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Il principio di “inammissibilità implicita” delle offerte economiche violative
del canone di intangibilità degli oneri per la sicurezza nei pubblici appalti
(note a margine della sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 1 ottobre
2010, n. 11289).
PASQUALE D'ANGIOLILLO
1. Con la sentenza n. 11289, depositata lo scorso 1 ottobre 2010, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione di Salerno – ha segnato
un’ulteriore tappa del processo di “civilizzazione” del “conflitto
concorrenziale” tra imprese partecipanti ai pubblici appalti, connotando il
modus operandi della Pubblica Amministrazione nel segno della tutela dei
diritti dei lavoratori.
Con la laconica motivazione contenuta nella pronuncia in commento, i giudici
amministrativi salernitani hanno, infatti, statuito la comminatoria della
sanzione espulsiva a carico delle imprese che, nell’ambito dei procedimenti ad
evidenza pubblica, presentano un’offerta economica in cui la parte afferente
agli oneri per la sicurezza sia inferiore allo specifico importo predeterminato
nella lex specialis per tali finalità.
Tanto anche qualora il bando non contempli siffatto vulnus a pena di
esclusione.
Il dictum dei giudici amministrativi salernitani consacra, dunque,
incontrovertibilmente un principio di “inammissibilità implicita” delle proposte
che, nei pubblici appalti, violino il canone di intangibilità del costo per la
sicurezza.
2. La vicenda de qua scaturisce da un ricorso proposto dal Consorzio
“S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni”, che ha impugnato i provvedimenti con
cui l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino aveva approvato gli
atti relativi all'affidamento, a beneficio della società consortile “Team
Service” a r. l., del primo lotto del servizio di pulizia e sanificazione dei
plessi aziendali.
In ragione dell'esclusione dalla procedura di gara, il predetto Consorzio ha
interposto gravame al T.A.R., lamentando, da una parte, la violazione del
disciplinare di gara e dell’art. 82, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall'altra,
l’inosservanza dei canoni generali vigenti in materia di offerte nei pubblici
appalti.
A fronte di tali censure, la società consortile aggiudicataria, costituitasi in
giudizio, ha, a sua volta, articolato ricorso incidentale, eccependo che il
ricorrente fosse privo di legittimazione, con conseguente inammissibilità del
rimedio principale, atteso che, per le modalità di presentazione ed i contenuti
dell’offerta, l’ammissione del Consorzio “S.G.M. Servizi Generali e
Manutenzioni” alla gara era illegittima.
Ciò sulla scorta del rilievo che lo stesso Consorzio, nel presentare l’offerta,
aveva indicato un costo per la sicurezza, ripartito per anno, chiaramente
inferiore agli oneri dettagliatamente previsti nel disciplinare di gara per il
quadriennio di durata dell’appalto, non suscettibili di riduzione.
3. Poiché l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale avrebbe potuto
determinare l’esclusione del Consorzio “S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni”
dalla partecipazione alla gara, vulnerando il presupposto legittimante l’azione,
il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito di procedere, prima di ogni
altra delibazione, alla valutazione dei motivi in esso contenuti.
Tale opzione è conforme a principi fondamentali del processo amministrativo, in
particolare correlati alla funzione difensiva e conservativa tipica del ricorso
incidentale, che, tendendo a paralizzare il rimedio principale, costituisce uno
strumento di «difesa attiva» (F.
LUBRANO, L’impugnazione incidentale nel giudizio
amministrativo, in Rass. dir. pubbl., 1964, p. 772).
Invero, la natura subordinata ed eventuale di tale mezzo ha indotto a ritenere
che l’esame del ricorso introduttivo debba essere, di regola, compiuto per
primo, salvi i casi di ricorso incidentale cd. “interdittivo” o “preclusivo”,
ossia allorquando il giudice amministrativo, analizzando i due gravami, accerta
che l’accoglimento del cd. “controricorso” è idoneo ad esautorare l’interesse
del ricorrente principale.
Sicché, in ossequio ad un criterio di economia processuale, da coordinarsi con
il principio della “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, il
Giudicante, per ragioni di priorità logica, è tenuto a dare precedenza alle
doglianze contenute nel ricorso incidentale (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1
luglio 2010, n. 16542, in Foro amm. - T.A.R., 2010, 7-8, p. 2583), atteso
che la risoluzione di tali questioni produce effetti sull’esistenza di una
condizione dell'azione (Cons. St., sez. V, 11 maggio 2007, n. 2356, in Foro
amm. - C.d.S., 2007, 5, p. 1512; id., sez. V, 15 aprile 2008 n. 1750, in
Foro amm. - C.d.S., 2008, 4, p. 1196; id., sez. VI, 30 settembre 2008 n.
4686, in Foro amm. - C.d.S., 2008, 9, p. 2511).
Tale impostazione è stata confermata dal Codice del Processo Amministrativo
(D.lgs. n. 104/2010), il cui art. 42, primo comma, tenendo conto anche della
pregressa elaborazione giurisprudenziale, ricollega la dipendenza dell’esame
della questione incidentale non già alla domanda ma all’interesse, continuando
ad ammettersi il vaglio prioritario del ricorso incidentale con pregiudizialità
logica rispetto a quello principale.
La dottrina ha ritenuto che il ricorso incidentale, costituendo eccezione in
senso tecnico, è «veicolo necessario ed insostituibile» proprio per
contestare la legittimazione del ricorrente principale (R.
GIOVAGNOLI, Il ricorso incidentale, in
www.giustizia-amministrativa.it), osservando, altresì, che «non esiste un
ricorso in materia di appalti che non sia accompagnato, ineluttabilmente, anche
da un ricorso incidentale» (G. VIRGA,
La natura ambivalente del ricorso incidentale (di eccezione processuale e di
mezzo di impugnazione, in www.lexitalia.it).
Dal canto suo la giurisprudenza, con la decisione dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 11 del 10 novembre 2008 (in
www-giustizia-amministrativa.it), aveva già confermato che, nelle
controversie relative ai pubblici appalti, a seconda dei casi, il giudice
amministrativo, nella trattazione del ricorso principale e di quello
incidentale, può discrezionalmente scegliere di esaminare con precedenza quello
che risulta decisivo per dirimere la lite, salva, tuttavia, la peculiarità della
vicenda in cui abbiano partecipato alla gara due soli concorrenti, ciascuno dei
quali abbia impugnato l’atto di ammissione dell’altro. In tal caso, qualunque
sia il ricorso esaminato e ritenuto fondato per primo, il giudice amministrativo
deve tener conto dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione
della procedura di evidenza pubblica e deve esaminare anche l’altro ricorso,
quando la fondatezza di entrambi comporta l’annullamento di tutti gli atti di
ammissione e, per illegittimità derivata, anche dell’aggiudicazione, con il
conseguente obbligo dell’amministrazione di indire una ulteriore gara (in
termini, tra le tante, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 26 novembre 2008, n.
1689, in in Foro amm. – T.A.R., 2008, 11, p. 2985; Cons. Stato, Sez. V,
19 maggio 2009, n. 3076, in Foro amm. – C.d.S., 2009, 5, p. 1287).
4. Va immediatamente rilevato che il decisum del Tribunale Amministrativo
salernitano assume valenza paradigmatica nel quadro di una corretta ed
equilibrata definizione dei valori fondamentali relativi al rapporto sussistente
fra le regole del mercato e le garanzie da apprestare a quel coacervo di diritti
incomprimibili della persona (e, dunque, anche del lavoratore) riassunto, dalla
dottrina, nel termine «dignità umana» (M.
LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema
costituzionale, Padova, 1983, p. 208;
P. CERBO, La scelta del contraente negli appalti
pubblici fra concorrenza e tutela della “dignità umana”, in Foro amm.
- T.A.R., 2010, 5, p. 1875 e ss.).
Tale tematica trova, infatti, ancoraggio giuridico fondamentale nelle previsioni
della Carta costituzionale (artt. 2, 3, 32, 38 e 41 Cost.) ed è espressamente
salvaguardata anche nel quadro ordinamentale europeo.
Nella specie, l’art. 2 della versione consolidata del Trattato sull'Unione
Europea (che ha recepito, con le modifiche introdotte a Lisbona il 13 dicembre
2007, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE) riconosce alla «dignità
umana» il ruolo di «valore fondante» e «comune» per gli Stati
membri.
In linea con la prospettiva europea, la protezione della «dignità umana»
(e degli altri valori ad essa intimamente collegati) ispira anche diverse
disposizioni dell’ordinamento interno e, in particolare, la legislazione
applicabile agli appalti pubblici, un tempo considerata refrattaria a
qualsivoglia forma di riconoscimento e di garanzia degli interessi
“contrapposti” a quello della produzione (ad avviso di
M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema
costituzionale, Padova, 1983, p. 208, «la libertà e la sicurezza non
possono [...] far riferimento ad interessi che non siano già allo stesso tempo
compresi nella espressione “dignità” umana» e la ratio della
espressione «sovrabbondante» dell’art. 41, comma 2, della Costituzione «è
quella di offrire agli interessi antagonisti a quello della produzione la tutela
più ampia possibile»).
Pur vero è che relativamente ai principi (di matrice europea) di concorrenza,
non discriminazione, libera circolazione delle merci e dei servizi, le clausole
(per così dire) “di tutela sociale” sono ammesse «in una posizione di
subordinazione, nella misura in cui non producano effetti distorsivi e
limitativi del mercato» (C. ALBERTI, Tutela ambientale, politica sociale
e appalti: verso uno sviluppo sostenibile del Mercato unico. Primi interventi
interpretativi della Commissione Ce, in RTA, 2002, 1, pp. 181 e ss.).
E ciò nonostante sia solennemente sancito, nel Codice del 2006 (si cfr. art. 2,
commi 1 e 2, D.lgs. n. 163/2006), che, tra i principi da rispettare
nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture, «il
principio di economicità [può] essere subordinato [...] ai criteri, previsti dal
bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e
dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile».
5. L’esame dell’apparato normativo posto a presidio della salute e della
sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, non può non essere coordinato, in primis, con le
disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mediante cui è stata
data attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
È fondamentalmente attraverso tale disciplina che il Legislatore, conformemente
al modello europeo secondo cui occorre «pensare in termini di costi non
della, ma per la sicurezza» (P. SOPRANI,
I costi della sicurezza: profili di responsabilità dei soggetti coinvolti,
in ISL, 2006, 7, pp. 397 e ss.), ha provveduto ad una «revisione della
normativa in materia di appalti».
Con tale impostazione sono state, dunque, previste, da una parte, misure tese a
«migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed
appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi
[…], considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici […]»;
dall’altra, iniziative volte a «modificare il sistema di assegnazione degli
appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non
determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori».
Nella delega, poi, la riforma del Codice dei contratti pubblici è stata ispirata
alla finalità di prevedere «che i costi relativi alla sicurezza debbano
essere specificatamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
oggetto di appalto» (art. 1, comma 2, lettera s), punto 3, della legge n.
123/2007).
In relazione a siffatto principio, l’art. 8 ha sostituito la pregressa
formulazione dell’art. 86, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006, già introdotto
con il comma 909 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),
stabilendo che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici,
gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare l’adeguatezza e la sufficienza del
valore economico non solo rispetto al costo del lavoro ma anche in riferimento
al costo relativo alla sicurezza.
Peraltro, sempre con riguardo al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2,
lettera s), punto 3, della legge n. 123/2007, è stato significativamente
previsto (come già, peraltro, stabilito dall’art. 131, comma 3, D.lgs. n.
163/2006), che il costo per la sicurezza non può essere asservito alla logica
del ribasso.
Nel solco di tali orientamenti, nello stesso Codice è stato anche escluso il
confronto concorrenziale su alcune scelte organizzative dell’impresa offerente,
privata della potestà di giustificare un’offerta eccessivamente bassa con
trattamenti salariali per i propri lavoratori inferiori ai minimi inderogabili
stabiliti ex lege o con risparmi relativi agli oneri di sicurezza (art.
87, commi 4 e 5, D.lgs. n. 163/2006).
6. Ed invero, l’impianto giuridico che sorregge la decisione dei magistrati di
piazza San Tommaso d'Aquino è rinvenibile proprio nel combinato disposto di cui
ai predetti artt. 86 e 87 del Codice dei contratti pubblici.
Più precisamente, il comma 3-bis dell’art. 86 stabilisce, inequivocabilmente,
che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».
Il successivo comma 3-ter, poi, sancisce, altrettanto indefettibilmente,
che «il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta».
In coerenza con tale precetto, il comma 4, ultimo periodo, dell'art. 87 del
predetto Codice dei contratti pubblici, dispone, parimenti, che i costi per la
sicurezza «devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture».
È, dunque, di solare evidenza che le disposizioni testé richiamate rivelano il
deliberato fine del Legislatore di non permettere che sull’“altare della
concorrenza” siano “immolate”, da una parte, le garanzie remunerative e,
dall’altra, il valore della sicurezza sul luogo di lavoro, dovendosi
necessariamente prevedere, in sede di offerta, una differenziazione tra il
corrispettivo per l’esecuzione della prestazione, oggetto di appalto, e gli
oneri impiegati per assicurare la salute e l’incolumità dei lavoratori.
In tal modo, viene ridimensionato il tasso di discrezionalità delle stazioni
appaltanti e limitato lo spazio di autonomia degli appaltatori, evitando
fenomeni di «dumping imprenditoriale» (V. PASQUARELLA, La
valorizzazione della dimensione prevenzionistica degli appalti pubblici tra
vecchie e nuove fonti normative, in Lav. nelle p.a., 2009, 2, pp. 285
e ss.), non potendosi ritenere che l’importo relativo agli oneri per la
sicurezza sia “degradabile” a mero oggetto di negoziazione.
7. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, statuito che la
lettura combinata delle norme del D.lgs. n. 163/2006 innanzi evocate, impone ai
partecipanti alle procedure di evidenza pubblica di indicare, in maniera chiara
e determinata, l’ammontare degli oneri destinati alla sicurezza, al fine di
permettere l’accertamento della congruità e dell’attendibilità dell’offerta in
relazione a tale quantificazione (in particolare, Cons. St., sez. V, 30 ottobre
2003, n. 6767, in Foro amm. – C.d.S., 2003, p. 3000; T.A.R. Liguria, II,
11 luglio 2008, n. 1485, in Foro amm. – T.A.R., 2008, 7-8, p 1994; T.A.R.
Toscana, II, 31 ottobre 2007, n. 3565, in Foro amm. – T.A.R., 2007, 10,
p. 3061).
Peraltro, la decisione del T.A.R. salernitano segue, pur non richiamandone gli
estremi, la medesima traiettoria esegetica già tracciata, proprio recentemente,
dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, il quale ha evidenziato
come le imprese concorrenti siano tenute a «segnalare gli oneri economici che
ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di
sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione
dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione
appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la
sicurezza»; precisando, altresì, che «la mancanza di una specifica
previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie che la disciplina del
Codice in materia sia immediatamente precettiva ed idonea ad eterointegrare le
regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi
per la sicurezza» (Cons. St., sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849, in
www.lexitalia.it).
Tale assunto diverge da un precedente orientamento dello stesso Giudice
amministrativo di appello (Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2949, in
www.lexitalia.it) che aveva ritenuto legittima l’ammissione in gara di una
impresa che, nell’offerta economica, aveva dichiarato un importo degli oneri per
la sicurezza inferiore rispetto alla previsione della lex specialis,
in quanto il valore economico presente nel bando di gara doveva essere
considerato meramente indicativo, laddove correlato ad un progetto preliminare.
8. Nei sensi di cui alla sentenza in esame si è, altresì, espressa la stessa
Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che ha più volte ribadito che «nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato. Come anche richiamato dalla Determina 3/2008
dell’Autorità, ciò significa che nella predisposizione delle gare, cioè dei
bandi e della documentazione, il costo per la sicurezza deve essere
specificamente indicato, separato dalla base d’asta, anche se pari a zero»
(da ultimo, vedasi Determinazione n. 10 del 25.2.2010).
9. Né potrebbe inferirsi che, nell’ipotesi di contravvenzione alle norme del
Codice dei contratti pubblici che impongono l’indicazione preventiva dei costi
per la sicurezza, non sia consentita l’estromissione del concorrente, in difetto
di una clausola del bando di gara recante l’espressa clausola di esclusione.
Ciò perché siffatta, eventuale lacuna non può che ritenersi recessiva rispetto
alla natura costituzionalmente sensibile degli interessi tutelati.
Accogliendo una opzione ermeneutica di segno differente si potrebbe, infatti,
concretare un’inammissibile interpretatio abrogans della disciplina
relativa agli oneri per la sicurezza, posta a presidio dell’intangibilità di
diritti fondamentali della persona umana e del lavoratore, quali quelli alla
vita e alla salute.
D’altro canto, in tale prospettiva, la mancata previsione di una specifica
disposizione della “legge di gara” tesa a sanzionare la carenza dell’indicazione
specifica degli oneri predetti può ben superarsi con l’ausilio del canone di
integrazione automatica delle clausole del bando, in applicazione delle
previsioni generali di cui agli artt. 1339 e 1374 del Codice Civile.
10. Conclusivamente, l’aderenza del caso di specie alle coordinate normative ed
interpretative innanzi enunciate consente di approvare pienamente la soluzione
abbracciata dai Magistrati amministrativi di Salerno, ritenendosi assolutamente
corretto e condivisibile che il pedissequo ossequio delle norme per la sicurezza
dei lavoratori assuma valenza di condicio sine qua non ai fini della
partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dirette all’affidamento dei
pubblici appalti.
Tanto vieppiù in relazione al triste stillicidio di vite stroncate nei luoghi di
lavoro.
T.A.R. Campania –
Salerno, Sez. I, 1 ottobre 2010, n. 11289 - Pres. ff. ed Est.
GUADAGNO - Consorzio
“S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni” (avv.ti A. D.L. e B.M.) c. Azienda
Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino (avv. G. S.) e Società Consortile
“Team Service” a r.l. (avv. L. L.)
Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Ordine di trattazione
rispetto al ricorso principale – Trattazione del ricorso incidentale in via
prioritaria – È una facoltà rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice
amministrativo – Accoglimento del ricorso incidentale esaminato in via
prioritaria – Determina di regola la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso principale.
Il ricorso incidentale, rivolto avverso il medesimo provvedimento impugnato
in via principale, va esaminato tenendo conto delle esigenze di economia
processuale e del principio della “corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato”, costituendo una eccezione in senso tecnico, la cui fondatezza
preclude l’accoglimento del ricorso principale. Il giudice amministrativo, nella
trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, per ragioni di
priorità logica, può dare precedenza all’esame del ricorso incidentale che
risulti fondato, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.
Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Offerta – Oneri per la sicurezza
– Indicazione di un importo inferiore a quello predeterminato nel bando –
Violazione del principio di intangibilità del costo per la sicurezza – Sussiste
– Illegittimità.
Nella procedura di evidenza pubblica esperita per l’affidamento di un appalto
di servizi, risulta illegittima, per violazione del principio di intangibilità
del costo per la sicurezza, sancito dall'art. 86, comma 3 ter, D.lgs. n.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici), l’ammissione di una impresa che abbia
indicato, nell’offerta economica, un importo relativo agli oneri per la
sicurezza inferiore a quello previsto dal bando di gara, non suscettibile di
riduzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 436 del 2009, proposto da:
Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni, rappresentato e difeso dagli
avv. A. D.L., B. M., con domicilio eletto presso Avv. A. D.L. in Salerno;
contro
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, rappresentato e difeso
dall’avv. G. S., con domicilio eletto presso Avv. G. S. in Salerno, Segreteria
Tar Salerno;
nei confronti di
Soc. Consortile Team Service a r. l., rappresentato e difeso dall’avv. L. L.,
con domicilio eletto presso Avv. L. L. in Salerno;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della delibera aziendale n.104/09, recante l’approvazione degli atti di gara
relativi all’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei plessi
aziendali I lotto; 2) dei verbali di gara nn.2-5-6-7-9 e 10/08 e n.6/09; 3)
dell’atto n.1330/09;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati di Avellino e di Soc. Consortile Team Service A.R.L., che ha presentato
anche ricorso incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Sabato
Guadagno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in
esame, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali
l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha proceduto
all’approvazione degli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione dei plessi aziendali I lotto a favore della Soc.
Consortile Team Service a r. l..
A sostegno del gravame sono state prospettate le seguenti censure:
1) violazione del disciplinare di gara, dell’art.82 del D.Lvo n.163/2006 e dei
principi in materia di presentazione e validità delle offerte;
2)violazione della disciplina di gara ed eccesso di potere per carenza
istruttoria, di motivazione e di presupposti e violazione dell’art.3 L.241/90.
L’aggiudicataria società Consortile Team Service a r. l. ha presentato anche
ricorso incidentale.
Si sono costituiti in giudizio la resistente Amministrazione e la società
aggiudicataria, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La società aggiudicataria ha presentato anche ricorso incidentale.
Con ordinanza n. 436/2009 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare presentata
dalla società ricorrente.
Alla pubblica udienza odierna il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
La presente impugnativa ha ad oggetto i provvedimenti in epigrafe, con i quali
l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha proceduto
all’approvazione degli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione dei plessi aziendali I lotto a favore della Soc.
Consortile Team Service s.r.l..
La società aggiudicataria Soc. Consortile Team Service a r. l., ha presentato
ricorso incidentale, assumendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara della
società ricorrente, che invece avrebbe dovuto essere esclusa.
Ritiene il Tribunale, anche in ossequio ad esigenze di economia processuale, di
trattare prioritariamente il ricorso incidentale, in quanto lo stesso contiene
censure che, se accolte, comporterebbero l’esclusione del ricorrente Consorzio
S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni dalla partecipazione alla gara, con
conseguente inammissibilità del ricorso principale per difetto di
legittimazione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, viene in rilievo la doglianza, con
la quale viene dedotta la violazione dell’art. 8 del D.L.vo n. 163/2006, del
T.U. n. 81/2008 e della lex specialis di gara, in quanto il Consorzio ricorrente
avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato un offerta
economica inferiore a quella sancita dal bando di gara.
La censura è meritevole di accoglimento.
Infatti il disciplinare di gara sancisce espressamente per l’intero quadriennio
un importo, per quanto concerne gli oneri di sicurezza di 170.460 €, non
soggetto a ribasso. Tali oneri di sicurezza, ripartiti su base annua, comportano
un importo annuale di € 42.660, che per espressa statuizione normativa sono
intangibili e non possono essere ribassati.
Invece nella fattispecie in esame il consorzio ricorrente ha indicato un costo
di sicurezza su base annua di € 8.400, che è nettamente inferiore a quello
previsto dal bando di gara, non suscettibile di riduzione. Pertanto l’offerta
del consorzio ricorrente risulta illegittima per violazione del principio di
intangibilità del costo di sicurezza sancito dall’art. 86 comma terzo del
decreto legislativo 163/2006 e della lex specialis.
L'accoglimento di tale censura è di per sè sufficiente a precludere alla società
ricorrente la partecipazione alla gara e consente al Collegio di dichiarare
l’assorbimento degli ulteriori profili di censura.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso incidentale è fondato e va
accolto con conseguente inammissibilità del ricorso principale per difetto di
legittimazione attiva del ricorrente Consorzio S.G.M. Servizi Generali e
Manutenzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura determinata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno – Prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sul ricorso incidentale,
- accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Soc. Consortile Team Service
s.r.l..
- dichiara l’inammissibilità del ricorso principale proposto dal Consorzio
S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni,
- condanna il ricorrente Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni al
pagamento delle
spese processuali, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), a
titolo di onorari, rimborsi e spese, oltre IVA e Cassa come per legge, in favore
di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Sabato Guadagno, Presidente FF, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 14/02/2011