AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
I
diritti umani e l’ambiente, una panoramica generale
ELENA DELISE
La questione ambientale nel suo complesso può essere concepita
contemporaneamente quale diritto e dovere, altrimenti espressa dal binomio
“libertà e responsabilità”, libertà di godere delle risorse naturali esistenti
atte a soddisfare le esigenze primarie della vita dell'uomo e responsabilità di
contribuire alla salvaguardia delle stesse, nel rispetto degli altri esseri
viventi, dell’uomo e delle generazioni future. Si parla quindi di “diritto
dell’ambiente” per indicare quella branca del diritto che si occupa delle
relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali facendo riferimento alla
definizione di ambiente di cui sopra, mentre ci si riferisce al “diritto
all’ambiente” quale diritto fondamentale dell’uomo alla protezione dell’habitat
naturale in cui egli vive e agisce.
La tutela della persona e la tutela ambientale sono quindi legate da un rapporto
di reciproca funzionalità, proteggere l’uomo significa difendere anche
l’ambiente di cui egli fa parte, poiché ogni aggressione all’ambiente ne
condiziona di fatto la qualità della vita. Questo processo è facilmente
intuibile se si considera che ad oggi la linea di demarcazione tra uomo e
ambiente naturale è diventata sempre più labile, parlare di difesa dell’ambiente
significa anche protezione dell’uomo. Dal punto di vista dell’ecologia, l’uomo
assolve la funzione di potente fattore ecologico, tale ruolo è dovuto alla
capacità di adattamento della specie umana per mezzo della cultura, la quale
rappresenta uno strumento importante di appropriazione delle risorse e dei
processi del funzionamento ambientale. Il rapporto tra uomo e natura è
caratterizzato da una interrelazione continua, le attività dell’uomo influenzano
la natura, ma sono a loro volta influenzate dalla natura stessa. Volendo entrare
in una dimensione strettamente scientifica, si può affermare che l’ambiente
esercita un ruolo fondamentale nel modulare il patrimonio genetico
dall’individuo all’ambiente circostante. In altre parole, l’individuo non è tale
solo al patrimonio di geni ereditato, ma anche a seconda dell’ambiente in cui
vive1.
Il diritto dell’ambiente, pur essendo oggetto di continuo aggiornamento, è ormai
consolidato negli ordinamenti nazionali e nel diritto internazionale,
conquistando una sua autonomia normativa, diversamente il diritto all’ambiente
si trova ancora in una fase relativamente recente.
In ambito internazionale e nazionale, il riconoscimento del diritto umano
all’ambiente è una questione controversa ed in continua evoluzione, non priva di
polemiche sulla idoneità o meno di annoverarlo tra i diritti fondamentali
dell’uomo. Nel dibattito su questo tema è possibile ravvisare tre diversi
orientamenti: il primo non riconosce alcun legame tra protezione dell’ambiente e
diritti dell’uomo, ma tende a tener separate le due questioni negando
l’esistenza di un diritto umano all’ambiente e ritenendo sufficiente tutelare
questo bene tramite il diritto ambientale internazionale, il secondo
orientamento, pur individuando un legame inscindibile tra le due questioni
prevede una reinterpretazione in chiave ambientale dei diritti esistenti, infine
la terza posizione ravvisa l’esistenza di un diritto umano all’ambiente,
propendendo per un suo riconoscimento espresso in ambito giuridico nazionale ed
internazionale2.
La posizione attualmente condivisa e maturata nell’ambito della riflessione
ambientale è volta al pieno riconoscimento di un esplicito diritto all’ambiente,
ma nonostante siano stati fatti diversi sforzi in questo senso, in ambito
politico-giuridico tale percorso richiede un impegno ulteriore.
Questo indugio è comprensibile considerando diversi fattori. Innanzitutto la
stessa evoluzione cronologica della riflessione globale su ambiente e sviluppo,
nella quale si è passati da un approccio correttivo orientato ai singoli aspetti
del problema ambientale ad uno più ampio, in cui si riconosce l’intrinseco
valore dell’ambiente quale espressione della dignità dell’uomo stesso in un
modello di sviluppo armonico. In tal senso il pensiero ambientale ha contribuito
alla progressiva affermazione dei diritti umani, portando al graduale
riconoscimento da parte della comunità internazionale del diritto fondamentale
all’ambiente, superando così l’impostazione tradizionale di un antropocentrismo
forte, fondato sulla mera strumentalizzazione della natura.
Nondimeno, data l’ampiezza del tema ambientale, vi è una reticenza da parte
degli Stati ad un suo riconoscimento tra i diritti fondamentali, poiché da un
lato ciò inciderebbe negativamente sugli interessi dei più diversi settori
economici sia a carattere nazionale che multinazionale, dall’altro l’adempimento
di tali diritti implicherebbe un’ulteriore limitazione di sovranità nazionale a
favore di un ordine sopranazionale ispirato a politiche di solidarietà tra i
popoli e cooperazione internazionale.
È quindi essenzialmente nel ruolo svolto dalle comunità locali e dalle
organizzazioni internazionali non governative, di stampo eco-pacifista che trova
origine la pressione per il riconoscimento del diritto umano dell’ambiente3.
In questo contesto l’elaborazione di tale diritto non è unanime, ma si possono
individuare due approcci distinti: l’uno propende per il riconoscimento di un
diritto all’ambiente strettamente correlato alla tutela di altri diritti, in
funzione del miglioramento delle condizioni e della qualità della vita delle
generazioni presenti e future, l’altro vede nell’esistenza del diritto umano
all’ambiente il mezzo per poter garantire la mera conservazione e protezione
della natura, avvicinandosi ad un’impostazione di tipo egocentrica4.
L’approccio maggiormente condiviso a livello globale, nonché dalle
organizzazioni internazionali, propende per la prima visione; è quindi partendo
dalle ripercussioni dell’ambiente sul godimento dei diritti essenziali della
persona che è maturato l’orientamento a riconoscere l’ambiente come attributo di
ogni singolo essere umano e come tale meritevole di tutela. Riprendendo la
definizione del concetto giuridico di ambiente di Postiglione, quale diritto
soggettivo, “il diritto all’ambiente di ogni uomo non esclude, anzi postula, il
diritto all’ambiente vegetale ed animale ad esistere secondo i propri equilibri,
in armonia con le giuste esigenze umane, senza forzature antropocentriche”5.
Nella sfera dei diritti umani, il diritto all’ambiente si colloca tra i diritti
umani di “terza generazione”, altrimenti definiti “diritti collettivi” o
“solidali”, secondo la definizione largamente condivisa di Vasak6
degli inizi degli anni settanta, diritti che presuppongono un'azione dello Stato
per consentire ad ogni cittadino di vivere la vita di un essere civile secondo
gli standard prevalenti nella società, dei quali fanno parte tra gli altri il
diritto allo sviluppo, all’autodeterminazione dei popoli, all’ambiente. Alcuni
autori tuttavia tendono a collocarli anche tra i diritti di “quarta
generazione”.
Con i diritti di terza generazione i diritti dell’uomo da individuali diventano
diritti sociali, appartenenti al singolo non solo in quanto tale, ma anche quale
membro della comunità sociale, comunità nella quale si realizza il pieno
sviluppo della persona umana. Ciò che caratterizza questo tipo di diritti è la
loro natura “diffusa”, a differenza dei diritti di prima e seconda generazione,
la loro matrice è di tipo pluralistico, essi si configurano più come diritti dei
popoli o dell’umanità nel suo insieme, che come diritti del singolo individuo,
abbracciando nello stesso tempo la dimensione liberale, socialista e religiosa7.
In questa categoria di diritti, il diritto fondamentale all’ambiente si pone in
modo emblematico, assumendo una triplice dimensione, la quale può essere
evidenziata in modo chiaro considerando i diversi aspetti della fruizione,
dell’appartenenza e della temporalità.
Sotto il primo profilo si riconosce un diritto soggettivo dell’individuo di
fruire del bene ambiente e di godere di un ambiente salubre, il cui rispetto
assicura le condizioni necessarie di salute, sviluppo e benessere, al di fuori
delle quali non è possibile concepire un’esistenza degna della vita umana8.
Sotto il secondo profilo il diritto all’ambiente assume una dimensione
collettiva, distinguendosi anche come diritto sociale, la cui titolarità è
riconosciuta a gruppi e pluralità di persone in quanto compartecipi di un bene
comune, di cui ognuno ha diritto e dovere di gestire e conservare nel proprio e
nell’altrui interesse9.
L’uomo è quindi chiamato a svolgere un ruolo giuridico a tutela dell’ambiente e
quindi di se stesso, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si
manifesta la propria personalità.
Infine, sotto il terzo profilo, la giuridicità dell’ambiente si esplicita
ulteriormente in una dimensione dinamica, che lo contraddistingue tra gli altri
diritti, configurandosi come diritto intergenerazionale, estendendosi in senso
temporale anche alle generazioni future.
Analizzando questi aspetti si potrebbe essere indotti a rilevare un’apparente
contraddizione tra la dimensione della fruizione e quella dell’appartenenza,
tuttavia tra esse non esiste alcun conflitto, in quanto la seconda è meramente
processuale e non svilisce in alcun modo il diritto soggettivo fondamentale
all’ambiente10. Per
ciò riguarda l’aspetto meramente sostanziale, è una questione che necessita
ulteriore maturazione; mentre, come si vedrà meglio nel paragrafo successivo con
la Convenzione di Aarhus, un passo importante è stato fatto nella definizione
del rapporto diritti-doveri dell’uomo verso la natura, individuando nell’accesso
all’informazione, nella partecipazione ai processi decisionali e nell’accesso
alla giustizia i principi procedimentali del diritto ambientale della persona.
Sebbene i diritti umani di terza generazione siano ormai riconosciuti dalla
coscienza collettiva mondiale, in sede internazionale non sono ancora stati
esplicitamente codificati all’interno di convenzioni giuridiche. Nonostante tale
processo sia in costante sviluppo, si tende ad associare il diritto all’ambiente
ad altri diritti, quali il diritto alla vita, alla salute, all’informazione,
alla proprietà privata, o ad equipararlo ad una componente specifica come il
diritto all’acqua, all’ambiente salubre, ai beni culturali, non riconoscendogli
in tal modo una forma propria che racchiuda l’ambiente nella sua completezza.
Date queste premesse, accanto all’esistenza di un vero e proprio diritto umano
all’ambiente, si è fatto spazio oggi un inevitabile ripensamento dei diritti
umani in chiave ambientale; come dimostra la storia degli ultimi quaranta anni,
le battaglie in nome dei diritti umani e quelle per la difesa ambientale spesso
hanno collimato tra loro, rafforzandosi vicendevolmente. In tal senso il
concetto di sviluppo sostenibile esprime al meglio questa interrelazione,
contestualizzando la difesa ambientale in una visione globale di giustizia nel
rispetto intergenerazionale.
1 I. MUSU, Uomo e
natura verso il nuovo millennio. Religioni, filosofia, scienza, Bologna, Il
Mulino, 1999, p. 170.
2 Cfr. A. E. BOYLE – M. R. ANDERSON, (a cura di), Human rights
approaches to environmental protection, Oxford, Oxford University Press, 2003.
3 Tra le principali organizzazioni internazionali non
governative, che si sono impegnate attivamente per il riconoscimento di un
diritto fondamentale all’ambiente vanno mezionate: Worldwatch Institute, Natural
Resources Defense Council, Earth Justice, Center for Human Rights and
Environment (Cedha)), Earth Rights International(Eri), Amnesty International, e
Greenpeace.
4 Si veda, a riguardo, A. E. BOYLE – M. R. ANDERSON, op. cit.,
2003. È emblematico tra tutti il rispettivo approccio di due grandi
organizzazioni non-governative di stampo pacifista-ecologista, Amnesty
International e Greenpeace, la prima si pone a favore del riconoscimento di un
diritto all’ambiente a patto che siano riconosciuti e garantiti in primis i
diritti civili e politici nonché quelli economici sociali e culturali di tutti
gli esseri umani, la seconda propende per il riconoscimento di un diritto
all’ambiente come valore in sé.
5 A. POSTIGLIONE, relazione tenuta nell corso dell’Incontro di
studio del Consiglio Superiore della Magistratura da titolo, La tutela penale
del territorio, C.S.M., 14 novembre 2002, n. 620, disponibile online in
appinter.csm.it
6 Vedi K. VASAK, Les Dimensions internationales droits de l'homme:
manuel destiné à l'enseignement des droits de l'homme dans les universités,
1978, UNESCO Documents and Publications, disponibile online nel sito
dell’Unesco, unesdoc.unesco.org
7 “L’affermazione dei diritti diffusi trova dal punto di vista
della normativa internazionale il suo principale punto di riferimento nella
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il cui art. 28 dichiara che,
ciascuno ha il diritto a un ordine sociale internazionale in cui i diritti e la
libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.”
F. POCAR, Diritti umani e diritto all’ambiente, in I Diritti fondamentali
dell'uomo e dell’ ambiente nei cambiamenti dell'Europa centro-orientale, a cura
di R. SOBÁNSKI, S. TAFARO, W. MYSZOR, G. DAMMACCO, B. SITEK, Varsavia, Akademii
Teologii Katolickiej, 1995, p. 27.
8 E. ROZO ACUÑA, (a cura di), Profili di diritto ambientale da
Rio de Janeiro a Johannesburg, Torino, G. Giappichelli Editore, 2004, p. 153
9 P. MADDALENA, Il diritto all’ambiente come diritto inviolabile
dell’uomo, in I Diritti fondamentali dell'uomo e dell’ambiente nei cambiamenti
dell'Europa centro-orientale, a cura di R. SOBÁNSKI, S. TAFARO, W. MYSZOR, G.
DAMMACCO, B. SITEK, Varsavia, Akademii Teologii Katolickiej, 1995, p. 34.
10 E. ROZO ACUÑA, op. cit., p. 174.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 14/07/2010