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Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Nota alla sentenza Tar Sicilia Palermo – 6406 del 29.04.2010 depositata il 06.05.2010.
FEDERICA DAZZI*
Nella decisione in commento il giudice amministrativo esclude che sussistano
i presupposti per dichiarare l’inefficacia del contratto a seguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione, pronunciandosi così, in sede di
primissima applicazione del d.lgs. n. 53 del 2010, sui presupposti che attivano
il potere discrezionale del giudice di decidere sulle sorti del contratto. Per
giungere a questa conclusione il giudice considera preliminarmente che le
disposizioni dell’art. 245 bis del novellato d. lgs. n. 163 del 2006, trovano
applicazione anche per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B e
verifica che nessuna disposizione di legge statale o regionale prevede l’obbligo
di pubblicare i bandi di gara per gli appalti di servizi in questione.
N. 06406/2010 REG.SEN.
N. 00188/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2010 proposto da Associazione Turistica pro-Termini Imerese, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 111, presso lo studio dell’Avv. Marcello Rizzo che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Salvatore Sansone;
contro
il Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avv. Cruciano Valvo, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Terrasanta, n. 93, presso lo studio dell’Avv. Antonio Valvo;
nei confronti di
Feedback s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Palermo, via Carlo Goldoni, n. 9, presso lo studio dell’Avv.
Renato Vecchioni che la rappresenta e difende;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
«- della deliberazione n. 282 del 12.11.2009 […] con la quale la Giunta ha
approvato il “Programma Carnevale Termitano 2010” ed ha affidato alla Feedback
la “fornitura del servizio di ideazione, organizzazione, comunicazione,
pubbliche relazioni ed ufficio stampa, sponsoring e fund raising finalizzate
alla realizzazione del progetto di marketing territoriale pluriennale
(2010-2012) Carnevale Termitano”;
- di qualsivoglia provvedimento precedente, consequenziale e connesso».
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Termini
Imerese;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Feedback s.r.l.
e le relative memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 183/10 con cui è stata fissata l’udienza pubblica;
Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;
Uditi all’udienza pubblica del 29 aprile 2010 l'Avv. M. Rizzo per la parte
ricorrente, l'Avv. C. Valvo per il Comune di Termini Imerese nonché l'Avv. F.
Sciara, su delega dell'Avv. R. Vecchioni, per la Feedback s.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato il 25 gennaio 2010 e depositato il successivo 5
febbraio, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, vinte le
spese, la deliberazione in epigrafe, con cui il Comune resistente ha approvato
il programma del Carnevale Termitano 2010 e contestualmente disposto
l’affidamento dei connessi servizi alla odierna controinteressata per il
triennio 2010-2012.
Il ricorso è articolato in due motivi di doglianza con cui la ricorrente
Associazione Turistica pro Termini Imerese deduce:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, lett. b) del d. lgs.
12 aprile 2006, n. 163, violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del
regolamento comunale per i contratti ed eccesso di potere sotto il profilo dello
sviamento, in quanto l’affidamento diretto, senza preliminare pubblicazione di
un bando di gara, sarebbe sostanzialmente avvenuto in assenza dei presupposti di
legge;
2) Violazione e falsa applicazione della l. n. 127 del 1997 e dell’art. 97 d.
lgs. 18 agosto 2000, n. 267, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento,
in quanto l’impugnata deliberazione sarebbe priva del parere favorevole di
legittimità reso dal Segretario generale.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Termini Imerese e la
controinteressata Feedback s.r.l., che, con distinte memorie, hanno eccepito
l’inammissibilità del gravame e, nel merito, hanno contrastato le pretese di
parte ricorrente.
3. Con ordinanza n. 183/2010 è stata fissata l’udienza per l’esame del merito
del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 29 aprile 2010, presenti i procuratori delle parti
che si sono rifatti alle rispettive già espresse domande e conclusioni, il
ricorso, su conforme richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente delibata l’eccezione tesa a revocare in dubbio
l’ammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della resistente
Amministrazione in ragione dell’asserita assenza di un concreto interesse a
ricorrere da parte dell’Associazione Turistica pro-Termini Imerese.
L’eccezione viene dedotta sotto diversi profili, tutti tesi a dimostrare che,
dall’eventuale annullamento dell’impugnata deliberazione, nessun vantaggio la
ricorrente ritrarrebbe.
Ed invero, ad avviso della resistente Amministrazione, tale interesse a
ricorrere difetterebbe in ragione delle argomentazioni di seguito specificate,
secondo le quali, ove l’Amministrazione avesse pubblicato un regolare bando di
gara, alla conseguente procedura di evidenza pubblica, la ricorrente, in tesi,
non avrebbe potuto partecipare. E ciò, in quanto l’Associazione Turistica
Pro-Termini Imerese non sarebbe in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed
economico-finanziaria previsti dagli art. 41 e 42 del d. lgs. n. 163 del 2006
«necessari all’affidamento del servizio offerto dalla controinteressata», nonché
per la circostanza che essa non riveste finalità lucrative: l’assenza di tale
natura, secondo la prospettazione di parte resistente, non la renderebbe
riconducibile tra i soggetti ai quali, ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. n. 163
del 2006, possono essere affidati i contratti pubblici, avendo, in tesi, il
legislatore riconosciuto unicamente negli imprenditori commerciali i soggetti
che offrono garanzie di affidabilità.
L’eccezione è infondata.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non
ritiene di doversi discostare, le imprese (recte: operatori economici) operanti
in un determinato settore sono legittimate ad impugnare la delibera di
affidamento di un servizio a trattativa privata ovvero le determinazioni che
riguardano le modalità di conferimento e di svolgimento del servizio, e ciò
anche al solo fine di ottenere l’annullamento della gara (e della eventuale
aggiudicazione) ovvero dell’affidamento diretto, ed ottenere il rinnovo della
procedura cui aspirano di partecipare, non dovendo neppure documentare il
possesso di una capacità operativa paragonabile a quella del soggetto prescelto,
costituendo quest’ultimo di elemento che assume rilevanza solo in sede di
successiva partecipazione alla gara e di aggiudicazione (in tal senso, fra le
diverse, Cons. St., V, 10 settembre 2009, n. 5426). Va pertanto ritenuto che
hanno interesse alla impugnativa di una trattativa privata i soggetti che, pur
avendone i requisiti ed aspirino alla partecipazione alla trattativa stessa, non
siano stati messi in grado di prendere parte alla procedura, anche in relazione
alla mancata pubblicazione di un apposito bando di gara (cfr. Cons. St., III,
parere 14 ottobre 2003, n. 276).
Ciò posto in linea generale, l’attenzione va adesso posta sugli specifici
profili nei quali l’Amministrazione resistente articola l’eccezione di
inammissibilità del ricorso.
Sostiene la stessa, infatti, che nessun interesse a ricorrere l’Associazione
avrebbe poiché non sarebbe in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 41
e 42 del d. lgs. n. 163 del 2006, ciò che comporterebbe, in caso di gara,
l’oggettiva impossibilità di procedere all’affidamento del servizio in suo
favore.
La tesi dell’Amministrazione non è persuasiva.
Il richiamo agli articoli 41 e 42 è inconferente per due ordini di ragioni.
La prima è quella che vede, nel caso di specie, l’assenza di un bando di gara
all’interno del quale, ove emanato, l’Amministrazione avrebbe dovuto specificare
quali dei requisiti elencati dalle medesime disposizioni il concorrente avrebbe
dovuto possedere (cfr. art. 41, comma 2 e art. 42 comma 2 d. lgs. n. 163 del
2006), non potendosi ritenere, in mancanza di bando o lettera di invito, che
tutti od alcuni di detti requisiti debbano essere comunque posseduti (e
dimostrati): ed infatti, le predette disposizioni stabiliscono, rispettivamente,
che «le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono
essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere», e che «precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali
dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati».
In ogni caso, lo stesso quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento
consente all’operatore economico che non sia in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla lex specialis, di utilizzare tutti gli strumenti approntati
dall’ordinamento per ovviare a tale mancanza, quali, ad esempio, l’avvalimento
di cui all’art. 49 d. lgs. n. 163 del 2006 (« Il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una
specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto»),
cosicché l’asserita assenza dei requisiti di cui agli articoli 41 e 42 del d.
lgs. n. 163 del 2006 non è di per sé determinante.
La seconda ragione per la quale il Collegio ritiene inconferente il richiamo
alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del d. lgs. n. 163 del 2006, è
legata alla tipologia del servizio affidato alla controinteressata, il quale,
non essendo inquadrabile in nessuno dei casi di cui all’«allegato IIA» al
medesimo decreto legislativo, e costituendo, invece fattispecie sussumibile
sotto la voce «Servizi ricreativi, culturali e sportivi» di cui all’«allegato
IIB» dello stesso, non soggiace, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20 (ai
sensi del quale «l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi
elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 […],
dall'articolo 65 […], dall'articolo 225 […]») alle disposizioni soprarichiamate
in tema di requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria (di cui agli
articoli 41 e 42).
L’eccezione di inammissibilità non coglie nel segno neppure nella parte in cui
parte resistente rileva, sostanzialmente, che, in realtà, nessuna possibilità di
conseguire il bene della vita la ricorrente avrebbe a seguito della gara, poiché
rivestendo essa la natura giuridica di soggetto associativo privo di scopo di
lucro non potrebbe neppure partecipare alla procedura selettiva, non rientrando,
peraltro, nel campo di applicazione dell’art. 34 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Ed invero, la richiamata disposizione legislativa è inapplicabile per via del
disposto del precedente art. 20, secondo cui i servizi appartenenti all’allegato
IIB del medesimo decreto sono esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti
pubblici (ad esclusione delle disposizioni ivi indicate).
Sul punto, va ulteriormente precisato che l’art. 34, nel testo modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008, stabilisce che sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento «operatori economici, ai
sensi dell’articolo 3, comma 22 […]». Ad affermare la possibilità per gli
organismi privi di scopo di lucro di partecipare alle gare d’appalto indette
dalle pubbliche amministrazioni, è stata la giurisprudenza comunitaria, la quale
ha affermato che «l’assenza di fini di lucro non esclude che siffatte
associazioni esercitino un’attività economica e costituiscano imprese ai sensi
delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza (v., in questo senso,
sentenze 16 novembre 1995, causa C-244/94, Fédération française des sociétés d’assurance
e a., Racc. pag. I-4013, punto 21; 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98
a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 117, nonché 16 marzo 2004,
cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband e a.,
Racc. pag. I-2493, punto 49)» (Corte di Giustizia com. eu., sez. III, causa
C-119/06 del 19 novembre 2007).
Nessun dubbio può quindi sussistere sull’ammissibilità del ricorso introduttivo
del giudizio da parte dell’Associazione Turistica pro Termini Imerese e sul suo
interesse a ricorrere, considerato che l’utilitas cui la stessa aspira è quella
di partecipare ad un’eventuale procedura di gara che l’Amministrazione, avrebbe
dovuto indire ed espletare con le modalità previste per i servizi di cui al
soprarichiamato allegato IIB, ancor prima di procedere al contestato affidamento
pluriennale.
Peraltro, va osservato che la possibilità che le associazioni pro-loco svolgano
servizi quale quello in argomento, è data dalla legislazione regionale, la
quale, all’art. 8 della l.r. n. 10 del 2005 stabilisce che «la Regione riconosce
e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di
volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione
turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche,
sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i
seguenti obiettivi: a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici
e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione
locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei
relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica; […]»: ciò sarebbe
sufficiente per radicare l’interesse ad ottenere l’annullamento dell’affidamento
del servizio in favore della controinteressata.
2. Può adesso passarsi al merito delle questioni prospettate.
Con il primo motivo parte ricorrente deduce l’assenza dei presupposti fissati
dall’art. 57, comma 2 del d. lgs. n. 163 del 2006 per potersi procedere, da
parte della resistente Amministrazione, all’affidamento dei servizi per cui è
causa in forma diretta e senza alcuna forma di selezione tra le imprese operanti
nel mercato.
In particolare, essa afferma che sarebbero assenti le ragioni «di natura tecnica
o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi».
Il motivo è fondato.
Sul punto va ulteriormente ribadito che il servizio per cui è causa non soggiace
all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 nel loro
complesso, bensì, unicamente, di quelle indicate all’art. 20, comma 1 del
medesimo decreto (art. 68, art. 65, art. 225), e ciò in ragione della
sussumibilità dell’affidamento nella tipologia di contratti elencati
all’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici di cui sopra si è detto.
Tale aspetto assume specifico rilievo alla luce della disposizione contenuta nel
successivo articolo 27, comma 1, secondo il quale «l'affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in
parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque
concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».
Ciò posto, ritiene il Collegio di dover comunque scrutinare, per completezza, il
profilo di censura concernente l’asserita violazione dell’art. 57, comma 2 del
d. lgs. n. 163 del 2006.
L’impugnata deliberazione ha fondato l’affidamento diretto dei servizi in
argomento alla controinteressata Feedback s.r.l. sull’assunto che «si può
procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 57 del d. lgs.
n. 163 del 2006 e s.m.i. atteso che il progetto presentato […] è oggetto di
esclusiva della medesima Società».
La controinteressata ha financo qualificato il servizio da rendere quale «opera
dell’ingegno meritevole di tutela ai sensi degli articolo 2575 c.c. e della l.
n. 633 del 22 aprile 1941, in quanto tale da considerare esclusiva».
In buona sostanza, l’articolarsi delle fasi del «procedimento» per cui è causa,
ha visto la controinteressata Feedback s.r.l. proporre all’Amministrazione
comunale (non importa se su sollecitazione della stessa o meno) il servizio da
svolgere, e l’Amministrazione medesima «recepirlo» facendone oggetto di
affidamento diretto sulla base dell’asserito carattere di esclusività dallo
stesso rivestito.
Tale procedura dà ragione della specifica doglianza espressa da parte
ricorrente, e relativa all’addotta assenza dei presupposti per addivenire -
legittimamente - all’affidamento diretto.
A parte la circostanza se il servizio oggetto di contratto integri o meno il
carattere della «esclusività» di cui la Feedback s.r.l. sarebbe titolare, va
rilevato che affinché l’affidamento possa avvenire in assenza di qualsivoglia
procedura selettiva, esso deve essere assistito da evidenti «ragioni di natura
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi» tali da
poter affidare il contratto «unicamente ad un operatore economico determinato».
Nel caso di specie, fermo restando che l’Amministrazione non ha fatto
riferimento a ragioni di natura artistica legittimanti, in ipotesi ed in via
astratta, l’affidamento diretto, quanto ad un non meglio definito carattere di
esclusività delle prestazioni oggetto di rapporto negoziale, non si ritiene che
possa essere condivisa la qualificazione dell’oggetto della prestazione quale
«opera dell’ingegno» come prospettata dalla difesa della Feedback s.r.l., perché
è lo stesso concreto contenuto del servizio da svolgere a non integrare alcuna
delle ipotesi per cui è ammesso l’affidamento senza gara, ancorché informale.
D’altronde, neppure la sussistenza di una privativa industriale (brevetti o
altre forme di tutela di cui la controinteressata non dimostra di essere
titolare), avrebbe potuto legittimare, in ipotesi, una limitazione
concorrenziale poiché il contenuto intrinseco del servizio non avrebbe potuto
oggettivamente connotarsi in termini di esclusiva funzionale, ossia di
prestazione con caratteristiche tecniche infungibili e non surrogabili da
prestazioni alternative.
Appare pertanto fondata la prospettazione di parte ricorrente secondo la quale
l’atto di affidamento per cui è causa ha costituito il risultato di una
sostanziale inversione dell’ordine logico dei passaggi procedimentali che
l’Amministrazione avrebbe dovuto seguire, posto che la stessa altro non ha fatto
che rendere oggetto della deliberazione di affidamento la mera proposta
progettuale dell’interessata, prescindendo da qualsivoglia accertamento della
possibilità che detto servizio potesse essere fornito anche da altri operatori
del mercato.
In concreto, detto asserito carattere di «esclusività» si mostra legato alla
prestazione «proposta» dalla odierna controinteressata (alla quale è stata
commissionata pure l’«ideazione» della manifestazione) in conformità alla quale
l’Amministrazione ha disposto la relativa acquisizione, ciò che ha comportato
che, di fatto, secondo quanto emerge dagli atti di causa, l’Amministrazione ha
trasferito all’Impresa proponente l’individuazione delle prestazioni da
acquistarsi da parte dell’Amministrazione medesima, omettendo di svolgere la
necessaria procedura comparativa che, invece, avrebbe dovuto esperire per
affidare il servizio di che trattasi.
L’assenza dei presupposti per l’affidamento diretto quale modulo eccezionale di
formazione della volontà contrattuale comportava, infatti, la necessaria
applicazione dell’art. 27, comma 2 del d. lgs. n. 163 del 2006, ai sensi del
quale «l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque
concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».
Tale disposizione, letta in combinato disposto con le disposizioni regionali che
disciplinano l’affidamento di servizi mediante trattativa privata, imponeva,
quantomeno, l’esperimento di una cd. «gara informale».
Sotto tali profili, dunque, il ricorso è fondato.
3. Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione delle
disposizioni di cui al d. lgs. n. 267 del 2000 poiché la deliberazione impugnata
sarebbe stata adottata in assenza del parere di legittimità del Segretario
Generale.
Il motivo è infondato.
In disparte l’incompetenza - non eccepita da parte ricorrente - della Giunta
comunale ai sensi del disposto di cui all’art. 2, comma 3 della l.r. n. 23 del
1998 (di richiamo dell’art. 6 della l. n. 127 del 1997) e dell’art. 13 della
l.r. n. 30 del 2000, versandosi in fattispecie di competenza dirigenziale,
va rilevato che nessuna disposizione di legge successiva alla modificazione
dell’(abrogato) art. 53 della legge n. 142 del 1990 impone l’acquisizione del
parere di legittimità del Segretario comunale sulle proposte di deliberazione da
sottoporsi all’esame della giunta o del consiglio comunale, incontestata,
peraltro, la circostanza che neppure gli strumenti di normazione interna del
Comune di Termini Imerese hanno previsto la possibilità per gli organi
deliberanti di avvalersi di tale parere del Segretario comunale.
Poiché nessun parere di legittimità sulla proposta di deliberazione - poi
approvata con il provvedimento impugnato - andava reso da parte del Segretario
comunale, la deliberazione in argomento resiste alla dedotta censura.
4. Per le suesposte considerazioni, in ragione della fondatezza del primo
motivo, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della deliberazione
della Giunta comunale di Termini Imerese n. 282 del 12.11.2009, salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
5. Va adesso valutato se l’annullamento del provvedimento di affidamento senza
gara comporti che il Collegio proceda o meno alla dichiarazione di inefficacia
del contratto (recte: convenzione) già stipulato, avente durata pluriennale, ai
sensi dell’art. 245 bis, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 163 del 2006, come
modificato dal d. lgs. n. 53 del 2010, e ciò in assenza di specifica domanda di
parte ricorrente in tal senso.
Tale disposizione stabilisce che «il giudice che annulla l'aggiudicazione
definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in
funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla
data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: […] b) se
l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con
affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato
l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice
[…]».
Sul punto, in questa fase di primissima applicazione del d. lgs. n. 53 del 2010,
con cui è stata recepita la direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 (che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda
il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia
d’aggiudicazione degli appalti pubblici), viene in rilievo uno specifico profilo
interpretativo della disciplina in argomento.
Va verificato se la disposizione di cui all’art. 245 bis del novellato d. lgs.
n. 163 del 2006 trovi applicazione anche agli appalti di servizi di cui
all’allegato II B, ossia quella tipologia di appalti che, pur non soggiacendo
alle regole di pubblicazione di cui al medesimo Codice dei contratti pubblici,
non sfuggono alla imperatività di taluni principi di derivazione comunitaria,
ivi compresi quelli di parità di trattamento e di trasparenza, al cui rispetto
la pubblicità dei bandi e lettere d’invito è strumentale (cfr. C.G.A., 28 agosto
2009, n. 731).
La risposta va data in senso negativo.
La circostanza che la pubblicità dei bandi di gara degli appalti di cui
all’allegato II B del d. lgs. n. 163 del 2006 non sia formalmente prevista da
alcuna disposizione di legge statale o regionale impedisce che la relativa
omissione possa qualificarsi violazione rilevante ai sensi dell’art. 245 bis del
d. lgs. n. 163 del 2006 (con conseguente, in ipotesi, dichiarazione di
inefficacia del contratto), dovendo essa valutarsi limitatamente ai fini della
verifica del rispetto dei principi comunitari infradetti (primo fra tutti quello
di trasparenza e di economicità).
6. Per quanto sopra, conclusivamente, poiché pur sussistendo nella specie
l’obbligo di esperire una procedura di gara per l’affidamento del servizio per
cui è causa, non veniva in rilievo, sulla base della legislazione regionale
(quanto alla pubblicazione nella G.U.R.S.) e comunitaria (quanto alla
pubblicazione nella G.U.U.E.), alcun obbligo di pubblicazione, non può farsi
luogo alla formale dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell’art.
245 bis comma 1 lett. b).
Resta fermo che l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di
affidamento del servizio alla controinteressata comporta la necessaria adozione
degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione idonei a ricondurre su un
piano di parità di trattamento le aspirazioni dei soggetti interessati mediante
l’esperimento di apposita procedura di gara ove la stessa Amministrazione, in
ipotesi, vorrà, comunque, acquisire il servizio per gli anni successivi al 2010,
come già previsto dall’impugnata deliberazione.
7. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza,
definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato,
salvi gli ulteriori provvedimenti.
Condanna il Comune di Termini Imerese e la Feedback s.r.l., in solido tra loro,
e in ragione rispettivamente di due terzi e di un terzo, al pagamento in favore
della ricorrente delle spese processuali e degli onorari di causa, che liquida
in complessivi € 3.000,00 (euro tremila e zero centesimi) oltre IVA e CPA come
per legge, e oltre la rifusione dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Maria Cappellano, Referendario
Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
La fattispecie concreta dalla quale ha avuto origine il giudizio conclusosi con
la decisione in esame è relativo ad una procedura di affidamento, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, di un complesso di
servizi di marketing territoriale pluriennale, finalizzati alla promozione del
carnevale nel Comune di Termini Imerese.
Tali attività, ad avviso della Corte, rientrano nell’ambito dei servizi
ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II B del d. lgs. n. 163 del
2006 i quali possono essere aggiudicati mediante una procedura semplificata
rispetto a quella ordinaria indicata nel Codice dei contratti.
Più specificamente, i servizi ricreativi e similari sono sottratti alle
formalità imposte dal Codice in materia di svolgimento della gara, valutazione
delle offerte e verifica delle anomalie, salvo che per alcune disposizioni
specifiche richiamate all’art. 20 del d. lgs. 163 del 2006, ovvero l’articolo 68
(specifiche tecniche) l’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento) e l’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
Al pari dei contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione
del Codice, per gli appalti in questione si osservano, inoltre, i principi
contenuti nella clausola generale di cui all’art. art. 27 del Codice, e quindi i
principi qui richiamati di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, nonché l’onere di indire una gara
informale alla quale devono essere invitati almeno cinque operatori economici.
A seconda della specifica tipologia dell’attività oggetto di affidamento, ai
servizi in questione andranno applicate altresì le discipline speciali dei
singoli settori1 e
l’art 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, come novellato dall’art. 23 bis
della l. n. 133 del 2008, ove il servizio sia qualificabile come servizio
pubblico locale a rilevanza economica.
Vale la pena di precisare che, anche se gli artt. 56 e 57 del Codice non sono
applicabili agli appalti di servizi compresi nell’allegato IIB,
l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all’affidamento diretto se nel
bando o negli altri documenti di gara richiama taluna delle procedure negoziate
indicate dal Codice. In questo modo la stazione appaltante si ‘autovincola’ al
rispetto delle norme che regolano tale specifica procedura, sebbene queste non
siano richiamate dall’art. 20 del d. lgs. n. 163 del 20062.
Tanto premesso, con la sentenza n. 6406, depositata il 06.05.2010, il Tar per la
Sicilia - Palermo ha ritenuto di dover scrutinare preliminarmente la censura
concernente l’asserita violazione dell’art. 57, comma 2, del d. lgs. n. 163 del
2006, verificando, in particolare, se nel caso di specie fossero state addotte
dall’Amministrazione ragioni di natura tecnica, artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, tali per cui il servizio non avrebbe potuto essere
affidato che ad un operatore determinato.
A tal fine, premesso che le procedure negoziate costituiscono notoriamente
eccezioni alla regola della selezione del contraente mediante procedura di gara,
la giurisprudenza è concorde nel ritenere che le stazioni appaltanti non debbano
limitarsi a richiamare in maniera apodittica le norme di legge che consentono di
ricorrere alla trattativa privata, ma siano tenute a indicare nella determina a
contrarre le specifiche caratteristiche tecniche o artistiche del servizio da
affidare, ovvero i diritti esclusivi, che rendono di fatto la prestazione
infungibile. In mancanza l’affidamento diretto è illegittimo, per difetto
assoluto di motivazione3.
Si richiama, e multis, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5766 del
2007, secondo la quale l’unicità del prestatore deve essere certa prima di
deliberare di procedere con trattativa privata e l’indagine di mercato4
deve avere il solo scopo di acquisire la certezza di tale unicità o di
escluderla. Secondo i giudici di Palazzo Spada, ‘in caso di fornitore unico
individuato mediante caratteristiche dell’oggetto palesate a posteriori, dopo
un’indagine di mercato, come conformi alle necessità dell’amministrazione, la
trattativa privata non è consentita, perché altrimenti l’obbligo della gara
sarebbe vanificato, e la postuma dichiarazione delle proprie esigenze si
presterebbe a giustificare qualsiasi scelta effettuata, appunto senza gara’.5
Condividendo le ragioni delle pronunce menzionate, con la sentenza in commento
il Tar adito prende posizione sulla fattispecie sottoposta al suo giudizio e
annulla l’aggiudicazione, ritenendo che questa ‘sia stata frutto di una
sostanziale inversione dell’ordine logico dei passaggi procedimentali che
l’amministrazione avrebbe dovuto seguire, posto che la stessa altro non ha fatto
che rendere oggetto della deliberazione di affidamento la mera proposta
progettuale dell’interessata, prescindendo da qualsivoglia accertamento della
possibilità che detto servizio potesse essere reso anche da altri operatori del
mercato’.
Una volta annullata l’aggiudicazione, il Collegio si interroga se, pur in
assenza di una specifica domanda di parte, debba o meno provvedere alla
declaratoria d’inefficacia del contratto già stipulato, in applicazione
dell’art. 245 bis del d.lgs. n. 163 del 2006, comma 1, lett b), come modificato
d.lgs. n. 53 del 2010.
L’art. 245 bis del novellato d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che il giudice, che
annulla l’aggiudicazione, dichiari l’inefficacia del contratto, nei seguenti
casi:
a) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del
bando o dell’avviso con cui si indice la gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando
tale pubblicazione è prescritta dal presente Codice;
b) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando
o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia
determinato l’omissione della pubblicità del bando o dell’avviso con cui si
indice la gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione sia prescritta
dal presente Codice;
c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito dall’art. 11, comma 10, qualora tale violazione abbia privato il
ricorrente della possibilità di avvalersi dei mezzi di ricorso prima della
stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi ai vizi
dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulla possibilità del ricorrente
di ottenere l’affidamento;
d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione
obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del
ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11 comma
10-ter, qualora tale violazione, aggiungendosi ai vizi propri
dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente
di ottenere l’affidamento.
In queste ipotesi, ritenute particolarmente gravi, il giudice dichiara
l’inefficacia del contratto e decide, in funzione delle deduzioni delle parti e
della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante, se la
declaratoria d’inefficacia sia limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla
data della pubblicazione del dispositivo, ovvero abbia effetti retroattivi.
Le violazioni indicate di cui ai punti a) e b) sono tra loro assimilabili, in
quanto sanzionano entrambe la violazione dell’obbligo di pubblicizzare il bando
di gara quando ciò sia imposto da una norma del Codice degli appalti. In
particolare, nel caso di affidamento diretto fuori dai casi consentiti, che
assume rilievo nella fattispecie in esame, il legislatore richiede che la
pubblicità del bando di gara sia imposta da una specifica disposizione di legge.
Va detto che, mentre la Direttiva 2007/66/CE si riferiva solo all’omissione
della pubblicità dei bandi nei casi in cui fossero stati prescritti dal diritto
comunitario, il d.lgs. n. 53 del 2010 si riferisce anche alle omissione di bandi
o avvisi prescritti dal diritto nazionale, equiparando la disciplina degli
appalti nazionali a quelli di rilevanza comunitaria. Alla legislazione
nazionale, viste le peculiarità degli ordinamenti ragionali a statuto speciale,
vanno altresì equiparate le disposizioni di legge regionale che impongono la
pubblicazione dei bandi e degli avvisi negli appalti di rilevanza regionale.
Sul punto, il Tar fornisce un’interpretazione restrittiva della norma in esame,
escludendo che essa possa trovare applicazione per gli appalti di cui
all’allegato II B del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto ‘la circostanza che
la pubblicità dei bandi di gara di tali appalti non sia formalmente prevista da
alcuna disposizione di legge statale o regionale impedisce che la relativa
omissione possa qualificarsi violazione rilevante ai sensi dell’art. 245 bis del
d. lgs. n. 163 del 2006 dovendo essa valutarsi limitatamente ai fini della
verifica del rispetto dei principi comunitari (primo tra tutti quello di
trasparenza ed economicità)’.
La Corte, pertanto, in sede di primissima applicazione dell’art. 245 bis,
si è attenuta ad un’interpretazione rigorosa e testuale della norma,
considerando come dirimente la presenza o meno del requisito formale della
previsione esplicita dell’obbligo di pubblicazione. In altri termini, il giudice
ritiene che il richiamo contemplato dall’art. 27 ai principi comunitari (in
primis, per quanto interessa in questa sede, quello di trasparenza) non sia
sufficiente ad integrare la sussistenza di un vero e proprio obbligo di
pubblicazione “prescritto dal codice”, concludendo, per l’effetto, che la
disposizione dell’art. 245 bis, comma 1, lett. b), non si applica ai
servizi di cui all’allegato II B6.
Va detto che, nell’attuale contesto normativo, l’art. 245 bis appare
applicabile anche agli appalti di cui all’allegato II B, siano essi o meno
d’importo superiore alla soglia comunitaria7,
e che per questi medesimi servizi, per loro natura non assoggettati alla
disciplina del Codice, nessuna norma di legge statale o regionale impone la
pubblicità dei bandi di gara (cfr. C.G.A., 28 agosto 2009, n. 731).
A margine della specifica soluzione fornita nella fattispecie in esame, si pone
la questione del regime giuridico cui sono sottoposte le procedure di gara
aperte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 53 del 2010, in mancanza di
una disciplina transitoria. Anche se deve ritenersi che, in base ad
un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche le Direttive non
self-executing trovano applicazione prima della scadenza del termine per la
loro trasposizione (Cass., S.U., ord. 10.02.2010, n. 2906) per il principio
tempus regit actum, se il contratto deve essere dichiarato inefficace per
omissione della pubblicazione del bando e tale omissione della pubblicazione si
è verificata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il regime
della sorte del contratto va risolto con la vecchia disciplina ed in caso di
mantenimento del contratto non possono applicarsi sanzioni alternative8.
Con la sentenza annotata viene quindi fornita una prima peculiare
interpretazione della norma che attiva il potere del giudice amministrativo di
dichiarare l’inefficacia ‘flessibile’ del contratto. Trattandosi una
disposizione centrale nell’ambito del nuovo processo in materia di appalti, è
auspicabile che essa costituirà materia di altre pronunce con le quali potrà
essere confermata ovvero superata la ricostruzione qui esaminata.
* Avvocato del Foro
di Venezia
1 Per i servizi sociali trova applicazione la l. n. 328 del 2000
‘Legge quadro per le realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali’ oltre al D.P.C.M. 30.03.2001 ‘Atti d’indirizzo e coordinamento sui
sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 delle l.
8.11.2000, n. 328’; per i servizi di refezione scolastica si applica l’art 59 c.
4 della l. 448 del 1999 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000); per i servizi culturali gli
artt. 115 e 117 del d.lgs. n. 42 del 2004 ‘Codice dei beni culturali e del
paesaggio’; per i servizi sportivi l’art. 90 comma 25 della l. 289/2002
‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2003)’.
2 Tar Piemonte, 16.04.2007, n. 1719; Tar Sardegna, Sez. I,
20.07.2007, n.1674; deliberazione AVCP 12.02.2009, n. 10 e deliberazione AVCP
08.04.2009, n. 36.
3 Cfr. Corte dei Conti, sez. contr., det. n. 1 del 9.01.1997 e
Corte dei Conti, sez. contr., det. n. 80 del 17.05.1993.
4 Cfr. Corte Conti, sez. contr., det. n. 5 del 20.01.1992 ‘la
norma (art. 57, comma 2, lett. b) è inapplicabile all’ipotesi in cui
l’amministrazione si sia limitata ad affermare, senza aver compiuto alcuna
preventiva indagine di mercato, che l’attività svolta dalla ditta non le risulti
esercitata da altre possibili concorrenti’.
5 Cons. Stato, Sez. V, 7.11.2007, n. 5766.
6 Sull’obbligo di procedere a idonea pubblicazione del bando di
gara per gli appalti di servizi di cui all’allegato IIB, quando siano d’importo
significativo, si veda la Comunicazione interpretativa della Commissione europea
2006/C179/02, la deliberazione AVCP 6.03.2006, n. 72 e il comunicato AVCP
30.11.2007.
7 L’art. 44, lett. b) della l. n. 88/2009 impone di assicurare
un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal Codice,
ancorché non rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, operando un recepimento unitario delle Direttive ricorsi. Il
legislatore delegato avrebbe potuto disciplinare in maniera differenziata i
contratti sotto la soglia comunitaria per i profili di natura sostanziale.
Tuttavia, considerato che le nuove norme sostanziali sono finalizzate alla
tutela processuale e che il d. lgs. n. 53 del 2010 detta una disciplina unitaria
per tutti i contratti, le disposizioni del codice modificate in recepimento
della direttiva ricorsi sono applicabili a tutti gli appalti Crf. M.LIPARI, ‘il
recepimento della Direttiva ricorsi: il nuovo processo super-accelerato in
materia di appalti e l’inefficacia ‘flessibile’ del contratto’, in
‘Federalismi.it –rivista di diritto pubblico italiano,comunitario e comparato’,
n. 7-2010.
8 Cfr. R. DE NICTOLIS, ‘il recepimento della Direttiva ricorsi’
in ‘Giustizia amministrativa.it’ del 21.05.2010.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 14/07/2010