finisce nella veste odierna per non ricevere all’esterno attenzione
adeguata. Tra l’altro ci si avvicinerebbe all’esperienza maturata nei Paesi
anglosassoni, dove l’analisi di mercato e la relazione sull’attività svolta sono
compiuti in momenti distinti, ancorché coordinati.
La distinzione per tipologia di provvedimenti, inserita nella Relazione di
quest’anno, permette di qualificare l’osservazione di un aumento consistente
dell’attività svolta dall’Autorità.
Le deliberazioni che introducono nuova regolazione sono rimaste stabili nel 2005
rispetto all’anno precedente, mentre aumentano significativamente l’attività di
vigilanza e controllo, l’avvio di procedimenti e consultazioni e i pareri e le
segnalazioni inviate agli organi competenti.
Per quanto riguarda le attività di consultazione, si può notare, non troppo
diversamente dagli anni precedenti, una distribuzione temporale non uniforme che
rende più onerosa per le parti interessate la possibilità di partecipare
attivamente al processo.
Nella parte relativa all’organizzazione, invece, dovrebbero essere indicate
anche le competenze del personale (per tipologia di laurea), come peraltro viene
fatto per il personale di nuova assunzione. Inoltre, come viene prefigurato
nell’attuale Relazione, ai fini di una maggiore comprensione del bilancio
dell’Autorità, appare necessaria una scorporazione della voce relativa alle
prestazioni di servizi resi da terzi.
Potrebbe, infine, risultare utile la costruzione di serie storiche dei dati
relativi alle attività svolte, in modo tale da consentire un confronto più
agevole ed immediato con gli anni precedenti e non soltanto con l’ultimo, dato
che finisce per risultare statisticamente non sempre significativo.
Il piano triennale (2006-2008)
Il piano triennale, previsto dalla prima deliberazione di quest’anno, si
struttura in funzione di sei grandi obiettivi:
1 Promuovere la concorrenza e tutelare i consumatori;
2 Sostenere l’efficienza e l’economicità delle attività in monopolio di fatto,
promuovendo gli investimenti;
3 Assistere e tutelare l’utente finale dei servizi energetici;
4 Sostenere le scelte e le politiche per lo sviluppo sostenibile;
5 Vigilare sulla corretta applicazione delle norme e degli standard di settore;
6 Sviluppare l’interlocuzione con gli stakeholders di sistema.
In questa sede ci soffermeremo in particolare sull’ultimo obiettivo e sulle
azioni previste per attuarlo. Prima, però, sono necessari alcuni cenni su due
aspetti di carattere generale che ci sembrano rilevanti:
• in alcuni casi rischia di ingenerarsi proprio quella confusione di ruoli tra
compiti dell’azione legislativa e di quella regolatoria che dovrebbe essere
evitata proprio attraverso un più stretto raccordo tra Parlamento e Autorità,
nelle loro rispettive responsabilità e funzioni.
Per esempio, pur considerando la notevole ampiezza della mission affidata dal
legislatore all’AEEG, appare incerto il ruolo che può esercitare il Regolatore
sull’istituzione di una borsa del gas, sulla cessione della capacità produttiva
degli operatori dominanti e sulla promozione delle economie di scala, attraverso
una maggiore concentrazione nel mercato retail del gas.
• visto che, sulla base del dettato legislativo, gli obiettivi che ci si
prefigge sono molti e a volte non sempre realizzabili contestualmente, forse il
piano triennale dovrebbe aiutare a definire, anche solo in termini generali, una
maggiore gerarchia tra obiettivi e quindi strumenti volti a realizzarli.
Date queste premesse di carattere generale, lo sviluppo dell’interlocuzione con
i portatori d’interesse, è fine di indubbia complessità per la realizzazione del
quale la recente adozione dell’Air può di certo considerarsi un primo traguardo:
in tale prospettiva, l’obiettivo di sottoporre ad Analisi d’impatto almeno il
30% dei provvedimenti a partire dal 2007 appare apprezzabile.
Anche se, naturalmente, perché l’Air diventi uno strumento utile, dovranno
essere affinati gli strumenti qualitativi ma soprattutto quantitativi che
consentano di condurre un’analisi rigorosa.
Restano, tuttavia, alcune criticità quali la ristrettezza e la sovrapposizione
dei tempi di consultazione, tanto che parrebbe opportuno un maggior
coordinamento tra le varie direzioni, anche se nell’ultimo anno il periodo medio
di consultazione è passato da 28 a 38 giorni. In questo senso, risulterebbe
d’aiuto anche una scansione temporale più precisa dell’adozione delle azioni
indicate nel piano. Negli anni prossimi, o almeno per i l primo dei tre, si
potrebbe pensare a una indicazione su base trimestrale del periodo nel quale si
intendono adottare gli strumenti previsti.
Inoltre, per aumentare ulteriormente la trasparenza del procedimento di
consultazione, sarebbe utile rendere pubbliche le posizioni e osservazioni
espresse dagli stakeholders intervenuti, qualora non contengano informazioni
commercialmente sensibili. Allo stesso modo, si dovrebbe prefigurare una
maggiore comunicazione e un maggiore pubblicità delle audizioni7.
Spunti per ulteriori innovazioni istituzionali
Occorre tenere in maggior conto la necessità di incrementare la concorrenza e
dare maggiori certezze agli operatori, al fine di consentire maggiori e nuovi
investimenti a lungo termine; per questo, diviene decisivo creare stabilità e
certezza sulle condizioni normative e regolamentari.
Il Piano triennale e la Relazione, nella sua nuova veste, vanno in questa
direzione. Tale percorso a nostro avviso potrebbe essere significativamente
accelerato in due modi, rispettivamente per azione del Parlamento e della stessa
Autorità:
■ il board dell’AEEG dovrebbe variare il più possibile gradualmente, con
mandati a scadenza distribuita nel tempo, in luogo dell’attuale nomina (e
scadenza) contemporanea di presidente e commissari;
■ a regime si dovrebbe aumentare l’orizzonte temporale del Piano da tre a cinque
anni, così come si è fatto in Italia con il DPEF e nel Regno Unito con il Piano
dell’OFGEM. Ciò, fra le altre cose, ne aumenterebbe di certo la valenza
strategica.
__________________________
*Il presente
contributo riprende e aggiorna l’intervento dell'Istituto per la competitività (I-com)
in occasione dell'Audizione speciale convocata dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas sulla Relazione annuale e il Piano triennale (Roma, 13 luglio
2006).
°Università di Roma Tre e Presidente dell’ Istituto per la
competitività (I-com). Rif. Email: daempoli@i-com.it.
°°antonio.sileo@unibocconi.it.
1 Il testo è disponibile sul sito della stessa Autorità.
2 AS 691, presentato il 28 giugno 2006, relatore alla
Commissione Sen. Antonello Cabras, assegnato alla 10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) in sede referente il 13 luglio 2006, disponibile
in www.senato.it.
3 “Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi
vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei
limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività
produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi
sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato
l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive”.
4 Sull’argomento ci sia consentito rinviare a Legge 239/2004:
prime osservazioni di Antonio Di Martino e Antonio Sileo, disponibile su
AmbienteDiritto.it – Politiche energetiche e ambiente.
5 Delibera n. 203/05, del 4 ottobre 2005.
6 Delibera n. 1/06, dell’11 gennaio 2006.
7 Ad esempio ci sembra che, anche in occasione delle audizioni
speciali su Relazione e Piano triennale del luglio 2006, pur rispettando gli
obblighi di pubblicità del Regolamento previsto (delibera n. 33/03), non si sia
data adeguato avviso sul sito, ormai canale consolidato di comunicazione.