AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 Vedi altra: DOTTRINA
 

 

I diritti umani e l’ambiente, una panoramica generale
 

ELENA DELISE

 


 

 


La questione ambientale nel suo complesso può essere concepita contemporaneamente quale diritto e dovere, altrimenti espressa dal binomio “libertà e responsabilità”, libertà di godere delle risorse naturali esistenti atte a soddisfare le esigenze primarie della vita dell'uomo e responsabilità di contribuire alla salvaguardia delle stesse, nel rispetto degli altri esseri viventi, dell’uomo e delle generazioni future. Si parla quindi di “diritto dell’ambiente” per indicare quella branca del diritto che si occupa delle relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali facendo riferimento alla definizione di ambiente di cui sopra, mentre ci si riferisce al “diritto all’ambiente” quale diritto fondamentale dell’uomo alla protezione dell’habitat naturale in cui egli vive e agisce.
La tutela della persona e la tutela ambientale sono quindi legate da un rapporto di reciproca funzionalità, proteggere l’uomo significa difendere anche l’ambiente di cui egli fa parte, poiché ogni aggressione all’ambiente ne condiziona di fatto la qualità della vita. Questo processo è facilmente intuibile se si considera che ad oggi la linea di demarcazione tra uomo e ambiente naturale è diventata sempre più labile, parlare di difesa dell’ambiente significa anche protezione dell’uomo. Dal punto di vista dell’ecologia, l’uomo assolve la funzione di potente fattore ecologico, tale ruolo è dovuto alla capacità di adattamento della specie umana per mezzo della cultura, la quale rappresenta uno strumento importante di appropriazione delle risorse e dei processi del funzionamento ambientale. Il rapporto tra uomo e natura è caratterizzato da una interrelazione continua, le attività dell’uomo influenzano la natura, ma sono a loro volta influenzate dalla natura stessa. Volendo entrare in una dimensione strettamente scientifica, si può affermare che l’ambiente esercita un ruolo fondamentale nel modulare il patrimonio genetico dall’individuo all’ambiente circostante. In altre parole, l’individuo non è tale solo al patrimonio di geni ereditato, ma anche a seconda dell’ambiente in cui vive1.
Il diritto dell’ambiente, pur essendo oggetto di continuo aggiornamento, è ormai consolidato negli ordinamenti nazionali e nel diritto internazionale, conquistando una sua autonomia normativa, diversamente il diritto all’ambiente si trova ancora in una fase relativamente recente.
In ambito internazionale e nazionale, il riconoscimento del diritto umano all’ambiente è una questione controversa ed in continua evoluzione, non priva di polemiche sulla idoneità o meno di annoverarlo tra i diritti fondamentali dell’uomo. Nel dibattito su questo tema è possibile ravvisare tre diversi orientamenti: il primo non riconosce alcun legame tra protezione dell’ambiente e diritti dell’uomo, ma tende a tener separate le due questioni negando l’esistenza di un diritto umano all’ambiente e ritenendo sufficiente tutelare questo bene tramite il diritto ambientale internazionale, il secondo orientamento, pur individuando un legame inscindibile tra le due questioni prevede una reinterpretazione in chiave ambientale dei diritti esistenti, infine la terza posizione ravvisa l’esistenza di un diritto umano all’ambiente, propendendo per un suo riconoscimento espresso in ambito giuridico nazionale ed internazionale2.
La posizione attualmente condivisa e maturata nell’ambito della riflessione ambientale è volta al pieno riconoscimento di un esplicito diritto all’ambiente, ma nonostante siano stati fatti diversi sforzi in questo senso, in ambito politico-giuridico tale percorso richiede un impegno ulteriore.
Questo indugio è comprensibile considerando diversi fattori. Innanzitutto la stessa evoluzione cronologica della riflessione globale su ambiente e sviluppo, nella quale si è passati da un approccio correttivo orientato ai singoli aspetti del problema ambientale ad uno più ampio, in cui si riconosce l’intrinseco valore dell’ambiente quale espressione della dignità dell’uomo stesso in un modello di sviluppo armonico. In tal senso il pensiero ambientale ha contribuito alla progressiva affermazione dei diritti umani, portando al graduale riconoscimento da parte della comunità internazionale del diritto fondamentale all’ambiente, superando così l’impostazione tradizionale di un antropocentrismo forte, fondato sulla mera strumentalizzazione della natura.
Nondimeno, data l’ampiezza del tema ambientale, vi è una reticenza da parte degli Stati ad un suo riconoscimento tra i diritti fondamentali, poiché da un lato ciò inciderebbe negativamente sugli interessi dei più diversi settori economici sia a carattere nazionale che multinazionale, dall’altro l’adempimento di tali diritti implicherebbe un’ulteriore limitazione di sovranità nazionale a favore di un ordine sopranazionale ispirato a politiche di solidarietà tra i popoli e cooperazione internazionale.
È quindi essenzialmente nel ruolo svolto dalle comunità locali e dalle organizzazioni internazionali non governative, di stampo eco-pacifista che trova origine la pressione per il riconoscimento del diritto umano dell’ambiente3. In questo contesto l’elaborazione di tale diritto non è unanime, ma si possono individuare due approcci distinti: l’uno propende per il riconoscimento di un diritto all’ambiente strettamente correlato alla tutela di altri diritti, in funzione del miglioramento delle condizioni e della qualità della vita delle generazioni presenti e future, l’altro vede nell’esistenza del diritto umano all’ambiente il mezzo per poter garantire la mera conservazione e protezione della natura, avvicinandosi ad un’impostazione di tipo egocentrica4.
L’approccio maggiormente condiviso a livello globale, nonché dalle organizzazioni internazionali, propende per la prima visione; è quindi partendo dalle ripercussioni dell’ambiente sul godimento dei diritti essenziali della persona che è maturato l’orientamento a riconoscere l’ambiente come attributo di ogni singolo essere umano e come tale meritevole di tutela. Riprendendo la definizione del concetto giuridico di ambiente di Postiglione, quale diritto soggettivo, “il diritto all’ambiente di ogni uomo non esclude, anzi postula, il diritto all’ambiente vegetale ed animale ad esistere secondo i propri equilibri, in armonia con le giuste esigenze umane, senza forzature antropocentriche”5.
Nella sfera dei diritti umani, il diritto all’ambiente si colloca tra i diritti umani di “terza generazione”, altrimenti definiti “diritti collettivi” o “solidali”, secondo la definizione largamente condivisa di Vasak6 degli inizi degli anni settanta, diritti che presuppongono un'azione dello Stato per consentire ad ogni cittadino di vivere la vita di un essere civile secondo gli standard prevalenti nella società, dei quali fanno parte tra gli altri il diritto allo sviluppo, all’autodeterminazione dei popoli, all’ambiente. Alcuni autori tuttavia tendono a collocarli anche tra i diritti di “quarta generazione”.
Con i diritti di terza generazione i diritti dell’uomo da individuali diventano diritti sociali, appartenenti al singolo non solo in quanto tale, ma anche quale membro della comunità sociale, comunità nella quale si realizza il pieno sviluppo della persona umana. Ciò che caratterizza questo tipo di diritti è la loro natura “diffusa”, a differenza dei diritti di prima e seconda generazione, la loro matrice è di tipo pluralistico, essi si configurano più come diritti dei popoli o dell’umanità nel suo insieme, che come diritti del singolo individuo, abbracciando nello stesso tempo la dimensione liberale, socialista e religiosa7.
In questa categoria di diritti, il diritto fondamentale all’ambiente si pone in modo emblematico, assumendo una triplice dimensione, la quale può essere evidenziata in modo chiaro considerando i diversi aspetti della fruizione, dell’appartenenza e della temporalità.
Sotto il primo profilo si riconosce un diritto soggettivo dell’individuo di fruire del bene ambiente e di godere di un ambiente salubre, il cui rispetto assicura le condizioni necessarie di salute, sviluppo e benessere, al di fuori delle quali non è possibile concepire un’esistenza degna della vita umana8.
Sotto il secondo profilo il diritto all’ambiente assume una dimensione collettiva, distinguendosi anche come diritto sociale, la cui titolarità è riconosciuta a gruppi e pluralità di persone in quanto compartecipi di un bene comune, di cui ognuno ha diritto e dovere di gestire e conservare nel proprio e nell’altrui interesse9. L’uomo è quindi chiamato a svolgere un ruolo giuridico a tutela dell’ambiente e quindi di se stesso, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si manifesta la propria personalità.
Infine, sotto il terzo profilo, la giuridicità dell’ambiente si esplicita ulteriormente in una dimensione dinamica, che lo contraddistingue tra gli altri diritti, configurandosi come diritto intergenerazionale, estendendosi in senso temporale anche alle generazioni future.
Analizzando questi aspetti si potrebbe essere indotti a rilevare un’apparente contraddizione tra la dimensione della fruizione e quella dell’appartenenza, tuttavia tra esse non esiste alcun conflitto, in quanto la seconda è meramente processuale e non svilisce in alcun modo il diritto soggettivo fondamentale all’ambiente10. Per ciò riguarda l’aspetto meramente sostanziale, è una questione che necessita ulteriore maturazione; mentre, come si vedrà meglio nel paragrafo successivo con la Convenzione di Aarhus, un passo importante è stato fatto nella definizione del rapporto diritti-doveri dell’uomo verso la natura, individuando nell’accesso all’informazione, nella partecipazione ai processi decisionali e nell’accesso alla giustizia i principi procedimentali del diritto ambientale della persona.
Sebbene i diritti umani di terza generazione siano ormai riconosciuti dalla coscienza collettiva mondiale, in sede internazionale non sono ancora stati esplicitamente codificati all’interno di convenzioni giuridiche. Nonostante tale processo sia in costante sviluppo, si tende ad associare il diritto all’ambiente ad altri diritti, quali il diritto alla vita, alla salute, all’informazione, alla proprietà privata, o ad equipararlo ad una componente specifica come il diritto all’acqua, all’ambiente salubre, ai beni culturali, non riconoscendogli in tal modo una forma propria che racchiuda l’ambiente nella sua completezza.
Date queste premesse, accanto all’esistenza di un vero e proprio diritto umano all’ambiente, si è fatto spazio oggi un inevitabile ripensamento dei diritti umani in chiave ambientale; come dimostra la storia degli ultimi quaranta anni, le battaglie in nome dei diritti umani e quelle per la difesa ambientale spesso hanno collimato tra loro, rafforzandosi vicendevolmente. In tal senso il concetto di sviluppo sostenibile esprime al meglio questa interrelazione, contestualizzando la difesa ambientale in una visione globale di giustizia nel rispetto intergenerazionale.

 

1 I. MUSU, Uomo e natura verso il nuovo millennio. Religioni, filosofia, scienza, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 170.
2 Cfr. A. E. BOYLE – M. R. ANDERSON, (a cura di), Human rights approaches to environmental protection, Oxford, Oxford University Press, 2003.
3 Tra le principali organizzazioni internazionali non governative, che si sono impegnate attivamente per il riconoscimento di un diritto fondamentale all’ambiente vanno mezionate: Worldwatch Institute, Natural Resources Defense Council, Earth Justice, Center for Human Rights and Environment (Cedha)), Earth Rights International(Eri), Amnesty International, e Greenpeace.
4 Si veda, a riguardo, A. E. BOYLE – M. R. ANDERSON, op. cit., 2003. È emblematico tra tutti il rispettivo approccio di due grandi organizzazioni non-governative di stampo pacifista-ecologista, Amnesty International e Greenpeace, la prima si pone a favore del riconoscimento di un diritto all’ambiente a patto che siano riconosciuti e garantiti in primis i diritti civili e politici nonché quelli economici sociali e culturali di tutti gli esseri umani, la seconda propende per il riconoscimento di un diritto all’ambiente come valore in sé.
5 A. POSTIGLIONE, relazione tenuta nell corso dell’Incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura da titolo, La tutela penale del territorio, C.S.M., 14 novembre 2002, n. 620, disponibile online in appinter.csm.it
6 Vedi K. VASAK, Les Dimensions internationales droits de l'homme: manuel destiné à l'enseignement des droits de l'homme dans les universités, 1978, UNESCO Documents and Publications, disponibile online nel sito dell’Unesco, unesdoc.unesco.org
7 “L’affermazione dei diritti diffusi trova dal punto di vista della normativa internazionale il suo principale punto di riferimento nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il cui art. 28 dichiara che, ciascuno ha il diritto a un ordine sociale internazionale in cui i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.” F. POCAR, Diritti umani e diritto all’ambiente, in I Diritti fondamentali dell'uomo e dell’ ambiente nei cambiamenti dell'Europa centro-orientale, a cura di R. SOBÁNSKI, S. TAFARO, W. MYSZOR, G. DAMMACCO, B. SITEK, Varsavia, Akademii Teologii Katolickiej, 1995, p. 27.
8 E. ROZO ACUÑA, (a cura di), Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg, Torino, G. Giappichelli Editore, 2004, p. 153
9 P. MADDALENA, Il diritto all’ambiente come diritto inviolabile dell’uomo, in I Diritti fondamentali dell'uomo e dell’ambiente nei cambiamenti dell'Europa centro-orientale, a cura di R. SOBÁNSKI, S. TAFARO, W. MYSZOR, G. DAMMACCO, B. SITEK, Varsavia, Akademii Teologii Katolickiej, 1995, p. 34.
10 E. ROZO ACUÑA, op. cit., p. 174.
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 14/07/2010

^