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Il Conto Energia per il fotovoltaico ex DM 28 luglio 2005

The Italian photovoltaic Feed-in Tariff Incentive Scheme

ALESSANDRO BRUSA, CRISTIAN LANFRANCONI*, FRANCESCO CARIELLO**


Abstract
The Italian Photovoltaic feed-in tariff incentive scheme has been introduced by Decree 28 July 2005 and seems to have the chance to boost the Italian PV market. In just 4 months it has determined in fact an enthusiastic participation from private and public investors with more than 100 MWp of total requests (PV systems from 1 kWp up to 1 MWp), that is to say more than 5 times the total PV installed power before the coming into force of the cited Decree. This article summarizes the legislative steps that have lead to Decree 28 July 2005 and describes how the new Italian feed-in tariff scheme has been structured highlighting its possible weak points.

Keywords: Feed-in, Photovoltaic, Renewable Energy, APER


Introduzione
È stato recentemente pubblicato, dopo una lunga gestazione, il tanto atteso Decreto di incentivazione per il fotovoltaico. In questo articolo ne analizzeremo gli aspetti essenziali.

Il decreto 28 luglio 2005 recante “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” è, finalmente, stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, dopo la sua presentazione alla stampa tenuta il 29 luglio 2005 presso il Ministero delle Attività Produttive dai Ministri Scajola e Matteoli.

La produzione di energia elettrica attraverso la conversione fotovoltaica dell’energia solare ha avuto in Italia un difficile passato, nonostante la sua importanza per ragioni strategiche e per l’alto potenziale sfruttabile, a causa dell’elevato costo d’investimento richiesto, che si traduceva in definitiva in costi di generazione elettrica molto superiori a quelli dei sistemi di produzione tradizionali; tali costi, inoltre, non erano sufficientemente ammortizzabili tramite il meccanismo di incentivazione destinato a sovvenzionare la produzione di energia rinnovabile in impianti di taglia industriale (superiori a 100 kW) basato sui certificati verdi. Queste ragioni hanno pertanto spinto il legislatore a prevedere una specifica tariffa di incentivazione per la produzione di energia elettrica dalla conversione fotovoltaica dell’energia solare, che ne garantisca un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, attraverso il Decreto qui esaminato.

Finora l’incentivazione per l’energia fotovoltaica era basata esclusivamente su contributi in conto capitale, idonei a finanziare il 50-75 % del costo di investimento ed erogati a livello regionale, nazionale o comunitario sotto varie forme. Molti, tuttavia, sono stati gli svantaggi originati da questo sistema, tra i quali principalmente segnaliamo le problematiche connesse con la burocratizzazione delle procedure; senza entrare troppo nel merito, è comunque risultato evidente che difficilmente la tecnologia fotovoltaica avrebbe potuto svilupparsi solo attraverso l’utilizzo di questo sistema.

Il decreto de quo quindi cambia le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica con la tecnologia fotovoltaica attraverso il ricorso al cosiddetto “conto energia”, che valorizza direttamente la produzione e garantisce un rientro in tempi ragionevoli dell’investimento senza, tra l’altro, gravare sul bilancio dello Stato (ma facendo ricorso ad un ridotto prelievo sulle bollette elettriche dei consumatori), con regole omogenee a livello nazionale che favoriscano una sinergia nel mercato fotovoltaico italiano.

Origine normativa del Decreto 28 luglio 2005
Il decreto 28 luglio 2005 è stato emanato in attuazione dell’art. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 il quale stabiliva che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, avrebbe dovuto definire (entro sei mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto delegato) uno o più decreti per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, definendo tra l’altro, per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, una specifica tariffa incentivante, di importo e durata tali da garantire un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.
L’art. 7 del D. Lgs 387/03 ha pertanto interpretato correttamente quanto previsto dalla Direttiva 2001/77/CE, la quale statuiva la necessità di “tener conto delle diverse caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche”.

Cosa dice il Decreto 28 luglio 2005
In sintesi, il decreto prevede un’incentivazione in conto energia per l’installazione di 100 MW di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW entranti in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento, in data successiva al 30 settembre 2005. Si stabilisce inoltre un obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015 pari a 300 MW (contro i 20 MW attuali).

Gli incentivi saranno concessi in conto energia, ovvero verrà remunerata l’energia elettrica prodotta attraverso la tecnologia fotovoltaica, e non più (o non solo) attraverso contributi in conto capitale come accadeva in passato.

Il decreto in argomento avvicina quindi la tecnologia solare non solo al settore pubblico, ma anche ai privati, alle famiglie e ai condomini di edifici che possono inoltrare domanda al soggetto attuatore per accedere alle tariffe incentivanti quattro volte all’anno (entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre rispettivamente) fino al raggiungimento del limite massimo previsto della potenza elettrica cumulata di 100 MW (già presumibilmente raggiunto entro il 31 dicembre 2005). Il soggetto attuatore, incaricato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas a ricevere le domande per accedere all’incentivazione, è il GRTN, il Gestore del Sistema Elettrico così come stabilito dalla Delibera 188/05 dell’AEEG.

Tra gli aspetti essenziali del decreto, segnaliamo l’introduzione di tre differenti valori per le tariffe incentivanti, variabili con la taglia dell’impianto, e più precisamente in funzione della potenza nominale (Pn) come viene sintetizzato in tabella 1 e che potremmo indicare come piccoli (1 kW ≤ Pn ≤ 20 kW), medi (20 kW < Pn ≤ 50 kW) e grandi (50 kW < Pn < 1000 kW). Gli incentivi verranno concessi per un periodo di 20 anni.

 

Tabella 1 - Tariffe incentivanti previste dal decreto 28 luglio 2005

 

Tariffe incentivanti per il fotofoltaico relativamente alle domande presentate nel corso degli anni 2005 e 2006

Potenza nominale P (kW)

Tariffa incentivante

1 kW ≤ Pn ≤ 20 kW

0,445 Euro/kWh

20 kW < Pn ≤ 50 kW

0,460 Euro/kWh

50 kW < Pn < 1000 kW

Massimo 0,490 Euro kWh


Gli impianti le cui domande saranno presentate oltre il 2006 vedranno una decurtazione della tariffa del 2 % per ciascuno degli anni successivi al 2006: tuttavia è giusto sottolineare che le tariffe verranno rivalutate annualmente sulla base del tasso d’inflazione.

Il 60% dei 100 MW oggetto di incentivo sarà dedicato agli impianti piccoli e medi, il restante 40% agli impianti grandi, con il risultato di ridurre l’impatto territoriale dell’intervento.

Per i grandi impianti fotovoltaici, di potenza nominale superiore a 50 kW, è prevista una tariffa massima e gli incentivi saranno attribuiti attraverso un sistema di gara alla cui stregua l’ordine di merito delle domande di ammissione all’incentivazione sarà definito dal valore minore della tariffa richiesta e, a parità di quest’ultima, dalla data di presentazione della domanda. Per gli impianti di taglia media e piccola non è previsto un tale sistema di gara.

Tra gli impianti medio-grandi e piccoli esiste inoltre una differenza operativa, a seconda che la potenza nominale dell’impianto sia superiore o inferiore a 20 kW. Nel primo caso (potenza nominale dell’impianto superiore a 20 kW) l’energia elettrica prodotta, oltre a beneficiare di quanto previsto dal decreto 28 luglio 2005, verrà ritirata con le modalità e le condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’art. 13 comma 3, del d. lgs 29 dicembre 2003, n. 387, conformemente alla deliberazione AEEG 34/05 e successive modifiche ed integrazioni: tale delibera prevede che agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (tra cui anche gli impianti solari fotovoltaici) di potenza fino a 1 MW, vengano riconosciuti dei prezzi minimi garantiti per scaglioni progressivi pari, rispettivamente, a 95 euro/MWh fino a 500.000 kWh annui, a 80 euro/MWh da oltre 500.000 fino ad 1.000.000 di kWh annui, a 70 euro/MWh da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui.
Nel secondo caso (potenza nominale dell’impianto non superiore a 20 kW) l’energia elettrica prodotta da piccoli impianti fotovoltaici beneficia, oltre a quanto previsto dal Decreto 28 luglio 2005 ed all’esonero dal presentare denuncia di officina di produzione di energia elettrica presso l’Ufficio Tecnico di Finanza, della disciplina dello scambio sul posto1 (o net metering) di cui all’art. 6 del D. Lgs. 387/03. Detto altrimenti, questi impianti non possono “vendere” l’energia elettrica prodotta, ma la disciplina dello scambio sul posto consente al soggetto che installa simile impianto di contabilizzare a proprio favore l’eventuale energia prodotta in sovrappiù rispetto ai propri consumi, creando così un “credito di energia che potrà essere successivamente utilizzato qualora l’energia prodotta sia minore di quella consumata”. Il risparmio economico dipende quindi dal regime tariffario a cui è sottoposto il singolo utente. Al termine del periodo ventennale di incentivazione specifica per il fotovoltaico continuerà a valere la disciplina dello scambio sul posto.

Le tariffe incentivanti previste dal decreto 28 luglio 2005 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, per la cui realizzazione siano stati concessi contributi in conto capitale eccedenti il 20 % del costo dell’investimento, e sono incompatibili con il sistema dei certificati verdi.

Alcune considerazioni economiche
Cercheremo ora, con un esempio concreto, di rispondere ad alcune domande utili a favorire una maggiore comprensione dell’importanza del Decreto in argomento.
La produzione annuale di energia elettrica per un impianto della potenza nominale di 1 kWp può produrre, passando da nord a sud Italia, dai 1000 ai 1500 kWh, con un guadagno per la vendita di energia sulla base del Decreto 28 luglio 2005 pari a 445-712 Euro/anno. Oltre a ciò si ha un risparmio nell’acquisto dell’energia dalla rete. Supponendo di considerare un’installazione a Milano di un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 1 kWp che produce in un anno circa 1000 kWh, si ottiene un risparmio per il mancato acquisto dell’energia dalla rete di 150 Euro (1000 kWh * 0.15 Euro/kWh). Questo comporta un vantaggio economico annuale di 595 Euro (445 + 150). Ipotizzando inoltre un costo di installazione pari a 7000 Euro per un impianto fotovoltaico chiavi in mano da 1 kWp di potenza nominale, possiamo quindi grossolanamente stimare un tempo di rientro dell’investimento di quasi 12 anni. Da questo istante in poi l’impianto risulta ammortizzato e per i successivi anni di funzionamento (può per esempio essere assunta una vita utile complessiva di 25 anni) verrà prodotto un guadagno netto di circa 600 Euro/anno per tutta la durata dell’incentivazione. Andando da Milano a Roma fino a Palermo, date le più favorevoli condizioni climatiche, i tempi di rientro dell’investimento si possono ulteriormente ridurre fino a nove anni.
Se la potenza dell’impianto superasse i 20 kWp, a quanto sopra detto andrebbe altresì ad aggiungersi il ricavo per la vendita di energia elettrica in base alla delibera 34/05 dell’AEEG della quale si è ampliamente parlato in precedenza.

La presentazione delle domande al GRTN e gli esiti
Il GRTN ha comunicato in data 29 dicembre 2005 gli esiti alle domande di ammissione all’incentivazione per impianti fotovoltaici che erano state presentate non oltre il 30 settembre dello stesso anno2. Com’è desumibile dalla tabella 2 e dalle Figure 1-2 sotto riportate, sono state complessivamente presentate 3668 domande, delle quali il 78% (2861 domande) è stato ammesso all’incentivazione. Relativamente ad impianti di potenza fino a 50 kWp è stata incentivata una potenza pari a 59125 kWp: ne discende che i 60 MWp oggetto di incentivo, disponibili per questa tipologia di taglia di impianto, sono stati quasi completamente coperti lasciando accessibile una potenza residua di 875 kWp. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kWp, sono stati ammessi all’incentivazione 27990 kWp (47 domande) con una potenza disponibile residuale di 12010 kWp. Il meccanismo di gara specifico per impianti di quest’ultima taglia ha visto richiedere tariffe da un minimo di 0,39 ad un massimo di 0,49 Euro/kWh. Il 31 dicembre 2005 si è chiusa anche la seconda scadenza (ottobre-dicembre 2005) per inoltrare al GRTN le domande di ammissione all’incentivazione e, sempre secondo i dati del GRTN, sono state presentate ulteriori 7500 domande, per un totale di circa 190 MW.

 

Tabella 2 - Domande afferenti al 1° trimestre di incentivazione (19 - 30 settembre 2005), fonte GRTN
 

Domande ed esiti al 1° trimestre di incentivazione

% domande ammesse e respinte

Potenza (kW)

 % potenza ammesse e

respinte

1 kW ≤ Pn ≤ 20 kW

 

 

 

 

Domande pervenute al GRTN  

2390

 

18026

 

Domande ritenute ammissibili

1832

77%

13877

77%

Domande ritenute non ammissibili

558

23%

4149

23%

 

 

 

 

 

20 kW < Pn ≤ 50 kW

 

 

 

 

Domande pervenute al GRTN

1200

 

54605

 

Domande ritenute ammissibili

993

83%

45248

83%

Domande ritenute non ammissibili

207

17%

9357

17%

Potenza ancora assegnabile al 31.12.2005

 

 

875

 

 

 

 

 

 

50 kW < Pn < 1000 kW

 

 

 

 

Domande pervenute al GRTN

78

 

48738

 

Domande ritenute ammissibili

47

60%

27990

81%

Domande ritenute non ammissibili

31

40%

20749

19%

Potenza ancora assegnabile al 31.12.2005

 

 

12010

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Domande pervenute al GRTN

3668

78%

121370

 

Domande ritenute ammissibili

2872

22%

87115

72%

Domande ritenute non ammissibili

769

 

34255

28%

Potenza ancora assegnabile al 31.12.2005

 

 

12885

 

 
 


 

Figura 1 – N° di domande presentate al GRTN al 31.12.2005 ed esiti

 

 




Figura 2 - Domande presentate al GRTN al 31.12.2005 in termini di potenza ed esiti



Alcuni aspetti su cui riflettere
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il nostro giudizio sul Decreto 28 luglio 2005 è, nel complesso, positivo. Grazie infatti alle tariffe incentivanti ed alla alta accettabilità sociale di questa tipologia di impianti alimentati a fonti rinnovabili, il Legislatore ha portato le aziende ed i privati ad investire nell’energia fotovoltaica. A causa dell’enorme e rapido consenso da parte della popolazione, tale incentivazione verrà presumibilmente esaurita con il termine del 2005. Un nuovo decreto firmato il 12 dicembre 2005 dal Ministro Scajola, di concerto con il Ministro dell’ambiente Matteoli, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale continuerà ad incentivare il settore finanziando ulteriori 160 MW di piccoli e medi impianti (da 1 a 50 kWp) e altri 40 MWp di impianti di taglia maggiore (da 50 a 1000 kWp).

Concludiamo con alcune considerazioni, su cui riflettere.
Innanzi tutto, il valore di 100 MWp finanziabili con gli incentivi del decreto 28 luglio 2005 può risultare un limite: invero, riteniamo che barriere di questo tipo possano far venir meno le prospettive di un mercato di lungo periodo, vale a dire uno degli obiettivi perseguiti con l’introduzione del meccanismo c.d. del conto energia.
Inoltre, anche l’esclusione di alcune tecnologie, come quella basata sul silicio amorfo, ci appare una misura miope, con l’auspicio che il futuro decreto vi porti rimedio. Sebbene il decreto de quo sia un passo concreto per lo sviluppo in Italia della tecnologia solare fotovoltaica, riteniamo negativa la circostanza che una siffatta struttura incentivante non abbia previsto un sistema atto a favorire l’integrazione architettonica dei pannelli fotovoltaici, come al contrario è stato previsto, per esempio, in Germania.
Un’altra problematica potrebbe essere quella di una regolamentazione restrittiva, da parte delle regioni, per l’inserimento degli impianti fotovoltaici nel territorio; è opportuno che gli impianti fotovoltaici non siano costretti ad attraversare il “calvario” che hanno percorso e stanno percorrendo le installazioni eoliche, che, per loro natura, hanno un impatto differente sul territorio.
Altro aspetto da chiarire è se, ed in che misura, verranno tassati i guadagni derivanti dall’incentivazione.
Ulteriore elemento decisivo per favorire lo sviluppo del settore, soprattutto in relazione ai piccoli investitori privati, è la possibilità per costoro di accedere a finanziamenti a credito agevolato. Infine, ma certamente non per importanza, notiamo che in Italia i commercianti di moduli fotovoltaici si sono trovati ex abrupto con quasi 60 milioni di potenziali clienti in più: la qual cosa potrebbe portare all’incremento sia dei tempi di consegna, sia dei prezzi dei pannelli.

Per concludere, riportiamo in tabella 3 alcuni esempi di sistemi di incentivo offerti all’energia elettrica prodotta attraverso il fotovoltaico, relativi ad alcuni Paesi europei. Le esperienze più significative sono probabilmente quelle afferenti a Germania e Spagna.



Tabella 3 – Sistemi incentivanti dell’energia elettrica da fotovoltaico in Europa
 

Austria

Conto energia ventennale con un limite di 15 MW (raggiunto a quattro settimane dall’entrata in vigore del finanziamento) per sistemi installati nel 2003 e nel 2004 con tariffe di 0,6 €/kWh per impianti fino a 20 kW e di 0,47 €/kWh per impianti di taglie superiori.

Belgio

Conto energia con tariffa di 0,15 €/kWh.

Danimarca

Nessuno specifico programma per il fotovoltaico

Francia

Conto energia con tariffe di 0,15 €/kWh per impianti di potenza fino a 1 MW per un periodo di 20 anni

Germania

Conto energia ventennale con decremento annuo della tariffa del 5% dal 2005 in avanti e del 6,5% su edifici esistenti e barriere sonore dal 2006 in poi. Le tariffe sono pari a 0,46 €/kWh come valore minimo ma sono maggiormente incentivati gli impianti su edifici e barriere sonore con 0,57 €/kWh (fino a 30 kW), con 0,55 €/kWh (tra 30 e 100 kW) e con 0,54 €/kWh (sopra i 100 kW). Inoltre un premio aggiuntivo di 0,05 €/kWh è dato per impianti integrati in facciata sugli edifici.

Grecia

Conto energia con tariffe di 0,07 e 0,08 €/kWh rispettivamente sulla terraferma e sulle isole. Sono previsti finanziamenti pari al 40-50% del costo dell’investimento dell’impianto per applicazioni commerciali al di sopra dei 5 kW.

Paesi Bassi

Conto energia di 0,068 €/kWh

Portogallo

Conto energia con tariffe di 0,41 €/kWh per impianti con potenza fino a 5 kW e di 0,224 €/kWh al di sopra. Sono inoltre previsti dei finanziamenti per l’installazione degli impianti e riduzione delle imposte.

Spagna

Conto energia con tariffe basate su una percentuale del valor medio annuale della tariffa elettrica pari al 575% nel caso di impianti con potenza fino a 100 kW e al 300% oltre tale potenza. Quindi, a titolo d’esempio, tali valori sono stati rispettivamente di 0,41 e 0,22 €/kWh nel 2004. La durata del finanziamento è pari a 25 anni e a seguire la tariffa è ridotta all’80%. Gli impianti sopra i 100 kW posso sceglie tra due modalità di cessione dell’energia a tariffa fissa o a prezzo variabile.

Svezia

Nessun programma specifico per il fotovoltaico

Svizzera

Disciplina del net metering con tariffa in conto energia a circa 0,10 €/kWh. In diversi cantoni sono offerti dei finanziamenti per l’installazione di impianti.

 


Riferimenti bibliografici
Decreto 28 luglio 2005
www.grtn.it
www.aper.it
FV Fotovoltaici, n.5 settembre- ottobre 2005
Nuova Energia, Novembre-Dicembre 2005
www.europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/vision-report-final.pdf


__________________________________________

* lanfranconi@aper.it
** APER, with its 250 members, acts as a non-profit association and is promoting a wider culture of renewables in respect of the environment and in the view of a fully sustainable development. APER is surely a relevant actor in the Italian renewable energies market, its form of association and its composition of producers guarantee the independence of the organisation and the representation of all forms and sizes of technology.

 

1 E’ la tecnica per la quale, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia volti principalmente alla copertura del proprio fabbisogno di energia, il gestore di rete locale installa appositi contatori bidirezionali che contabilizzavano sia l’energia prodotta che consumata. Questa tecnica di misura e, in ultima analisi, di fatturazione consente al soggetto che installa un impianto di produzione di piccola taglia di poter contabilizzare a proprio favore l’eventuale energia prodotta in sovrappiù rispetto ai propri consumi, salvo successivamente recuperare il “credito” di energia qualora l’energia prodotta sia minore di quella consumata in quell’istante.
2 Sottolineiamo soltanto che le domande presentate al GRTN sono state accolte a partire dal 19 settembre 2005 ed in soli 12 giorni sono stati raggiunti e superati i 100 MWp previsti dal Decreto