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Legge Finanziaria 2008 - Stabilizzazioni - Criteri interpretativi
CARLO RAPICAVOLI*
La Legge Finanziaria 2008 ha parzialmente integrato e innovato la disciplina già
prevista dalla Legge Finanziaria 2007 sulle stabilizzazioni del personale nella
Pubblica Amministrazione, lasciando aperti comunque alcuni dubbi interpretativi.
Rispetto alla Legge Finanziaria 2007:
a) è prevista una prima forma di ampliamento della categoria dei
dipendenti che possono essere stabilizzati laddove viene spostato al 28
settembre 2007 il termine entro cui matura l’anzianità triennale quale requisito
minimo richiesto;
b) viene previsto che le amministrazioni, nelle more delle procedure di
stabilizzazione, devono prorogare il rapporto di lavoro con il personale che si
decide di stabilizzare;
c) viene inoltre prevista la predisposizione, da parte delle amministrazioni
pubbliche sentite preventivamente le organizzazioni sindacali, di piani per la
progressiva stabilizzazione dei precari da adottare entro il 30 aprile del 2008
con la redazione di graduatorie, sulla base delle quali si procederà alle
stabilizzazioni nel corso del triennio 2008/2010, che terranno conto
dell’anzianità maturata;
d) è prevista la possibile stabilizzazione dei lavoratori subordinati a tempo
determinato in possesso dei requisiti richiesti e dei collaboratori coordinati e
continuativi in servizio alla data del 1 gennaio 2008 e che a tale data avranno
maturata l’ anzianità, come sopra determinata, di almeno tre anni presso lo
stesso ente
e) sono esclusi, invece, dalla possibilità di essere stabilizzati i co.co.co.
che collaborano con gli organi politici e gli uffici di staff previsti dall’art.
90 del D.Lgs. n.267/2000;
f) è, infine, prevista, quale ulteriore forma di ampliamento, la possibilità nei
bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni di riservare una quota non superiore al 20% ai soggetti che
hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione e di assegnare un punteggio,
quale riconoscimento del servizio prestato, alle co.co.co. che hanno maturato
una anzianità non inferiore a tre anni (comma 106).
Tentiamo una possibile lettura delle vigenti disposizioni.
Riferimenti normativi
L'art. 3, comma 90, dispone:
"Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è
comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di
stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per gli anni 2008 e 2009 (…), le amministrazioni regionali e locali
possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i
requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007".
Il comma 92 precisa che "Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad
avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di
stabilizzazione".
Il comma 94 aggiunge che "entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008,
2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non
dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti
requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei
commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa
data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e
560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296(…).
Il comma 95 precisa che
"Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di
cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti
dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale
assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive
previste dall'articolo 1, comma 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".
Dal quadro normativo determinato dalla Legge Finanziaria, si può ricavare che
possono accedere alla possibile stabilizzazione le seguenti categorie di
dipendenti:
a) Personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato
E' possibile procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato che soddisfi i seguenti requisiti:
a) si trovi in servizio al 1° gennaio 2008 e abbia maturato un
periodo di servizio di almeno tre anni;
b) si trovi in servizio al 1° gennaio 2008 e consegua un periodo di servizio
triennale anche successivamente a tale data purché in virtù di contratto
stipulato anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
c) sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007.
b) Collaboratori coordinati e continuativi
Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione:
a) i collaboratori coordinati e continuativi, con contratto in
essere alla data del 1° gennaio 2008 e che alla stessa data abbiano già
espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione;
in tal caso è necessario, comunque, espletare procedure selettive di natura
concorsuale, nel rispetto del principio generale ribadito dal comma 90;
b) il personale assunto in servizio a tempo determinato, in applicazione
dell'art. 1, comma 560, della Legge 296/2006, che abbia maturato il requisito di
anzianità triennale di servizio al 1° gennaio 2008, anche cumulando il servizio
prestato rispettivamente come co.co.co e come dipendente a tempo determinato
(maturato a seguito della procedura di cui al citato comma 560); in tal caso si
potrebbe prescindere da ulteriori prove selettive, avendo espletato già la
selezione in ossequio al disposto del comma 560.
Al riguardo va precisato quanto segue:
1) alla conclusione di cui alla lettera a) si giunge
dall'interpretazione letterale del comma 94, lettera b), dell'art. 3 della Legge
Finanziaria;
2) alla conclusione di cui alla lettera b) si giunge attraverso
l'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni normative vigenti e in
particolare:
a) l'inciso "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296" contenuto nel comma 94;
b) la previsione del comma 95 dello stesso art. 3, allorchè prevede che "anche
per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dal
legislatore vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con
contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste
dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".
L'inciso «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296» rinvia alle disposizioni della Legge Finanziaria
2006 che prevedono che le amministrazioni statali e gli enti locali soggetti al
patto di stabilità debbano necessariamente riservare almeno il 60% dei posti a
tempo determinato che mettono a concorso ai co.co.co. in servizio presso l'ente
da almeno 1 anno alla data del 29 settembre 2006.
Questo inciso va letto unitamente al successivo comma 95, che consente a tutte
le p.a. di «continuare ad avvalersi» dei dipendenti a tempo determinato assunti
sulla base delle procedure selettive previste dai commi prima citati della legge
finanziaria 2007. La norma è dettata con riferimento "alla finalità indicata dal
comma 94" (stabilizzazione dei co.co.co.) e si riferisce testualmente "al
personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure
selettive previste dal comma 560", e che quindi al 1° gennaio 2008 non si
trovano con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere in
virtù dell'assunzione a tempo determinato disposta in applicazione del comma
560.
Queste norme possono essere così interpretate: i dipendenti che sono stati
assunti a tempo determinato dopo avere superato le prove selettive e che avevano
prima svolto la propria attività come collaboratori coordinati e continuativi
possono partecipare alle procedure di stabilizzazione.
In assenza di questa norma tali persone non potrebbero, infatti, partecipare
alla stabilizzazione, non avendo i requisiti di anzianità triennale previsti per
i lavoratori subordinati a tempo determinato. E non avendo più, non essendo
co.co.co. alla data del 1° gennaio 2008, i requisiti previsti per la
stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi.
La conferma di quanto sopra, come detto, deriva dal successivo comma 95 che
consente di potere prorogare le assunzioni a tempo determinato degli ex
co.co.co. per le finalità indicate dal comma 94, cioè la stabilizzazione: in
assenza di queste norma infatti sarebbe impossibile potere continuare il
rapporto, visti i drastici limiti imposti dalla stessa legge finanziaria alle
assunzioni flessibili (divieto di superamento del periodo stagionale o di tre
mesi). Inoltre la deroga al divieto di nuove assunzioni o di proroghe di
contratti a tempo determinato si giustifica solo per il fatto che anche queste
categorie di dipendenti possono accedere alle procedure di stabilizzazione.
c) Piano per la stabilizzazione
Il comma 94 dell'art. 3 induce a ritenere che la redazione del piano delle
stabilizzazioni costituisce un obbligo per tutte le amministrazioni "entro il
30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche(…), predispongono, sentite le
organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva
stabilizzazione del personale(…).
L'obbligo di approvazione del piano non dovrebbe viceversa diventare obbligo di
stabilizzazione.
Il comma 90 utilizza il verbo "possono"; inoltre le stabilizzazioni operano
nell'ambito della programmazione del fabbisogno triennale 2008-2010 e, quindi,
non sembra possa configurarsi alcun automatismo.
Nella predisposizione del piano, individuati i settori dell'amministrazione per
i quali si registra il fabbisogno del personale, sarebbe opportuno prevedere
criteri per la progressiva stabilizzazione basati essenzialmente sui seguenti
principi:
a) procedure di selezione finalizzate a verificare il possesso
dei requisiti di studio e professionali per il posto da ricoprire;
b) nel caso i dipendenti a tempo determinato o co.co.co da stabilizzare abbiano
già superato procedure selettive si può tenere conto dell'anzianità di servizio
maturata nell'Ente (al riguardo il comma 94 indica "tenuto conto dei
differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti…");
c) nel caso in cui la stabilizzazione venga prevista nel triennio 2008-2010 in
periodo successivo alla scadenza dei contratti in essere (a tempo determinato o
co.co.co.), nelle more delle procedure di stabilizzazione si può disporre la
proroga dei medesimi contratti in deroga a quanto previsto dal comma 79
dell'art. 3 della Legge Finanziaria (1. Le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non
possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se
non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. 2. In nessun
caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con
altra tipologia contrattuale.). Ciò in virtù di quanto espressamente
previsto al comma 92 ("Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad
avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di
stabilizzazione) e al comma 95 ("anche per le finalità indicate dal comma
94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli
finanziari e di bilancio previsti dal legislatore vigente, possono continuare ad
avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base
delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge
27 dicembre 2006 n. 296.).
Riepilogo
Entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010,
l'amministrazione deve dunque predisporre il piano per la progressiva
stabilizzazione del personale.
Il piano dovrà prevedere i criteri e le eventuali procedure selettive di natura
concorsuale, ove non siano state già espletata, per la stabilizzazione
nell'ambito del fabbisogno triennale del personale.
Possono essere ammessi alla procedura di stabilizzazione:
1) i dipendenti a tempo determinato che si trovino in servizio al
1° gennaio 2008 e abbiano maturato un periodo di servizio di almeno tre anni;
2) i dipendenti a tempo determinato che si trovino in servizio al 1° gennaio
2008 e conseguano un periodo di servizio triennale anche successivamente a tale
data purché in virtù di contratto stipulato anteriormente alla data del 28
settembre 2007;
3) i dipendenti a tempo determinato che si trovino in servizio al 1° gennaio
2008, assunti in applicazione dell'art. 1, comma 560, della Legge 296/2006, che
abbiano maturato il requisito di anzianità triennale di servizio al 1° gennaio
2008, anche cumulando il servizio prestato rispettivamente come co.co.co e come
dipendente a tempo determinato;
4) coloro che siano stati in servizio a tempo determinato per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007;
5) i collaboratori coordinati e continuativi, con contratto in essere alla data
del 1° gennaio 2008 e che alla stessa data abbiano già espletato attività
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione.
* Direttore Generale della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 05/04/2008