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D. L. 29 dicembre 2010 n. 225 – Decreto “Mille proroghe” –
Liberalizzazione Wi-Fi
CARLO RAPICAVOLI*
Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 29.12.2010, ha fatto venir meno l’obbligo di identificazione e
registrazione dei fruitori del servizio da parte dei soggetti che mettono a
disposizione dell’utenza apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni
anche telematiche nonché dai soggetti che offrono accesso alle reti telematiche
utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico.
Tale obbligo era previsto dall’art. 7 del D. L. 27 luglio 2005 n. 144,
convertito in Legge 31 luglio 2005 n. 155 recante “Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale”.
Con il D. L. 225/2010 è stato disposto:
1) La proroga al 31.12.2011 dell’obbligo di richiedere al Questore la licenza
per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel
quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche;
2) L’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’art. 7 del D. L. 144/2005 che prevedevano,
tramite apposito Decreto Ministeriale, le misure che il titolare o il gestore di
un esercizio in cui si svolgono tali attività è tenuto ad osservare per il
monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi
dati, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati
su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non
vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet
utilizzando tecnologia senza fili.
Le misure in dettaglio erano previste dal Decreto del Ministro dell’Interno 16
agosto 2005 che prevedeva appunto l’obbligo, fra gli altri, di:.
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso
agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate;
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima
dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati
anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la
riproduzione del documento presentato dall'utente;
c) adottare le misure per il monitoraggio delle attività;
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei
terminali messi a disposizione.
Con l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’art. 7 del D. L. 144/2005, viene meno
anche l’efficacia del D. M. 16 agosto 2005 e delle misure di controllo in esso
previsti.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 10/01/2011