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Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Applicabilità alla
normativa sul recupero dei rifiuti in procedura semplificata
CARLO RAPICAVOLI*
1. PREMESSA
Il 31 luglio 2010 è entrata in vigore la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha
convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”.
Fra i contenuti della Legge, ha suscitato ampio dibattito (su cui siamo già
intervenuti per altri aspetti in questa stessa rivista) l’art. 49, comma 4-bis,
che riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la
Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA).
2. LA S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della
Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione,
l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla
quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un
termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata
decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione
competente.
Le nuove regole prevedono che:
a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni
di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4
del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive
eventualmente richieste dalla legge;
c) l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione
della segnalazione all'amministrazione competente;
d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di
60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta
motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la
rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali
provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30
giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di
dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare
(quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti
provvedimenti;
e) è fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies
L. 241/1990;
f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA,
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo
attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque
tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa
vigente;
g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
h) Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia''
sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di
attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più
ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della
dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e
regionale.
3. ESCLUSIONI DALLA S.C.I.A.
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli
imposti dalla normativa comunitaria.
4. IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
La nuova normativa sulla s.c.i.a. parrebbe sostituirsi alla disciplina della
dichiarazione di inizio attività presente in alcune normative di settore.
Tra queste, in materia di gestione dei rifiuti, vi sono le “procedure
semplificate” attribuite alla competenza delle Province, normate dal Capo V
della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”, tra le cui
disposizioni l'art. 214, comma 9, prevede che : “Alle denunce, alle
comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte
alla disciplina degli articoli 19 e 20 della L. 241”.
Le procedure semplificate sono previste in specifica attuazione dell'articolo 11
della direttiva 74/442/C.E.E. (Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee
del 15 luglio 1975 n. 442, relativa ai rifiuti, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L
194 del 25 luglio 1975) come modificata dalla direttiva 91/156/C.E.E., norma
comunitaria che testualmente parla di casi che "possono essere dispensati
dall'autorizzazione" e quindi di una "dispensa" che l'interessato può chiedere,
ma può anche non chiedere.
Tali "Procedure Semplificate", sono state recepite nel nostro ordinamento dagli
artt. 31-32 e 33 del D.Lgs. 22/97 ed ora sono disciplinate dagli artt. 214-215 e
216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
E', altresì, intervenuto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio 5 aprile 2006 n. 186, che ha introdotto sostanziali modifiche al
D. M. 5 febbraio 1998 contenente "Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e
33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22".
Le vigenti norme tecniche fanno ancora riferimento all'abrogato testo normativo
(il D. Lgs. 22/1997), ma trovano comunque applicazione, in virtù di quanto
disposto dall'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 che, al comma 5, dispone "Sino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 (le nuove norme tecniche)
relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n.
161".
Lo Stato Italiano è stato, peraltro, "costretto" ad intervenire sulle norme
tecniche in vigore a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea
(Prima Sezione – 7 ottobre 2004) che ha sancito che “La Repubblica Italiana, non
avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, quantità massime di
rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime
di dispensa dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa
incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15
luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modifica dalla direttiva del
Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE”.
Occorre ricordare che tale Direttiva si propone di mettere un freno alla
atomizzazione dei metodi di gestione dei rifiuti, introducendo un'unica
disciplina in tutti gli stati membri, con l'obiettivo di mettere sotto controllo
l'enorme produzione di materiali di scarto in atto nella Comunità Europea.
La Direttiva interviene con pochi articoli, ma molto chiari.
Si vuole sostanzialmente sapere quanti rifiuti si producono e dove questi
recapitano, stimolandone nel contempo il recupero ed il riciclaggio, considerate
attività virtuose da incentivare e favorire nel sistema globale di gestione
A questo scopo con gli articoli 9 e 10 si prescrive che "tutti gli stabilimenti
o le imprese" i quali svolgono attività di recupero o smaltimento di rifiuti
"devono ottenere un'autorizzazione a tal fine".
Il legislatore comunitario, nella medesima Direttiva, ha introdotto con l'art.
11 una "dispensa" dall'obbligo di autorizzazione, alla quale possono accedere
determinati tipi di trattamento dei rifiuti ed a precise condizioni.
Gli artt. 214-215 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabiliscono appunto quali
sono tali condizioni, rispettando le quali possono essere attivati taluni
trattamenti dei rifiuti in modo meno complicato, con una disciplina definita
appositamente dalla Parte Quarta Capo V del citato Decreto Legislativo
"Procedure semplificate".
Le attività di gestione dei rifiuti legittimate con procedura semplificata,
rappresentano pertanto una deroga alla normale procedura autorizzatoria
ordinaria prevista dalla legge.
Va ricordato, al riguardo, che il regime semplificato rappresenta, per principio
generale, un beneficio, concesso dalla legge, al quale l'interessato può
liberamente rinunciare, assoggettandosi, per sua scelta, alla procedura
ordinaria.
Tali attività sono semplicemente "dispensate"; dall'autorizzazione, a patto però
che siano svolte esattamente come prescritto e che siano presenti i requisiti
previsti per il loro svolgimento.
Tale deroga riguarda peraltro soltanto l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività, come si evince dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'art.
214 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale testualmente recita "L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211".
Ne consegue che, laddove l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti
richieda un impianto per poter essere svolta, tale impianto deve essere già
stato costruito e deve aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per il
suo funzionamento, in quanto la comunicazione di inizio attività ai sensi degli
artt. 214 e 216 autorizza dopo 90 giorni l'esercizio delle operazioni
comunicate, ma non certamente la costruzione e la realizzazione di impianti
adibiti a tale scopo.
Il legislatore comunitario ha inoltre inserito con l'art. 13 della direttiva
citata la seguente disposizione: "Gli stabilimenti e le imprese che effettuano
le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli
periodici da parte delle autorità competenti".
E', inoltre, opportuno ricordare che:
a) le disposizioni sul recupero agevolato dei rifiuti sono caratterizzate dal
cosiddetto “principio di esclusività e tassatività” previsto sia all’art. 216
comma 1, del D. Lgs. 152/2006 che dai decreti Ministeriali attuativi della norma
agevolativa, e cioè il D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) ed ancora
il D.M. 12 giugno 2002 (relativo ai rifiuti pericolosi), in entrambi i DD.MM.
all’art.1 ultimo comma. Sulla base di tali disposizioni, le operazioni di
recupero devono essere conformi, per provenienza, per caratteristiche del
rifiuto, per modalità di recupero e per prodotti ottenuti alle disposizioni
tecniche descritte negli allegati ai DD.MM. citati. La conformità alle
operazioni descritte deve essere rigorosa ed attenta. Infatti, una
caratterizzazione dei rifiuti diversa da quella descritta o una diversa
provenienza del rifiuto rispetto a quella imposta nella norma comporta una
specifica violazione, regolata e sanzionata dall’art. 256, comma 4, del D. Lgs.
152/2006.
b) poiché la comunicazione di cui all'art. 216 attiene all'esercizio delle
operazioni di recupero di rifiuti individuati dalle norme tecniche, il soggetto
che la presenta deve, prima di tutto, dimostrare di essere già in possesso delle
autorizzazioni richieste dalle norme vigenti in materia di qualità dell'aria e
di inquinamento atmosferico da impianti industriali, relativamente allo
specifico impianto in cui effettua o intende effettuare il recupero di rifiuti
individuati. Tale dimostrazione va data mediante l'elencazione e/o allegazione
dei provvedimenti autorizzatori in possesso del soggetto che presenta la
comunicazione.
c) oltre alle disposizioni specifiche descritte negli allegati, ivi comprese le
disposizioni sui limiti per le emissioni in atmosfera ed il recupero agevolato
di energia dai rifiuti, deve prestarsi particolare attenzione anche al corpo
delle disposizioni generali, contenute nel D. M. e che costituiscono il
denominatore comune di tutte le attività oggetto di maggiore dettaglio negli
allegati al D.M. stesso;
d) va rappresentata la fondamentale importanza della certificazione di agibilità
degli impianti in cui si svolge l’attività;
e) Altro punto importante da sottolineare è il fatto che, benché non venga mai
espressamente richiamato in alcun punto della norma, dall'esame dell'art. 216
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. appare chiaro che la procedura semplificata integra
una procedura per silenzio-assenso, come espressamente ricordato più volte dal
Consiglio di Stato (cfr fra le tante sez. V n. 2707/07). Ciò significa che
l'imprenditore comunica alla provincia che intende iniziare una attività, la
quale può essere iniziata se entro novanta giorni non interviene un espresso
divieto della provincia stessa. L’art. 216, comma 4, del D. Lgs. 152/2006
dispone infatti che “La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone,
con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e
secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione”.
5. LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI E LA S.C.I.A.
E’ necessario adesso verificare se la disciplina sopra esposta per il recupero
di rifiuti in procedura semplificata è compatibile con la normativa sulla
s.c.i.a.
E’ evidente che le conseguenze e i rischi della soluzione positiva o negativa
della verifica sono significativi e rilevanti, in quanto – in caso affermativo -
ne deriva la possibilità di iniziare immediatamente l'attività, la riduzione dei
termini per un'eventuale provvedimento negativo da parte dell’autorità
competente (in questo caso la Provincia), che non potrà più essere di divieto di
inizio, ma solo di prosecuzione dell’attività, e la possibilità di procedere in
autotutela solo in presenza solo in presenza di pericolo attuale di un danno
grave e irreparabile per l’ambiente.
In senso favorevole all’estensione della s.c.i.a. anche alle procedure
semplificate sono orientati alcuni commenti che ci appaiono non condivisibili1
Occorre fare riferimento all’art. 19, comma 1, della Legge 241/1990, nel testo
introdotto dalla Legge 122/2010, che prevede: “Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio
di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una
segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione
della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.
Vediamo i singoli punti:
- “…non sia previsto alcun limite o contingente complessivo…”: le
procedure semplificate sono soggette a limiti e a quantitativi massimi di
rifiuti recuperabili, nonché ai metodi di trattamento da utilizzare previsti
dalla normativa tecnica su espressa statuizione, come abbiamo sopra indicato,
della Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione – 7 ottobre 2004);
- “…specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli
atti stessi…”: le attività di gestione dei rifiuti sono soggette a
pianificazione settoriale con i limiti, contenuti e modalità di cui all’art. 199
del D. Lgs. 152/2006 e alla disciplina regionale di settore (per il Veneto
l’art. 11 della L. R. 3/2000);
- “…sussistano vincoli…imposti dalla normativa comunitaria”: è questo il
punto decisivo di valutazione. Come abbiamo ampiamente visto in precedenza, le
procedure semplificate sono previste in specifica attuazione dell'articolo 11
della direttiva 74/442/C.E.E. come modificata dalla direttiva 91/156/C.E.E..
La normativa comunitaria impone che “tutti gli stabilimenti o imprese che
effettuano operazioni di gestione rifiuti devono ottenere l’autorizzazione
dell’autorità competente”. La direttiva comunitaria precisa che l’autorizzazione
riguarda in particolare:
- i tipi ed i quantitativi di rifiuti,
- i requisiti tecnici,
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,
- il luogo di smaltimento,
- il metodo di trattamento.
Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere
rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate
segnatamente quando il metodo di gestione previsto non è accettabile dal punto
di vista della protezione dell'ambiente.
La “dispensa” dall’obbligo di autorizzazione espressa, introdotto dal più volte
richiamato art. 11, è ammessa a precise condizioni tali per cui possa essere
assicurato che siano adottate “tutte le misure necessarie per assicurare che i
rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
e in particolare: senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la
fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse” (art. 4 della
direttiva 74/442/C.E.E.).
Tali principi vincolati sono stati trasfusi negli artt. 214 – 216 del D. Lgs.
152/2006 che disciplinano le procedure semplificate e che necessariamente devono
prevedere, per la verifica delle condizioni generali di sostenibilità, un
controllo preventivo – seppure semplificato e con tempi ridotti rispetto alle
procedure ordinarie – prima di consentire l’inizio dell’attività e sono
testualmente riportati nell’art. 1 del D. M. 5 febbraio 1998;
- va ricordato, altresì, che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008
(di modifica del D. Lgs. 152/2006) anche le attività di recupero dei rifiuti in
procedura semplificata sono assoggettate alla procedura di verifica di
assoggettabilità e/o di valutazione di impatto ambientale, sempre in attuazione
dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria;
- per espressa previsione normativa, alcune tipologie di attività di recupero di
rifiuti in procedura semplificata (rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli
fuori uso e impianti di coincenerimento), l'avvio delle attività è subordinato
all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della
comunicazione (art. 216, comma 1, del D. Lgs. 152/2006);
- è sempre utile ricordare che appare coerente ogni disposizione in materia
ambientale che prevede un controllo preventivo sull’avvio di attività di
gestione rifiuti (anche di quelle per le quali risulta ammissibile la procedura
semplificata) con il principio di precauzione sancito dall’art. 174 del
Trattato di Amsterdam, che riprende l’art. 130 R del Trattato di Maastricht, che
modifica il trattato costituivo della CE, e che testualmente riporta:"2. La
politica della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato di
tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della
Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Un
principio questo formalmente introdotto anche nel D. Lgs. 152/2006 con l’art.
3-ter inserito con il D. Lgs. 4/2008.
6. CONCLUSIONI
Per tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l’art. 19 della Legge
241/1990 (introdotto dalla Legge 122/2010), nella parte in cui prevede la
possibilità di avviare l’attività “dalla data della presentazione della
segnalazione all’amministrazione competente”, non possa trovare applicazione
nelle attività di gestione dei rifiuti, anche in procedura semplificata, in
quanto la relativa disciplina nazionale e regionale appare di diretta e concreta
derivazione da quella comunitaria e condizionata e limitata dai vincoli,
generali e specifici, da questa imposti.
E’ auspicabile comunque in tal senso un intervento chiarificatore da parte del
legislatore2.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
1 Cfr Salvo Renato
Cerruto – “La SCIA dei rifiuti” – in www.ambientediritto.it
2 La Provincia di Treviso in data 6 agosto 2010 ha formulato un
apposito quesito in tal senso al Ministero dell’Ambiente.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 20/9/2010