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INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI - CONTINUE MODIFICHE NORMATIVE - DIFFICOLTA' DI INTERPRETAZIONE SULLA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
CARLO RAPICAVOLI*
Normativa di riferimento
1) art. 61, comma 8, del D. L. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n.
133: "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo
92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata
nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione
e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato".
2) Art. 1, comma 10quater, della Legge 22 dicembre 2008 n. 201:
a) ha riformulato l'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
163/2006) che ora così prevede:"5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti
in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto
all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene
conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto
alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare
l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie"
b) "il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' abrogato"
3) Art. 18, comma 4sexies, della Legge 28 gennaio 2009 n. 2: "All'articolo 61
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo
92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui
alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al
fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36 del 23 dicembre
2008
Fornisce indicazioni sull'applicazione dell'art. 61 del D. L. 112/2008
convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133:
"Comma 8 - incentivo per la progettazione: la
percentuale del 2% dell’importo posto a base di gara prevista come corrispettivo
o incentivo per la progettazione ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di
incentivo individuata dalla norma de qua e per l’1,5% al versamento ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Si rinvia a successiva
comunicazione l’indicazione degli estremi del capitolo. La riduzione del
compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba
trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla
predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova
disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta
l’attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di
contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore
letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal
primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in
tal senso.
La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da
corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata
generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si
applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che - secondo quanto
previsto dal comma 17 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale
o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio
sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto, si
ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi
sui rispettivi saldi di bilancio".
POSSIBILI INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 92 COMMA 5 del D. LGS.
163/2006
Non v'è dubbio che a decorrere dal 1° gennaio 2009, la norma si interpreta nel
senso che può essere destinato agli incentivi per la progettazione di nuove
opere soltanto lo 0,5% dell'importo posto a base di gara.
E' necessario, pertanto, procedere alla riformulazione dei vigenti Regolamenti
dei vari Enti previa definizione dei criteri in sede di contrattazione
decentrata.
Il problema si pone per gli incentivi non ancora erogati.
La norma oggi applicabile si ricava dall'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006
(come riformulato dall'art. 1, comma 10quater, della Legge 201/2008) integrato
dal comma 7 bis del D. L. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n.
133 (inserito dalla Legge 2/2009).
Dall'interpretazione letterale della norma, si può ricavare che la
"destinazione" dell'1,5% a finalità diverse dall'incentivo è prevista dal 1
gennaio 2009 (seppure con disposizione vigente dal 29 gennaio 2009).
La norma non è efficace per progettazioni già ultimate al 1 gennaio 2009 con
l'approvazione del progetto esecutivo (o del progetto definitivo nel caso di
appalto integrato) tale da consentire l'erogazione dell'incentivo del 2%,
ridotto allo 0,5% dal 1 gennaio 2009, calcolato sull'importo posto a base di
gara.
Infatti, ribadito che il divieto generale di retroattività della legge
costituisce un principio generale dell’ordinamento, la giurisprudenza
costituzionale ha sì riconosciuto la possibilità che – ferme alcune condizioni –
la retroattività di alcune disposizioni sia possibile, ma ha anche ribadito che
secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo precettivo della
retroattività deve essere chiaramente esplicato dalla disposizione che lo
introduce.
Nel caso specifico, laddove l’art. 61 ha voluto introdurre disposizioni con
efficacia retroattiva, essa lo ha fatto espressamente (cfr. ad es. comma 9 per i
collegi arbitrali: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto"); al contrario non vi sono nell’art. 61 della legge
113/08 disposizioni precettive a carattere retroattivo relative alla riduzione
dell’incentivo alla progettazione degli uffici tecnici interni alle stazioni
appaltanti.
A conclusioni diverse sembra condurre invece la sopra richiamata Circolare n. 36
del 23 dicembre 2008 , allorché afferma che "la riduzione va applicata con
riferimento a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata a tale data,
anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente
disciplina".
L'assunto non sembra condivisibile alla luce del chiaro disposto normativo e
delle considerazioni prima esposte in ordine alla irretroattività della legge.
Va, altresì, considerato che:
1) La Circolare è datata 23 dicembre 2008 e fornisce l'interpretazione dell'art.
61, comma 8, del D. L. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
2) L'art. 61, comma 8, è stato abrogato, con effetti dal 23 dicembre 2008,
dall'art. 1, comma 10 quater, della Legge 22 dicembre 2008 n. 201;
3) La Circolare si riferisce, pertanto, ad una norma abrogata il giorno stesso
della sua emanazione;
4) Pur trattandosi di una norma di analogo tenore letterale, il comma 7 bis
dell'art. 61 (in vigore dal 29 gennaio 2009) è stato introdotto successivamente
alla emanazione della Circolare (23 dicembre 2008) e, pertanto,
l'interpretazione fornita dalla Circolare non è ad essa formalmente riferibile;
5) Nel merito si deve ritenere che il concetto di "destinazione" previsto dalla
norma può essere ragionevolmente riferito all'atto dell'approvazione del quadro
economico e, quindi, dell'importo posto a base di gara e non al mero atto di
liquidazione degli incentivi agli interessati, che può avvenire anche a distanza
di tempo dalla ultimazione dei lavori cui si riferisce la progettazione;
6) Appare contraria ad ogni principio giuridico e palesemente iniqua la modifica
ex post del diritto al percepimento dell'incentivo già perfezionato con
l'approvazione definitiva della "destinazione" in conformità alla legge vigente
al momento dell'approvazione stessa e che risulterebbe sostanzialmente ridotto
solo a causa dei tempi di pagamento dell'Amministrazione e senza alcuna
responsabilità imputabile al personale dipendente destinatario dell'incentivo;
7) Si ritiene, pertanto, di poter legittimamente fornire indicazioni diverse
desunti dall'interpretazione letterale della norma nonché dal rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, in ordine al principio generale
del divieto di retroattività della norme, nonché nel rispetto delle disposizioni
regolamentari e dagli accordi contrattuali in sede locale.
E' utile, infine, richiamare a sostegno della tesi sopra esposta, la Circolare
ANCI, prot. n. 1001, del 12 novembre 2008, che fornisce le seguenti indicazioni:
"In merito si ritiene che la riduzione della percentuale sia da considerarsi
come un’economia di spesa da rilevare già in sede di incarico al personale
interno. In altre parole, all’interno del quadro economico dell’opera, dovrà
essere prevista l’incentivazione ex art. 92, comma 2, del d. lgs n. 163/2006
direttamente nella misura massima dello 0,5%. Non corrisponderebbe ad
economicità finanziare la percentuale complessiva (2%), per rilevare solo in
sede di rendiconto di gestione l’economia, peraltro spendibile solo l’anno o gli
anni successivi in sede di applicazione di avanzo di amministrazione. Occorre
poi precisare che la norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009, e
dunque con riferimento alle attività di cui all’art. 92 del d. lgs n. 163/06
poste in essere successivamente al 31 dicembre 2008. Si consiglia, pertanto,
agli Enti di approvare entro l’anno i progetti esecutivi delle opere pubbliche
previste nel piano annuale delle opere. (…) Si ritiene che i compensi erogati a
decorrere dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale
data, siano assoggettati alla previgente disciplina".
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che:
1) Sono da liquidare nella misura massima del 2% dell'importo posto a base
d'asta, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n.
133/2008, gli incentivi riferiti ad attività relative a progettazione e
realizzazione di opere già appaltate o, comunque, purché, alla data del 1°
gennaio 2009, sia stato già formalmente approvato il progetto esecutivo oppure
il definitivo nel caso in cui sia previsto l'appalto integrato;
2) Si applica la limitazione allo 0,5% della misura massima dell'incentivo
calcolato sull'importo a base d'asta per le progettazioni avviate anche
precedentemente al 1° gennaio 2009 ma non ancora ultimate con l'approvazione del
progetto definitivo o esecutivo nonché tutte le attività avviate dal 1° gennaio
2009;
3) Le attività di direzione lavori e di collaudo rientrano nella disciplina
previgente esclusivamente se concluse entro il 31 dicembre 2008; se ancora in
corso o successive a questa data, sono soggette alla normativa attuale.
dott. Carlo Rapicavoli*
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 19/02/2009