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Eolico: un'opportunità ambientale, energetica e di politica industriale. L'esperienza europea del settore

 

Wind power: finding the linkage among environmental, energy and industrial policies. Some lessons from the Europen experience


Antonio Di Martino - Arturo Lorenzoni*
 



Abstract. The cost of fossil fuels is rising constantly and some trends, such as the increasing demand of energy from Developing Countries and the upsurge in speculative maneuvers, seem to leave no room for any change of the trend in the short term. Within such a steady framework, renewable energies do represent not only a strategic instrument of industrial as well as economic policy, but also a fair alternative to traditional fossil fuels.


The present paper studies the efficiency and the effectiveness of the incentive schemes implemented in several European Countries (i.e. United Kingdom, Denmark, Germany and Spain) with the intent of assuring both the completion and the adoption of the technologies required for increasing wind power competitiveness against that of traditional energy sources.



* * *


Lo scenario energetico mondiale è indubbiamente caratterizzato dal prezzo alquanto elevato dei combustibili fossili: le quotazioni del petrolio sono in continua ascesa, com’è dato evincere attraverso il prezzo di benzina e diesel.


Sebbene a definire tale situazione contribuiscano sia fattori contingenti – si pensi, per fare degli esempi, al conflitto iracheno, ai disordini in Nigeria, agli scontri di potere in Russia tra gli oligarchi dell'industria petrolifera, ai danni provocati negli U.S.A. dall’uragano Ivan –, sia speculazioni finanziarie, è ragionevole ritenere che in futuro il prezzo dei combustibili tradizionali, petrolio in testa, rimarrà piuttosto elevato: dopotutto, la crescita esponenziale delle economie di Paesi in via di sviluppo (Cina ed India) implica un aumento dei consumi energetici globali e la necessità di approvvigionamento dei combustibili a prezzi sensibilmente più alti che nel passato.


I rimedi a questo stato di cose potrebbero passare attraverso un nuovo e diverso sistema di sviluppo, nel quale si consumino meno idrocarburi e più energie pulite: ciò implicherebbe una trasformazione socio-economica in direzione sia di un contenimento/razionalizzazione dei consumi, sia della promozione di nuove energie pulite e rinnovabili.


Del resto, gli impatti ambientali connessi agli attuali livelli d’impiego dei combustibili fossili – quali, ad esempio, le piogge acide e l’effetto serra – hanno già indotto l’Unione europea a promuovere e ad incentivare lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, al fine di introdurre modifiche nel panorama della produzione di energia e del mercato corrispondente.


Lo sforzo si è tradotto nell’emanazione della Direttiva 27 settembre 2001, n. 77 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia1 : allo scopo di assicurare un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno, la direttiva ha imposto agli Stati membri di raggiungere entro l’anno 2010 una percentuale di energia da fonti rinnovabili pari al 12% del bilancio energetico complessivo ed al 22% dei consumi elettrici totali dei Paesi UE (Tabella 1).



Tabella 1. Valori di riferimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

Elettricità da FR – TWh –
nel 1997

 % Elettricità da FR
nel 1997

 % Elettricità da FR
nel 2010

Belgio

0,86

1,1

6,0

Danimarca

3,21

8,7

29,0

Germania

24,91

4,5

12,5

Grecia

3,94

8,6

20,1

Spagna

37,15

19,9

29,4

Francia

66,00

15,0

21,0

Irlanda

0,84

3,6

13,2

Italia

46,46

16,0

25,0

Lussemburgo

0,14

2,1

5,7

Paesi Bassi

3,45

3,5

9,0

Austria

39,05

70,0

78,1

Portogallo

14,30

38,5

39,0

Finlandia

19,03

24,7

31,5

Svezia

72,03

49,1

60,0

Regno Unito

7,04

1,7

10,0

Comunità

338,41 TWh

13,9%

22%


 

* * *


Come ogni atto comunitario di tale specie, anche la Direttiva 2001/77/CE fissa dunque un obbligo di risultato, l’obiettivo da conseguire, lasciando al singolo Stato la scelta dei mezzi e delle modalità attuative: pertanto, il singolo Paese membro resta libero di definire i propri obiettivi di consumi elettrici da rinnovabili e di adottare le misure di sostegno, di natura economica e regolamentare, più consone alla situazione sociale, ambientale e normativa presente all’interno del proprio sistema2 .


L’incremento delle fonti rinnovabili è inscindibile dall’implementazione di adeguate soluzioni tecnologiche (necessarie ad assicurarne l’impiego nella produzione/distribuzione di energia) e richiede perciò idonei interventi tanto in termini di investimenti finanziari, quanto, ed ancor prima, di politiche promozionali e di sostegno alla ricerca ed allo sviluppo della produzione nazionale di tali tecnologie.


Conseguentemente, la valorizzazione delle energie rinnovabili costituisce, oltre che un imperativo di politica energetica ed ambientale, pure un obiettivo di politica industriale.
 


* * *


Alla luce della considerazione di cui sopra, il presente contributo intende verificare, anche in chiave storica, l’efficienza e l’efficacia dei differenti schemi d’incentivo utilizzati, in Paesi diversi dal nostro, per rendere le fonti rinnovabili competitive rispetto ai combustibili tradizionali.


L’analisi proposta si concentrerà in particolar modo sul settore eolico e sugli strumenti incentivanti predisposti dai Paesi europei che maggiormente hanno fatto ricorso a questa fonte: segnatamente, il Regno Unito, la Danimarca, la Germania e la Spagna.
 


* * *


Il Regno Unito ha incentivato le fonti rinnovabili attraverso il programma Non Fossil Fuel Obligation (NFFO), introdotto in seguito alla privatizzazione del settore elettrico scaturita dall’Electricity Act (del 1989).


Il meccanismo – consistente nel riservare una quota di domanda elettrica all’energia da fonti rinnovabili – prevedeva che, nell’ambito di ciascuna tecnologia, gli operatori offrano progetti alternativi, tra i quali scegliere quelli caratterizzati dal minor costo unitario di produzione: a questi ultimi venivano poi garantiti i contratti d’acquisto.


Le compagnie elettriche locali sono contestualmente obbligate ad acquistare l’energia eolica prodotta dagli operatori, attraverso un meccanismo di selezione competitiva al prezzo d’asta: le stesse imprese vengono comunque rimborsate della differenza tra il prezzo pagato e quello medio mensile di acquisto attraverso la Fossil Fuel Levy (pagata, quest’ultima, da tutti gli utenti).


Il programma NFFO (incentrato, dunque, sull’applicazione degli strumenti di libero mercato a sostegno delle fonti rinnovabili) è stato implementato attraverso gare di appalto per quantitativi prefissati di potenza installata: specificatamente, negli anni 1990-2000 hanno avuto luogo cinque aste in esito alle quali si è assistito, da un lato, all’aumento dei progetti proposti e, dall’altro, ad una sostanziale riduzione dei costi per kWh prodotto.


Difatti, il costo medio contrattato (in sede d’asta) dell’energia eolica è passato dai 10 UK pence/kWh (del 1990) ai 2,60 pence /kWh (del 2000)3 .


Il sistema del NFFO è stato modificato nel 2003, il meccanismo competitivo di aggiudicazione dei contratti, imperniato sulla cessione alla rete a prezzi prefissati, ha fatto sì che i prezzi d’assegnazione dei contratti si contraessero notevolmente4.


Sotto la spinta dell’Utilities Act – che, emanato nel 2000, ha emendato in parte il precedente programma –, il NFFO è stato perciò sostituito dal mercato delle c.d. Renewable Obligations (RO), con il dichiarato obiettivo di passare dal 3% di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (del 2003) ad una produzione del 10,4%, nel 2010. Per conseguire questi risultati, l’Autorità di regolazione ha previsto penali a carico dei soggetti che non dovessero aderire al programma (pari a 3,51 UK pence per kWh).


Le imprese obbligate possono procurarsi i certificati in tre diversi modi:


• proprietà e gestione degli impianti di produzione di energie rinnovabili;
• acquisto dei certificati dai soggetti proprietari degli impianti di cui sopra;
• compravendita di RO da broker, indipendentemente dall’energia elettrica prodotta.

I produttori di energie rinnovabili sono inoltre esentati dalla tassa sull’inquinamento, la c.d. Climate Change Levy5.


Il sistema prevede infine vari fondi a supporto degli investimenti nel campo delle energie rinnovabili (Clear Skies Scheme, DTI’s Offshore Wind Capital Grant Scheme, Energy Crops Scheme, Major PV Demonstration Programme, Scottish Community Renewable Initiative).

 

* * *


La strategia d’incentivazione delle energie rinnovabili in Danimarca si è concentrata in larga misura proprio sul settore eolico: basti pensare che, all’inizio del 2001, la potenza installata in questo Paese corrispondeva a 2.013 MW, circa il 13% del totale europeo, mentre le turbine in funzione erano ben 5.953. Ad ottobre 2004, la potenza installata è ulteriormente salita a 3.094 MW (fonte: dati EWEA e ENEA).


Il programma eolico danese si connota per la stabilità degli interventi proposti: la qual cosa ha favorito la creazione di un mercato interno tra i più dinamici in Europa e consentito alla Danimarca di divenire il principale produttore mondiale di turbine eoliche (con un mercato che nel 1999 copriva una quota del 60%).


Gli incentivi accordati alla fonte eolica variano a seconda della titolarità degli impianti, che può essere suddivisa in tre categorie:


• le cooperative;
• la proprietà privata/domestica;
• le utility.

Nei primi due casi, la sussidiazione avviene attraverso contratti garantiti con le imprese di distribuzione, tenute a corrispondere ai produttori l’85% del locale prezzo al dettaglio della elettricità, pari a 0,33 DKK/kWh (circa 0,04 €). Questi ultimi ricevono anche il rimborso dell’energy tax, pari a 0,17 DKK/kWh (corrispondenti a 0,02 €) e della carbon tax, per un importo di 0,10 DKK/kWh (pari a 0,01 €). In definitiva, dunque, l’energia eolica non generata dalle compagnie elettriche riceve un prezzo complessivo di 0,60 DKK/kWh (circa 7 Eurocent).


I progetti eolici di proprietà delle compagnie distributive non ricevono invece alcun trattamento fiscale preferenziale, avendo diritto al solo rimborso della tassa sui contenuti di carbonio. Inoltre, sulla base di un accordo stipulato con il Governo, le imprese elettriche danesi sono altresì obbligate alla costruzione di nuovi impianti.


Come si vede, la soluzione sperimentata in Danimarca si connota per l’enfasi posta sulla proprietà privata e cooperativa dei siti eolici, favorendo lo sviluppo di progetti di piccole dimensioni: questo approccio permette alla popolazione locale di trarre in via diretta un beneficio economico dallo sviluppo dell’energia eolica ed ha conseguentemente ridotto l’opposizione sociale alla sua diffusione (ciò che, altrove, rappresenta un ostacolo significativo allo sviluppo di questa fonte energetica). Il Paese trae ormai un quinto del proprio fabbisogno energetico dal vento, sfruttato anche con impianti eolici marini.

 

* * *


Anche in Germania l’industria eolica costituisce il principale esempio di promozione delle fonti rinnovabili: all’inizio del 2001, la potenza installata raggiungeva gli 8.761 MW – pari al 58% del totale europeo – e gli impianti installati erano 11.272; i dati più recenti, risalenti al 2004, attestano che la produzione tedesca di energia eolica ha toccato i 15.329 MW di potenza installata, al punto che nella regione dello Schleswig-Holstein l’eolico assicura il 30% del fabbisogno energetico locale (fonte: CorriereEconomia del 13 dicembre 2004, pag. 6).


I fattori di questo successo sono riconducibili a:


• la remunerazione dell’energia eolica, che avviene attraverso una tariffa fissa garantita dalla legge elettrica tedesca. L’energia eolica, da chiunque prodotta, è acquistata dalle imprese ad un prezzo predeterminato e indicizzato alla tariffa elettrica residenziale. I produttori ricevono un pagamento pari al 90% della tariffa civile, mentre i costi aggiuntivi (rispetto all’acquisto di elettricità da fonte tradizionale) sono traslati dai distributori sugli utenti finali;
• il varo nel 1990 del “MW Wind Program”: esso prevede la concessione di sussidi in conto capitale pari a 200 DM/kW (circa € 102,00) e sino ad un massimo di 100.000 DM (€ 51.000,00) per ogni progetto considerato (per i progetti che prevedano impianti di potenza installata superiori a 1 MW, il contributo sale a 150.000 DM, pari a circa € 76.500,00);
• l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato da parte della Deutsche Ausgleichsbank, che fornisce prestiti a condizioni favorevoli per tutti i progetti in campo ambientale6: considerato che i prestiti sono in grado di coprire circa il 75% dell’investimento, e data la possibilità di ottenere ulteriori finanziamenti a livello locale, il capitale proprio richiesto agli operatori per la realizzazione di un progetto di medie dimensioni corrisponde al 5-8% circa del costo totale.

L’effetto combinato di queste misure è evidente: la Germania rappresenta ormai il primo Paese produttore di energia eolica al mondo, da tempo avendo superato anche gli Stati Uniti in termini di potenza installata (a fine 2004, oltre 15.000 MW installati).

 

* * *


La Spagna si è dotata di consistenti risorse eoliche e di un’avanzata tecnologia grazie ad un massiccio programma di ricerca e sviluppo finanziato dal Governo nei decenni passati: alla fine del 2001, la potenza installata rappresentava ben il 16% di quella europea, pari a 2.431 MW, con 4.681 impianti installati. Il trend si è ulteriormente rafforzato nei giorni più vicini a noi: la potenza installata ha raggiunto i 4.825 MW di fine 2002, attestandosi poi sui 6.800 MW dello scorso ottobre (fonte: dati EWEA e ENEA).


Il programma spagnolo di implementazione dell’energia eolica – partito agli inizi degli anni ’80 con il dichiarato scopo di creare un’industria domestica di settore – si è recentemente tradotto nella messa a punto del Programma per il Risparmio Energetico e l’Efficienza (PAEE), nel cui ambito è inserito uno specifico piano d’azione per il sostegno alle fonti rinnovabili (quest’ultimo, basato sulla erogazione di contributi in conto capitale per l’installazione dei siti eolici)7.


Per parte loro, le compagnie elettriche sono tenute ad acquistare l’energia eolica prodotta dai generatori ad un prezzo garantito per un periodo di 5 anni.


I Piani di sviluppo nazionali sono affiancati dai programmi locali, ogni Regione avendo il potere di implementare una strategia di sussidiazione e programmi di sviluppo8.


L’esperienza spagnola mostra il ruolo essenziale svolto dalle Istituzioni, pubbliche e private di ricerca, nella messa a punto dei programmi (di sviluppo delle fonti rinnovabili), strumenti indispensabili nella creazione dell’industria e del mercato dell’eolico.

 

* * *


I sistemi di incentivazione alla produzione energetica eolica sin qui esaminati mostrano come gli strumenti di sostegno a questa “tecnologia verde” – finalizzati ad integrare le energie rinnovabili nel mercato della generazione elettrica – siano riconducibili a due categorie di fondo: gli strumenti di prezzo e gli strumenti di quantità.


I primi si fondano sul sistema c.d. della remunerazione con tariffa fissa – utilizzato, come si è visto, in Danimarca, Germania e Spagna –, a sua volta accompagnato dall’obbligo delle compagnie elettriche di acquistare l’energia prodotta con fonte eolica ad un prezzo predeterminato, e garantito per un certo lasso di tempo (in genere, 15 anni), dall’Autorità competente.


Si tratta, dunque, d’uno strumento di prezzo nella misura in cui la quantità prodotta non è nota ex ante, mentre il prezzo è determinato in maniera esogena.


Il sistema:


 genera rendite differenziali, posto che tutti i produttori beneficiano di una tariffa comune, compresi quelli i cui costi marginali di produzione sono inferiori;
 implica che il costo della sussidiazione sia sopportato dagli utenti delle imprese di distribuzione, ovvero recuperato attraverso il gettito fiscale;
 assicura un incentivo all’entrata sul mercato elettrico, in termini di profittabilità dell’investimento, rischio e costi di transazione. Difatti, grazie alla garanzia di un prezzo fisso e remunerativo, si assicura la remunerazione del KWh prodotto con fonte eolica ed un congruo ritorno sull’investimento: ciò consente uno sviluppo sostenuto del settore in termini sia di capacità installata, sia di crescita della relativa industria manifatturiera;
 può non offrire tuttavia un sufficiente incentivo alla riduzione dei costi e, dunque, uno stimolo all’innovazione tecnologica.



Viceversa, i c.d. strumenti di quantità (sperimentati, ad esempio, nel Regno Unito) implicano che sia l’Autorità di regolamentazione a definire un mercato riservato per un certo quantitativo di energia rinnovabile e ad organizzare un processo competitivo tra i produttori per l’allocazione di tale quantitativo.


In questo caso, diversamente dai sistemi c.d. remunerazione con tariffa fissa, è la quantità di energia ad essere fissata esogenamente, mentre il prezzo nasce in sede d’asta.


Il meccanismo:

 è un efficace incentivo alla riduzione dei costi di produzione: invero, l’esperienza britannica del NFFO ha dimostrato come, in sede di asta, il prezzo medio del KWh sia sceso da 7,6 Eurocent – della contrattazione del l994 – a 4,1 Eurocent, nella sessione del 2001;
 permette un controllo più semplice del livello di sussidi da erogare; da questo punto di vista, i sistemi di incentivo basati sulla quantità consentono al Regolatore di mantenere un certo controllo della spesa attraverso l’organizzazione di sedute d’asta successive che rivelano la forma della curva di costo;
 può ingenerare fenomeni di opposizione sociale alla localizzazione dei siti eolici, giacché alcuni aspetti (come gli studi di fattibilità ambientale, l’equilibrata distribuzione dei siti sul territorio e i programmi di informazione) vengono trascurati in favore della competitività.


 

* * *


In conclusione, il contenimento dei costi energetici e l’aumento della capacità installata costituiscono due finalità che non sono conseguibili contestualmente nell’implementazione della fonte eolica: le esperienze di Danimarca e Germania stanno a dimostrare l’importanza del sistema di tariffe garantite nel creare le condizioni favorevoli alla diffusione dell’energia eolica entro i propri confini, tale da accompagnarsi ad un graduale e consistente incremento della capacità installata. Viceversa, l’esperienza britannica del NFFO ha mostrato come l’eccessiva competizione sui prezzi abbia compromesso la diffusione della tecnologia.


Ciò malgrado, le fonti rinnovabili in genere, e l’eolico in particolare, possono rappresentare uno strumento strategico di politica industriale e di crescita (economica ed occupazionale) delle singole economie nazionali: i tempi appaiono maturi affinché tali energie si affianchino in misura sempre più rilevante ai tradizionali combustibili fossili9, anche alla luce dei vincoli imposti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto10.


Gli investimenti per il loro sviluppo possono rappresentare un’occasione di crescita economica diffusa sul territorio, purché le azioni di sostegno, sul lato della domanda, siano accompagnate da idonei interventi, sul lato dell’offerta: a condizione, detto altrimenti, di supportare la promozione e lo sviluppo nazionali delle “tecnologie verdi”.

 


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* Università degli Studi di Padova e direttore di ricerca IEFE-Bocconi.


1 Pubblicata in G.U.C.E, serie L, del 27 ottobre 2001, la direttiva rappresenta la traduzione in norme di documenti di politica energetica, già elaborati dalla Commissione europea nel decennio precedente: si tratta, rispettivamente, del Libro Bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità, Energia per il futuro: le fonti di energia rinnovabili (del 26 novembre 1997) e del Libro Verde, Verso una strategia europea per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico (del 29 novembre 2000).
2 L’Italia ha attuato la normativa comunitaria in oggetto mediante il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), pubblicato in G.U., Serie Ordinaria, n. 25 del 31 gennaio 2004.
Senza alcuna pretesa di un’esegesi puntuale del testo normativo, si può dire che il decreto 387/2003 è connotato da una logica di innovazione nella continuità: per un verso, esso mantiene l’attuale meccanismo di sostegno delle energie rinnovabili, basato sull’obbligo della quota minima e sui certificati verdi; per altro verso, si apportano taluni correttivi, necessari per dare nuovo impulso allo sviluppo del settore.
Ferma restando tale premessa metodologica, si segnalano le seguenti disposizioni:
• la quota minima di elettricità prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili - già fissata nel 1999 al 2% -viene innalzata di 0,35 punti percentuali l’anno per il triennio 2004-06. Ulteriori incrementi di quota, ripartiti per i trienni 2007-’09 e 2010-’12, sono stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sentita la Conferenza unificata, rispettivamente entro il 2004 e il 2007 (articolo 4);
• al fine di assicurare che agli incrementi di quota si accompagni un’effettiva nuova produzione di energie rinnovabili, si eliminano gli ostacoli procedurali riguardanti il collegamento alla rete elettrica e le procedure autorizzative. Con riguardo al collegamento alla rete, l’articolo 14 demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di emanare le direttive necessarie a definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti; per quanto attiene invece alle procedure di autorizzazione, l’articolo 12 del decreto delegato ne prevede una semplificazione ed un’accelerazione mediante la previsione di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti, rilasciata in esito ad un procedimento singolo che è svolto dalla Regione – o da altro soggetto istituzionale da essa delegato – ed al quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni interessate (con il meccanismo della Conferenza di servizi), da concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni;
• rilevanti sono infine le norme finalizzate alla creazione di un clima di condivisione sociale degli obiettivi fissati dal Governo ed a supporto d’un corretto svolgimento del procedimento di autorizzazione. È prevista (per il triennio 2004-’06) l’effettuazione di una campagna di informazione e di comunicazione istituzionale sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza negli usi finali dell’energia, a cura del Ministro delle attività produttive e di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (articolo 15); viene inoltre istituito un Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, con il compito di raccogliere tutti gli elementi necessari per valutare l’efficacia e gli effetti delle misure adottate (articolo 16).
3 Maggiori ragguagli in A. Lorenzoni e L. Zingale (a cura di), Le fonti rinnovabili di energia. Un’opportunità di politica industriale per l’Italia, Franco Angeli, Milano, 2004, pagg. 50-51.
4 Le conseguenze del parziale fallimento del NFFO si sono manifestate anche sul lato dell’offerta, con le imprese britanniche che hanno sofferto la concorrenza esasperata per la riduzione dei costi, sino ad uscire dal mercato internazionale.
5 In vigore dal 1° aprile 2001, la Climate Change Levy è una tassa che grava sulla vendita dei prodotti energetici e sui consumatori industriali e commerciali: nel caso specifico dell’elettricità, la tassa ammonta a 0,43 UK pence/KWh (equivalenti a 0,75 cent/kWh). Trattandosi di una tassa finalizzata a ridurre il livello delle emissioni di gas serra, sono comunque esentate e/o escluse dall’imposizione alcune commodity: è il caso, appunto, delle fonti rinnovabili. Sull’argomento, amplius, si rinvia ad A. Lorenzoni e L. Zingale (a cura di), Le fonti rinnovabili di energia. Un’opportunità di politica industriale per l’Italia, cit., pagg. 124-126.
6 I finanziamenti sono ottenibili ad un tasso inferiore di due punti percentuali rispetto a quello di mercato ed il loro rimborso è previsto soltanto a partire dal quinto anno successivo alla messa in opera del progetto.
7 I contributi vengono erogati a cura del Ministero dell’Industria e dell’Institute for Energy Diversification and Conservation (IDAE): quest’ultimo è un Ente pubblico incaricato dell’amministrazione e dell’erogazione dei fondi. Nell’ambito del suddetto programma, ciascun anno viene emanato un apposito decreto, che fissa l’ammontare massimo del sussidio in relazione alla tecnologia contemplata: nell’anno 2001, tale contributo ammontava al 30% dell’investimento totale.
8 Sul punto, si rinvia a A. Lorenzoni e L. Zingale (a cura di), Le fonti rinnovabili di energia. Un’opportunità di politica industriale per l’Italia, cit., pagg. 58-60: ivi il rilevo secondo cui “[…] a livello regionale l’opportunità di creare una nuova industria manifatturiera ha rappresentato una forte motivazione per i relativi governi nell’adottare misure di supporto al settore eolico, da subito mostratosi in grado di creare nuove opportunità, dirette e indirette, di lavoro e di fornire un nuovo slancio alle economie locali”. In alcune regioni, come la Navarra, si è giunti al 50% di energia prodotta dal vento.
9 Quanto riportato nel testo non deve intendersi in termini di incondizionata corsa all’eolico tout court: difatti, l’energia generata dal vento soffre di limiti intrinseci quali, ad esempio, l’imprevedibilità climatica, il fatto che le zone di maggiore interesse siano sovente lontane dalle aree di utilizzo e la necessità di richiedere l’occupazione di ampie superfici (con conseguente impatto visivo sul paesaggio). Né va dimenticato che, in alcune delle esperienze straniere considerate, lo sviluppo dell’eolico si è intimamente legato alla creazione di un’industria domestica di settore: si tratta perciò di verificare con attenzione la compatibilità di simili soluzioni alla luce della nuova (e sopravvenuta) normativa comunitaria di liberalizzazione dei mercati energetici.
La scelta in favore dell’eolico deve essere ponderata cum grano salis dalle Istituzioni Pubbliche e costituire il portato di un processo partecipativo e decisionale che coinvolga attivamente l’opinione pubblica, alla quale andranno rappresentate con chiarezza l’obiettivo, le alternative, le ricadute economiche e gli effetti di una simile opzione (onde evitare fenomeni di opposizione sociale, tanto eclatanti quanto deprecabili, come gli attentati ai construendi siti eolici recentemente accaduti in Sardegna).
In tale prospettiva, ci si limita a richiamare un dato riportato dal primo Atlante eolico italiano - pubblicato dal CESI in collaborazione con l’ENEA - alla cui stregua l’Italia, pur vantando medie di vento inferiori a quelle del Nord Europa (nello specifico, la Sardegna, la Sicilia ed i crinali appenninici del Centro-Sud assicurano medie di ventosità intorno ai 3,5 - 4,5 metri al secondo, contro i 6 m/s dei Paesi nordeuropei), presenterebbe comunque condizioni geografiche ideali per l’installazione di generatori, tali da soddisfare fino al 15% del fabbisogno energetico nazionale grazie alle nuove tecnologie in grado di produrre energia eolica a costi notevolmente inferiori rispetto al passato (per maggiori ragguagli, si rinvia all’articolo “Energia, silenzio si alza il vento”, in CorriereEconomia del 13 dicembre 2004, cit.).
L’Atlante eolico italiano è consultabile all’indirizzo www.ricercadisistema.it/html/ita/doc/3/37/index.htm
10 È recente la notizia (fonte: “L’energia eolica diventa una vera opportunità”, in La Repubblica Affari&Finanza del 6 giugno 2005) della realizzazione, da parte di General Electric, di un impianto eolico in Irlanda, già in grado di fornire energia elettrica a circa sedicimila abitazioni (per un totale di 175 MW) e con una prospettiva di incremento della potenza installata fino a 520 MW, pari al 10% dell’intero fabbisogno energetico di questo Paese.