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D.M. 30 settembre 2009: Criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.
 

DANIELA DI PAOLA
 

 


Con Decreto 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2010, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato i criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.


Il decreto è stato emanato in attuazione della disposizione di cui all’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L. n. 13/2009). In base a tale norma, i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a restituire entro cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2009 la quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione.
Il medesimo articolo istituisce un onere informativo a carico del gestore, meglio dettagliato nel decreto attuativo, in merito al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, il cui eventuale inadempimento è causa dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 152, cc. 2 e 3 del T.U. ambientale, da parte dell’Autorità d’Ambito.


Va brevemente rammentato che l’art. 8-sexies in esame è stato emanato per disciplinare in maniera organica la restituzione delle quote della tariffa di depurazione non dovuta in ragione della statuizione della Corte Costituzionale n. 335/2008.
In tale occasione la Corte ha evidenziato che la tariffa del servizio idrico integrato, articolata in tutte le sue componenti - e, quindi, anche nella parte relativa al servizio di depurazione – non ha natura di tributo, ma di corrispettivo di prestazioni contrattuali. Tanto sia nel sistema delineato dall’abrogata L. n. 36/1994, sia nel vigente art. 155, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006 che ha sostituito la disposizione di cui all’art. 14 della L. n. 36/1994 con formulazione sostanzialmente analoga.
Le menzionate norme non sono pertanto sfuggite alla declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevedevano che la quota della tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche in mancanza o in ipotesi di inattività della controprestazione contrattuale (costituita evidentemente dal servizio di depurazione)


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, sono poste tutte le condizioni perché il gestore del servizio idrico integrato possa procedere alla dovuta restituzione.


Questi i passaggi fondamentali del decreto:


Il gestore, o, per le gestioni in via diretta, il Comune, è tenuto a fornire all’Autorità d’Ambito su supporto informatico gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinguendoli in ragione dell’esistenza e dell’effettiva attivazione dell’impianto di depurazione (cfr. art. 4) tra:
a) utenti serviti,
b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione (hanno diritto alla restituzione della quota, dedotti gli oneri sopportati dal gestore connessi alla realizzazione del programma per la costruzione e l’attivazione degli impianti);
c) utenti non serviti perché gli impianti risultano temporaneamente inattivi o siano stati temporaneamente inattivati (hanno diritto alla restituzione della quota, dedotti gli oneri sopportati dal gestore connessi alla temporanea inattività dell’impianto);
d) utenti non serviti per i quali non è prevista alcuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione (hanno diritto al rimborso dell’intera quota).
Dovranno inoltre essere trasmesse le seguenti informazioni:
- gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione,
- i volumi d’acqua erogati e i periodi di riferimento,
- lo stato di avanzamento e i costi dei lavori per la realizzazione o la riattivazione di ciascun impianto di depurazione
- il calcolo degli importi indebitamente richiesti a ciascun utente, dedotti gli oneri di cui all’art. 5 (ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito di cui ai punti 3.2. e 3.3. dell’allegato al DM 1 agosto 1996; costi di attivazione di impianti temporaneamente inattivi)


L’autorità d’ambito, verificata la correttezza dei dati trasmessi dal gestore, determina la quota che il gestore dovrà restituire ad ogni singolo richiedente entro il 1° ottobre 2014, eventualmente in forma rateizzata e/o mediante compensazione, tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale.


Nell’individuare il termine di prescrizione il Ministero dell’Ambiente ha aderito all’orientamento della Corte dei Conti secondo cui “trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 del codice civile per le prestazioni periodiche che devono pagarsi ad anno o in termini più brevi, nell’ambito di una causa debendi di carattere continuativo” (cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Campania, del .n. 19 del 24 aprile 2009)
Il termine di prescrizione così determinato non incontra tuttavia unanimità di consensi.
Basterebbe citare l'orientamento della Sezione regionale di controllo per il Veneto, che si è pronunciata a favore dell’applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale:
Per quanto concerne la prescrizione,(…) va applicata (…), a norma dell’art. 2946 c.c., la prescrizione ordinaria decennale la cui interruzione è sottoposta alla normativa generale di cui agli artt. 2943 e 1219 dello stesso c.c., per la quale rilevano o la richiesta fatta per iscritto al debitore (l’ente percettore della quota di corrispettivo per il servizio di depurazione non fornito) o l’atto introduttivo del giudizio (notificato)”.
Nello stesso parere la Corte dei Conti ha cura di individuare il termine di estensione dell’efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008: poiché, come è noto, la pronuncia di incostituzionalità di una norma ha efficacia ex tunc, gli effetti della sentenza n. 335/2008 vanno retrodatati sino alla data di entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista già dalla L. n. 36/1994, ma divenuta effettiva solo a decorrere dal 3 ottobre 2000, come stabilito, in ultimo, dall’art. 24 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
Così anche Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, parere n. 8 del 6 marzo 2009:
Trattandosi di pagamenti indebiti, ai sensi dell’art. 2033 del cod. civ., l’azione di ripetizione si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 del cod. civ. decorrente dagli avvenuti pagamenti. Va, però, precisato che per effetto di successivi interventi normativi – L. n. 172 del 17.5.1995 art. 2 comma 3bis, L. n. 448 del 23.12.1998 art. 31 comma 28, D.Lgs. n. 152 dell’11.5.1999 art. 62 commi 5 e 6, D.Lgs. n. 258 del 18.8.2000 art. 24 comma 1 lett.a – con i quali è stata prorogata la vigenza degli artt. 16 e 17 della L. n. 319/1976 (Legge Merli), i canoni in questione hanno mantenuto la natura e la disciplina giuridica di tributi fino al 2.10.2000, come chiarito anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione che, in tema di riparto di giurisdizione, si sono più volte pronunciate nei termini di cui sopra (cfr. SS.UU. Civili n. 14266/2001, 11631/2002, 16157/2002, 1087/2003, 3053/2004). Ne consegue che la richiesta di restituzione potrà riguardare solo i pagamenti fatti nell’ultimo trimestre del 2000, se riferiti a tale periodo di somministrazione, e quelli relativi ai periodi successivi”.
Parzialmente conforme il parere della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Molise, n. 3 del 27 gennaio 2009, la quale però fa decorrere la prescrizione dalla pronuncia della Corte Costituzionale: “E’ operante la prescrizione ordinaria in considerazione dell’acquisita natura di indebito delle somme introitate dall’ente e non già la prescrizione breve di 5 anni prevista dall’ art. 2948, 4° comma, per le prestazioni periodiche. La prescrizione ordinaria decennale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, dalla data della sentenza della Corte Costituzionale;”


Alla restituzione si provvede attraverso il fondo di cui agli artt. 14 della L. n. 36/94 e 155 del d.lgs. n. 152/2006, ove le somme non siano state impiegate per gli usi consentiti dalle medesime disposizioni. Le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie possono essere reperite dalle autorità d’ambito attraverso una revisione tariffaria straordinaria, da prevedere nei confronti dei soli utenti serviti da impianti di depurazione.


Quanto all’obbligo informativo previsto dall’art. 8-sexies, il gestore è tenuto a comunicare i dati relativi al programma per la costruzione e l’attivazione degli impianti di depurazione, entro il mese successivo al 31 dicembre di ogni anno, sia all’utenza interessata, tramite invio del prospetto unitamente alla bolletta e pubblicazione sul proprio sito web, sia all’Autorità d’Ambito, tramite trasmissione del prospetto in formato di foglio elettronico


In materia di tariffa per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, occorre da ultimo fare ulteriore breve riferimento, in ragione della sua immediata attualità, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 39 dell’11 febbraio 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. n. 248/2005, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. La norma viola l’art. 102 della Cost.:  la giurisdizione del giudice speciale è infatti compatibile con il dettato costituzionale solo in quanto  "imprescindibilmente collegata" alla "natura tributaria del rapporto", mentre il canone in questione ha natura di controprestazione contrattuale. E ciò sia nel vigore degli artt. 13 e 14 della L. n. 36/94 (si veda la sopra ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che aveva qualificato il canone come “corrispettivo di una prestazione commerciale complessa”), sia con riferimento alla vigente disciplina di cui agli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152/2006 (i quali espressamente precisano che le somme dovute dall’utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato)
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 15/02/2010

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