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TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO
NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31 MAGGIO 2007
Carlo Rapicavoli*
• L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'iscrizione nell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali comporta il pagamento della tassa sulle concessioni
governative nella misura di Euro 168,00
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo
ad una richiesta di Unioncamere, ritiene che l'iscrizione nell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali comporta il pagamento della tassa sulle concessioni
governative nella misura di Euro 168,001.
La richiesta di parere
L'Unioncamere, con nota prot. n. 6244 del 7 agosto 2006, ha trasmesso un
quesito nel quale ha premesso che le imprese che esercitano la raccolta e il
trasporto di rifiuti pericolosi e non, a seguito dell'entrata in vigore del
decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 devono iscriversi nell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali. "All'atto di tale iscrizione è prevista la
corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro".
A tale riguardo Unioncamere chiede se "il vincolo al sacrificio economico
limitato al diritto annuale significhi anche una forma di esenzione..." dal
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22 della
tariffa allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641.
Nel caso in cui la procedura dell'iscrizione sia soggetta alla tassa sulle
concessioni governative l'Unioncamere chiede di conoscere "...quali siano le
formalità da porre in essere ai fini della regolarizzazione degli adempimenti
pregressi da parte di coloro che non hanno assolto al proprio debito di imposta,
avendo provveduto al solo versamento della somma di Euro 50,00 in sede di
iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali".
In proposito fa presente che "...nella maggior parte dei casi le sezioni non
hanno ancora emanato il provvedimento di iscrizione, limitandosi al rilascio
dell'istanza di iscrizione..." presentata.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Questo il testo del parere.
"Preliminarmente si osserva che il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152
(Norme in materia ambientale) contiene, tra l'altro, norme in materia di
gestione dei rifiuti (Parte Quarta) e, in particolare, l'articolo 212 (rubricato
"Albo nazionale gestori ambientali") stabilisce che "E' costituito,
presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale
gestori ambientali, (...) articolato in un Comitato nazionale, con sede presso
il medesimo Ministero, ed in sezioni regionali e provinciali, istituite presso
le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e Bolzano...".
In base alla disposizione del comma 5 del citato articolo "L'iscrizione
all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto
di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi...".
Ai sensi del successivo comma 6: "L'iscrizione deve essere rinnovata ogni
cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le
altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui
esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad
iscrizione".
Secondo il comma 8 "Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei
propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le
imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano
trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla
prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta
scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che
la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità
finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del
responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto
annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21
del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406".
Inoltre, il comma 10 prevede che "Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, sentito il parere del Comitato nazionale (...) sono definite le
attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le
modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione...".
Al riguardo, il decreto interministeriale di cui sopra attualmente è stato
sospeso dal Ministero dell'Ambiente, pertanto, "fino all'emanazione del
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406".
Ciò premesso sotto il profilo normativo, per quanto concerne il pagamento della
tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641,
si osserva che, ai sensi dell'articolo 22 della tariffa annessa al citato
D.P.R., la stessa è dovuta bella misura di Euro 168,00 per le iscrizioni agli
albi "riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138,
della L. 28 dicembre 1995 n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli
sottoindicati della tariffa approvata con D. M. 20 agosto 1992...". In
particolare, al punto 8, il citato articolo menziona le iscrizioni richieste per
l' "Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o
mestieri...".
In ordine al quesito posto dall'istante, poiché, ai sensi del comma 6
dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo
abilita allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti, qualora
le imprese intendano ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle stesse,
devono corrispondere la tassa sulle concessioni governative. Infatti, l'importo
di 50 euro, corrisposto a titolo di diritto annuale di iscrizione, non può
ritenersi comprensivo anche della tassa sulle concessioni governative. Né il
pagamento della predetta somma può comportare una forma di esenzione dal
tributo. Le esenzioni, come è noto, costituiscono previsioni normative di
carattere eccezionale che, proprio per la loro peculiarità, non possono essere
applicate oltre i casi espressamente previsti, poiché si sovvertirebbe
altrimenti il rapporto regola-eccezione voluto dal legislatore nel dettare la
disciplina eccezionale.
Per le considerazioni sopra esposte si precisa che l'iscrizione nell'albo
nazionale gestori ambientali comporta il pagamento della tassa sulle concessioni
governative nella misura di Euro 168,00 prevista dal citato articolo 22 della
tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972.
Per quanto concerne la regolarizzazione degli adempimenti pregressi da parte di
coloro che non hanno versato la tassa sulle concessioni governative è appena il
caso di rammentare che l'articolo 9 del più volte richiamato D.P.R. n. 641 del
1972 prevede sanzioni a carico di "Chi esercita un'attività per la quale è
necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver
ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa..." e a carico "...del
pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni
governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo...".
Da ultimo si osserva che, come riferito dall'istante, la procedura per
l'iscrizione all'Albo non prevede l'immediato rilascio del provvedimento di
iscrizione ma solo la ricevuta dell'istanza; successivamente, a seguito di un
accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti per
l'esercizio delle attività, l'organo competente emette il provvedimento
definitivo con efficacia dalla data di ricezione della richiesta o con
provvedimento motivato dispone il divieto di proseguire l'attività. Poiché ai
sensi dell'articolo 1 del citato D.P.R. n. 641 del 1972 il presupposto della
tassa sulle concessioni governative è costituito dall'adozione dei "provvedimenti
amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa", le imprese
che richiedono l'iscrizione all'Albo devono corrispondere la tassa oggetto del
quesito nella misura sopra indicata al momento dell'emanazione dello stesso".
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
_____________
1 Vedi parere Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Settore fiscalità indiretta e internazionale - Ufficio del Registro e altri tributi indiretti - prot. n. 2007/95946 del 31 maggio 2007
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 17/06/2007