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Decreto Brunetta - organismo indipendente di valutazione - Adeguamento degli Enti Locali.
CARLO RAPICAVOLI*
La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazione pubbliche, con un parere del 29 aprile scorso, ha chiarito
il rapporto tra il Nucleo di Valutazione e l’Organismo Indipendente di
Valutazione e gli obblighi di adeguamento degli Enti Locali.
Con un apposito quesito, un Comune ha richiesto se per effetto dell’abrogazione
espressa, disposta dall’art. 30, co. 4, del dlg. n. 150/2009, delle norme di cui
all’art. 6, co. 2 e 3, del dlg. n. 286/1999, il Nucleo di valutazione in carica
decada a partire dal 30 aprile 2010.
In secondo luogo, il Comune ha richiesto se è necessario provvedere alla nomina
del nuovo Organismo entro il 30 aprile 2010, in ragione della decadenza di
quello attuale, o se è possibile adempiere entro il 31 dicembre 2010, posta la
permanenza dell’attuale Nucleo di valutazione fino alla nomina del nuovo.
La Commissione ha precisato che “l’art. 14 del dlg. n. 150/2009 dispone che ogni
amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione (OIV).
Con la delibera n. 4/2010, la Commissione ha, comunque, chiarito che non tutte
le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg. n. 165/2001, sono
tenute a un siffatto adempimento.
Le amministrazioni soggette all’obbligo di nomina, entro il 30 aprile 2010 (ex
articolo 30, comma 2, del dlg. n. 150/2009), dei membri degli OIV sono state
individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al dlg. n. 300/1999, con esclusione
dell’Agenzia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.
Per le regioni e gli enti locali, invece, l’art. 16 del dlg. n. 150/2009 indica
quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e
3, in materia di trasparenza.
Le regioni e gli enti locali sono, comunque, tenuti, entro il 31 dicembre 2010,
ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dlg.
n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell’art. 16.
Alla luce delle suddette norme, si ricava, pertanto, che i Nuclei di valutazione
in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre
2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere
alla nomina dell’OIV.
Si aggiunge, peraltro, che è in corso la definizione di un Protocollo di intesa
tra la Commissione e l’ANCI, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del dlg. n.
150/2009, al quale gli enti locali dovranno attenersi nell’attuazione delle
previsioni di cui al suddetto decreto”.
Alla luce dunque delle indicazioni finora pervenute dalla Commissione
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (art. 13 del decreto), in particolare con la delibera
n. 04/2010 oggi confermata dal parere sopra riportato, gli Enti Locali devono
adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, assumendo le
disposizioni previste e vincolanti per le amministrazioni statali relativi
all’Organismo Indipendente di Valutazione come “linee guida per l’adeguamento
del proprio ordinamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 04/05/2010