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La gestione semplificata dei RAEE da parte dei distributori e di assistenza: primi spunti di riflessione
LUCA PRATI*
Il decreto n. 65 dell’8 marzo 2010 presenta diversi aspetti di estremo
interesse, pur non essendo del tutto esente da alcune (probabilmente
inevitabili) criticità applicative. Sta di fatto che esso dovrebbe finalmente
consentire l’operatività di un anello fondamentale della catena “virtuosa” che
il D. lgs. , n.151/2005 aveva a suo tempo disegnato, mettendo finalmente in
grado i distributori di AEE di svolgere il compito che la normativa riserva a
loro. Viene, infatti, introdotto un regime semplificato per la raccolta ed il
trasporto dei RAEE che deroga significativamente alle regole ordinarie della
materia.
Le semplificazioni procedurali introdotte dal decreto distinguono tra RAEE
domestici (provenienti da nuclei domestici o da altra origine ma assimilabili ai
primi per natura e quantità) e professionali (risultanti da attività
amministrative ed economiche).
I soggetti che possono avvalersi del regime semplificato per i “distributori”
L’articolo 1 del DM innanzitutto ribadisce che i “distributori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera n)” del D. Lgs. 151/2005, al momento della
fornitura di una nuova AEE, destinata ad un nucleo domestico,
assicurano il ritiro gratuito dell’apparecchiatura che viene sostituita.
Il regime derogatorio si applica quindi soltanto al “distributore”,
definito come il “soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di
un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica
ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b)”.
Restano quindi esclusi i “distributori” che rivendono AEE a soggetti
diversi dagli “utilizzatori”, ed in particolare quindi tutti coloro che
cedono le AEE esclusivamente ad altri commercianti di AEE, o che comunque si
collocano in un punto della catena di distribuzione anteriore rispetto a quello
posto direttamente a contatto con l’utenza delle AEE.
Ai distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite
elettroniche, viene imposto l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità
del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite
avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
Il “raggruppamento” di RAEE in esenzione dalle regole ordinarie
Il comma 2 del’art. 1 del DM n. 65 rappresenta la chiave di volta
dell’intero decreto, in quanto prevede che “Rientra nella fase della
raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del D. Lgs.
152/2006” (che definisce “raccolta” l'operazione di prelievo, di cernita
o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) il “raggruppamento”
dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato
dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo
preventivamente comunicato, alle condizioni di cui si dirà qui di seguito.
L’equiparazione dello “stoccaggio” dei RAEE presso il distributore ad una
operazione di “raccolta”, quando in effetti, per la sua durata, esso sarebbe
piuttosto da classificare quale “deposito preliminare” (D15) o “messa in
riserva” (R13), è evidentemente una stonatura rispetto alle definizioni
consolidate del D. lgs. 152/2006.
Probabilmente l’equiparazione al “deposito preliminare” avrebbe
comportato problemi di coordinamento con le definizioni (ed i relativi regimi)
di “deposito temporaneo”1,
che si ha solo quando i rifiuti sono raggruppati in via temporanea ed alle
condizioni previste dalla legge, nel luogo di produzione (circostanza che
evidentemente non si verifica nel caso dei RAEE “raggruppati” dal
distributore, e di “deposito preliminare”, che richiede l'autorizzazione
o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le
condizioni previste dall'articolo 6 lettera m) dell’ art 183 lettera m) del D.
Lgs 152/2006). Nella sostanza tuttavia non pare potersi dubitare del fatto che
sia stata introdotta una nuova fattispecie di “deposito temporaneo”, al
di fuori delle condizioni di cui al Testo Unico ambiente ed in aggiunta a tale
fattispecie.
Le condizioni per la legittimità del “raggruppamento” presso i distributori
In ogni caso il “raggruppamento” (in sostanza, il deposito), deve
avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni, in mancanza delle quali
l’operazione diviene abusiva.
La prima delle condizioni richieste dal decreto è che il “raggruppamento”
riguardi esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n.
151 del 2005, provenienti dai nuclei domestici; ai sensi del D. lgs.
151/2005, sono “RAEE provenienti dai nuclei domestici” tanto i RAEE originati
dai nuclei domestici veri e propri che i RAEE di origine commerciale,
industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per
quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
In sostanza, deve trattarsi di RAEE “domestici” in senso stretto o destinati ad
uso professionale, purché della medesima tipologia e quantità di quelli
abitualmente acquistati dal pubblico presso i dettaglianti che si rivolgono
principalmente ai consumatori.
Il distributore, pertanto, non potrà “raggruppare” in regime semplificato
RAEE chiaramente “professionali”, fatto salvo quanto si dirà in seguito.
Il secondo requisito perché possa operare il regime agevolato è che i RAEE siano
trasportati direttamente presso i centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1), del D. Lgs. n. 151/2005 (e cioè i centri di raccolta
comunali di cui al DM 8 aprile 2008) con cadenza mensile e, comunque, quando il
quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.
Il senso della norma è chiaro: i RAEE dovranno essere rimossi con cadenza
almeno mensile, ed in ogni caso (quindi anche prima di tale termine)
quando abbiano raggiunto il quantitativo di 3500 Kg, da intendersi come limite
massimo per la liceità dello stoccaggio.
Inoltre, lo stoccaggio dei RAEE diviene abusivo se essi non siano
effettivamente e regolarmente destinati ai centri di raccolta
comunali, e solo ad essi. Qualsiasi altra destinazione (ad esempio, il loro
invio diretto presso un centro di trattamento, o presso un luogo di stoccaggio
privato autorizzato alla messa in riserva o al deposito preliminare), non
consentirebbe all’esenzione di operare, e renderebbe il “raggruppamento”
preliminarmente effettuato presso il distributore illegittimo.
La terza ed ultima condizione impone che il raggruppamento dei RAEE sia
effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro
luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo,
non accessibile a terzi e pavimentato.
La comunicazione di cui all’articolo 3 è quella fatta ai fini dell'iscrizione
dai distributori, che debbono presentare alla sezione regionale o provinciale
dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano
sotto la propria responsabilità anche l'indirizzo del punto vendita presso il
quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto e quello diverso ed
eventuale presso il quale sono comunque raggruppati i RAEE in attesa del
trasporto, specificando altresì il nominativo o ragione sociale del proprietario
dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area
stessa.
I RAEE devono inoltre essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del
vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo
cura di tenere separati i rifiuti pericolosi; viene altresì ribadito il divieto
di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi
con rifiuti non pericolosi. E' poi necessario garantire l'integrità delle
apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il
deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
Modalità semplificate di tenuta dei registri e documenti di trasporto.
In aggiunta alla possibilità di stoccaggio dei RAEE presso il distributore
vengono poi introdotte modalità semplificate di tenuta del registro di carico e
scarico, che si intende sostituito dalla compilazione, all'atto del ritiro del
RAEE, di uno schedario numerato progressivamente, da integrarsi con i documenti
di trasporto.
Per quanto riguarda il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici,
viene previsto che esso, per giovarsi del regime semplificato, debba essere
effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le
modalità di cui all’articolo 2 e 3, e limitatamente:
a) al tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il
ritiro al centro di raccolta o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento
(ovviamente nel caso in cui sia prevista contrattualmente tra distributore e
“consumatore” una tale modalità di ritiro);
b) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali
del punto di vendita, al tragitto dal punto di vendita al luogo ove e'
effettuato il raggruppamento medesimo;
c) al tragitto dal luogo ove é effettuato il raggruppamento al centro di
raccolta.
In tutti i suddetti casi, il quantitativo complessivo di RAEE trasportati non
deve essere mai superiore a 3500 kg, e deve essere effettuato con automezzi con
portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
I distributori devono inoltre adottare tutte le misure necessarie ad assicurare
che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati
conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di
componenti, operazini che si configurerebbero comunque come attività di gestione
dei rifiuti non autorizzate e quindi soggetti alle sanzioni di cui al D. Lgs.
152/2006.
Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e
2 del DM possono essere effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152. In prima applicazione del decreto basta
comunque una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo
territorialmente competente che si esprimerà sul rigetto o accoglimento della
domanda di iscrizione.
Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli
installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
Ai sensi dell’art. 5, le forme semplificate e gli esoneri di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo
3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei
domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri
di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività,
limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio
del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
In questa ipotesi, il regime di deroga di cui si possono avvalere gli
installatori e i centri di assistenza è strettamente limitato ai RAEE
provenienti dai “nuclei domestici” (con esclusione quindi di quei RAEE di
origine professionale ma equiparati ai domestici in ragione della loro natura e
quantità). La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai
gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta deve essere
attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo
47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal
gestore del centro di assistenza. L’eventuale falsa dichiarazione resta
ovviamente punita penalmente, ai sensi delle sanzioni richiamate dall’articolo
76 del medesimo D.P.R. E’ evidente la volontà di escludere assolutamente i RAEE
professionali dalle esenzioni di cui si possono avvalere gli installatori.
I RAEE professionali.
All’art. 5 del DM vengono introdotte modalità semplificate per la gestione dei
RAEE professionali, e si prevede che le disposizioni di cui al precedente
articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE
professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature
di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, nell'ambito
dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6,
comma 3, del D. Lgs. 151/2005 (il quale, ricordiamo, prevede che, fatto salvo
quanto stabilito all'articolo 12 circa le modalità di finanziamento, i
produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su
base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati
di raccolta separata di RAEE professionali).
In tali ipotesi i RAEE professionali sono raggruppati con le modalità di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c) (raggruppamento presso il punto vendita o
altro luogo preventivamente comunicato) e trasportati presso gli impianti
autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). Data la natura dei RAEE,
essi ovviamente non potranno accedere ai centri di raccolta comunali.
Viene precisato che per le utenze professionali, il tragitto indicato
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), s'identifica con quello dal domicilio
dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del
RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali
o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 5.
La norma speciale riguarda solo i “distributori di AEE”: restano quindi esclusi
tutti gli altri soggetti che operano per conto dei produttori, anche se “formalmente
incaricati” del ritiro di RAEE, quali ad esempio i vettori che si limitino a
ritirare i RAEE ma che non sono parte della catena commerciale di distribuzione
dei produttori (a meno che non agiscano per conto di un distributore
incaricato).
I distributori di AEE professionali debbono inoltre essere formalmente
incaricati del ritiro nell’ambito di un sistema di raccolta separata
organizzato, su base individuale o collettiva, dai produttori di AEE,
nell’ambito dell’obbligo di sostenimento dei costi relativi al ritiro dei RAEE
professionali previsti dall’art. 12 del D. lgs. 151/2005.
La norma in pratica consente ai distributori di AEE professionali di avvalersi
della possibilità di effettuare il “raggruppamento” in regime semplificato dei
RAEE che abbiano ritirato per conto di un produttore di AEE (o di un sistema
collettivo istituito dai produttori, quale ad esempio i consorzi).
I distributori quindi diventano a tutti gli effetti soggetti titolati a
stipulare accordi anche con i sistemi collettivi di produttori per procedere al
ritiro dei RAEE contestualmente alla vendita di nuove AEE. Sono evidenti le
possibilità pratiche che la norma presenta, in quanto consente di integrare i
distributori di AEE professionali nel complessivo sistema che va dalla
produzione della AEE fino al suo smaltimento a fine vita, favorendo anche
sinergie tra i produttori, i quali potranno, ad esempio, avvalersi
reciprocamente dei rispettivi “distributori”, tanto più quando essi trattino
diverse marche concorrenti, per il ritiro dei relativi RAEE nell’ambito delle
singole transazioni commerciali.
L’art. 6 prevede che il trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati
indicati dai produttori di AEE professionali debba essere effettuato dai
distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, secondo le modalità e alle
medesime condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del DM.
Il distributore potrà quindi incaricare un vettore, il quale si avvarrà
comunque delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del
Decreto, pur non potendo effettuare presso di sé alcun “raggruppamento” di RAEE.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 del DM si applicano anche al
ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei
centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di
tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di
un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati
dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del
proprio esercizio.
Vale qui quando già detto per i distributori di AEE professionali, fermo il
fatto che le esenzioni per tali soggetti sono rigidamente delimitate alla fase
del raggruppamento dei RAEE presso il loro esercizio (non essendo quindi
consentito effettuare il deposito presso un luogo diverso, anche se previamente
comunicato), e trasporto fino ai centri autorizzati indicati dai produttori.
L’art. 8del DM precisa che la realizzazione e gestione dei centri di raccolta
previsti dal D. Lgs. 151/2005 si svolge con le modalità di previste dal DM
dell'8 aprile 2008, chiarendo al di là di ogni dubbio che essi, ed essi
soltanto, sono i “centri di raccolta” cui debbono essere destinati i RAEE
domestici disciplinati dl decreto.
I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi
del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo del MUD.
Venendo infine alle sanzioni, il DM in realtà nulla prevede, se non un rimando
(in realtà non necessario), alle sanzioni relative alle attività di raccolta e
trasporto di cui all'articolo 256 del D. Lgs. 152/2006, e alle sanzioni relative
alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.
In pratica, ogni qualvolta il soggetto abilitato ad operare secondo il regime
semplificato del DM n. 65 del 2010 non si dovesse attenere a quanto ivi
prescritto, le esenzioni alle previsioni del D. lgs. 152/2006 in materia di
raccolta e trasporto dei rifiuti (ma anche di deposito) non opererebbero, e gli
illeciti richiamati dagli articoli predetti tornerebbero ad essere integrati.
* luca.prati@cgplegal.com
1 Più precisamente, il deposito preliminare è incluso nelle
operazioni di smaltimento dei rifiuti, e - come tale - è soggetto ad
autorizzazione o a comunicazione in procedura semplificata; mentre il deposito
temporaneo esula dalle operazioni di smaltimento e in genere da tutta l’attività
di gestione dei rifiuti, costituendo una operazione preliminare o preparatoria
alla gestione, e - come tale - è libero, anche se è pur sempre soggetto al
rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che le direttive
comunitarie impongono agli stati nazionali in forza dell’art. 130 R (ora art.
174) del Trattato CE (v. Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, del 5
ottobre 1999, Lirussi e Bizzaro, cause riunite C-l75/98 e 177/98). L’ art. 208,
comma 17, D.Lgs. 152/2006 assoggetta anche il deposito temporaneo al divieto di
miscelazione e all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 19/05/2010