AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale -
Interpretazione dell'art. 35 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs.
4/2008
CARLO RAPICAVOLI*
Il Decreto Legislativo n. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, ha
interamente riformulato la parte seconda "Procedure per la valutazione
ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e
per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)".
Dall'entrata in vigore della nuova disciplina, sono emerse alcune questioni
interpretative che richiedono un urgente chiarimento da parte delle Regioni per
evitare incertezze applicative e possibili contenziosi.
Si segnalano le più urgenti:
Verifica di assoggettabilità
Fra le innovazioni più significative, va considerata la "verifica di
assoggettabilità" alla valutazione di impatto ambientale, prevista dall'art. 20,
cui vanno sottoposti i progetti di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo.
L'art. 20 introduce un nuovo procedimento di verifica della durata massima di 90
giorni, finalizzato ad una verifica di merito sui possibili impatti
dell'intervento proposto all'esito della quale l'autorità competente decide se
sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale oppure escluderlo
dalla valutazione impartendo eventuali prescrizioni.
Si pone il problema dell'immediata applicabilità delle nuove disposizioni, anche
ai procedimenti di competenza regionale o provinciale.
Si ritiene che la suddetta normativa non sia immediatamente applicabile.
L'art. 35 del testo novellato del D. Lgs. 152/2006 dispone:
1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente
decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti
regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le
disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in
quanto compatibili.
Si ritiene, pertanto, che fino all'entrata in vigore della nuova legge
regionale, da emanare entro il 13 febbraio 2009, continuano ad applicarsi le
norme regionali vigenti.
Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
1) Il comma 1 dell'art. 35, dopo aver fissato il termine di un anno per le
Regioni per adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni, aggiunge
che "in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le
norme di cui al presente decreto". Ciò significa che se viceversa sono
presenti norme vigenti regionali, queste continuano ad applicarsi fino
all'adeguamento da attuare entro un anno.
2) Il comma 2, ad ulteriore chiarimento, aggiunge che "trascorso il termine
di cui al comma 1 (un anno), trovano diretta applicazione le disposizioni del
presente decreto". Ciò significa che, nel periodo transitorio, continuano ad
applicarsi le norme regionali vigenti;
3) Il comma 1, lettera b), dell'art. 20 che disciplina la verifica di
assoggettabilità dispone che "Il proponente trasmette all'autorità competente
il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia
conforme in formato elettronico su idoneo supporto(…) nel caso di progetti di
cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto
dei commi successivi del presente articolo". E' evidente che lo stesso art.
20 rinvia alle disposizioni regionali le modalità di presentazione dei progetti
e, pertanto, di disciplina del procedimento di verifica ad ulteriore conferma
che la volontà del legislatore è di rimettere alla legge regionale di
adeguamento di cui all'art. 35 anche la disciplina del procedimento di verifica.
Si segnala, inoltre, la necessità che le Regioni esercitino la competenza
prevista dall'art. 9, comma 6, secondo cui "Le Regioni possono definire, per
determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta
per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai
progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in
aree naturali protette, le Regioni possono determinare, per specifiche categorie
progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base
degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla
verifica di assoggettabilità".
Rinnovi di autorizzazione all'esercizio
Una problematica particolare riguarda le procedure amministrative di rinnovo
delle autorizzazioni di cui all'art. 210 e/o al rinnovo dell'iscrizione al
registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 per le attività di smaltimento
e/o recupero di rifiuti.
Al riguardo si ritiene che nel caso di mero rinnovo dell'autorizzazione e/o
iscrizione che non comporti alcuna modifica dell'attività in essere non debba
attivarsi la procedura di valutazione di impatto ambientale.
Ciò in quanto la norma fa sempre riferimento al progetto. Si
vedano, solo a titolo esemplificativo,:
1) L'art. 5, comma 1, lett. b): "valutazione ambientale dei progetti, nel
seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito Via: il processo che
comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del
presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle
consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio";
2) L'art. 6, comma 5, "La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio
culturale".
3) L'art. 7, comma 5, "Sono sottoposti a Via secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto".
Inoltre:
1) l'art. 20 "Verifica di assoggettabilità" prevede chiaramente che la medesima
va svolta sul "progetto preliminare" che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g),
va inteso come: "gli elaborati progettuali predisposti in conformità
all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello
informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
2) Ai sensi dell'art. 23, la valutazione di impatto va svolta fra l'altro sul
progetto definitivo e sullo studio di impatto ambientale da intendersi, ai sensi
dell'art. 5, come: "gli elaborati progettuali predisposti in conformità
all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli
altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; i) studio di impatto
ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità
alle previsioni di cui all'articolo 22".
Del tutto evidente, dunque, che trattasi di progetti di nuovi interventi o di
modifiche sostanziali.
Nel caso del rinnovo dell'autorizzazione e/o iscrizione non si procede ad alcuna
presentazione e approvazione di progetti.
Chiarisce molto bene la situazione la disciplina specifica degli impianti di
gestione rifiuti.
L'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, che disciplina l'autorizzazione per i nuovi
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti prevede al comma 1: "I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero
di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto
e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del
progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e
8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto".
Viceversa l'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 che disciplina il rinnovo
dell'autorizzazione si limita ad indicare al comma 1 che "Coloro che (…)
richiedono il rinnovo dell'autorizzazione presentano domanda alla Regione
competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza".
Precisa il comma 1 che "La procedura di cui al presente comma si applica
anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti
in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre
attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a
valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla
parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali".
Appare, dunque, chiaro che la procedura di valutazione di impatto ambientale si
applichi:
a) ai nuovi progetti;
b) alle modifiche sostanziali.
Non si applica ai rinnovi di autorizzazione e/o iscrizione che non comportino
modifiche sostanziali.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 02/04/2008