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Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
La nuova normativa della Regione Veneto in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009.
CARLO RAPICAVOLI*
La Regione Veneto ha adeguato la propria disciplina normativa in materia di
governo del territorio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16
dicembre 2009, depositata il 30 dicembre 2009, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
esclusa la proposizione iniziale: «L’inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne
dispone espressamente la destinazione urbanistica».
Con un apposito articolo della Legge Finanziaria 2010 approvata dal Consiglio
Regionale il 5 febbraio e di prossima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, la
Regione Veneto ha inserito precise disposizioni così colmando il voto normativo
che si era determinato a seguito della sentenza e ha ridato certezza agli Enti
Locali sull’iter da seguire e sulla legittimità dei provvedimenti assunti ai
sensi dell’art. 58 del D. L. 12/2008.
Dispone la nuova norma regionale in fase di pubblicazione:
“Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione immobiliare di
Regione, Province e Comuni
1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del
comune, di cui all’articolo 58 del D. L. 112/2008, qualora determini una nuova
destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio
comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale;
la variante è approvata con le procedure di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e
6 della L. R. 11/2004 e, nel caso comporti una modifica al PAT, con le procedure
di cui all’articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima L. R. 11/2004.
2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1 dell’articolo
48 della L. R. 1/2004, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al
comma 1 sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8
dell’articolo 50 della L. R. 61/85 ovvero con la procedura di cui ai commi da 9
a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che
comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti
dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni, qualora riguardi il patrimonio
immobiliare di Regione, Province ed Enti Locali e comporti variante allo
strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la
variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso si applicano le
procedure di cui al comma 1 e 2”.
Com’è noto, l’art. 58 del D. L. 12/2008 censurato dalla Corte Costituzionale
stabiliva che «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio
comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in
quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province
e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere
effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero
nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei
volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente».
La norma in esame, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009,
stabilendo l’effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante
stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l’eccezione dei
casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la quale pure contempla
percentuali volumetriche e termini specifici), ha introdotto una disciplina che
non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una
normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore
regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro
costituzionale (sentenza n. 401 del 2007).
Alla stregua di queste considerazioni la sentenza ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con
l’art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo.
Da tale declaratoria, tuttavia, è rimasta esclusa la proposizione iniziale del
comma 2, secondo cui «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta
disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre
la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto
legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione
urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle
procedure stabilite dalle norme vigenti.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO
Con la nuova disciplina, la Regione Veneto ha puntualmente stabilito la
procedura da seguire, fissando alcuni principi.
PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTI GLI ENTI
1) Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, con deliberazione consiliare,
redigono il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione;
2) Gli Enti di cui al punto 1) inseriscono nel piano un apposito elenco, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione;
3) L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile;
4) Contestualmente all’inserimento nel Piano, la deliberazione dispone
espressamente la destinazione urbanistica di ogni singolo immobile da
valorizzare ovvero da dismettere.
Qualora la destinazione urbanistica disposta per il singolo immobile costituisce
variante allo strumento urbanistico generale, è necessario – ai fini
dell’efficacia definitiva della variante – fare le distinzioni di seguito
indicate.
COMUNI DOTATI DI P.A.T. (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) AI SENSI DELLA L.
R. 11/2004
I Comuni già dotati di P.A.T. dovranno procedere all’approvazione della variante
con la seguente procedura:
a) Entro otto giorni dall’adozione, la variante è depositata a disposizione del
pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali
chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo
pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune
può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
b) Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva la
variante;
c) Copia integrale della variante approvata è trasmessa alla provincia ed è
depositata presso la sede del comune per la libera consultazione;
d) La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione
nell’albo pretorio del comune.
Nel caso la variante specifica comporti l’esigenza di una modifica del P.A.T. e
non solo della semplice destinazione urbanistica dell’immobile inserito nel
piano delle alienazioni, si deve procedere nel modo seguente:
a) Entro otto giorni dall’adozione, la variante è depositato a disposizione del
pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i
quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo
pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune
può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
b) Nei trenta giorni successivi, allo scadere del termine per proporre
osservazioni, la variante adottata è trasmessa alla provincia, unitamente alle
osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.
c) La giunta provinciale approva la variante entro duecentoquaranta giorni dal
suo ricevimento, trascorsi i quali si intende approvata.
d) Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento, il termine di
240 giorni può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta
giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire
integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni
dalla sospensione.
e) La giunta provinciale approva la variante decidendo sulle osservazioni
presentate e introducendo d’ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:
• la compatibilità della variante con il PTRC (Piano Territoriale di
Coordinamento Regionale) e con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale);
• la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al
quadro conoscitivo elaborato;
• la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale,
storico-monumentale e architettonica.
f) La variante diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento di approvazione nel BUR.
COMUNI NON DOTATI DI P.A.T. MA DI P.R.G. AI SENSI DELLA L. R. 61/1985
I Comuni che non sono ancora dotati di P.A.T. ma di Piano Regolatore Generale ai
sensi della L. R. 61/1985 devono seguire la seguente procedura:
a) La variante è adottata dal consiglio comunale;
b) Entro cinque giorni è depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni
presso la segreteria del comune e della provincia;
c) Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del
comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso
altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune;
d) Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla
variante adottata;
e) Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante
apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle
osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione;
f) La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e
acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo
pretorio del comune interessato.
Nel caso in cui la variante è relativa a terreni classificati come agricoli dal
P.R.G. o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi
previsti dallo stesso P.R.G. si procede nel modo seguente:
a) La variante è adottata dal consiglio comunale;
b) Entro cinque giorni è depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni
presso la segreteria del comune e della provincia;
c) Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del
comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso
altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune.
d) Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla
variante adottata;
e) Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante
confermandola o apportando le modifiche conseguenti all’accoglimento delle
osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione
degli atti, trasmette la variante in Regione per l’acquisizione del parere
previsto al successivo punto f);
f) Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il
termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante, esprime un
parere sulla variante, nonché sulla pertinenza delle osservazioni accolte e
sulla congruenza della variante rispetto agli atti di indirizzo della Giunta
Regionale;
g) Trascorso detto termine senza che il dirigente si sia espresso, il consiglio
comunale procede all’approvazione della variante prescindendo dal parere;
h) Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere
del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula,
entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta
regionale che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando
o restituendo la variante;
i) La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e
acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo
pretorio del comune interessato.
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE, DELLE PROVINCE O DI ALTRI ENTI LOCALI
Nel caso di varianti relativi ad immobili inseriti nel piano delle alienazioni e
valorizzazioni del proprio patrimonio immobiliare dalla Regione, dalle Province
o da altri Enti Locali si procede nel modo seguente:
a) L’Ente interessato (Regione, Provincia o altro Ente Locale) trasmette al
Comune dove è ubicato l’immobile il piano delle alienazioni e valorizzazioni con
richiesta specifica di adozione della variante;
b) Il Comune può procedere all’adozione della variante seguendo l’iter previsto
per i propri immobili sopra indicato.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 09/02/2010