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Servizio Idrico Integrato e tariffa media d'ambito (note a margine della sentenza del T.A.R. Campania - Sezione di Salerno - n. 24 del 12 gennaio 2009).
GERARDO GUZZO*
La pronuncia del T.a.r. Campania - Sezione di Salerno – rubricata n. 24, del 12
gennaio 2009, affronta un tema particolarmente spinoso ed attuale quale quello
della natura della tariffa corrisposta dagli utenti in correlazione alla
fornitura di acqua. Si tratta di un aspetto che recentemente è stato
attraversato da una significativa sentenza della Corte costituzionale, risalente
al 10 ottobre 2008, identificata con la sigla n. 3351. Più nel
dettaglio. I giudici salernitani, dopo aver affrontato la questione
pregiudiziale della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo -
nel caso in cui il thema decidendum investa l’atto di indirizzo con il
quale l’Autorità d’Ambito determina i criteri di massima che fissano la tariffa
dovuta da ogni singolo utente - risolvendola positivamente, hanno fornito
un’utile ricostruzione della natura della tariffa media d’ambito
riconoscendone il carattere di corrispettivo e non di tributo. Si tratta di una
conclusione che si sposa perfettamente con quanto già sostenuto precedentemente
dalla Corte costituzionale con il citato arresto n. 335 del 10 ottobre 2008. In
quella occasione, infatti, il giudice delle leggi ha affermato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 36/94, sia nel testo
originario che in quello modificato dall’articolo 28 della legge n. 179 del
2002, nella parte in cui questa prevedeva che la quota di tariffa riferita al
servizio di depurazione era dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la
fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione oppure
questi fossero inattivi. Gli effetti della sentenza della Consulta si sono
riverberati sul successivo articolo 155 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 20062,
entrato a regime a far data dal 26 aprile dello stesso anno, dal momento che
tale norma ha sostituito il precedente articolo 28 della legge n. 179/2002,
abrogato dall’articolo 175, comma 1, lett. u) del medesimo T.U. in materia
ambientale. La parte di maggiore interesse della sentenza in commento può
rinvenirsi nel percorso logico-argomentativo seguito dal T.a.r. Salerno per
addivenire ad una compiuta definizione del concetto di tariffa media d’ambito.
I magistrati campani, partendo dal presupposto che la “(…) previsione della
tariffa media d’ambito contenuta nella convenzione di gestione e nel
relativo disciplinare tecnico, posti a fondamento del rapporto di affidamento
della gestione del servizio idrico integrato alla società S.I.I.S., attiene al
rapporto contrattuale tra l’ente affidante e quello affidatario (ai sensi
dell’art 151 d.lgs n. 152/2006, infatti, i “rapporti tra autorità d’ambito e
gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte
dall’Autorità d’Ambito”) (…)”, concludono che “(…) essa non è idonea a
riverberare i suoi effetti conformativi sui rapporti individuali di utenza, fin
quando non venga recepita (mediante la contestuale determinazione delle concrete
modalità applicative) in atti amministrativi di carattere generale (…)”. In
altre parole, l’astratta determinazione della tariffa media d’ambito
fissata all’interno dell’articolato negoziale che regolamenta il rapporto
sinallagmatico tra ente affidante e affidatario non produce alcuna lesione di
posizioni giuridiche qualificate e differenziate degli utenti se non viene
calata all’interno di specifici atti amministrativi, gli unici a produrre un
effetto conformativo sui rapporti individuali di utenza. Il tribunale
salernitano, di seguito, compie un ulteriore significativo passaggio volto a
definire i contorni e il contenuto del cosiddetto Piano d’Ambito,
analizzandone composizione e finalità con assoluta precisione. Più segnatamente,
i giudici campani approfondiscono le singole componenti dello strumento in
parola affermando che “(…) la ricognizione delle infrastrutture, infatti,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore
del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento; il
programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria
e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di
infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli
minimi di servizio; il piano economico finanziario prevede, con cadenza
annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento ed è integrato
dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di
affidamento. Finalità complessiva del piano è il raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati
(…)”. A margine di questa puntuale lettura il T.a.r. Salerno precisa che “(…)
l’Autorità d’Ambito provvede alla determinazione, ai sensi dell’art. 154 del
d.lgs n. 152/2006, della “tariffa del servizio idrico integrato”, la quale
“costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata
tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle
opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi
di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di
funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga” (…)”. E’
esattamente in questo punto che la sentenza in parola si salda, attraverso un
“originale” percorso argomentativo, con l’importante pronuncia della Corte
costituzionale n. 335/2008. Infatti, affermano i giudici campani che “(…) la
definizione della tariffa è ispirata alla rigorosa applicazione del principio di
corrispettività, al quale sono improntate “tutte le quote della tariffa del
servizio idrico integrato” (art. 154, comma 1, ult. per. d.lgs n. 152/2006) e la
cui valenza è tale che, per l’ipotesi in cui esso non possa trovare piena
esplicazione, e ciononostante il legislatore ritenga ugualmente necessaria la
corresponsione integrale della tariffa, sono state dettate apposite disposizioni
volte a derogarvi (ad esempio, ai sensi dell’art. 155, comma 1, d.lgs n.
152/2006, relativo alla “tariffa del servizio di fognatura e depurazione”, “le
quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono
dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o
questi siano temporaneamente inattivi”) (…)”. Da parte sua, il giudice delle
leggi, nel dictum segnalato, conferisce, claris verbis, alla
tariffa riferita al servizio idrico integrato la natura di corrispettivo e non
di tributo approfondendo il tema specifico della unitarietà della quota
tariffaria. Il punto dolente della sentenza del Ta.r. campano risiede, pertanto,
nell’aver omesso colpevolmente di compiere alcun richiamo proprio ai principi
scolpiti all’interno del fondamentale arresto della Corte costituzionale n.
335/2008 dando, così, la precisa sensazione di non conoscerne la portata, i
contenuti e gli effetti. I giudici della Consulta, infatti, già prima della
sentenza in commento, avevano rilevato che “(…) l’unitarietà della tariffa
impedisce (…..) di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura non
omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle
altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale. E ciò perché il
legislatore, per la remunerazione delle varie componenti del servizio idrico
integrato, non ha istituito tariffe distinte, ma ha concepito la tariffa di
detto servizio come un tutt’unico nell’ambito del quale la suddivisione delle
quote risponde solo alla esigenza di una più precisa quantificazione della
tariffa stessa, che tenga conto di tutte le prestazioni che il gestore deve
erogare (…)”. Si tratta di un approdo che per contenuti ed indicazioni offerte è
certamente sovrapponibile a quello cui è giunto successivamente lo stesso T.a.r.
Salerno, seppur attraverso un viatico logico argomentativo diverso che muove
dall’approfondimento di uno specifico aspetto. I giudici salernitani, infatti,
hanno ricavato l’unitarietà della tariffa media d’ambito partendo dal
presupposto che “(…) la ratio della tariffa media d’ambito – e
quindi il rilevato principio di connessione tra la tariffa e l’esigenza di
garantire l’equilibrio economico – finanziario della gestione del servizio
idrico integrato – sia incrinata allorché quest’ultimo non sia operativo, per il
sussistere (tanto più se, come nella specie, in misura nettamente preponderante
rispetto a quelle unificate) di gestioni frazionate attuate in economia dai
singoli Comuni dell’A.T.O3(…)”. In sostanza, le conclusioni tratte
dal T.a.r. campano muovono dalla considerazione che l’esistenza di gestioni
frazionate del servizio idrico integrato, attuate in economia dai singoli
Comuni, determinerebbe un’alterazione del rapporto sinallagmatico tra gestore
del servizio ed utente in quanto quest’ultimo verrebbe gravato ingiustamente
dell’onere del versamento di un corrispettivo determinato da parametri
ipotetici, del tutto sganciati dai costi previsti nel programma di investimento
contenuto nel Piano d’Ambito. In conclusione, i giudici salernitani - pur
non accennando minimamente alla violazione del principio di ragionevolezza che
caratterizzava l’articolo 155, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in
cui esso prevedeva che le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica
fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui
manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi -
sono pervenuti, tardivamente ed inconsapevolmente, ad una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in parola che si allinea ai principi
fissati dalla Corte costituzionale, utilizzando gli ordinari criteri
ermeneutici. La trama argomentativa della sentenza in commento risulta
costruita, tuttavia, sull’ermeneusi di un precetto già espunto dal sistema
ordinamentale italiano proprio dalla citata pronuncia della Corte costituzionale
n. 335/2008, con la conseguenza che il riconoscimento della natura di
corrispettivo e non di tributo alla tariffa relativa al servizio idrico
integrato appare svuotato di qualsiasi contenuto innovativo.
1
Per una completa lettura del testo integrale della sentenza si rimanda a
www.ambientediritto.it, ottobre 2008.
2 Il testo dell’articolo 155 del d.lgs. n. 152/2006 (T.U.
in materia ambientale) così disponeva prima dell’incisione del primo periodo del
comma 1 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008: “(…) 1.
Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione
sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione
o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore e' tenuto a versare i
relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi
dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo
mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle
reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito.
La tariffa non e' dovuta se l'utente e' dotato di sistemi di collettamento e di
depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica
approvazione da parte dell'Autorità d'ambito. 2. In pendenza dell'affidamento
della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico
integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che
non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal
canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli
impianti medesimi. 3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al
servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento
di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri
enti pubblici. 4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari
al cento per cento del volume di acqua fornita. 5. Per le utenze industriali la
quota tariffaria di cui al presente articolo e' determinata sulla base della
qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio
"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota
tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e
che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di
depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità
d'ambito. 6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata
nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in
funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La
riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto
della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie
impiegate (…)”.
3 Aggiungendo che “(…) in tal caso, infatti, la
pretesa di applicare ugualmente la tariffa media d’ambito si fonderebbe (non
sull’esigenza di remunerare adeguatamente il servizio, così come concretamente
erogato, ma) su parametri meramente ipotetici ed inattuali, quali quelli
contenuti tra l’altro in un programma di investimenti le cui modalità di
effettiva attuazione restano, da un punto di vista temporale, del tutto
indeterminate.: in tal caso, infatti, la pretesa di applicare ugualmente la
tariffa media d’ambito si fonderebbe (non sull’esigenza di remunerare
adeguatamente il servizio, così come concretamente erogato, ma) su parametri
meramente ipotetici ed inattuali, quali quelli contenuti tra l’altro in un
programma di investimenti le cui modalità di effettiva attuazione restano, da un
punto di vista temporale, del tutto indeterminate (…)”.
* Professore di
Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi della Calabria e
partner dello studio legale Cristofano, Guzzo & Associates (guzzo@cgaalaw.com).
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 16/02/2008