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La gestione semplificata dei RAEE da parte dei distributori e di assistenza: primi spunti di riflessione

 

LUCA PRATI*
 

 



Il decreto n. 65 dell’8 marzo 2010 presenta diversi aspetti di estremo interesse, pur non essendo del tutto esente da alcune (probabilmente inevitabili) criticità applicative. Sta di fatto che esso dovrebbe finalmente consentire l’operatività di un anello fondamentale della catena “virtuosa” che il D. lgs. , n.151/2005 aveva a suo tempo disegnato, mettendo finalmente in grado i distributori di AEE di svolgere il compito che la normativa riserva a loro. Viene, infatti, introdotto un regime semplificato per la raccolta ed il trasporto dei RAEE che deroga significativamente alle regole ordinarie della materia.
Le semplificazioni procedurali introdotte dal decreto distinguono tra RAEE domestici (provenienti da nuclei domestici o da altra origine ma assimilabili ai primi per natura e quantità) e professionali (risultanti da attività amministrative ed economiche).


I soggetti che possono avvalersi del regime semplificato per i “distributori”


L’articolo 1 del DM innanzitutto ribadisce che i “distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n)” del D. Lgs. 151/2005, al momento della fornitura di una nuova AEE, destinata ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito dell’apparecchiatura che viene sostituita.
Il regime derogatorio si applica quindi soltanto al “distributore”, definito come il “soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)”.
Restano quindi esclusi i “distributori” che rivendono AEE a soggetti diversi dagli “utilizzatori”, ed in particolare quindi tutti coloro che cedono le AEE esclusivamente ad altri commercianti di AEE, o che comunque si collocano in un punto della catena di distribuzione anteriore rispetto a quello posto direttamente a contatto con l’utenza delle AEE.
Ai distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, viene imposto l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.


Il “raggruppamento” di RAEE in esenzione dalle regole ordinarie


Il comma 2 del’art. 1 del DM n. 65 rappresenta la chiave di volta dell’intero decreto, in quanto prevede che “Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 152/2006” (che definisce “raccolta” l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) il “raggruppamento” dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo preventivamente comunicato, alle condizioni di cui si dirà qui di seguito.
L’equiparazione dello “stoccaggio” dei RAEE presso il distributore ad una operazione di “raccolta”, quando in effetti, per la sua durata, esso sarebbe piuttosto da classificare quale “deposito preliminare” (D15) o “messa in riserva” (R13), è evidentemente una stonatura rispetto alle definizioni consolidate del D. lgs. 152/2006.
Probabilmente l’equiparazione al “deposito preliminare” avrebbe comportato problemi di coordinamento con le definizioni (ed i relativi regimi) di “deposito temporaneo1, che si ha solo quando i rifiuti sono raggruppati in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo di produzione (circostanza che evidentemente non si verifica nel caso dei RAEE “raggruppati” dal distributore, e di “deposito preliminare”, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 6 lettera m) dell’ art 183 lettera m) del D. Lgs 152/2006). Nella sostanza tuttavia non pare potersi dubitare del fatto che sia stata introdotta una nuova fattispecie di “deposito temporaneo”, al di fuori delle condizioni di cui al Testo Unico ambiente ed in aggiunta a tale fattispecie.


Le condizioni per la legittimità del “raggruppamento” presso i distributori


In ogni caso il “raggruppamento” (in sostanza, il deposito), deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni, in mancanza delle quali l’operazione diviene abusiva.
La prima delle condizioni richieste dal decreto è che il “raggruppamento” riguardi esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005, provenienti dai nuclei domestici; ai sensi del D. lgs. 151/2005, sono “RAEE provenienti dai nuclei domestici” tanto i RAEE originati dai nuclei domestici veri e propri che i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
In sostanza, deve trattarsi di RAEE “domestici” in senso stretto o destinati ad uso professionale, purché della medesima tipologia e quantità di quelli abitualmente acquistati dal pubblico presso i dettaglianti che si rivolgono principalmente ai consumatori.
Il distributore, pertanto, non potrà “raggruppare” in regime semplificato RAEE chiaramente “professionali”, fatto salvo quanto si dirà in seguito.
Il secondo requisito perché possa operare il regime agevolato è che i RAEE siano trasportati direttamente presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1), del D. Lgs. n. 151/2005 (e cioè i centri di raccolta comunali di cui al DM 8 aprile 2008) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.
Il senso della norma è chiaro: i RAEE dovranno essere rimossi con cadenza almeno mensile, ed in ogni caso (quindi anche prima di tale termine) quando abbiano raggiunto il quantitativo di 3500 Kg, da intendersi come limite massimo per la liceità dello stoccaggio.
Inoltre, lo stoccaggio dei RAEE diviene abusivo se essi non siano effettivamente e regolarmente destinati ai centri di raccolta comunali, e solo ad essi. Qualsiasi altra destinazione (ad esempio, il loro invio diretto presso un centro di trattamento, o presso un luogo di stoccaggio privato autorizzato alla messa in riserva o al deposito preliminare), non consentirebbe all’esenzione di operare, e renderebbe il “raggruppamento” preliminarmente effettuato presso il distributore illegittimo.
La terza ed ultima condizione impone che il raggruppamento dei RAEE sia effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.
La comunicazione di cui all’articolo 3 è quella fatta ai fini dell'iscrizione dai distributori, che debbono presentare alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità anche l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto e quello diverso ed eventuale presso il quale sono comunque raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, specificando altresì il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa.
I RAEE devono inoltre essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi; viene altresì ribadito il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. E' poi necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.


Modalità semplificate di tenuta dei registri e documenti di trasporto.

In aggiunta alla possibilità di stoccaggio dei RAEE presso il distributore vengono poi introdotte modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico, che si intende sostituito dalla compilazione, all'atto del ritiro del RAEE, di uno schedario numerato progressivamente, da integrarsi con i documenti di trasporto.
Per quanto riguarda il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, viene previsto che esso, per giovarsi del regime semplificato, debba essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui all’articolo 2 e 3, e limitatamente:
a) al tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento (ovviamente nel caso in cui sia prevista contrattualmente tra distributore e “consumatore” una tale modalità di ritiro);
b) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, al tragitto dal punto di vendita al luogo ove e' effettuato il raggruppamento medesimo;
c) al tragitto dal luogo ove é effettuato il raggruppamento al centro di raccolta.
In tutti i suddetti casi, il quantitativo complessivo di RAEE trasportati non deve essere mai superiore a 3500 kg, e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
I distributori devono inoltre adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, operazini che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate e quindi soggetti alle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006.
Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 del DM possono essere effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. In prima applicazione del decreto basta comunque una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che si esprimerà sul rigetto o accoglimento della domanda di iscrizione.

Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE


Ai sensi dell’art. 5, le forme semplificate e gli esoneri di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
In questa ipotesi, il regime di deroga di cui si possono avvalere gli installatori e i centri di assistenza è strettamente limitato ai RAEE provenienti dai “nuclei domestici” (con esclusione quindi di quei RAEE di origine professionale ma equiparati ai domestici in ragione della loro natura e quantità). La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta deve essere attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. L’eventuale falsa dichiarazione resta ovviamente punita penalmente, ai sensi delle sanzioni richiamate dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. E’ evidente la volontà di escludere assolutamente i RAEE professionali dalle esenzioni di cui si possono avvalere gli installatori.


I RAEE professionali.


All’art. 5 del DM vengono introdotte modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali, e si prevede che le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 151/2005 (il quale, ricordiamo, prevede che, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 circa le modalità di finanziamento, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali).
In tali ipotesi i RAEE professionali sono raggruppati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) (raggruppamento presso il punto vendita o altro luogo preventivamente comunicato) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). Data la natura dei RAEE, essi ovviamente non potranno accedere ai centri di raccolta comunali.
Viene precisato che per le utenze professionali, il tragitto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), s'identifica con quello dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 5.
La norma speciale riguarda solo i “distributori di AEE”: restano quindi esclusi tutti gli altri soggetti che operano per conto dei produttori, anche se “formalmente incaricati” del ritiro di RAEE, quali ad esempio i vettori che si limitino a ritirare i RAEE ma che non sono parte della catena commerciale di distribuzione dei produttori (a meno che non agiscano per conto di un distributore incaricato).
I distributori di AEE professionali debbono inoltre essere formalmente incaricati del ritiro nell’ambito di un sistema di raccolta separata organizzato, su base individuale o collettiva, dai produttori di AEE, nell’ambito dell’obbligo di sostenimento dei costi relativi al ritiro dei RAEE professionali previsti dall’art. 12 del D. lgs. 151/2005.
La norma in pratica consente ai distributori di AEE professionali di avvalersi della possibilità di effettuare il “raggruppamento” in regime semplificato dei RAEE che abbiano ritirato per conto di un produttore di AEE (o di un sistema collettivo istituito dai produttori, quale ad esempio i consorzi).
I distributori quindi diventano a tutti gli effetti soggetti titolati a stipulare accordi anche con i sistemi collettivi di produttori per procedere al ritiro dei RAEE contestualmente alla vendita di nuove AEE. Sono evidenti le possibilità pratiche che la norma presenta, in quanto consente di integrare i distributori di AEE professionali nel complessivo sistema che va dalla produzione della AEE fino al suo smaltimento a fine vita, favorendo anche sinergie tra i produttori, i quali potranno, ad esempio, avvalersi reciprocamente dei rispettivi “distributori”, tanto più quando essi trattino diverse marche concorrenti, per il ritiro dei relativi RAEE nell’ambito delle singole transazioni commerciali.
L’art. 6 prevede che il trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali debba essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, secondo le modalità e alle medesime condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del DM.
Il distributore potrà quindi incaricare un vettore, il quale si avvarrà comunque delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto, pur non potendo effettuare presso di sé alcun “raggruppamento” di RAEE.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 del DM si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;

b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
Vale qui quando già detto per i distributori di AEE professionali, fermo il fatto che le esenzioni per tali soggetti sono rigidamente delimitate alla fase del raggruppamento dei RAEE presso il loro esercizio (non essendo quindi consentito effettuare il deposito presso un luogo diverso, anche se previamente comunicato), e trasporto fino ai centri autorizzati indicati dai produttori.
L’art. 8del DM precisa che la realizzazione e gestione dei centri di raccolta previsti dal D. Lgs. 151/2005 si svolge con le modalità di previste dal DM dell'8 aprile 2008, chiarendo al di là di ogni dubbio che essi, ed essi soltanto, sono i “centri di raccolta” cui debbono essere destinati i RAEE domestici disciplinati dl decreto.
I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo del MUD.
Venendo infine alle sanzioni, il DM in realtà nulla prevede, se non un rimando (in realtà non necessario), alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del D. Lgs. 152/2006, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.
In pratica, ogni qualvolta il soggetto abilitato ad operare secondo il regime semplificato del DM n. 65 del 2010 non si dovesse attenere a quanto ivi prescritto, le esenzioni alle previsioni del D. lgs. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti (ma anche di deposito) non opererebbero, e gli illeciti richiamati dagli articoli predetti tornerebbero ad essere integrati.

 


* luca.prati@cgplegal.com


1 Più precisamente, il deposito preliminare è incluso nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti, e - come tale - è soggetto ad autorizzazione o a comunicazione in procedura semplificata; mentre il deposito temporaneo esula dalle operazioni di smaltimento e in genere da tutta l’attività di gestione dei rifiuti, costituendo una operazione preliminare o preparatoria alla gestione, e - come tale - è libero, anche se è pur sempre soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che le direttive comunitarie impongono agli stati nazionali in forza dell’art. 130 R (ora art. 174) del Trattato CE (v. Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, del 5 ottobre 1999, Lirussi e Bizzaro, cause riunite C-l75/98 e 177/98). L’ art. 208, comma 17, D.Lgs. 152/2006 assoggetta anche il deposito temporaneo al divieto di miscelazione e all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

 

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 19/05/2010

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