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DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009 N. 78 CONVERTITO CON LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102 (G. U. n. 179 DEL 4 AGOSTO 2009) - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DEI CONTI SUI PROVVEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 165/2001 - APPLICABILITA' DELLA NORMA AGLI ENTI LOCALI
CARLO RAPICAVOLI*
La Legge 3 agosto 2009
n. 102 ha convertito in legge il D. L. 78/2009, in vigore dal 1° luglio 2009.
L'art. 17, comma 30, prevede che devono essere sottoposti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli "atti e contratti di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni" nonché "gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266". Per tali
controlli, è competente la sezione centrale di controllo di legittimità.
Il controllo preventivo si svolge nei modi previsti dall'art. 3 della legge 14
gennaio 1994 n. 20.
L'art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 prevede che: "I provvedimenti sottoposti
al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine dl
trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento
acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo
degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i
provvedimenti divengono esecutivi".
Poiché, nel caso in esame, è già stabilita per legge la competenza della sezione
centrale di controllo, il termine per l'efficacia del provvedimento è
esclusivamente di trenta giorni, salva la richiesta di integrazioni formulata
dalla medesima sezione centrale con ordinanza istruttoria.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione, consulenza, studio o ricerca:
1) Per l'individuazione della tipologia di incarichi sottoposti alla disciplina
dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e per le modalità di affidamento degli
stessi si deve fare riferimento ai Regolamenti in essere presso ciascuna
Amministrazione e già trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo di cui
all'art. 3, comma 57, della Legge 244/2007;
2) La determinazione di affidamento dell'incarico e approvazione del relativo
schema di contratto/convenzione va trasmesso alla sezione centrale di controllo
di legittimità della Corte dei Conti;
3) Trascorso il termine di trenta giorni dall'avvenuta trasmissione alla Corte
dei Conti, senza che siano pervenute richieste di integrazioni da quest'ultima,
l'affidamento diventa efficace, fatti salvi gli obblighi di pubblicità previsti
dalla vigente normativa, ricordando che, limitatamente agli incarichi di
consulenza, anche la pubblicazione nel sito internet è requisito di efficacia
dell'incarico mentre per le altre tipologie di incarichi, la pubblicazione deve
precedere la prima liquidazione del corrispettivo previsto;
L'applicazione della disciplina di cui sopra decorre dal giorno 1 luglio 2009.
Va segnalato, tuttavia, che sussistono orientamenti contrari all'applicazione di
tale disposizione agli Enti Locali.
Si parte dalla constatazione dall'abolizione, nei confronti degli Enti Locali,
di qualunque forma di controllo preventivo sugli atti svolto da organi esterni,
nel rispetto dell'autonomia degli Enti e, pertanto, la disposizione introdotta
dal D. L. 78/2009 si applicherebbe esclusivamente dalle amministrazioni
periferiche dello Stato.
Tuttavia, anche a voler accogliere, condividendola, la suddetta interpretazione,
il tenore letterale della norma non autorizza tale conclusione prima di aver
verificato la prassi applicativa che, ovviamente, ad oggi non si è formata.
Infatti l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 3, comma 1, della Legge 14
gennaio 1994 n. 20, come integrata dal D. L. 78/2009, degli atti sottoposti a
controllo preventivo della Corte dei Conti, in ciascuna voce fa espresso
riferimento al soggetto che emana l'atto (a) deliberazione del Consiglio dei
Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri, etc.) mentre nel
caso delle lettere f-bis) e f-ter) introdotti dal D. L. 78/2009 non si fa alcun
riferimento al soggetto emanante, ma si indicano genericamente gli "atti e
contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e successive modificazioni" nonché "gli atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266". Nei
commi successivi dello stesso art. 3 della Legge 20/1994 inoltre ci sono
espressi riferimenti a Regioni ed Enti Locali.
L'art. 1, comma 9, della Legge 266/2005, peraltro, si riferisce testualmente
"alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati"; l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 si riferisce
genericamente alle "amministrazioni pubbliche" intese, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, dello stesso D. Lgs. come: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari,
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale".
L'art. 148 del D. Lgs. 267/2000 prevede testualmente che "La Corte dei Conti
esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle
disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni".
Nei commenti e nelle cosiddette "guide alla lettura" del D. L. 78/2009 finora
diffusi da ANCI e UPI, peraltro, si segnala semplicemente l'introduzione della
norma, come "di interesse per gli Enti Locali", senza interpretazioni volte ad
escluderne l'applicabilità diretta.
Numerose Amministrazioni Locali hanno già trasmesso i provvedimenti di
attribuzione di incarichi per il controllo preventivo alla Corte dei Conti.
Sarebbe auspicabile una rapida pronuncia chiarificatrice sul reale ambito
applicativo della norma.
In attesa dunque di indicazioni diverse, si ritiene opportuno seguire
l'interpretazione più aderente al testo della norma, pur auspicando dalla Corte
dei Conti una lettura più aderente al sistema generale dei controlli sugli atti
come si è affermato negli ultimi quindici anni dopo la soppressione dei
controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Locali.
Va segnalato, infine, che l'art. 17, comma 30-quater, del D. L. 78/2009
convertito in Legge 102/2009, ha modificato l'art. 1, comma 1, della Legge
20/1994 prevedendo che: "in ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il
fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in
sede di controllo preventivo di legittimità".
Ciò significa che per i provvedimenti di attribuzione degli incarichi di cui
trattasi, una volta espletato il controllo preventivo di legittimità, il
soggetto che ha emanato l'atto non potrà più essere chiamato a rispondere
dell'eventuale danno causato anche per colpa grave, ma risponderà solo in caso
di dolo.
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 14/09/2009