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D.M. 30 settembre 2009: Criteri per la restituzione agli utenti della quota
di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.
DANIELA DI PAOLA
Con Decreto 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8
febbraio 2010, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha individuato i criteri per la restituzione agli utenti della quota di
tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.
Il decreto è stato emanato in attuazione della disposizione di cui all’art.
8-sexies del D.L. n. 208/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L. n.
13/2009). In base a tale norma, i gestori del servizio idrico integrato sono
tenuti a restituire entro cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2009 la quota di
tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione.
Il medesimo articolo istituisce un onere informativo a carico del gestore,
meglio dettagliato nel decreto attuativo, in merito al programma per la
realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di
depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, il cui eventuale
inadempimento è causa dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 152,
cc. 2 e 3 del T.U. ambientale, da parte dell’Autorità d’Ambito.
Va brevemente rammentato che l’art. 8-sexies in esame è stato emanato per
disciplinare in maniera organica la restituzione delle quote della tariffa di
depurazione non dovuta in ragione della statuizione della Corte Costituzionale
n. 335/2008.
In tale occasione la Corte ha evidenziato che la tariffa del servizio idrico
integrato, articolata in tutte le sue componenti - e, quindi, anche nella parte
relativa al servizio di depurazione – non ha natura di tributo, ma di
corrispettivo di prestazioni contrattuali. Tanto sia nel sistema delineato
dall’abrogata L. n. 36/1994, sia nel vigente art. 155, c. 1 del d.lgs. n.
152/2006 che ha sostituito la disposizione di cui all’art. 14 della L. n.
36/1994 con formulazione sostanzialmente analoga.
Le menzionate norme non sono pertanto sfuggite alla declaratoria di
illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevedevano che la quota della
tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche in
mancanza o in ipotesi di inattività della controprestazione contrattuale
(costituita evidentemente dal servizio di depurazione)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, sono poste
tutte le condizioni perché il gestore del servizio idrico integrato possa
procedere alla dovuta restituzione.
Questi i passaggi fondamentali del decreto:
Il gestore, o, per le gestioni in via diretta, il Comune, è tenuto a fornire
all’Autorità d’Ambito su supporto informatico gli elenchi degli utenti
allacciati alla pubblica fognatura, distinguendoli in ragione dell’esistenza e
dell’effettiva attivazione dell’impianto di depurazione (cfr. art. 4) tra:
a) utenti serviti,
b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso
attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione (hanno
diritto alla restituzione della quota, dedotti gli oneri sopportati dal gestore
connessi alla realizzazione del programma per la costruzione e l’attivazione
degli impianti);
c) utenti non serviti perché gli impianti risultano temporaneamente inattivi o
siano stati temporaneamente inattivati (hanno diritto alla restituzione della
quota, dedotti gli oneri sopportati dal gestore connessi alla temporanea
inattività dell’impianto);
d) utenti non serviti per i quali non è prevista alcuna attività di
progettazione, realizzazione, completamento o attivazione (hanno diritto al
rimborso dell’intera quota).
Dovranno inoltre essere trasmesse le seguenti informazioni:
- gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione,
- i volumi d’acqua erogati e i periodi di riferimento,
- lo stato di avanzamento e i costi dei lavori per la realizzazione o la
riattivazione di ciascun impianto di depurazione
- il calcolo degli importi indebitamente richiesti a ciascun utente, dedotti gli
oneri di cui all’art. 5 (ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del
capitale investito di cui ai punti 3.2. e 3.3. dell’allegato al DM 1 agosto
1996; costi di attivazione di impianti temporaneamente inattivi)
L’autorità d’ambito, verificata la correttezza dei dati trasmessi dal gestore,
determina la quota che il gestore dovrà restituire ad ogni singolo richiedente
entro il 1° ottobre 2014, eventualmente in forma rateizzata e/o mediante
compensazione, tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale.
Nell’individuare il termine di prescrizione il Ministero dell’Ambiente ha
aderito all’orientamento della Corte dei Conti secondo cui “trova
applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 del codice
civile per le prestazioni periodiche che devono pagarsi ad anno o in termini più
brevi, nell’ambito di una causa debendi di carattere continuativo”
(cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Campania, del .n. 19
del 24 aprile 2009)
Il termine di prescrizione così determinato non incontra tuttavia unanimità di
consensi.
Basterebbe citare l'orientamento della Sezione regionale di controllo per il
Veneto, che si è pronunciata a favore dell’applicabilità dell’ordinaria
prescrizione decennale:
“Per quanto concerne la prescrizione,(…) va applicata (…), a norma dell’art.
2946 c.c., la prescrizione ordinaria decennale la cui interruzione è sottoposta
alla normativa generale di cui agli artt. 2943 e 1219 dello stesso c.c., per la
quale rilevano o la richiesta fatta per iscritto al debitore (l’ente percettore
della quota di corrispettivo per il servizio di depurazione non fornito) o
l’atto introduttivo del giudizio (notificato)”.
Nello stesso parere la Corte dei Conti ha cura di individuare il termine di
estensione dell’efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale
n. 335/2008: poiché, come è noto, la pronuncia di incostituzionalità di una
norma ha efficacia ex tunc, gli effetti della sentenza n. 335/2008 vanno
retrodatati sino alla data di entrata in vigore della tariffa del servizio
idrico integrato, prevista già dalla L. n. 36/1994, ma divenuta effettiva solo a
decorrere dal 3 ottobre 2000, come stabilito, in ultimo, dall’art. 24 del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
Così anche Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna,
parere n. 8 del 6 marzo 2009:
“Trattandosi di pagamenti indebiti, ai sensi dell’art. 2033 del cod. civ.,
l’azione di ripetizione si prescrive nel termine ordinario decennale ex art.
2946 del cod. civ. decorrente dagli avvenuti pagamenti. Va, però, precisato che
per effetto di successivi interventi normativi – L. n. 172 del 17.5.1995 art. 2
comma 3bis, L. n. 448 del 23.12.1998 art. 31 comma 28, D.Lgs. n. 152
dell’11.5.1999 art. 62 commi 5 e 6, D.Lgs. n. 258 del 18.8.2000 art. 24 comma 1
lett.a – con i quali è stata prorogata la vigenza degli artt. 16 e 17 della L.
n. 319/1976 (Legge Merli), i canoni in questione hanno mantenuto la natura e la
disciplina giuridica di tributi fino al 2.10.2000, come chiarito anche dalle
SS.UU. della Corte di Cassazione che, in tema di riparto di giurisdizione, si
sono più volte pronunciate nei termini di cui sopra (cfr. SS.UU. Civili n.
14266/2001, 11631/2002, 16157/2002, 1087/2003, 3053/2004). Ne consegue che la
richiesta di restituzione potrà riguardare solo i pagamenti fatti nell’ultimo
trimestre del 2000, se riferiti a tale periodo di somministrazione, e quelli
relativi ai periodi successivi”.
Parzialmente conforme il parere della Corte dei Conti – Sezione di controllo per
la Regione Molise, n. 3 del 27 gennaio 2009, la quale però fa decorrere la
prescrizione dalla pronuncia della Corte Costituzionale: “E’ operante la
prescrizione ordinaria in considerazione dell’acquisita natura di indebito delle
somme introitate dall’ente e non già la prescrizione breve di 5 anni prevista
dall’ art. 2948, 4° comma, per le prestazioni periodiche. La prescrizione
ordinaria decennale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto
valere, ovvero, dalla data della sentenza della Corte Costituzionale;”
Alla restituzione si provvede attraverso il fondo di cui agli artt. 14 della L.
n. 36/94 e 155 del d.lgs. n. 152/2006, ove le somme non siano state impiegate
per gli usi consentiti dalle medesime disposizioni. Le ulteriori risorse
finanziarie eventualmente necessarie possono essere reperite dalle autorità
d’ambito attraverso una revisione tariffaria straordinaria, da prevedere nei
confronti dei soli utenti serviti da impianti di depurazione.
Quanto all’obbligo informativo previsto dall’art. 8-sexies, il gestore è tenuto
a comunicare i dati relativi al programma per la costruzione e l’attivazione
degli impianti di depurazione, entro il mese successivo al 31 dicembre di ogni
anno, sia all’utenza interessata, tramite invio del prospetto unitamente alla
bolletta e pubblicazione sul proprio sito web, sia all’Autorità d’Ambito,
tramite trasmissione del prospetto in formato di foglio elettronico
In materia di tariffa per lo scarico e la depurazione delle acque reflue,
occorre da ultimo fare ulteriore breve riferimento, in ragione della sua
immediata attualità, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 39 dell’11
febbraio 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 – come modificato
dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 203/2005, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. n. 248/2005, nella parte in cui
attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative
alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. La
norma viola l’art. 102 della Cost.: la giurisdizione del giudice speciale
è infatti compatibile con il dettato costituzionale solo in quanto
"imprescindibilmente collegata" alla "natura tributaria del rapporto", mentre il
canone in questione ha natura di controprestazione contrattuale. E ciò sia nel
vigore degli artt. 13 e 14 della L. n. 36/94 (si veda la sopra ricordata
sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che aveva qualificato il canone
come “corrispettivo di una prestazione commerciale complessa”), sia con
riferimento alla vigente disciplina di cui agli artt. 154 e 155 del d.lgs. n.
152/2006 (i quali espressamente precisano che le somme dovute dall’utente per i
servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che
costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato)
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 15/02/2010