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Sulla possibilità da parte del Commissario Prefettizio di compiere tutti gli atti spettanti agli organi dell’Ente locale ivi compresa la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione di un’azienda speciale.
Tar Bari, sentenza n. 672 del 21 marzo 2008.
FRANCESCO NAVARO *
Le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende, ed istituzioni, attribuite alla competenza del Sindaco dall’art.
50, ottavo comma del dlgs n. 2667/2000, hanno carattere fiduciario. Il
Commissario nominato dal prefetto, per la gestione provvisoria del Comune, a
seguito della sospensione del consiglio comunale dallo stesso disposta in
conseguenza delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ha il potere di
compiere tutti gli atti spettanti agli organi dell’ente ivi compresa la
sostituzione dei membri dei membri del consiglio di amministrazione di
un’azienda speciale.
Sono queste in sintesi le conclusioni cui è pervenuto il Tar Bari con la
sentenza n. 672 del 21 marzo 2008.
La vicenda esaminata dai giudici amministrativi trova il suo incipit nel ricorso
di alcuni componenti del consiglio di amministrazione di un’ azienda speciale
contro il provvedimento del Commissario Prefettizio il quale disponeva che la
gestione della stessa sarebbe stata da lui assicurata con la collaborazione di
sub commissari , in sostituzione del consiglio di amministrazione decaduto.
La nomina del Commissario in questione si era resa necessaria a seguito della
sospensione del consiglio comunale disposta dal Prefetto in conseguenza delle
dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali e in attesa dello
scioglimento dell’organo consiliare.
Il Tar richiama il disposto dell’art. 50, 8° comma del D.Lgs. 8 agosto 2000,
n.267, che assegna al Sindaco il potere di procedere alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
La prevalente giurisprudenza amministrativa, come rimarcato dai giudici baresi,
ha ritenuto che tali nomine e designazioni debbono considerarsi sicuramente di
carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità
espresso, attraverso la nomina, sulle qualità e le capacità tecniche e
professionali del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato,
orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto
più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico (cfr.,
ex multis CdS, V, 12 agosto 2004, n.5552; T.A.R Puglia, Bari 26.4.2001, n. 1314;
T.A.R Sardegna, 19.3.2003, n.311).
Ne consegue, pertanto, ad avviso dei giudici amministrativi, che la cessazione
del mandato del Sindaco o lo scioglimento del Consiglio comunale, finiscono
inevitabilmente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato
elettivo (cfr., CdS 28 maggio 2005, n. 178, T.a.r Marche 4 aprile 2006 n. 118).
Non vi è dubbio che, alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che ha
provveduto alla nomina, quale che ne sia la causa, anche se l’incarico non è
ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano il funzionamento
amministrativo dell’Ente di destinazione, esso viene comunque a cessare, dovendo
necessariamente essere oggetto di rinnovo da parte del nuovo Sindaco.
Il collegio giudicante precisa anche che la permanenza nell’incarico dei
rappresentanti del Comune presso enti aziende, istituzioni, non costituisce un
diritto del nominato, essendo condizionata dalla sussistenza del rapporto
fiduciario con l’ente di cui sono espressione.
Nel caso di specie, non di iniziativa del nuovo Sindaco si è trattato, ma di un
provvedimento del Commissario Prefettizio adottato in periodo di sospensione del
consiglio comunale, prodromica al suo scioglimento ed alla conseguente nomina
del Commissario straordinario.
Non vi è dubbio, infatti, ad avviso dei giudici, che il mandato degli organi
elettivi del comune, possa cessare oltreché per la sua naturale scadenza, anche
per le altre cause previste dal dlgs n. 267 del 2000, tra cui quella che nella
fattispecie ha interessato il Comune in questione e che è disciplinata dall’art.
141 comma 1 lett. b) n. 3 del Tuel.
I casi previsti dall’art. 141 del testo unico enti locali corrispondono ad
altrettante ipotesi patologiche del funzionamento degli organi elettivi,
corrispondenti, tra le altre, a gravi violazioni di legge, al compimento di atti
contrari alla Costituzione ad all’impedimento al loro normale funzionamento.
Il verificarsi di tali situazioni comporta, secondo il Tar pugliese, un’
alterazione dell’assetto politico istituzionale, creatosi a seguito delle
consultazioni elettorali e l’art.141, al suo comma 7, prevede che, avviata la
procedura di scioglimento, il Prefetto possa, per gravi ragioni, anche
sospendere il consiglio comunale in attesa del decreto del Presidente della
Repubblica di scioglimento.
Il decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del
Commissario straordinario, assegna a questi i poteri spettanti al Consiglio
comunale, alla Giunta ed al Sindaco.
Di conseguenza il Commissario può compiere qualunque atto di ordinaria e
straordinaria amministrazione ed in ogni caso, qualora egli ne ravvisi la
necessità, può anche adottare tutti gli atti ritenuti necessari per il
funzionamento dei servizi comunali.
L’avvio della procedura spetta quindi al Prefetto che nomina un Commissario fino
alla conclusione del procedimento di scioglimento che termina con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno. Di norma, la
gestione del Comune, affidata al commissario prefettizio, continua con il
commissario straordinario nella stessa persona scelta dal Prefetto per la
gestione provvisoria.
Orbene, una volta insediato, l’organo straordinario, può compiere tutti gli atti
spettanti agli organi dell’ente, ivi compresa la sostituzione dei membri del
consiglio di amministrazione di un’azienda speciale.
Posto che le nomine dei membri del consiglio di amministrazione dovevano
considerarsi travolte dallo scioglimento del consiglio comunale, è legittima,
secondo i giudici pugliesi, la scelta del Commissario di assicurare
l’amministrazione dell’azienda provvedendovi senza nominare altri soggetti, che
sarebbero stati poi sostituiti dal nuovo sindaco risultante vincitore a seguito
delle consultazioni elettorali.
Il provvedimento del Commissario Prefettizio, secondo il Tar, va qualificato più
propriamente come atto “notiziale” della decadenza dei relativi incarichi
intervenuta “ope legis”, dal momento che il nuovo Sindaco è tenuto per legge a
procedere alla rinnovazione delle nomine e delle designazioni (art. 50, comma 9
dlgs n. 267/2000).
Pertanto, secondo il Tar, nel caso di specie deve ritenersi non censurabile
sotto il profilo della legittimità, la scelta del Commissario di provvedere
personalmente , per il periodo transitorio, alla gestione dell’azienda.
* responsabile
dell'Ufficio Consulenza agli Enti locali della Regione Veneto
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 14/04/2008