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Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia
CARLO RAPICAVOLI*
L’art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs.
150/2009, prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia
dei dipendenti pubblici sia inviato direttamente all’INPS dal medico o dalla
struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, con le medesime modalità previste
per il settore privato.
Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo invia immediatamente, sempre per
via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.
Nella Gazzetta Ufficiale del 19.03.2010 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero della Salute 26 febbraio 2010 contenente la “definizione delle
modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia al SAC (Sistema di Accoglienza Centrale)”.
Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l’innovazione tecnologica, con Circolare n. 1/2010 del 19.03.2010, ha emanato le
indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 55-septies.
La citata Circolare, dopo aver fornito indicazioni per i medici sulle modalità
di acceso ai servizi erogati dal SAC e di registrazione delle relative
credenziali, prevede le seguenti disposizioni per il lavoratore:
1) deve fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura
sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale;
2) deve dichiarare al medico l’amministrazione di appartenenza;
3) deve fornire al medico l’indirizzo di reperibilità da inserire nel
certificato, se diverso da quello di residenza o domicilio abituale in
precedenza comunicato all’amministrazione;
4) può chiedere al medico copia cartacea del certificato oppure l’invio ad una
propria casella di posta elettronica o il numero di protocollo identificativo
del certificato emesso.
L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di
recapitare l’attestazione di malattia all’amministrazione entro 2 giorni
successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’obbligo del dipendente di
segnalare tempestivamente all’amministrazione la propria assenza all’indirizzo
di reperibilità per i successivi controlli medico fiscali.
L’INPS (o INPDAP) mette a disposizione dei lavoratori le attestazioni di
malattia relativi ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e
il numero di protocollo del certificato, il lavoratore potrà accedere
direttamente al sistema dell’istituto previdenziale per visualizzare il relativo
attestato.
L’INPS (o INPDAP) mette a disposizione dell’amministrazione le attestazioni di
malattia secondo le seguenti modalità:
a) con accesso diretto al sistema INPS (o INPDAP) tramite apposite credenziali
che vanno richieste all’INPS entro 20 giorni dall’emanazione della circolare del
19 marzo;
b) mediante invio alla casella di posta certificata comunicata
dall’amministrazione all’istituto di previdenza (INPS o INPDAP).
Se il lavoratore lo richiede, l’Amministrazione deve trasmettere entro 24 ore
dalla ricezione, gli attestati di malattia alla casella di posta elettronica
nominativa o di posta certificata del dipendente.
I tempi di attuazione delle nuove modalità sono i seguenti:
1) a decorrere dal 3 aprile 2010, il medico curante procede, in via telematica,
alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di
malattia;
2) fino al 19 giugno è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di
procedere al rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità attualmente
vigenti;
3) dal 19 giugno 2010 la trasmissione è effettuata esclusivamente per via
telematica.
Sono previste apposite sanzioni a carico dei medici che non osservano gli
obblighi di trasmissione telematica; l’amministrazione è tenuta a segnalare le
eventuali violazioni o anomalie riscontrate entro 48 ore alla ASL di
riferimento.
Restano confermate tutte le altre disposizioni relative alla disciplina delle
assenze per malattia.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 26/03/2010