AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
FINANZIARIA 2008
(Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella G.U. n. 300 del 28-12-2007 - S.O. n.285)
Tutte le norme in materia ambientale.
DANIELA DI PAOLA
SOMMARIO ARGOMENTI:
N.B.: Per agevolare la consultazione, in calce a ciascuna nota è stato riportato il relativo comma, in carattere corsivo
Art. 2, c. 133: PIANO IRRIGUO NAZIONALE
Stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 per
le attività di progettazione previste nell’ambito del Piano irriguo nazionale di
cui all’art. 1, c. 1058 della Legge finanziaria 2007 (delibera CIPE n. 74 del 27
maggio 2005)
“Art. 2, c. 133
Per le attività di progettazione delle opere previste nell’ambito del Piano
irriguo nazionale di cui all’articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 a valere sull’autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058
per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2010 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione
del suddetto Piano, l’ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata
di quindici anni a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede mediante riduzione
dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui
all’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo
1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
conseguentemente vengono soppresse.”
Art. 2, c. 321: PIANI STRATEGICI NAZIONALI E DI INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Il Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare adotta piani
strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio
idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare
d0intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e
con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino.
“Art. 2, c. 321
Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché
per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui
al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la
mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei
territori, da attuare d’intesa con le autorità di bacino territorialmente
competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei
piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 è
autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a
valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.”.
Art. 2, c. 327: PIANO STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO
Incentivata, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, l’estensione del piano straordinario di telerilevamento, di
cui all’art. 27 della L. n. 179/2002, attraverso accorsi di programma tra il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre
amministrazioni. Si vuole così consentire l’accesso alle cartografie e alle
informazioni ambientali detenute da altre amministrazioni, nell’ambito delle
azioni di verifica e monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico.
“Art. 2, c. 327
Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio
idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di
programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del
Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo 27 della
legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di
accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni
centrali e periferiche. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma, determinato nella misura massima
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.”
Art. 2, c. 330: RIQUALIFICAZIONE DELLA REGIONE FLUVIALE DEL FIUME PO
E’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010 per gli interventi finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica ed
idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti
ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei
beni culturali, architettonici ed archeologici. Gli interventi dovranno essere
programmati alla Autorità di bacino distrettuale (art. 63 d.lgs. n. 152/2006)
“Art. 2, c. 330
Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della
regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni
interessate attuano interventi finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica
ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti
ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei
beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati
dalla Autorità di bacino di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la
pianificazione vigente. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.”
Art. 2, c. 332: PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
MINORE
Il ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare definisce e
attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un
programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei
versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto
ambientale.
“Art. 2, c. 332
Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di
riqualificazione dell’assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza
delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle
richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di
manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la
realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per
l’attuazione del presente comma è previsto l’utilizzo del 10 per cento delle
risorse destinate, per l’anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.”
Art. 2, c. 333 e 334: FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DELLA
RETE IDRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE
A decorrere dall’anno 2008, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare il Fondo per la ristrutturazione e
l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, le cui modalità di
funzionamento e di erogazione delle risorse saranno determinate con successivo
decreto ministeriale. La dotazione prevista per il 2008 è di 30 milioni di euro
per il 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.
“Art. 2, c. 333
A decorrere dall’anno 2008, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e
l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione
di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle
risorse del Fondo medesimo.”.
Art. 2, c. 334: CONTRIBUTO DI 0,5 CENTESIMI PER CIASCUNA BOTTIGLIA D’ACQUA IN
MATERIALE PLASTICO VENDUTA AL PUBBLICO; FONDO DI SOLIDARIETA’ PER L’ACCESSO ALLE
RISORSE IDRICHE; FONDO PER LA POTABILIZZAZIONE.
Il contributo di 0,1 centesimi di euro, già previsto dalla finanziaria 2007
(cfr. art. 1, c. 1284 della legge finanziaria 2007), per ciascuna bottiglia di
acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, è elevato
a 0,5 centesimi di euro. Le entrate derivanti dal contributo saranno destinate,
per un decimo, al fondo per l’accesso alle risorse idriche, di cui all’art. 1,
c. 1284 della finanziaria 2007; per nove decimi, al fondo, di nuova istituzione,
a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque
di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli
urbanizzati.
“Art. 2, c. 334.
Il comma 1284 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito
dai seguenti:
«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e
interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior
accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia
dell’accesso all’acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse
di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di
erogazione delle risorse del fondo.
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore
fruizione dell’acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la
produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione
e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e
della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori
entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento
del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi
a valere sul fondo medesimo.
1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia
di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per
materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per
polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro
procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per
modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di
cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui
al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma
1284-bis».”
Art. 2, cc. 122 e 123:
RAZIONALIZZAZIONE E RICONVERSIONE DELLA PRODUZIONE BIETICOLO-SACCARIFERA
E’ rifinanziato, per l’importo di 50 milioni di euro, la dotazione del fondo per
la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.
Al medesimo fondo andranno riassegnate, nel corso del 2008, le disponibilità già
destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo (art. 1, c. 1072, L.
296/2006)
"Art. 2, cc. 122 e 123
122. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
rifinanziata per l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2008, quale
dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.
123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo,
di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro,
per essere direttamente riassegnate, per l’anno 2008, ad integrazione della
dotazione del fondo di cui al comma 122."
Art. 2, c. 125: APICOLTURA
Stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
“Art. 2, c. 125
Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre
2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 1084,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
Art. 2, c. 126: RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DELLA
REGIONE SARDEGNA VERSO GLI ISTITUTI FINANZIARI (L.R. SARDEGNA n. 44/1988; dec.
97/612/CE)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà istituita una
commissione di tre esperti che presenterà, entro il 31 luglio 2008, le proposte
per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli sardi verso gli
istituti finanziati che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44,
hanno concesso finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli
interessi dichiarati illegittimi dalla decisione 97/612/CE. Sino a tale data
sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e le esecuzioni
forzose relative a detti mutui.
“ Art. 2, c. 126
Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della
regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge
regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi
finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi
dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del
16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei
predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni
forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore
della presente legge.”
Art. 2, cc. 127 – 132: TRASPARENZA DEI PREZZI NELLE FILIERE AGROALIMENTARI
L’Osservatorio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari, con particolare
attenzione a quelli al dettaglio. I dati aggregati sono quindi resi pubblici sul
sito internet del Ministero e attraverso la stipula di convenzioni gratuite con
testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di
telefonia. L’eventuale andamento anomalo dei prezzi, così rilevati, darà luogo
all’intervento dell’ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il
Ministro riferisce quindi al Presidente del Consiglio degli esiti di tale
intervento, suggerendo le misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo
nelle filiere agroalimentari. E’ prevista infine l’organizzazione di panieri di
prodotti alimentari di generale e largo consumo, con l’attivazione di forme di
comunicazione al pubblico degli esercizi commerciali ove tali panieri sono
disponibili, e con l’indicazione degli esercizi meritevoli in ragione dei prezzi
praticati.
“Art. 2, cc. 127-132
127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di
contrastare l’andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in
funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori
e della difesa del made in Italy, l’Osservatorio del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti
alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 127,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a
quelli al dettaglio.
128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza
settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite
con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di
telefonia.
129. L’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei
prezzi rilevati ai sensi del comma 127.
130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli
esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al Presidente del
Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l’adozione da parte del
Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle
filiere agroalimentari.
131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con
gli enti locali, promuove l’organizzazione di panieri di prodotti alimentari di
generale e largo consumo, nonché l’attivazione di forme di comunicazione al
pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e
di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è autorizzata la spesa di
100.000 euro a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.”
Art. 2, c. 135: DANNI DA PERONOSPERA IN SICILIA
Stanziati 50 milioni di euro per far fronte ai danni e al mancato reddito dovuti
agli attacchi della peronospora, avvenuti nel corso del 2007 in Sicilia, in
conseguenza del perdurare del caldo eccessivo
“ Art. 2, c. 135
Dopo l’articolo 1 della legge 1º luglio 1997, n. 206, recante norme in favore
delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il
seguente:
«Art. 1-bis. – 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti
agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il
nome di “peronospora“, avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell’anomalo
andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da
considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai
sensi della definizione recata dal numero 8) dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti
compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e non essere soggetti
all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del medesimo
Trattato, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del citato regolamento (CE)
n. 1857/2006, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a
valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un
importo di 150 milioni al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione
siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli
attacchi della “peronospora“, tramite provvedimenti di ripartizione che siano
conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n.
1857/2006».”
Art. 1, cc. 241-246: FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO
E’ istituito il Fondo per le vittime dell’amianto, il cui finanziamento è per un
quarto a carico delle imprese (addizionale sui premi assicurativi relativi ai
settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto) e per tre
quarti a carico del bilancio dello Stato. Il fondo è finalizzato all’erogazione
di una prestazione economica in favore delle vittime che hanno contratto
patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fiberfrax, nonché
in favore degli eredi nel caso di premorte.
“Art. 1, cc. 241-246
241. È istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per
le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto
patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax»,
e in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai
diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione
finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in
favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell’articolo 13, comma
7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una
misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto,
delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L’onere a carico
dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si
provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle
attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui
composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
246. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché
le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati
con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Art. 2, cc. 440- 443: FONDO NAZIONALE PER IL RISANAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI
Il fondo è destinato al finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare
i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli
edifici pubblici, e prioritariamente negli edifici scolastici ed universitari,
nelle strutture ospedaliere, nelle caserme e negli edifici aperti al pubblico.
Le procedure di rimozione o inertizzazione dovranno attenersi alle prescrizioni
di cui ai Decreti Ministeriali 14 maggio 1996 e 20 agosto 1999.
“Art. 2, cc. 440 – 443
440. Per l’anno 2008 presso il Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici
pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i
rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici
pubblici.
441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di
cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del
Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi
da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici
scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli
uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse
finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il
cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai
programmi delle regioni.
443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui
al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l’anno
2008.”
Art. 2, c. 112: ACQUISIZIONE DI VEIVOLI ANTINCENDIO
Stanziati 100 milioni di euro per l’anno 2008 per il potenziamento della
dotazione di mezzi aerei antincendio
“Art. 2, c. 112
Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle
azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2008 per l’acquisizione, a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, di
velivoli antincendio.”.
Art. 2, c. 134: COOPERATIVE E CONSORZI CON SEDE NELLE COMUNITA’ MONTANE
Sono specificati i lavori e i servizi che le cooperative e i loro consorzi, che
abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani e
che esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria e forestale,
possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l’importo dei lavori o
servizi non sia superiore a 190.000 euro.
Si tratta di:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e gestione e manutenzione dell’ambiente
e del paesaggio
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera
a)
“Art. 2, c. 134
Le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro
attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio
statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale
e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in
affidamento diretto, a condizione che l’importo dei lavori o servizi non sia
superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di
diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite
apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione
dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il
riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la
sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera
a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione
agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti
di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine
agricolo-forestale.”.
Art. 3, cc. 19 - 23: CLAUSOLE COMPROMISSORIE
E’ vietato alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle
società interamente possedute o partecipate maggioritariamente, a pena di
nullità, l’inserimento di clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad
oggetto lavori, forniture e servizi, nonché, relativamente ai medesimi
contratti, la sottoscrizione di compromessi. I commi in esame contemplano
altresì la disciplina transitoria che troverà applicazione nei confronti dei
contratti già sottoscritti. All’art. 240 del Codice dei contratti pubblici
(d.lgs. n. 163/2006), che disciplina le modalità per il raggiungimento
dell’accordo bonario nel caso dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, è aggiunto il comma 15 bis, che sanziona il mancato rispetto dei
termini per la costituzione della commissione (c.5 ) o per la proposta di
accordo bonario (c. 13), addebitabili a ritardi del responsabile del
procedimento o della commissione . In tali ipotesi, il responsabile del
procedimento risponde sia a titolo di responsabilità disciplinare che a titolo
di danno erariale; la commissione perde il diritto al compenso.
“Art. 3, cc. 19-23
19 È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1,comma2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole
compromissorie in tutti i loro contratti aventi a oggetto lavori, forniture e
servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere
compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque
sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi
procedimenti.
20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente
possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni
di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici e alle società
interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.
21.Relativamenteaicontrattiaventiaoggetto lavori, forniture e servizi già
sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente
legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora
costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui
ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia
prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data
della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I
collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007
e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono
automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le
parti.
22. Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per le Riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, il ministro delle Infrastrutture e
il ministro della Giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i
risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni dei commi
da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le
assegnazioni e i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative
risorsesianoriassegnatealministerodellaGiustiziaperilmiglioramentodelrelativo
servizio. Il presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al
Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni dei commi da 19 a 23.
23. All’articolo 240 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati
a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero
della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di
danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui
alcomma10».”
Art. 2, cc. 569 – 576: FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI -
CONSIP
Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad eccezione delle scuole,
trasmettono annualmente al ministero dell’Economia un prospetto previsionale del
proprio fabbisogno di beni e servizi per il cui acquisto si applica il Codice
del contratti pubblici(d.lgs. n. 163/2006). Il ministero, avvalendosi di Consip
spa, individua gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei
bisogni , che costituiscono strumenti di supporto e modelli di comportamento
nell’attività di programmazione degli acquisti e controllo di gestione. Viene
inoltre estesa la possibilità di ricorrere alle convenzioni quadro Consip a
tutti i soggetti tenuti ad applicare la normativa nazionale e UE sui contratti
pubblici.
Per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, il ministero
dell’Economia stabilisce ogni anno le tipologie di beni e servizi non oggetto di
convenzioni Consip per cui le amministrazioni statali devono ricorrere a Consip
in qualità di stazione appaltante.
“Art. 2, cc. 569-576
569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l’anno 2008 ed
entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell’economia e delle
finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei
propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e
allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero
dell’economia e delle finanze e di Consip Spa.
570. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa,
individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli
acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007,
acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso
l’utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell’articolo 1,
comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile
per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da
svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche
categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola
amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del
comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569,
anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del
Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti
di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza,
nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell’attività
di controllo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286.
572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell’economia e delle
finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni
pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del
bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione
di una misura minima e massima degli stessi.
573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della
spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti
aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle
convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di
previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569,
individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la
rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni
e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le
tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip
Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip
Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e
dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.
575. (…)
576. Il Ministro dell’economia e delle finanze allega al Documento di
programmazione economico-finanziaria una relazione sull’applicazione delle
misure di cui ai commi da 568 a 575 e sull’entità dei risparmi conseguiti.”
Art. 2, c. 328: ISTITUZIONE
NUOVE AREE MARINE PROTETTE
Stanziati 5 milioni di euro per il 2008 per l’istituzione di nuove aree marine
protette
“Art. 2, c. 328
Per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008.”
Art. 2, cc. 337 – 339: PIANTA ORGANICA DEGLI ENTI PARCO: INCREMENTO
Gli enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della
propria dotazione organica ai sensi dell’art. 1, c. 93 della legge finanziaria
2005, possono incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo
di 120 unità (limite riferito al complesso degli enti parco)
“Art. 2, cc. 337 e 338
337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della
propria dotazione organica in attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche,
entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale da ripartire tra
tutti gli Enti parco, nell’ambito del contributo dello Stato ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori
risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui
all’articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al
presente comma, a decorrere dall’anno 2008 gli Enti parco nazionali sono
autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa
vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.
338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo
straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Al
riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si
provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.”.
Art. 2, c. 339: VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI RISERVA
MARINA
Cambia la composizione della commissione di riserva marina di cui all’art. 28,
c. 3 della L. n. 979/1982 (il cui compito è quello di affiancare la Capitaneria
e l’ente delegato nella gestione della riserva marina, formulando proposte e
suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima),
con riduzione da 11 a 7 del numero dei componenti.
“Art. 2, c. 339
La commissione di riserva 339. La commissione di riserva di cui all’articolo 28,
terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni,
nominata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
istituita presso l’ente cui è delegata la gestione dell’area marina protetta, è
composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto
designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice
presidente; da un esperto designato d’intesa tra i comuni rivieraschi
territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di
porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato
dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche
maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente
comma, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine
protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.”
Art. 3, c. 79: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEL PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
In deroga alle disposizioni che limitano l’assunzione di personale precario
nella pubblica amministrazione, il parco Nazionale dell’Arcipelago della
Maddalena è autorizzato all’assunzione di personale con contratto a tempo
determinato della durata massima di due anni
“Art. 3, c. 79
L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente:
(…)
8. Per l’attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle
aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre
1991, n. 394, il parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena, di cui alla
legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi
dell’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad
assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata
massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo
stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con
decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in
centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si
provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli
operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.”
Art. 3, c. 111: GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE ATTRAVERSO L’IMPIEGO DEL
PERSONALE FORESTALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALLA L. N. 124/1985
Il Ministero delle politiche agricole è autorizzato all’utilizzazione di risorse
del Fondo per le crisi di mercato, nei limiti di due milioni di euro, per la
gestione delle aree naturali protette attraverso l’impiego del personale operaio
forestale assunto a tempo determinato (L. n. 124/1985).
“Art. 3, c. 111
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a
utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui
all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite
della somma di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per assicurare la regolare
gestione delle aree naturali protette attraverso l’impiego del personale di cui
alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di
stabilizzazione di cui all’articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata,
nell’anno 2008, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui
al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”
Art. 1, c. 347 e art. 3, c. 99: PERSONALE APAT
L’APAT è autorizzata a bandire
concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo
indeterminato nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del
direttore geenrale n. 122 del 2005. Fino al 31 dicembre 2008, del personale
assunto, alla data del 28 settembre 2007, con contratto a tempo determinato o
con contratti di collaborazione.
“Art. 1, c. 347
L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per
far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la
protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire
concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo
indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del
direttore generale n. 122 del 2005.”
“ Art. 3, c. 99
L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per
sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31
dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a
tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre
2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell’anno 2007 per
lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far
carico sul bilancio della stessa Agenzia.”
Art. 3, c. 113: STABILIZZAZIONE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ARPA
Le Agenzie Regionali per l’Ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2008, potranno
procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione
del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1,
c. 519 della finanziaria 2007 (dipendenti a tempo determinato in servizio da
almeno 3 anni, assunti tramite procedure selettive di natura concorsuale)
“Art. 3, c. 113
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di
cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le
Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole
del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti
disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 519, della medesima legge
n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell’articolo 118, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per
supportare l’attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto
operativo «Difesa del suolo», nell’ambito del Programma operativo nazionale di
assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di
sostegno 2000-2006.”
Art. 1, c. 321: MOBILITA’
ALTERNATIVA NEI CENTRI STORICI DI CITTA’ PATRIMONIO UNESCO
E’ istituito un fondo di 4 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, volto
a favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di
rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità
"Art. 1, c. 321
Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di
particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’UNESCO come
patrimonio dell’umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009
e 2010."
Art. 1, cc. 322-324: MUTUI AGEVOLATI PER IL RESTAURO DI IMMOBILI SITUATI NEI
CENTRI STORICI DEI PICCOLI COMUNI E PER IL RECUPERO DI EDIFICI UNESCO
Stanziati 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per:
a) stipula di contratti di mutuo agevolati in favore dei titolari di edifici
situati nei centri storici di comuni con popolazione inferiore a 100.000
abitanti per il restauro e il ripristino funzionale
b) stipula di contratti di mutuo in favore degli enti locali per il recupero e
la conservazione di edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità.
“Art. 1, cc. 322-324
322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell’economia e
delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale
fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei
comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il
ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale
costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.
323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il
recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come
patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per
l’erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al
fine di garantire che all’attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite
di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.”
Art. 2, c. 291: SALVAGUARDIA DI VENEZIA
Stanziato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro per le finalità di
cui alla L. n. 139/1992, recante: “Interventi per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna”.
“Art. 2, c. 291
Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a
decorrere dal 2008.”
Art. 2, c. 386: RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTI DEL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI
Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministero per i beni e le
attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero
definiti gli affidamenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
approvazione, sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali.
“Art. 2, c. 386
Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, introdotti dall’articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi
approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non
risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti
entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione
sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui al
penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le
risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere
trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una
contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi
individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa
regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti
centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari
delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione
generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate
le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della
riprogrammazione degli stessi».”
Art. 2, c. 387: PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Incremento di 200.000 euro a decorrere dal 2008 per le iniziative di tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale
“Art. 2, c. 387.
Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della
legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 1,
della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal
2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi
dei commi 3 e 4 dell’articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è
autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a
decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.”
Art. 2, c. 388: SITI ARCHEOLOGICI UNESCO IN SICILIA
Stanziati 1 milione di euro anni per il piano triennale di manutenzione
straordinaria dei parchi archeologici siciliani inseriti nella Lista del
patrimonio mondiale dell’UNESCO, che dovrà essere predisposto dalla Regione
siciliana entro 3 mesi dall’entrata in vigore della finanziaria 2008
“Art. 2, c. 388
Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici
siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell’UNESCO è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di
manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le
risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di
manutenzione straordinaria.”.
Art. 2, cc. 389-395: FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE
La finanziaria 2008 ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 367/1996,
recante “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore
musicale in fondazioni di diritto privato”. I componenti del CdA potranno essere
riconfermati una sola volta, a decorrere dal 2008; dal 2009, il Cda dovrà essere
sciolto quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una
perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio
disponibile; nel triennio 2008-2010 è fatto divieto di procedere ad assunzione
di personale a tempo indeterminato, fatta eccezione per il personale artistico,
tecnico e amministrativo per i posti vacanti nell’organico funzionale approvato,
esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive; è
istituito un fondo di 20 milioni di euro per contribuire alle ricapitalizzazioni
delle fondazioni lirico-sinfoniche, ripartito, con decreto del ministro per i
beni e le attività culturali da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, fra
tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio
netto e patrimonio indisponibile. Sono infine previsti interventi volti alla
promozione del buon andamento e dell’imprenditorialità delle fondazioni.
“Art. 2, cc. 389 – 395
389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una
sola volta»;
b) all’articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. L’autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del
consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due
esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente
superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste
perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;
c) all’articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola
volta».
390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a
decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione
che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l’approvazione del
bilancio dell’anno 2007.
391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vigore dal 1º
gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli
esercizi degli anni 2008-2009.
392. Ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere
effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed
amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale
approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive,
previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il
personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico
funzionale approvato.
393. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che
abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi,
ma presentino nell’ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a
quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per
i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad
amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non
abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente
natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli
aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e
patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite
del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto
è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell’approvazione da parte
delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell’esercizio
precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al
comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal
riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il
prescritto piano di risanamento.
395. Al fine di incentivare il buon andamento e l’imprenditorialità delle
fondazioni lirico-sinfoniche, all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel
rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione
nell’anno precedente la ripartizione, nonché nell’andamento positivo dei
rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati
negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».”
Art. 2, cc. 396-401: ISTITUZIONI CULTURALI
Per il 2008 è autorizzato l’incremento di 3,4 milioni di euro della spesa per
contributi statali da erogare alle istituzioni culturali. Le accademie e le
istituzioni culturali possono inoltre chiedere a titolo gratuito, con l’onere di
ordinaria e straordinaria manutenzione a loro carico, la concessione o la
locazione di beni immobili gestiti dall'Agenzia del demanio nonchè degli edifici
scolastici e degli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o
ospedaliere (art. 9 dPR n. 296/2005).
“Art. 2, cc. 396-401
396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati
alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17
ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è
quantificata annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla
medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n.
534, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32, commi 2 e 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
397. Per l’anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17
ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.
398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la
locazione, dei beni immobili di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l’onere
di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e
le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento
continuativo di attività culturali di interesse pubblico.
399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso,
ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005,
anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i
relativi atti di concessione o locazione.
400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è
subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione
di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme
restando acquisite all’erario le somme già corrisposte per importi superiori.
401. All’onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5
milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa recata dalla medesima
disposizione.”
Art. 2, c. 402: 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIACOMO PUCCINI
Contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della fondazione
festival pucciniano per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di
Puccini.
“Art. 2, c. 402
Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini è
autorizzato, per l’anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro
in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago
Puccini.”.
Art. 2, c. 403: RESTAURO ARCHEOLOGICO DI TEATRI E ANFITEATRI
Stanziata per l’anno 2008 la somma di 1 milione di euro destinata agli
interventi di restauro archeologico degli edifici antichi di spettacolo, teatri
e anfiteatri.
“Art. 2, c. 403
Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli
edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l’anno 2008
a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione
di euro.”
Art. 2, cc. 404-406: DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE INFRASTRUTTURE
COMPORTANTI DANNO AL PAESAGGIO IN SITI UNESCO
Stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la
demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un
danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturali, paesaggistica e
naturale incluse in siti italiani UNESCO, nonché per il risanamento e il
ripristino dei luoghi. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al
finanziamento degli stessi interventi.
“Art. 2, cc. 404-406
404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e
infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree
di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro
di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006,
n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato
alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei
luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l’acquisizione di
immobili da demolire.
405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 404.
406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli
interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai
commi da 404 al presente comma.”
Art. 2, cc. 409 e 410: CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
Stanziati 3 milioni di euro per il Centro per il libro e la lettura, istituito
presso il Ministero per i beni e le attività culturali
“Art. 2, cc. 409 e 410
409. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività
istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di
realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni
ed eventi in Italia e all’estero per la diffusione del libro italiano, di
sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri
soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle
attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire
l’Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni
territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta
la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.
410. All’onere derivante dall’attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa recata dalla
medesima disposizione.”
Art. 3, cc. 107 – 110: ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI PERSONALE DEL MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Il ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato all’assunzione
straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,
comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3,
nonché di 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra
architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed
amministrativi.
“Art. 3, cc. 107-110
107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura
anche attraverso l’estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e
le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere
all’assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza,
accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione
economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla
tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici,
archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di
complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra
architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed
amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività
culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della
dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del
medesimo comma 404 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
110. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro
14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di
spesa di cui al medesimo comma.”
Art. 2, c. 80: FONDO PER LE
BONIFICHE DELLE AREE MILITARI
La dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari, dismesse e attive,
di cui all’art. 1, c. 898 della Finanziaria 2007, è determinata in 10 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
“Art. 2. c. 80
La dotazione del Fondo istituito all’articolo 1, comma 898, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2008-2010.”
Art. 2, c. 124: PRATICHE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE
Le pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi
diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali
e nelle foreste rientrano tra le misure da finanziare prioritariamente con il
fondo rotativo per l’attuazione del protocollo di Kyoto, previste dall’art. 1,
c. 1112 della Legge finanziaria 2007.
“ Art. 2, c. 124
All’articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la
seguente lettera:
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi
diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali
e nelle foreste».”
Art. 2, c. 335: FONDO PER LA FORESTAZIONE E LA RIFORESTAZIONE
E’ istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008,
2009, 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le
emissioni di anidride carbonica e per la realizzazione di aree versi in zone
urbane e periurbane.
“Art. 2, c. 335
È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni
di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e
periurbane al fine di migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore
crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.”
Art. 1, cc. 266- 268: GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE
Non si considerano commerciali le attività svolte dai “gruppi di acquisto
solidali”, definiti come “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti
al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti,
con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di
somministrazione e di vendita”
“Art. 1, cc. 266-268
266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza
scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di
beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico,
esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di
sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con
esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle
rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini
dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione
del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
268. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato
in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.”
Art. 2, cc. 196-203: UFFICIO PREZZI E GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI
E’ istituito l’”ufficio prezzi” presso ciascuna camera di commercio, che riceve
segnalazioni e verifica le dinamiche dei prezzi di beni e servizi praticati ai
consumatori finali, rendendole note al pubblico. Le attività di verifica possono
svolgersi in base a convenzioni tra le camere di commercio, i comuni e gli
uffici territoriali del governo. Alla tenuta e alla elaborazione delle
informazioni richieste agli uffici prezzi sovrintende il Garante per la
sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico. Il Garante riferisce le dinamiche e le
eventuali anomalie dei prezzi al Ministro dello sviluppo economico, che
provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e di proposte normative.
“Art. 2, cc. 196-203
196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende
noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica
le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai
consumatori finali.
197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere
disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità
di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma
comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.
198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può
disciplinare, d’intesa con l’Unioncamere, l’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell’interno e dell’economia e delle finanze, la
convenzione tipo e le procedure standard.
199. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la
sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle
informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196, all’ISTAT, ai
competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica,
avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell’ambito delle
proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle
imprese, dei consumatori e dei prezzi».
200. Il Garante di cui al comma 199 è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i
dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per
il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i
compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie
funzioni. L’incarico ha la durata di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali
anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196
a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla
formulazione di segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e di proposte normative.
202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in
ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei
dati personali.
203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse
umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Dall’attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Art. 2, cc. 445 – 449: AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA
E’ introdotto nel codice del consumo l’art. 140-bis, che disciplina l’”azione
collettiva risarcitoria” (cd. class action). L’azione collettiva può essere
incardinata dalle associazioni di consumatori nonché dalle associazioni e
comitati rappresentativi degli interessi diffusi, per l’accertamento del diritto
al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli
consumatori o utenti nell’ambito dei rapporti contrattuali conclusi a mezzo
formulari, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche
commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali.
I consumatori o utenti che intendano avvalersi della tutela offerta dall’azione
collettiva devono aderire per iscritto: l’adesione può essere data, anche nel
giudizio di appello, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare, durante la prima udienza, il giudice pronuncia
sull’ammissibilità della domanda, a seguito della quale l’associazione cura la
pubblicità dell’azione ai fini dell’adesione degli eventuali consumatori
interessati. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai
quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori
o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel
giudizio. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza,
l’impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a
ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. Se l’impresa non comunica la
proposta o in mancanza di accettazione il presidente del tribunale costituisce
un’unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da
corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito
all’azione collettiva. In alternativa, è possibile far ricorso agli organismi di
conciliazione di cui alla normativa di riforma del diritto societario.
Le norme in questione diventano efficaci a decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della finanziaria 2007.
“Art. 2, cc. 445-449
445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano
l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento
generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti
dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
446. Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarcitoria). – 1. Le associazioni di cui
al comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede
l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla
restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito
di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342
del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di
pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando
sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati
che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.
I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal
presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria
adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel
giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel
giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’intervento dei singoli
consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.
L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva,
l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della
prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre
sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza
reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio.
La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa
l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi
del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull’ammissibilità
della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un’istruttoria davanti ad
un’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone,
a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea pubblicità
dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del
giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali
liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o
utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel
giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma
minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni
successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di
una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e
depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal
consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato
anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione
collettiva. È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non
aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai
sensi del comma 1.
6. Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o
non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1
costituisce un’unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme
da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito
all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno
domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai
soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato indicato
dall’impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente
del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori.
La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente,
i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o
utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In
alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione collettiva e
dell’impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione
non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del
citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».
447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
448. All’articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il
numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente:
«Accesso alla giustizia».”
Art. 2, cc. 450 e 451: MUTUI IPOTECARI
Le norme mirano a favorire la circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli
immobili su cui gravano le relative ipoteche, nell’ottica dello snellimento già
avviato con il D.L. 7/2007 (Decreto Bersani). Sono previste semplificazioni sia
per quanto riguarda la rinegoziazione delle condizioni contrattuali del mutuo,
che potranno essere concordate tra creditore e debitore, senza spese, a mezzo di
scrittura privata non autenticata; sia per quanto riguarda la surrogazione dei
contratti di mutuo, per la quale è espressamente previsto il divieto di inserire
penali o oneri di qualsiasi natura per l’estinzione del vecchio mutuo, nonché
spese e commissioni per la concessione del nuovo.
“Art. 2, cc. 450 e 451
La surrogazione dei mutui di cui al D.L. 7/2007 è semplificata per effetto della
facoltà, riconosciuta a creditore e debitore, di pattuire variazioni, senza
spese, alle condizioni contrattuali del mutuo, anche a mezzo di scrittura
privata non autenticata, nonché per effetto della esplicita previsione del
divieto di penali, spese, commissioni o oneri di qualsiasi natura, sia per
l’estinzione del vecchio mutuo che per la concessione del nuovo.
450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario,
dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione
giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative
ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate
finanziarie dello Stato e per l’ampliamento delle possibilità di scelta dei
consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono
inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche
ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,»;
b) all’articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la
variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere,
mediante scrittura privata anche non autenticata»;
c) all’articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del
contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la
banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.
Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del
nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono
secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di
massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;
d) all’articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non
comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al
presente articolo non comportano»;
e) all’articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono
inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche
ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su
titoli cambiari,»;
f) all’articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite
dalle seguenti: «all’estinzione».
451. All’articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come
sostituito dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
«conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in
conseguenza di».”
Art. 2, c. 461:SERVIZI PUBBLICI LOCALI
In sede di stipula dei contratti relativi ai servizi pubblici e al fine di
tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, gli enti locali sono tenuti
ad osservare le disposizioni relative a:
- “Carta della qualità dei servizi”, cui dovrà attenersi il soggetto gestore,
che dovrà essere redatta e diffusa in conformità ad intese con le associazioni
di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate;
- Consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- Verifica periodica dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi
del servizio erogato (è prevista a tal fine la partecipazione delle associazioni
di tutela dei consumatori, nonché la possibilità, per i singoli utenti, di
presentare osservazioni);
- Monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di
servizio;
- Istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi
tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori;
Le attività di consultazione, verifica e monitoraggio dovranno essere finanziate
con un prelievo a carico dei soggetti gestori, da prevedere espressamente nel
contratto di servizio.
“Art. 2, c.461.
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi
pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle
relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti
locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della
qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le
associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali
interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle
prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le
modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro
dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del
corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle
associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e
qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze
dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per
ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei
parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte
della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente
locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle
associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte
da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente
locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi
tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale
si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a
ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate
con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel
contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.”
Art. 1, c. 346, lett. c): ASSUNZIONE IN DEROGA DI PERSONALE
Stanziati 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni per il 2009 e 16 milioni
annui a decorrere dal 2010 per l’assunzione di personale, anche di qualifica
dirigenziale, nel Corpo Forestale dello Stato
“Art. 1, c. 346.
Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di
potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di
soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni
statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della
legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata
la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:
(…)
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8
milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e
con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di
utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché
per compensare gli effetti finanziari dell’eventuale deroga all’articolo 5,
comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
(…)”
Art. 2, cc. 75 e 76: NUCLEO OPERATIVO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DI TUTELA
AMBIENTALE
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà istituito il Nucleo
operativo del Corpo Forestale dello Stato di tutela ambientale, dipendente
funzionalmente dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Nucleo concorre nell’attività di prevenzione e repressione dei reati
ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali
protette nazionali e internazionali.
“Art. 2, cc. 75 e 76
75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell’ambiente, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale
dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell’attività
di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento
degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello
svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni
amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per
l’esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale.
Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei
carabinieri per la tutela dell’ambiente.
76. All’istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle
disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.”
Art. 2, c. 331: DIFESA DEL SUOLO NEI PICCOLI COMUNI
Stanziati 5 milioni di euro per il 2008 per un programma di interventi di difesa
del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni
di dissesto.
“Art. 2, c. 331
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e
attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui
territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano
caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori
dimensioni. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.”
Art. 1, c. 6: AGEVOLAZIONI ICI PER GLI IMMOBILI DOTATI DI IMPIANTI A DI
PRODUZIONE DI ENERGIA A FONTE RINNOVABILE
E’ prevista la facoltà per i Comuni di applicare un’aliquota agevolata ICI
inferiore al 4 per mille in favore degli immobili nei quali si provveda
all’installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia
elettrica o termica ad uso domestico, con decorrenza dal 2009 e con durata
massima di 3 anni per gli impianti termici solari e 5 anni per tutte le altre
tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento
dell’agevolazione saranno determinate con regolamento attuativo.
“Art. 1, c. 6.
All’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall’anno
di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili
inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte
rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte
le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento
dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni»”
“Art. 1, cc. 20- 24; art. 1 c. 286: PROROGA DETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
Sono prorogate sino al 31 dicembre 2010 le detrazioni d’imposta di cui all’art.
1, cc. 344-347, 353, 358 e 359 della finanziaria 2007. Potranno pertanto essere
detratti, in un numero di quote annue non inferiori a tre e non superiori a
dieci, a scelta del contribuente:
a) 55 per cento degli importi a carico del contribuente, fino al valore massimo
di 100.000 euro, per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA degli edifici
esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale (art. 1, c. 344 Finanziaria 2007)
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite di fabbisogno di
energia primario annuo che saranno definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico .
b) 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, sino al valore
massimo di 60.000 euro, per gli interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti STRUTTURE OPACHE VERTICALI,
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI (coperture e pavimenti), FINESTRE comprensive di
infissi (art. 1, c. 345 Finanziaria 2007), a condizione che siano rispettati i
requisiti di trasmittanza termica che saranno definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico . Per tali interventi, limitatamente alla sostituzione
di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, non è richiesta
l’asseverazione di un tecnico abilitato, né la qualificazione energetica
dell’edificio (o l’”attestato energetico”, ove la qualificazione energetica non
sia stata ancora introdotta), di cui all’art. 1, c. 348 della Finanziaria 2007.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, inoltre, la Tabella 3 allegata alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante i requisiti di trasmittanza termica U, sono
ridefiniti secondo le modifiche apportate dall’art. 1, c. 17 della Finanziaria
2008.
c) 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo di 60.000 euro per gli interventi di installazione di PANNELLI
SOLARI per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1, c. 346 Finanziaria
2007). Per tali interventi non è richiesta l’asseverazione di un tecnico
abilitato, né la qualificazione energetica dell’edificio (o l’”attestato
energetico”, ove la qualificazione energetica non sia stata ancora introdotta),
di cui all’art. 1, c. 348 della Finanziaria 2007.
d) 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro per interventi di sostituzione di
IMPIENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1,
c. 347 Finanziaria 2007). Dette disposizioni si applicano anche alle spese per
la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a
condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Ai sensi dell’art. 1, c.
286, della Finanziaria 2008, inoltre, le stesse disposizioni trovano
applicazione anche con riguardo alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a bassa entalpia.
e) 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad
un valore massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per le spese sostenute
per la sostituzione di FRIGORIFERI, CONGELATORI E LORO COMBINAZIONI con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+
f) 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore per l’acquisto e
l’installazione di MOTORI ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa
tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad
elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW (art. 1, c. 358
Finanziaria 2007)
g) 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento per l’acquisto e
l’installazione di variatori di velocità (INVERTER) su impianti con potenza
elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW (art. 1, c. 359 Finanziaria 2007)
“Art. 1, cc. 20 - 24.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle
condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la
sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a
condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al
medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto
disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante
disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte
le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con
efficacia dal 1º gennaio 2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre
comprensive |
|
Coperture |
Pavimenti |
|||
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai
fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di
quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a
scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione; “
“Art. 1, c. 286.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese
relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.”
Art. 2, c. 282 e art. 1, cc. 288 e 289: CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il rilascio del certificato di agibilità per gli edifici di nuova costruzione e
agli edifici oggetto di ristrutturazione, nei limiti di cui all’art. 3 del
D.Lgs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia), è subordinato alla presentazione della certificazione
energetica. Dal 2009, inoltre, il rilascio del permesso di costruire sarà
subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, secondo le
disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, nonché all’installazione
di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non
inferiore ad 1 kW per ciascuna unità abitativa e a 5 kW per i fabbricati
industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati.
“Art. 2, c. 282
Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del
certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla
presentazione della certificazione energetica dell’edificio
Art. 1, c. 288:
A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti
attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla
certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche
strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle
acque meteoriche.
Art. 1, c. 289
All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai
fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente
con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 kW».”
Art. 1, cc. 290-294: RIDUZIONE DELLE ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI USATI COME
CARBURANTI O COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO PER USI CIVILI
Il Ministro dell’economia e delle finanze può adottare, con cadenza trimestrale,
un decreto per la diminuzione delle accise sui prodotti energetici usati come
carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, che
compensi le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle
variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.
“Art. 1, cc. 290-294
290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini
della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure
delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero
come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite
al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto
derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del
petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato, con cadenza
trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o
superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore
di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella
media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo,
determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 può essere
adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al
comma 290 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in
euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le
eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è adottato
qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.
294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui
al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle
agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie,
accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle
Entrate – Fondi di bilancio» e versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo
45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.”
Art. 2, c. 138: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 8, C. 10, LETTERA F) DELLA
l. 448/1998
La norma di cui all’art. 8, c. 10 della L. 448/1998, nella parte relativa agli
incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o
ad energia geotermica , si applica anche all’ipotesi di coincidenza tra la
persona giuridica gestore della rete e la persona giuridica utilizzatore
dell’energia, che potrà utilizzare il credito in compensazione.
“Art. 2, c. 138.
L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista
si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete
di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida
con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può
utilizzare in compensazione il credito.”
Art. 2, cc. 136 e 137: IMPIANTI ALIMENTATI CON FONTI ASSIMILATE ALLE RINNOVABILI
La norma precisa che i finanziamenti per la produzione di energia elettrica da
fonti energetiche rinnovabili, riferiti agli impianti alimentati con fonti
assimilate (art. 1, c. 117, secondo periodo della Finanziaria 2007), che ne
avevano diritto in ragione della normativa previgente, possono essere concessi
solo agli impianti realizzati e operativi e non a quelli autorizzati di cui
fosse stata solo avviata la realizzazione: le procedure per la definizione di
tali finanziamenti dovrà essere completata dal Ministro dello sviluppo economico
inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
finanziaria 2008
“Art. 2, cc. 136 e 137
136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento
all’articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui
al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui
al comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli
impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per
quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Art. 2, cc. 139-140: BIOCARBURANTI
Per l’anno 2009, la quota minima obbligatoria di biocarburante di origine
agricola (art. 2-quater, D.L. 2/2006) da immettere in consumo è pari al 3% di
tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare
precedente. Per gli anni successivi al 2009, la quota può essere incrementata
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
“Art. 2, cc. 139 - 140
139. Per l’anno 2009, la quota minima di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato,
nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso
in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico.
140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli
anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.”
Art. 2, cc. 141-142: CEC (COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE)
A far data dal 1° gennaio 2007, il CEC (Costo Evitato di Combustibile) – uno
degli elementi di riferimento per la determinazione del prezzo di ritiro
dell’energia ceduta (CIP 6) - è determinato dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato
del gas naturale
“Art. 2, 141.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far
data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini
dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto
7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1992, e successive modificazioni, è determinato dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato
del gas naturale.”
Art. 2, c. 142: SANZIONI IRROGATE DALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS.
Il fondo di cui all’art. 11-bis, c. 1 del D.L. n. 35/2005, ove confluisce
l’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, sarà destinato a progetti a vantaggio dei
consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo
economico su proposta della medesima Autorità (nel testo previgente, il fondo
era genericamente destinato a “iniziative a vantaggio dei consumatori”).
“Art. 2, c. 142.
All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da:
«iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia
elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tali progetti possono
beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e
comunitarie».”
Art. 2, cc. 143 – 145: INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE
IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ENTRATI IN ESERCIZIO IN
DATA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 2007
La produzione elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti energetiche
rinnovabili di cui alla tabella 2 allegata alla finanziaria (Eolica, solare,
geotermica, moto ondoso e maremotrice, idraulica, rifiuti biodegradabili e
biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuanti dai processi di
depurazione), di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è
incentivata mediante il rilascio di certificati verdi per un periodo di quindici
anni; analogo incentivo è previsto per gli impianti alimentati dalle fonti
energetiche rinnovabili di cui alla tabella 3, di potenza nominale media annua
non superiore a 1 megawat (MW), i quali possono però optare per una tariffa
fissa onnicomprensiva di entità variabile, a seconda della fonte utilizzata,
che, ai sensi del successivo comma 153, sarà fissata dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, la quale determinerà altresì le modalità di copertura delle
erogazioni.
Gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008, che hanno diritto
ai certificati verdi, continuano a beneficiarne, in misura corrispondente alla
produzione netta di energia elettrica: il periodo di diritto dei certificati
verdi, in tal caso, rimane di 8 anni. (cfr. commi 155-157)
“Art. 2, cc. 143 – 145
143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata
con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è
incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle
fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre
fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono
definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti
di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media
annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di
certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell’articolo
1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono
utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia
elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti
di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media
annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in
alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del
produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda
della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un
periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente
in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito
di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di
tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle
condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può
essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.”
“Art. 2, c. 146.
All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è
incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono
stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al
2012».”
Art. 2, cc. 146-157: CERTIFICATI VERDI
La quota minima di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,
da immettere nel sistema elettrico nazionale, per il periodo 2007-2012 è
incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali (nel sistema previgente,
l’incremento era demandato a decreti del ministro delle attività produttive
emanati di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare – cfr. art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 387/2003)
A partire dal 2008 i certificati verdi hanno un valore unitario pari a 1 MWh e
vengono emessi dal Gestore dei Servizi Elettrici, in numero pari al prodotto
della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata
per il coefficiente, di cui alla tabella 2 della Finanziaria 2008 (che si
riporta qui di seguito per facilitare la lettura), fermo restando quanto
disposto dalla legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da
allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti
quadro oppure di filiere corte.
Tabella 2 – Articolo 2, c. 144
Fonte | Coeff. | |
1 |
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW |
1,00 |
1-bis |
Eolica off-shore |
1,10 |
2 |
Solare** |
** |
3 |
Geotermica |
0,90 |
4 |
Moto ondoso e maremotrice |
1,80 |
5 |
Idraulica |
1,00 |
6 |
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo |
1,10 |
7 |
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta* |
* |
7-bis |
Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo* |
* |
8 |
Gas di discarica e gas residuanti dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente |
0,80 |
* E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotto agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. |
A partire dal 2008, inoltre, il prezzo dei certificati verdi emessi dal GSE è
pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima
applicazione in € 180 per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione
dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(art. 13, c. 3 d.lgs. n. 387/03. Valore e coefficienti per le fonti energetiche
rinnovabili possono essere aggiornati ogni tre anni dal Ministro dello sviluppo
economico al fine di assicurare la congruità della remunerazione e
l’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Allo stesso scopo, ovvero al fine di incentivare lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili, è stabilito che, fino al raggiungimento dell’obiettivo
minimo di copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica
con fonti rinnovabili, il GSE ritira i certificati verdi ulteriori rispetto a
quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno
precedente, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi
registrato nell’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio
di ogni anno
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno dettate le
disposizioni attuative dei meccanismi di incentivazione in commento; saranno
dettati i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili a scopi
alimentari, industriali ed energetici (allegato X alla parte quinta, parte II,
sezione 4, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); saranno individuate le modalità
attraverso cui dovrà essere garantita provenienza, tracciabilità e
rintracciabilità della filiera delle biomasse.
Anche, infine, per i certificati verdi, si vuole assicurare che l’incentivo sia
destinato ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili: è precisato quindi
che la disposizione di cui all’art. 267, c. 4, lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006,
che estende a 12 anni il periodo di validità dei certificati verdi, si applica
ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1º
aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.
“Art. 2. cc. 146-157
146. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è
incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono
stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al
2012».
147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della
quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal
Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione
incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione
netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il
coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2,
allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione
vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute
nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla
differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione
in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia
elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione
dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31
gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i
coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche
rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della
copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti
rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione
europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in
scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere
all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio
riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore
del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite
le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con
tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente
meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché
le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti
alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a
200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di
cui all’allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed
energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di
produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza,
la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini
dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto
compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo 20, comma 8,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui
all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in
esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.
152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha
diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che
i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o
in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
153. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
b) le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di cui al
comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149,
trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe
dell’energia elettrica.
154. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei
certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi
diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati,
fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al
comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo
della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.
156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di
cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in
misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.”.
Art. 2, cc. 158- 161: PROCEDURE AUTORIZZATORIE PER GLI IMPIANTI ENERGETICI
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (ART. 12 D.LGS. N. 387/2003)
L’art. 2, c. 158 apporta modificazioni all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003,
rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”.
L’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, che costituisce, ove occora, variante allo
strumento urbanistico, è rilasciata dalla regione o dalle province da questa
delegate (Le province vengono quindi espressamente individuate quali enti
delegati, mentre in precedenza la norma faceva generico riferimento ad “altro
soggetto istituzionale delegato”). Per gli impianti eolici off-shore, invece,
l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte
della competente autorità marittima.
L’autorizzazione è rilasciata mediante a seguito di procedimento unico, a cui
partecipano tutte le amministrazioni interessate, come previsto dall’art. 12, c.
4 del D.Lgs. n. 387/2003. La finanziaria 2008 prevede l’ipotesi di dissenso
manifestato da amministrazioni diverse da quelle preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico. In
tal caso, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, salvo diverse previsioni
normative regionali.
Il comma 4 è inoltre modificato con riferimento ai progetti per la realizzazione
di impianti idroelettrici, che devono contenere l’obbligo, in caso di
dismissione, all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Con riferimento agli impianti di cui all’art. 2, c. 1 lett. b) e c), quando la
capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A
allegata al d. lgs. n. 387/2003 (introdotta dall’art. 2, c. 161 della
Finanziaria 2008), che potranno essere modificate con successivo decreto del
Ministro delle attività produttive, si applica la disciplina della denuncia di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico dell’edilizia (d.P.R.
n. 380/2001).
In merito alle linee guida di cui al comma 10, è richiesto l’adeguamento da
parte delle regioni, in mancanza del quale troveranno applicazione le linee
guida nazionali.
E’ inoltre previsto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possano
dimostrare il rispetto del termine di inizio dei lavori sulla scorta dei criteri
di cui al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto
2004, n. 239 (id est: acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad
ospitare l'impianto, accettazione del preventivo di allacciamento alla rete
elettrica formulato dal gestore competente,indizione di gare di appalto o
stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione
di opere relative all'impianto, stipulazione di contratti di finanziamento
dell'iniziativa o ottenimento in loro favore di misure di incentivazione
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato).
Si applicheranno le disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.
163/2006), quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui
all’articolo 12 del d. lgs. n. 387/2003, sia presentata da una amministrazione
aggiudicatrice.
“Art. 2, cc. 158 – 161
158. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono
sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite
le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti
offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa
concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità
marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di
dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente
disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse
e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell’impianto» sono aggiunte le
seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di
misure di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5, le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi
impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie
individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla
specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di
cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di
generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede
con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano
le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si
applicano le linee guida nazionali».
159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere
concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del
termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le
attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della
legge 23 agosto 2004, n. 239.
160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni,
sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25
dell’articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina
del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:
«Tabella A(Articolo 12)
Fonte |
Soglie |
1.Eolica |
60 kW |
2.Solare fotovoltaica |
20 kW |
3.Idraulica |
100 kW |
4.Biomasse |
200 kW |
5.Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas |
250 kW |
Art. 2, c. 162: FONDO PER IL
RISPARMIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA - ELETTRODOMESTICI DI CLASSE INFERIORE ALLA
A
Stanziato 1 milione di euro per l’istituzione del fondo per il risparmio e
l’efficienza energetica, finalizzato al finanziamento di campagne informative
per la riduzione dei consumi energetici.
Dal 1° gennaio 2010 non potranno più essere commercializzati elettrodomestici
appartenenti a categorie inferiori alla A o motori elettrici appartenenti alla
classe 3.
“Art. 2, c. 162
Al fine di incentivare il risparmio e l’efficienza energetica è istituto, a
decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica con una
dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di
campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi
energetici per migliorare l’efficienza energetica, con particolare riguardo
all’avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle
lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l’avvio di misure atte
al miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione e per
sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione
stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è vietata
la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche
inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla
classe 3 anche all’interno di apparati. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio
decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a
cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.”
Art. 2, c. 163: LAMPADE AD INCANDESCENZA
A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate l’importazione, la distribuzione e
la vendita delle lampadine ad incandescenza e degli elettrodomestici privi di
dispositivo che consenta di interrompere del tutto il collegamento alla rete
elettrica.
“Art. 2, c. 163.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale
l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza,
nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici
privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete
elettrica.
164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli
impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano
richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.”
Art. 2, cc. 165 e 166: DIRETTIVE DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
IN ORDINE ALLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI CONNESSIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (RETI ELETTRICHE CON
TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1 Kv) – ART. 14, C. 2, D.LGS. N. 387/2003
Previste ulteriori finalità da perseguire attraverso le direttive dell’autorità
dell’Energia Elettrica e il Gas di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 387/2003
"Art. 2, cc. 165 e 166.
165. Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori
di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e
dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di
rete con decisioni, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia
tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma possano essere adottati
interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete
di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche
necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di
connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione
alla rete dell’energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con
le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della
rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la
diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della
piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti
nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro
forme consortili».”
166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli
adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la
connessione ed il dispacciamento dell’energia elettrica generata con impianti
alimentati da fonti rinnovabili.”
Art. 2, cc. 167-171: QUOTE MINIME REGIONALI DI INCREMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le quote minime di incremento
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Le regioni adeguano i
propri piani o programmi (o, in loro assenza, provvedono a definirli), per il
perseguimento di tali quote, coinvolgendo gli enti locali. Ogni due anni, il
Ministro dello sviluppo economico verifica le misure adottate dalle regioni e i
risultati conseguiti, dandone comunicazione al Parlamento. Ove le regioni siano
inadempienti, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere, attivando i
poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della L. 131/2003 nel caso di ulteriore
inerzia.
“Art. 2, cc. 167-171
167. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento
dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere
l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei
successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.
168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in
assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le
iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo
minimo fissato di cui al comma 167.
169. Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi
da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le
misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i
risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
170. Nel caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto
previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni
ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il
Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore
inadempienza nei sei mesi successivi all’invio del richiamo, provvede entro gli
ulteriori sei mesi con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle
iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti
energetiche rinnovabili nei rispettivi territori."
Art.2, c. 172: PROMOZIONE DELLE IMPRESE ED ATTIVITA’ PER LA PRODUZIONE DI
IMPIANTI E APPARECCHI PER LE FONTI RINNOVABILI
I ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e
delle attività per la produzione di impianti per le fonti rinnovabili e
l’efficienza energetica.
“Art. 2, c. 172.
Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri
Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle
attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti
rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e
medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013.”
Art. 2, cc. 173 e 174: IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI ENTI LOCALI
Gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono
considerati impianti con integrazione architettonica (art. 2, c. 1, lett. b3)
del D.M. 19/02/2007), al fine dell’applicazione delle tariffe incentivanti di
cui all’art. 6. Per tali impianti ove richiesta, è rilasciata autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003
“Art. 2, cc. 173 e 174
173. Nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 12 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell’applicazione dell’articolo
6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili
sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.
174. L’autorizzazione di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l’esercizio degli impianti
fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai
sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle
caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, è rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il
complesso degli impianti.”
Art. 2, c. 175: CONCESSIONI GAS
Sono apportate ulteriori modifiche al testo dell’art. 46-bis del D.L. n.
159/2007, convertito, con modificazioni dalla L. n. 222 del 29 novembre 2007, in
ordine agli interventi per garantire la concorrenza nel settore della
distribuzione del gas: i termini per la gara di affidamento del servizio di
distribuzione del gas sono stabiliti in due anni dall’individuazione dell’ambito
territoriale, che deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del d.l. n.
159/2007; è inoltre prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 e all’articolo 113, comma 15-quater, del d. lgs. n.
267/2000.
“Art. 2, c. 175
All’articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la
gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per
ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del
relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti:
«nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 15,
comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni
di cui all’articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a
rete».”
Art. 2, c. 176: FONDO PER LA PIATTAFORMA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’IDROGENO
E DELLE CELLE A COMBUSTIBILE.
E’ istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e
delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2008.
“Art. 2, c. 176.
Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana
sull’idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a
combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in
grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti
dannosi per l’ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per
la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a
combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2008. Il Fondo
incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli
energetici chiusi, ossia basati sull’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti
energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua
utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno
prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a
combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele
metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l’autotrazione.”
Art. 2, cc. 210-215: EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEL
TRASPORTO MARITTIMO
E ‘ istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a
interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in
atmosfera delle navi in navigazione in porto. Con decreto del Ministro dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, saranno individuati gli standard energetici e ambientali
da perseguire ai sensi delle disposizioni istitutive del fondo, nonché i criteri
di attribuzione dei benefici economici per gli interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica e ambientale.
“Art. 2, cc. 210-215
210. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei
trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l’efficienza
energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in
navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La
dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l’anno 2008 ed a
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all’erogazione di
un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di
efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative
disponibili, per 1’individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e
organizzativi che riducono l’efficienza energetica e incrementano le emissioni
del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo
sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori
pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti
e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e
impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e
controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono
una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di
trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in
porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e
comunitaria.
212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici
e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di
cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da
parte dell’ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale
e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l’entità del medesimo in
funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con
gli interventi adottati.
213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa
comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi
da 210 a 212, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 210. Il contributo
non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il
raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti
ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l’eccezione
delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli
impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all’utilizzo della corrente di
terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di
investimento e dei costi operativi.
214. L’efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
215. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le
autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l’approvvigionamento di
elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali
modalità di approvvigionamento in porto.”
Art. 2, c. 322: FONDO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA – SOLARE TERMODINAMICO
E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie
rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione
delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della
produzione di energia elettrica da solare termodinamico
“Art. 2, c. 322
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle
emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione
di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall’anno 2008 sono
destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le
modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di
cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o
privati, nonché mediante l’attivazione di fondi di rotazione.”
Art. 2, cc. 558 e 559: STOCCAGGIO DI GAS NATURALE
A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per
l’attività di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali
hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo
compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo
pari all’1% del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio. La
regione ripartisce il contributo tra il comune in cui hanno sede gli
stabilimenti e i comuni contermini.
“Art. 2, cc. 558 e 559
558. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni
per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche
profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi
stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle
quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo
compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo
pari all’1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di
stoccaggio di gas naturale.
559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla
ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore
al 60 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un
importo non inferiore al 40 per cento del totale.”
Art. 1, c. 258: CESSIONE GRATUITA DI AREE O IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE
Con norma di dubbia legittimità costituzionale, è stata prevista la possibilità
per il Comune di definire negli strumenti urbanistici, ambiti la cui
trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari,
singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia
residenziale sociale
“Art. 1, c. 258
Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in
aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative
leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui
trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari,
singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia
residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità
e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre,
l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.”
Art. 2, cc. 89 e 90: INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE PER LE AREE EDIFICABILI –
RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA
La finanziaria 2008 è intervenuta a colmare il vuoto legislativo determinatosi a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, cc. 1 e 2 del d.P.R. n. 327 del
2001. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella
misura pari al valore venale, tranne che per l’ipotesi di espropriazioni
finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, per i quali
l’indennità è ridotta del 25%.
Nel caso in cui l’accordo di cessione è stato concluso, o quando non è stato
concluso per fatto non imputabile all’espropriato, o quando l’indennità
provvisoria, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella
determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento.
Nuove norme anche per il risarcimento del danno in caso di occupazione
appropriativa: il danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.
Prevista infine una disciplina transitoria, ai sensi della quale le modifiche in
esame si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la
determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero
accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
“Art. 2, cc. 89 e 90
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella
misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad
attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25
per cento. (L).
2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è
stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è
stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli
otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del
10 per cento. (L)»;
b) all’articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del
quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aumento del dieci per
cento di cui al comma 2 dell’articolo 37»;
c) all’articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la
Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui
all’articolo 45»;
d) all’articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del
quaranta per cento di cui all’articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all’articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica
utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data
del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al
valore venale del bene. (L)».
90. Le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma
89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in
corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata
condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.”
Art. 2, cc. 370 e 371: CANILI COMUNALI
Corretto il testo della L. 281/1991, nella parte in cui qualificava “incruenti”
gli interventi di sterilizzazione diretti al controllo delle nascite degli
animali randagi. Prevista la possibilità, per i comuni, singoli e associati, e
per l comunità montane, di gestire i canili e i gattili direttamente o tramite
convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati che
garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni
animaliste e zoofile.
“ Art. 370 e 371
370. All’articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive
modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.
371. All’articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o
associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili
sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e
zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di
volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle
adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».”
Art. 2, cc. 382-384: FONDO PER LA FAUNA SELVATICA – FONDO PER LA REPRESSIONE DEI
REATI IN DANNO AGLI ANIMALI
Istituiti il fondo per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che
gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, e il fondo
per la repressione dei reati in danno agli animali, destinato al finanziamento
degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli
animali del Corpo forestale dello Stato.
“Art. 2, cc. 382- 384
382. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali
che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome
e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero
della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di
interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministro della salute.
383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le
risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal
Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello
Stato.
384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a
1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.”
Art. 2, cc. 342 e 343: RECUPERO FERROVIE DISMESSE
E’ istituito un fondo per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero
delle tratte ferrovie dismesse, la destinazione dei percorsi dismessi a
itinerari ciclo-turistici e/o la conversione a uso ciclabile.
“Art. 2, cc. 342 e 343
342. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per l’avvio di un
programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.
343. Per l’attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti,
individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi
ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di
fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse
di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.”.
Art. 2, c. 324: EFFETTI DEGLI AGENTI INQUINANTI SUGLI ORGANISMI VIVENTI
E’ istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010 per il potenziamento della ricerca sugli effetti degli agenti
inquinanti sugli organismi viventi e dello studio di progetti volti alla
riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti
“Art. 2, c. 324
Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori
ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli
organismi viventi, e in special modo sull’uomo, e al fine di accrescere le
conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad
un’efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un
fondo, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.”
Art. 2, c. 336: REGISTRO NAZIONALE DEI SERBATOI DI CARBONIO
Stanziata la somma di 2 milioni di euro annui per l’istituzione del Registro
nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale
delle foreste di carbonio
“Art. 2, c. 336
Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all’attuazione del
Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120,
nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma
di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 335 è destinata
all’istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
e alla gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio.”
Art. 2, cc. 344 – 347: UN CENTESIMO PER IL CLIMA
A decorrere dal 1° gennaio 2008 è istituito il fondo denominato “un centesimo
per il clima”, cui confluiscono i proventi della contribuzione volontaria, da
parte dell’acquirente, di un centesimo per ogni litro di carburante acquistato
alla pompa per l’autotrazione e per ogni 6 km/h erogati e il contributo
aggiuntivo di un centesimo di euro da parte della società di distribuzione del
carburante.
“Art. 2, cc. 344 – 347
344. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale
affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo
di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione,
nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.
345. A decorrere dal 1º gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e
per ogni 6 kW/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione
volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di
euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia
elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al finanziamento delle
politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per
ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai
cambiamenti climatici.
346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni
ambientaliste di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le
modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del
contributo di cui al comma 345 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il
medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di
verificare l’attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese
di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico
delle dotazioni del fondo «un centesimo per il clima».
347. Per l’anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di
1 milione di euro ai fini dell’avvio della campagna di comunicazione del
medesimo Fondo.”
Art. 2, c. 385: TASSA PER LE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDI DI AZOTO
L’importo della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di assidi di
azoto, prevista dall’art. 17, c. 29 della L. n. 449/1997 a carico dei grandi
impianti di combustione, passa da 103.000 lire a 106 euro per tonnellata/anno di
SO2 e da 203.000 lire a 209 euro per tonnellata/anno di NOx
“Art. 2, c. 385
All’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
«nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di
lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per
tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».”
INTERVENTI PER LE ISOLE MINORI
Art. 2, cc. 41-43: FONDO DI SVILUPPO DELLE ISOLE MINORI
Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e
della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita
nelle isole minori, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree
protette e nella rete “Natura 2000”, ovvero improntati alla sostenibilità
ambientale.
“Art. 2, cc. 41-43
41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una
dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Il
Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e
della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita
nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree
protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero
improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento
all’utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all’efficienza
energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità
e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del
patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie
protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione
ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in
modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All’erogazione del
Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione
isole minori (DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole minori
(ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative
quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore
finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme
restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del
Ministro dell’interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29
dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse
iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole
minori di cui all’articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
dello stato di previsione del Ministero dell’interno, sono trasferite al Fondo
di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari regionali.
43. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.”
Art. 2, cc. 98 e 99: STANZIAMENTI PER IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
20 milioni di euro sono destinati per il 2008 al fondo per le esigenze di
funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, con
particolare riferimento all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo
operativo in materia di sicurezza delle navi e strutture portuali.
Ulteriori 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 20 milioni per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono stanziati per lo sviluppo e l’adeguamento
della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.
“ Art. 2, cc. 98 e 99
98. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere
nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei
compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e
delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia
costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di
comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni di euro
per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.”
Art. 2, cc. 325: ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AMBIENTE
MARINO E COSTIERO
Per le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e
costiero, Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
può avvalersi delle strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del
Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.
“Art. 2, c. 325
Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di
ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di
informazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto
ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a
carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
oneri connessi all’acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento
delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.”
Art. 2, c. 326: EMERGENZE AMBIENTALI IN MARE
Stanziata la somma di 10 milioni di euro per prevenire situazioni di emergenza
ambientale con particolare riferimento al mare e per assicurare il funzionamento
dell’ICRAM
“Art. 2, c. 326
Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare
riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario
dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.”
Art. 1, cc. 247-249: POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI NEI
PORTI
Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e
ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità
stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul
valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli
interporti
“Art. 1, cc. 247-249
247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e
ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità
stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul
valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli
interporti.
248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall’anno 2008, a
condizione che il gettito complessivo derivante dall’imposta sul valore aggiunto
e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione
previsionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni
nei porti e negli interporti rispetto all’ammontare dei medesimi tributi
risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e
di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il
fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di
quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto
della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia
autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l’80
per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.”
Art. 1, cc. 295-297: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI
ALL’ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito
dell’accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di promuovere lo sviluppo dei
servizi del trasporto pubblico locale
“Art. 1, cc. 295-297
295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico
locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse
necessarie per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, incluso il
recupero dell’inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario
è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per
autotrazione.
296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a
ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata
nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall’anno 2011 le
quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano
determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come
carburante per autotrazione erogati nell’anno 2010 in ciascuna regione,
consentano di corrispondere l’importo complessivo come nella citata tabella 1
allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011,
in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di
trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more
dell’emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione,
a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del
presente comma.
297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere
dall’anno 2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla
compartecipazione dell’accisa sul gasolio di cui all’articolo 3, comma 12-bis,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a 254,9 milioni
di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5
milioni di euro;
c) compensazione della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal
maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all’articolo 1, comma 58,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo
annuo pari a 342,5 milioni di euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del
trasporto pubblico locale di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all’articolo
1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a
480,2 milioni di euro."
Art. 1, c. 309: ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
E’ possibile detrarre dall’IRPEF le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008
per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale, nella misura del 19% sul limite previsto di 250
euro. La detrazione è applicabile anche alle spese sostenute per il coniuge o i
figli a carico.
“Art. 1, c. 309
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione
dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19
per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La
detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle
condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.”
rt. 1, c. 321: MOBILITA’ ALTERNATIVA NEI CENTRI STORICI DI CITTA’ PATRIMONIO
DELL’UMANITA’ UNESCO
E’ istituito un fondo di 4 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, volto
a favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di
rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità
"Art. 1, c. 321
Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di
particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’UNESCO come
patrimonio dell’umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009
e 2010."
Art. 2, c. 225: PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
Autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2008 per la protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione
“ Art. 2, c. 225
Per gli interventi previsti dall’art. 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 1999, n.
40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della leggge 23
dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2007, è autorizzata un’ulteriore spesa
di 30 milioni di euro per l’anno 2008”
Art. 2, cc. 250 – 253: COLLEGAMENTI FERROVIARI: RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI
E’ avviato un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla
rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il
trasporto regionale su linee non elettrificate; è istituito un fondo per
l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Roma e Pescara; è autorizzata
la spesa di 104 milioni di euro per il finanziamento di servizi pubblici
ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. Il Ministero
dei Trasporti avvierà un’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di
viaggiatori e merci volta a determinare la possibilità di assicurare
l’equilibrio tra costi e ricavi dei servizi.
“Art. 2, cc. 250-253
250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio
energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010, in
favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l’avvio di un programma
finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in
conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il
trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime,
un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una
riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.
251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l’ammodernamento
dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la
migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l’Abruzzo e
la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta
Avezzano-Roma.
252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di
viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di
104 milioni di euro per l’anno 2008. Conseguentemente:
a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, è ridotta per l’anno 2008 di 14 milioni di euro;
b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, è ridotta per l’anno 2008 di 13 milioni di euro;
c) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l’anno 2008 di 7 milioni di euro.
253. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, conclude un’indagine conoscitiva sul trasporto
ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a
determinare la possibilità di assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi dei
servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell’efficienza. Il
servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere
l’equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei
limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, individua, nell’ambito delle relazioni per le
quali non è possibile raggiungere l’equilibrio economico, i servizi di utilità
sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e
tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l’affidamento di
contratti di servizio pubblico.”
Art. 2, c. 560: MISURE DI COMPENSAZIONE PER I COMUNI CONFINANTI CON IL DEPOSITO
NAZIONALE
Le misure compensative previste dall’art. 4 del D.L. 314/2003, destinate ai siti
in cui sarà allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sono estese
anche ai comuni confinanti, entro il raggio di 10 km, anche se compresi nel
territorio di diversa provincia. (Sul comma in esame è stata sostenuta una
diversa interpretazione, ai sensi della quale l’estensione delle misure
compensative non riguarderebbe il sito in cui sarà allocato il deposito
nazionale, ma i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del
combustibile nucleare. La collocazione della modifica normativa, in fine al
comma 1-bis dell’art. 4, fa ritenere preferibile la prima interpretazione).
“Art. 2, c. 560
Al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora
situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall’impianto
medesimo».”
NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO
DEI CARABINIERI
Art. 2, c. 77: ARRUOLAMENTO IN SOPRANNUMERO DI 20 CARABINIERI DEL NOE
La norma rinnova la previsione di cui all’art. 1, c. 574 della Finanziaria 2007:
i carabinieri del nucleo operativo ecologico potranno quindi arruolare, per il
2008, 20 militari in soprannumero.
“Art. 2, c. 77
Gli arruolamenti autorizzati per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 574, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.”
Art. 2, c. 177: FONDO PER LA PROMOZIONE DI AZIONI POSITIVE IN FAVORE DI FILIERE
PRODUTTIVE ESENTI DA CONTAMINAZIONI DA OGM
E’ istituito il fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere
produttive esenti da contaminazioni da ogm, con una dotazione finanziaria di 2
milioni di euro per il 2008, finalizzato alla diffusione, a livello
internazionale, del modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai
processi decisionali sull’emissione deliberata di organismi geneticamente
modificati , nonché all’avvio di azioni strutturali che favoriscano le filiere
produttive agricole esenti da contaminazioni OGM.
“Art. 2, c. 177
A decorrere dall’anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il
modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi
decisionali sull’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati
(OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le
filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da
contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito
un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in
favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi
geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può
essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti
che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e
partecipati di governance e government dell’innovazione biotecnologica. Per la
gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per
l’anno 2008.”
Art. 2, cc. 120 e 121: RISORSE A FAVORE DELLA PESCA
Al fine di sostenere il settore della pesca, sono previste:
- la destinazione del fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura allo sviluppo delle imprese giovanili del settore;
- la destinazione delle risorse del Fondo per il credito peschereccio alle
imprese che operano nella pesca e nell’acquacoltura, a garanzia per
l’agevolazione dell’accesso al mercato dei capitali.
“ Art. 2, cc. 120 e 121
120. Il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura,
istituito dall’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese
giovanili nel settore della pesca.
121. Al fine di favorire l’accesso al credito e al mercato dei capitali da parte
delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le
disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate
agli interventi di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.”
PROTEZIONE CIVILE – RISCHIO SISMICO
Art. 2, c. 329: MONITORAGGIO DEL RISCHIO SISMICO
Stanziati 1, 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per le
attività di monitoraggio del rischio sismico
“Art. 2, c. 329
Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del
rischio sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie scientifiche innovative
integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi
dell’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010”.
Art. 1, c. 166: PROROGA DEL REGIME DI PRELIEVO (TASSA E TARIFFA) E DEL REGIME
TRANSITORIO IN MATERIA DI DISCARICHE EX ART. 17, CC. 1, 2 E 6, D.LGS. N. 36/2003
L'art. 1, c. 184 della
finanziaria 2007 è così modificato:
“184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per
l’anno 2008; b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18,
comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22; c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non
si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche
per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto.”
"Art. 1, c. 166
All’articolo 1, comma 184, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e
per l’anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008»."
Art. 2, c. 38: RIDETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI –
ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ALLE PROVINCE
Le Regioni procedono, entro il 1° luglio 2008, alla rideterminazione degli
ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e
della gestione integrata dei rifiuti, secondo i principi di efficienza e
riduzione della spese. I nuovi ambiti, se non già coincidenti con i confini
provinciali, dovranno tener conto del criterio della “valutazione prioritaria
dei territori provinciali”, al fine di attribuire alle province le relative
funzioni. Nel caso di ambiti di dimensioni più ampie, sono previsti appositi
accordi tra le province interessate e la Regione; in alternativa le medesime
funzioni sono attribuite alle forme associative di comuni di cui agli artt. 30 e
ss. del d.lgs. n. 267/2000. Sono in ogni caso fatti salvi gli affidamenti e le
convezioni in essere. I risparmi di spesa dovranno essere destinati al
contenimento delle tariffe e agli interventi di miglioria e manutenzione delle
reti.
“Art. 2, c. 38
Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell’esercizio delle rispettive
prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve
le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio
2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla
rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi
servizi secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel
rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della
finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui
agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali
ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle
province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla
provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del
territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di
appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una
delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci
o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione
del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento
comunicato al Ministro dell’economia e delle finanze, al potenziamento degli
interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e
delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al
contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.”
Art. 2, c. 323: FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE E
PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
E’ istituito il Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione
della produzione dei rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di
riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008.
“Art. 2, c. 323
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione
e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie
di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal
2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla
sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da
parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la
promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine
di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.”
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GESTIONE RIFIUTI
Art. 2, c. 28: ENTI LOCALI: DIVIETO DI ADESIONE A PIU’ FORME ASSOCIATIVE
E’ fatto divieto agli enti locali di aderire a più di una forma associativa per
ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 (consorzi, unioni di comuni
ed esercizio associato di funzioni e servizi) del D.Lgs. n. 267/2000, fatte
salve le norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del
servizio dei gestione dei rifiuti.
"Art. 2, c. 28
Ai fini della semplificazione
della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo
di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture,
ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma
associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte
salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º
aprile 2008, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione
tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo
svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. Il
presente comma non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai
consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali."
Art. 2, c. 38: RIDETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI –
ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ALLE PROVINCE
Le Regioni procedono, entro il 1° luglio 2008, alla rideterminazione degli
ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e
della gestione integrata dei rifiuti, secondo i principi di efficienza e
riduzione della spese. I nuovi ambiti, se non già coincidenti con i confini
provinciali, dovranno tener conto del criterio della “valutazione prioritaria
dei territori provinciali”, al fine di attribuire alle province le relative
funzioni. Nel caso di ambiti di dimensioni più ampie, sono previsti appositi
accordi tra le province interessate e la Regione; in alternativa le medesime
funzioni sono attribuite alle forme associative di comuni di cui agli artt. 30 e
ss. del d.lgs. n. 267/2000. Sono in ogni caso fatti salvi gli affidamenti e le
convezioni in essere. I risparmi di spesa dovranno essere destinati al
contenimento delle tariffe e agli interventi di miglioria e manutenzione delle
reti.
“Art. 2, c. 38
Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell’esercizio delle rispettive
prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve
le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio
2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla
rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi
servizi secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel
rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della
finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui
agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali
ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle
province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla
provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del
territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di
appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una
delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci
o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione
del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento
comunicato al Ministro dell’economia e delle finanze, al potenziamento degli
interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e
delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al
contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.”
Art. 2, cc. 532 – 534: PMI - NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO; FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE
VITTIME DI INCIDENTI SUL LAVORO
Stanziati 50 milioni di euro per finanziare i progetti formativi e gli
investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie
imprese, di cui all’art. 1, c. 2, lett. p) della L. n. 123/2007; incrementata la
dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni
sul lavoro
“Art. 2, cc. 532 - 534
532. All’articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n.
123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attività di
cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per
l’anno 2007 dell’INAIL,» sono soppresse.
533. All’articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è
aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Per l’attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p),
è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio
2008».
534. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.”
Art. 3, c. 123: ORFANI O CONIUGE SUPERSTITE DELLE VITTIME DEL LAVORO
Il diritto al collocamento obbligatorio previsto per le vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata è esteso agli orfani o, in alternativa, al coniuge
superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o per aggravamento
delle infermità derivanti dal lavoro.
“Art. 3, c. 123
Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite
di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa
dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento
di rendita da infortunio sul lavoro.”
Art. 2, cc. 78-79: PATOLOGIE TUMORALI DA URANIO IMPOVERITO
Stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per il
riconoscimento della causa di servizio e per gli indennizzi al personale
militare e civile che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse
all’esposizione all’uranio impoverito, ovvero al coniuge, al convivente, ai
figli superstiti, o ai fratelli conviventi unici superstiti.
“ Art. 2, cc. 78-79
78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati
indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero,
nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché
al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le
basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o
patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di
minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al
coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a
carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali
patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2008-2010.
79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i
termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed
entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23
novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.”
Art. 1, cc. 17-19: RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Prorogate per il triennio 2008-2010 le agevolazioni tributarie, per una quota
pari al 36% delle spese sostenute e nei limiti di 48.000 euro, a condizione che
il costo della manodopera sia evidenziato in fattura, relative ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione, comprese le prestazioni professionali connesse, la messa a
norma e gli interventi di bonifica dall’amianto, anche effettuati da imprese di
costruzione e cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o
assegnazione entro il 30 giugno 2001. Prorogata altresì la riduzione dell’IVA al
10%, per gli interventi fatturati dal 1° gennaio 2008.
“ Art. 1, cc. 17-19
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per
cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare,
ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in
materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008
al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al
31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni
ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il
costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.”
Art. 1, c. 259: VOLUMETRIA PREMIALE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE
Nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, il Comune può
consentire un “aumento di volumetria premiale” per l’attuazione di interventi di
edilizia residenziale sociale
"Art. 1, c. 259
Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia
residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e
miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può,
nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento
di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità
edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258."
Art. 2, c. 8: PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI PREVISTE DAL
DPR 380/2001
Una quota non superiore al 50% dei proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni di cui al testo unico dell’edilizia potrà essere destinata, nel
triennio 2008-2010 a interventi di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale
“Art. 2, c. 8
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per
cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del
verde, delle strade e del patrimonio comunale.”
Art. 2, cc. 276-281: EDILIZIA PUBBLICA SCOLASTICA, PENITENZIARIA E SANITARIA
Il fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio è
incrementato di 20 milioni di euro da destinare ad interventi di edilizia
scolastica (adeguamento strutturale e antisismico, costruzione di nuovi
immobili); stanziati venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e
30 milioni di euro per il 2010 da destinare ad interventi di adeguamento
strutturale degli edifici penitenziari; la spesa per la ristrutturazione
edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico passa
da 20 a 23 miliardi di euro. Tutti gli interventi sono subordinati a preventive
verifiche energetiche.
“Art. 2, cc. 276-281
276. Il fondo di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, da destinare ad
interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo
programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
277. Per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell’articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle
infrastrutture, della pubblica istruzione e dell’economia e delle finanze.
278. Al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria con l’adeguamento
infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione
di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008,
di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 30 milioni di euro per l’anno 2010
per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato
con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro
della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da
realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati
interregionali alle opere pubbliche.
279. All’articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «23 miliardi di euro».
280. All’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente
lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per
l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle “unità di risveglio dal
coma“; per 7 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro
per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all’acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di “massa
tandem“, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche
ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci»;
b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono
sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli
interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle
relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di
accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi
relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture
sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della
salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il
monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti
obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura
del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di
investimento».”
281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti
sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di
programma, sia in altri programmi per l’ottenimento di finanziamenti pubblici;
tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e
di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.”
Art. 2, c. 282 e art. 1, cc. 288 e 289: CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il rilascio del certificato di agibilità per gli edifici di nuova costruzione e
agli edifici oggetto di ristrutturazione, nei limiti di cui all’art. 3 del
D.Lgs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia ), è subordinato alla presentazione della
certificazione energetica. Dal 2009, inoltre, il rilascio del permesso di
costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, secondo
le disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, non inferiore ad 1 kW per ciascuna unità abitativa e a 5 kW per i
fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati.
“Art. 2, c. 282
Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del
certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla
presentazione della certificazione energetica dell’edificio
Art. 1, c. 288:
A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti
attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla
certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche
strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle
acque meteoriche.
Art. 1, c. 289
All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai
fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente
con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 kW».”
Art. 2, cc. 340 e 341: INTERVENTI CONTRO L’ABUSIVISMO EDILIZIO
Il fondo per le demolizioni delle opere abusive è incrementato di 10 milioni di
euro per il 2008, destinati al potenziamento delle attività di sorveglianza e
tutela del territorio; prevista inoltre la possibilità, per il dirigente o il
responsabile dell’ufficio, di procedere, su ordinanza del sindaco, al sequestro
del cantiere nell’ipotesi di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori
di cui all’art. 27, c. 3 del d.P.R. n. 380/2001
“Art. 2, cc. 340 e 341
340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del
territorio e di disincentivare l’esecuzione di lavori senza titolo o in
difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli
oneri a carico dei comuni per l’immediata demolizione delle opere abusive, il
Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all’articolo 32, comma 12,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di
euro per l’anno 2008.
341. All’articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il
responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro
del cantiere».”
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 04/01/2008