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CERTIFICAZIONE MEDICA GIUSTIFICATIVA DELL’ASSENZA PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ART.71 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112
CARLO RAPICAVOLI*
L'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008) ha introdotto
novità nella disciplina delle assenze per malattia.
Dispone il citato art. 71 che:
"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto
il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o
emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché
di ogni altro trattamento accessorio.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia
del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del
lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di
tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate
alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per
la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di
maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di
paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione
a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché
le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi".
L'U.P.P.A., Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica, con parere n. 45/08 del 4 luglio 2008, ha reso
un'interpretazione dell'art. 71 del D. L. 112/2008.
In merito alla portata applicativa della disposizione del comma 2 dell'art. 71,
che prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un
periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell’anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente
giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, il
parere precisa che il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i
presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e,
pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia
sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.
Tuttavia, aggiunge il parere di cui trattasi:
"E' però necessario per una più completa valutazione del valore formale da
riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il
solo dato strutturale, e cioè quello relativo all’ente da cui promana la
certificazione in esame.
Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare
la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore
documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che
attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.
Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in
conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina
dell’art.8 del D. Lgs. n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti
fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi
ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea
al lavoro”, si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la
certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle
circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008".
Il citato art. 8 del D. Lgs. 502/1992 prevede che il rapporto tra il Servizio
sanitario nazionale e i medici di medicina generale è disciplinato da apposite
convenzioni; la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro è prevista
fra i compiti del medico dall'art. 45 dell'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8
del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni del 23.03.2005.
Il parere di cui trattasi è stato reso su specifica richiesta del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento della Qualità
Direzione Generale Programmazione Sanitaria.
Peraltro analoga richiesta di parere era stata avanzata dalla Federazione
Italiana Medici di Famiglia, in data 01.07.2008, che, a nome dei medici
convenzionati con il SSN, in merito al D. L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 71,
chiedeva una urgente specificazione rispetto al termine di struttura sanitaria
pubblica, ed in particolare se tale qualificazione comprenda anche i medici di
medicina generale convenzionati, titolari d’incarico per l’assistenza primaria e
di continuità assistenziale, e se tale adempimento quindi è da considerarsi tra
le proprie competenze. In caso contrario si chiedeva verso quali strutture vanno
indirizzati i propri pazienti nelle fattispecie indicate.
Anche la Provincia di Treviso aveva posto analoga richiesta di chiarimenti.
Alla luce del succitato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, per le
certificazioni da struttura sanitaria pubblica, come richiesto dall'art. 71 del
D. L. 112/2008, è possibile rivolgersi per avere la certificazione:
1) a un presidio ospedaliero;
2) al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. di appartenenza;
3) al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza;
4) al proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) convenzionato con
il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ribadisce che permangono le seguenti indicazioni:
a) l'obbligo di produrre la certificazione sanitaria anche con
riferimento alle assenze di un solo giorno lavorativo; nel caso di malattia che
si protrae per più giorni o di prosecuzione del periodo di malattia, il
dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due
giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo;
b) la sottoposizione a visita fiscale, nella stessa giornata, dei dipendenti
assenti per ragioni di salute; il dipendente deve essere reperibile per le
visite mediche di controllo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi;
c) l'obbligo dei dipendenti di informare tempestivamente l'amministrazione, ad
inizio dell'orario di lavoro, dell'assenza per malattia, anche nel caso di
eventuale prosecuzione dell'assenza, tramite comunicazione telefonica o fax o
e-mail o altra idonea forma di comunicazione;
d) analogamente i dipendenti sono tenuti ad informare l'amministrazione nel caso
abbiano la legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio durante il
periodo di malattia;
e) Nei primi dieci giorni di assenza per malattia viene erogato esclusivamente
il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o
emolumento (es. indennità di rischio, di responsabilità, ecc.), aventi carattere
fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio
(produttività), a parziale modifica di quanto oggi dalle disposizioni
contrattuali (Art. 21 CCNL del 6/7/1995, art. 10 CCNL del 14/9/2000, art. 13
CCNL del 5/10/2001).
* Direttore Generale della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 07/07/2008