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Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla revoca di un incarico di direzione lavori
Nota a Tar Napoli, sentenza n. 1168 del 31 gennaio 2008
FRANCESCO NAVARO *
Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia
relativa alla revoca di un incarico di direzione lavori.
Così ha stabilito il Tar Napoli con la sentenza n. 1168 adottata il 31 gennaio
2008.
I giudici amministrativi rilevano correttamente che una controversia avente un
simile oggetto si pone al di fuori della giurisdizione del g.a., in quanto la
riserva alla giurisdizione esclusiva dello stesso prevista dall’art. 6 e 7 L. 21
luglio 2000, n. 205 riguarda le sole controversie relative a procedure di
affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti tenuti
all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale, ovvero
procedure di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria o di direzione
lavori (1).
Il Tar evidenzia pure che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale
riserva riguarda soltanto la fase costitutiva del contratto, mentre le
controversie derivanti dalla sua fase esecutiva hanno ad oggetto posizioni di
diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non
hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della Pubblica
Amministrazione; per cui tali controversie appartengono alla giurisdizione del
g.o., anche se la decisione dell’Autorità amministrativa in ordine al rapporto
sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, il quale, per questo suo
connotato, non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni
contrattuali delle parti (2).
Secondo i giudici, pertanto, in applicazione di tale principio, anche la
controversia relativa alla risoluzione del contratto da parte
dell’Amministrazione per inadempimento della parte privata continua a competere
alla giurisdizione ordinaria (3). Invero, il relativo provvedimento si inserisce
nella fase esecutiva del rapporto e non nella procedura di affidamento (4).
Ad avviso del Collegio giudicante, la revoca di un incarico di progettazione,
infatti, benché disposta con provvedimento formalmente autoritativo, costituisce
in realtà un vero e proprio atto di recesso esercitato nell’ambito di un
rapporto contrattuale già sorto e paritario e che, come tale, riguardando gli
obblighi incombenti sulle parti in virtù del predetto rapporto incide su una
situazione giuridica soggettiva del privato avente natura di diritto soggettivo;
in tale ipotesi, infatti, si è al di fuori della fase pubblicistica relativa
alla scelta del contraente, ma ci si trova nella diversa e successiva fase
privatistica relativa alla esecuzione del contratto (5).
Sottolinea ancora il Tar che le suddette conclusioni non vengono intaccate dal
disposto dell’’art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. che, se anche ha
previsto da un lato l’indennizzo in favore del destinatario del provvedimento di
revoca e dall’altro la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie
afferenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo stesso, limita
tale giurisdizione ai soli profili indennitari e non alle questioni inerenti il
legittimo esercizio del potere di risoluzione o recesso contrattuale.
In conclusione, secondo i magistrati amministrativi, deve affermarsi che la
controversia in questione rientra nella giurisdizione del g.o., non facendosi
questione di indennizzo, ma del legittimo esercizio di un potere di recesso di
natura contrattuale. E nel caso di specie, la sussistenza della giurisdizione
del g.o. non può neppure essere posta in dubbio dalla mancanza formale di un
contratto, atteso che la delibera di nomina a direttore lavori di soggetto,
peraltro già progettista dell’opera, sostituisce a tutti gli effetti il
documento contrattuale, il quale non necessità di formule sacramentali per la
sua esistenza giuridica.
* responsabile
dell'Ufficio Consulenza agli Enti locali della Regione Veneto
1) Cass., SS.UU., 18 aprile 2002, n. 5640; T.A.R. Lazio,
sentenza n. 1269 del 19 febbraio 2003.
2) Cass., SS.UU., 19 novembre 2001, n. 14539; T.A.R. Lazio, sentenza n. 1269 del
9 febbraio 2003; T.A.R. Lecce, 7 febbraio 2003, n. 420; T.A.R. Napoli, 22
settembre 2003, n. 11539 e da ultimo Cass. SS.UU. 12.5.2006 n. 10998.
3) Cass., SS.UU., 18 aprile 2002, n. 5640; SS.UU. n. 95 del 7.3.2001; Cons. St.,
V, ord. 21 maggio 2002, n. 1964; T.A.R. Bologna, 27 gennaio 2003, n. 40; T.A.R.
Aquila, 20 maggio 2003, n. 297.
4) TAR Brescia, sentenza n. 142 del 26.3.2001; TAR Catania, sentenza n. 1474 del
26.5.2004 .
5) Cass. SS.UU. n. 5707/2003 e n. 20116/2005.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 14/04/2008