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Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Nota illustrativa dell'ANCI
CARLO RAPICAVOLI*
E’ entrato in vigore il 13 novembre, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 12 novembre, il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 287,
contenente misure urgenti in materia di sicurezza.
Tra di esse, figurano anche le disposizioni interpretative e attuative, nonché
le modifiche all’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
DECORRENZA TERMINI APPLICAZIONE
Viene chiarito che le disposizioni in materia di tracciabilità sono
immediatamente applicabili ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della
legge 136/2010 (7 settembre 2010) ed ai relativi subappalti, mentre per i
contratti già stipulati a quella data, e per i relativi subappalti e
subcontratti, è previsto un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della
legge per consentire gli adeguamenti necessari.
UTILIZZO CONTI CORRENTI ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA
L’art. 3 della L. 136/2010, al fine di prevenire infiltrazioni criminali,
com’è noto, impone agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della
filiera delle imprese – nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici – di utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o presso
la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche.
Al riguardo, il Decreto Legge precisa che l’espressione “anche in via non
esclusiva”, di cui all’art. 3 comma 1 della legge, va interpretato nel senso che
ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata
tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche
promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata una
comunicazione alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente degli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica.
Inoltre, nello stesso termine, vanno comunicati le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
I medesimi soggetti provvedono anche a comunicare ogni modifica dei dati
trasmessi.
C.I.G. E C.U.P.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non occorre più sempre il
codice unico di progetto (CUP), come era previsto dall’art. 3, commi 5 e 6,
della Legge 136/2010, ma soltanto il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture su richiesta della stazione appaltante
Il CUP è necessario solo nei casi in cui è obbligatorio ai sensi dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
FILIERA IMPRESE
Il Decreto Legge fornisce inoltre l’interpretazione del concetto di “filiera
delle imprese”, contenuto nell’art. 3 della Legge 136/2010, che va riferita ai
subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche
non esclusiva, del contratto.
PAGAMENTI CON STRUMENTI DIVERSI
L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3,
primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al
comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che
i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero
quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi
dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena
tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non
è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi oggetto della
legge.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 prevedeva:
a) L’obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari;
b) L’inserimento nel contratto della clausola risolutiva espressa da attivarsi
in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa.
c) L’immediata risoluzione del rapporto contrattuale nel caso in cui
l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge sussiste:
a) L’obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari;
b) L’obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante da parte dell’appaltatore, del subappaltatore o del
subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
c) la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.
SANZIONI
In riferimento, infine, alle sanzioni (art. 6 della L. 136/2010), il Decreto
Legge stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 17, comma 5 della L.
689/81, le sanzioni amministrative sono applicate dal Prefetto della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e
l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo dove ha sede l’autorità
che ha applicato la sanzione.
L’autorità giudiziaria comunica poi i fatti di cui è venuta a conoscenza al
prefetto territorialmente competente.
NOTA ILLUSTRATIVA DELL’ANCI
L’ANCI in una nota segnala le disposizioni i cui effetti ricadono in parte sugli
enti locali e sui Comuni.
Di seguito i contenuti della nota.
L’articolo 8 (Disposizioni interpretative delle norme dell’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari) fornisce una interpretazione dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) chiarendo che la nuova disciplina si
applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 136 del 2010 (cioè successivamente al 7 settembre 2010) e ai
contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Viene previsto,
invece un termine di 180 giorni per consentire l’adeguamento alle nuove regole
dei contratti stipulati precedentemente alla stessa legge e per i contratti di
subappalto e subcontratti da essi derivanti. Questa previsione dovrebbe
consentire la tracciabilità anche dei contratti che, seppur stipulati
anteriormente al 7 settembre 2010, avranno un’esecuzione in fasi successive
all’entrata in vigore della legge 136.
L’articolo 9 (Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari) modifica ed integra gli articoli 3 e
6 della legge n. 136. Modificando il comma 5 dell’articolo 3, viene stabilito
che gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari debbano
riportare – in relazione a ciascuna transazione – il codice identificativo (CIG)
attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3/2003,
anche il codice unico di progetto (CUP). Viene poi espressamente previsto che la
violazione degli obblighi previsti dal citato articolo 3 comporti la risoluzione
di diritto del contratto.
L’integrazione riportata, invece, all’articolo 6 della legge 136/2010, prevede
che le sanzioni amministrative pecuniarie, vengano applicate dal prefetto della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente, in
deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo17 della legge n. 689/1981 e,
in deroga all’articolo 22 della stessa legge, che in caso si opposizione,il
giudice competente è quello del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la
sanzione.
L’articolo 10 (Attuazione delle ordinanze dei sindaci) integra il
comma 9 dell’articolo 54 del TUEL prevedendo che il Prefetto, quale autorità
provinciale di pubblica sicurezza, disponga le misure ritenute necessarie per il
concorso delle forze di polizia ai fini dell’attuazione delle ordinanze ex art.
54, adottate dal sindaco in qualità di ufficiale del governo.
Per quanto concerne invece il disegno di legge si segnala in particolare:
L’articolo 3 (Misure di contrasto della prostituzione) prevede che
la possibilità di applicare le misure di prevenzione (ad esempio il foglio di
via) anche a chi esercita la prostituzione violando le ordinanze dei sindaci;
L’articolo 4 (Delega al Governo per il trasferimento ai Comuni della
competenza per il rinnovo del permesso di soggiorno) prevede una delega al
Governo per ridefinire le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno,
attraverso l’affidamento della competenza agli enti locali.
L’articolo 6 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs 6 febbraio 2007 n. 30
in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari)
introduce l’espulsione del cittadino comunitario per motivi di ordine pubblico
se questi permane sul territorio in violazione delle prescrizioni previste dalla
direttiva europea sulla libera circolazione dei cittadini comunitari;
Gli articoli 7 e 8 (Disposizioni in materia di emissione e rilascio
della carta di identità elettronica) ponendo fine alla fase di
sperimentazione, durata circa 10 anni, viene disciplinata la nuova carta quale
documento di identificazione e di sicurezza di tutti i cittadini sin dalla
nascita, coerente con gli standard internazionali.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 26/11/2010