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Legge Finanziaria 2008 - Stabilizzazioni - Criteri interpretativi

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


La Legge Finanziaria 2008 ha parzialmente integrato e innovato la disciplina già prevista dalla Legge Finanziaria 2007 sulle stabilizzazioni del personale nella Pubblica Amministrazione, lasciando aperti comunque alcuni dubbi interpretativi.

Rispetto alla Legge Finanziaria 2007:

a) è prevista una prima forma di ampliamento della categoria dei dipendenti che possono essere stabilizzati laddove viene spostato al 28 settembre 2007 il termine entro cui matura l’anzianità triennale quale requisito minimo richiesto;
b) viene previsto che le amministrazioni, nelle more delle procedure di stabilizzazione, devono prorogare il rapporto di lavoro con il personale che si decide di stabilizzare;
c) viene inoltre prevista la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche sentite preventivamente le organizzazioni sindacali, di piani per la progressiva stabilizzazione dei precari da adottare entro il 30 aprile del 2008 con la redazione di graduatorie, sulla base delle quali si procederà alle stabilizzazioni nel corso del triennio 2008/2010, che terranno conto dell’anzianità maturata;
d) è prevista la possibile stabilizzazione dei lavoratori subordinati a tempo determinato in possesso dei requisiti richiesti e dei collaboratori coordinati e continuativi in servizio alla data del 1 gennaio 2008 e che a tale data avranno maturata l’ anzianità, come sopra determinata, di almeno tre anni presso lo stesso ente
e) sono esclusi, invece, dalla possibilità di essere stabilizzati i co.co.co. che collaborano con gli organi politici e gli uffici di staff previsti dall’art. 90 del D.Lgs. n.267/2000;
f) è, infine, prevista, quale ulteriore forma di ampliamento, la possibilità nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di riservare una quota non superiore al 20% ai soggetti che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione e di assegnare un punteggio, quale riconoscimento del servizio prestato, alle co.co.co. che hanno maturato una anzianità non inferiore a tre anni (comma 106).


Tentiamo una possibile lettura delle vigenti disposizioni.

Riferimenti normativi

L'art. 3, comma 90, dispone:
"Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009 (…), le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007".
Il comma 92 precisa che "Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione".
Il comma 94 aggiunge che "entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296(…).

Il comma 95 precisa che "Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, comma 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

Dal quadro normativo determinato dalla Legge Finanziaria, si può ricavare che possono accedere alla possibile stabilizzazione le seguenti categorie di dipendenti:

a) Personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato

E' possibile procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato che soddisfi i seguenti requisiti:

a) si trovi in servizio al 1° gennaio 2008 e abbia maturato un periodo di servizio di almeno tre anni;
b) si trovi in servizio al 1° gennaio 2008 e consegua un periodo di servizio triennale anche successivamente a tale data purché in virtù di contratto stipulato anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
c) sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007.


b) Collaboratori coordinati e continuativi

Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione:

a) i collaboratori coordinati e continuativi, con contratto in essere alla data del 1° gennaio 2008 e che alla stessa data abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione; in tal caso è necessario, comunque, espletare procedure selettive di natura concorsuale, nel rispetto del principio generale ribadito dal comma 90;
b) il personale assunto in servizio a tempo determinato, in applicazione dell'art. 1, comma 560, della Legge 296/2006, che abbia maturato il requisito di anzianità triennale di servizio al 1° gennaio 2008, anche cumulando il servizio prestato rispettivamente come co.co.co e come dipendente a tempo determinato (maturato a seguito della procedura di cui al citato comma 560); in tal caso si potrebbe prescindere da ulteriori prove selettive, avendo espletato già la selezione in ossequio al disposto del comma 560.

Al riguardo va precisato quanto segue:

1) alla conclusione di cui alla lettera a) si giunge dall'interpretazione letterale del comma 94, lettera b), dell'art. 3 della Legge Finanziaria;
2) alla conclusione di cui alla lettera b) si giunge attraverso l'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni normative vigenti e in particolare:
a) l'inciso "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" contenuto nel comma 94;
b) la previsione del comma 95 dello stesso art. 3, allorchè prevede che "anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dal legislatore vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".


L'inciso «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» rinvia alle disposizioni della Legge Finanziaria 2006 che prevedono che le amministrazioni statali e gli enti locali soggetti al patto di stabilità debbano necessariamente riservare almeno il 60% dei posti a tempo determinato che mettono a concorso ai co.co.co. in servizio presso l'ente da almeno 1 anno alla data del 29 settembre 2006.
Questo inciso va letto unitamente al successivo comma 95, che consente a tutte le p.a. di «continuare ad avvalersi» dei dipendenti a tempo determinato assunti sulla base delle procedure selettive previste dai commi prima citati della legge finanziaria 2007. La norma è dettata con riferimento "alla finalità indicata dal comma 94" (stabilizzazione dei co.co.co.) e si riferisce testualmente "al personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dal comma 560", e che quindi al 1° gennaio 2008 non si trovano con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere in virtù dell'assunzione a tempo determinato disposta in applicazione del comma 560.
Queste norme possono essere così interpretate: i dipendenti che sono stati assunti a tempo determinato dopo avere superato le prove selettive e che avevano prima svolto la propria attività come collaboratori coordinati e continuativi possono partecipare alle procedure di stabilizzazione.
In assenza di questa norma tali persone non potrebbero, infatti, partecipare alla stabilizzazione, non avendo i requisiti di anzianità triennale previsti per i lavoratori subordinati a tempo determinato. E non avendo più, non essendo co.co.co. alla data del 1° gennaio 2008, i requisiti previsti per la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi.
La conferma di quanto sopra, come detto, deriva dal successivo comma 95 che consente di potere prorogare le assunzioni a tempo determinato degli ex co.co.co. per le finalità indicate dal comma 94, cioè la stabilizzazione: in assenza di queste norma infatti sarebbe impossibile potere continuare il rapporto, visti i drastici limiti imposti dalla stessa legge finanziaria alle assunzioni flessibili (divieto di superamento del periodo stagionale o di tre mesi). Inoltre la deroga al divieto di nuove assunzioni o di proroghe di contratti a tempo determinato si giustifica solo per il fatto che anche queste categorie di dipendenti possono accedere alle procedure di stabilizzazione.

c) Piano per la stabilizzazione

Il comma 94 dell'art. 3 induce a ritenere che la redazione del piano delle stabilizzazioni costituisce un obbligo per tutte le amministrazioni "entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche(…), predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale(…).
L'obbligo di approvazione del piano non dovrebbe viceversa diventare obbligo di stabilizzazione.
Il comma 90 utilizza il verbo "possono"; inoltre le stabilizzazioni operano nell'ambito della programmazione del fabbisogno triennale 2008-2010 e, quindi, non sembra possa configurarsi alcun automatismo.

Nella predisposizione del piano, individuati i settori dell'amministrazione per i quali si registra il fabbisogno del personale, sarebbe opportuno prevedere criteri per la progressiva stabilizzazione basati essenzialmente sui seguenti principi:

a) procedure di selezione finalizzate a verificare il possesso dei requisiti di studio e professionali per il posto da ricoprire;
b) nel caso i dipendenti a tempo determinato o co.co.co da stabilizzare abbiano già superato procedure selettive si può tenere conto dell'anzianità di servizio maturata nell'Ente (al riguardo il comma 94 indica "tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti…");
c) nel caso in cui la stabilizzazione venga prevista nel triennio 2008-2010 in periodo successivo alla scadenza dei contratti in essere (a tempo determinato o co.co.co.), nelle more delle procedure di stabilizzazione si può disporre la proroga dei medesimi contratti in deroga a quanto previsto dal comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria (1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.). Ciò in virtù di quanto espressamente previsto al comma 92 ("Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione) e al comma 95 ("anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dal legislatore vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.).



Riepilogo

Entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, l'amministrazione deve dunque predisporre il piano per la progressiva stabilizzazione del personale.
Il piano dovrà prevedere i criteri e le eventuali procedure selettive di natura concorsuale, ove non siano state già espletata, per la stabilizzazione nell'ambito del fabbisogno triennale del personale.
Possono essere ammessi alla procedura di stabilizzazione:

1) i dipendenti a tempo determinato che si trovino in servizio al 1° gennaio 2008 e abbiano maturato un periodo di servizio di almeno tre anni;
2) i dipendenti a tempo determinato che si trovino in servizio al 1° gennaio 2008 e conseguano un periodo di servizio triennale anche successivamente a tale data purché in virtù di contratto stipulato anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
3) i dipendenti a tempo determinato che si trovino in servizio al 1° gennaio 2008, assunti in applicazione dell'art. 1, comma 560, della Legge 296/2006, che abbiano maturato il requisito di anzianità triennale di servizio al 1° gennaio 2008, anche cumulando il servizio prestato rispettivamente come co.co.co e come dipendente a tempo determinato;
4) coloro che siano stati in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007;
5) i collaboratori coordinati e continuativi, con contratto in essere alla data del 1° gennaio 2008 e che alla stessa data abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione.

 
 

* Direttore Generale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 05/04/2008

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