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Decreto Brunetta - organismo indipendente di valutazione - Adeguamento degli Enti Locali.

 

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche, con un parere del 29 aprile scorso, ha chiarito il rapporto tra il Nucleo di Valutazione e l’Organismo Indipendente di Valutazione e gli obblighi di adeguamento degli Enti Locali.

Con un apposito quesito, un Comune ha richiesto se per effetto dell’abrogazione espressa, disposta dall’art. 30, co. 4, del dlg. n. 150/2009, delle norme di cui all’art. 6, co. 2 e 3, del dlg. n. 286/1999, il Nucleo di valutazione in carica decada a partire dal 30 aprile 2010.

In secondo luogo, il Comune ha richiesto se è necessario provvedere alla nomina del nuovo Organismo entro il 30 aprile 2010, in ragione della decadenza di quello attuale, o se è possibile adempiere entro il 31 dicembre 2010, posta la permanenza dell’attuale Nucleo di valutazione fino alla nomina del nuovo.

La Commissione ha precisato che “l’art. 14 del dlg. n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Con la delibera n. 4/2010, la Commissione ha, comunque, chiarito che non tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg. n. 165/2001, sono tenute a un siffatto adempimento.

Le amministrazioni soggette all’obbligo di nomina, entro il 30 aprile 2010 (ex articolo 30, comma 2, del dlg. n. 150/2009), dei membri degli OIV sono state individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al dlg. n. 300/1999, con esclusione dell’Agenzia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.

Per le regioni e gli enti locali, invece, l’art. 16 del dlg. n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza.

Le regioni e gli enti locali sono, comunque, tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dlg. n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell’art. 16.

Alla luce delle suddette norme, si ricava, pertanto, che i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell’OIV.

Si aggiunge, peraltro, che è in corso la definizione di un Protocollo di intesa tra la Commissione e l’ANCI, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del dlg. n. 150/2009, al quale gli enti locali dovranno attenersi nell’attuazione delle previsioni di cui al suddetto decreto”.

Alla luce dunque delle indicazioni finora pervenute dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13 del decreto), in particolare con la delibera n. 04/2010 oggi confermata dal parere sopra riportato, gli Enti Locali devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, assumendo le disposizioni previste e vincolanti per le amministrazioni statali relativi all’Organismo Indipendente di Valutazione come “linee guida per l’adeguamento del proprio ordinamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.

 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 04/05/2010

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