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PRIVACY & CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: Responsabili a confronto.
ERIC FALZONE
INDICE
* INTRODUZIONE
I – IL RESPONSABILE PRIVACY
II – IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
III – RESPONSABILI A CONFRONTO
IV – LA SCELTA DEL RESPONSABILE
** CONCLUSIONI
FONTI
Privacy in Azienda: Manuale di Formazione per Titolari, Responsabili e
Incaricati (Autore Eric Falzone – Casa Editrice Hoepli Spa) - Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Allegato B) – Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” - Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231 - Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004 n. 11
* INTRODUZIONE:
Nel corso di questo ultimo decennio, grazie ai progressi tecnologici in campo
dell’informatica e delle telecomunicazioni si è assistito ad un repentino
mutamento degli scenari economici mondiali, che hanno generato nuovi stili
manageriali e di business.
Di fronte a questi epocali cambiamenti le aziende italiane si sono trovate il
più delle volte a dover rincorrere le continue evoluzioni tecnologiche subendole
passivamente, anziché riuscire a dominarle ed asservirle ai propri scopi.
Il risultato di questa folle corsa è stato un completo scollamento tra le
politiche aziendali per l’adozione degli strumenti elettronici e le effettive
procedure organizzative per il loro utilizzo.
Questa situazione ha generato - e genera tuttora - gravi problemi in ambito di
gestione dei flussi informativi e di sicurezza delle informazioni.
Il legislatore preso atto di questa situazione potenzialmente pericolosa per i
diritti fondamentali dei cittadini, ha cominciato a regolamentare il settore
economico imponendo alle aziende precise regole di comportamento, che hanno
finito per convergere in un nuovo modello organizzativo aziendale di matrice
legislativa.
Le fondamenta di questo nuovo modello organizzativo sono rinvenibili in numerose
norme del nostro ordinamento tra le quali in primis: la D.Lgs 231/01, il D.Lgs
196/03 e il D.Lgs 82/05.
Il punto comune cardine di queste norme è l’assoluta necessità per le imprese di
regolamentare e formalizzare le procedure aziendali per il trattamento dei dati
personali e la gestione dei flussi documentali, nel rispetto dei principi di
trasparenza delle operazioni, responsabilizzazione degli operatori,
tracciabilità dei procedimenti e controllo dei sistemi informativi.
Al vertice di questo nuovo modello organizzativo è stata posta dal legislatore
la figura del Responsabile, ovvero la persona fisica o giuridica, che ogni
azienda deve obbligatoriamente preporre alla supervisione, gestione e controllo
del sistema adottato.
Tra le varie figure di responsabile previste dalla legge due in particolare
stanno assumendo un ruolo fondamentale nella struttura organizzativa aziendale:
il Responsabile Privacy e il Responsabile della Conservazione Sostitutiva.
Scopo di questo saggio è inquadrare queste due figure, metterle a confronto e
cercarne affinità e peculiarità che le contraddistinguono.
I - IL RESPONSABILE PRIVACY:
Secondo la definizione data dal Codice Privacy all’art. 4.1g il Responsabile è
“la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali”; in altre parole è la persona fisica e/o
giuridica preposta dal titolare alla gestione ed al coordinamento del Sistema
Privacy Aziendale (Responsabile Interno) o la persona fisica e/o giuridica a cui
il titolare affida e demanda in esterno parte del trattamento di dati personali
(Responsabile Esterno).
Le modalità di nomina del responsabile sono descritte nell’art. 29 del Codice
Privacy e prevedono che: “il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente. Se designato, è individuato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, compreso il profilo relativo
alla sicurezza. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. I
compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto
dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla loro puntuale osservanza.”
I compiti e gli oneri del responsabile privacy si desumono, invece, da una
completa ed esaustiva analisi del D.Lgs 196/03, e sono essenzialmente:
- nominare e autorizzare gli incaricati (art. 4.1.h)
- ricevere le richieste di esercizio dei diritti dell’interessato (art. 8)
- fornire riscontro alle richieste dell’interessato in seguito all’esercizio dei
suoi diritti (art. 10)
- essere citato nell’informativa (art. 13)
- impartire istruzioni agli incaricati (art. 30)
- essere citato nei reclami circostanziati al Garante Privacy (art. 142)
- essere citato nel ricorso al Garante Privacy (Art. 147)
- ricevere dal Garante Privacy la comunicazione relativa all’adesione spontanea
a seguito di un ricorso (Art. 149)
- essere sentito nel procedimento dinanzi al Garante, e presentare memorie e
documenti (art. 149)
- ricevere la richiesta del Garante Privacy di fornire informazioni o esibire
documenti (art. 157)
- dare l’assenso all’accesso in caso di accertamento in azienda (art. 158)
- ricevere accertamenti e indicare le persone che possono assistervi (art. 159).
- ricevere indicazioni dal Garante Privacy relativamente alle azioni da
intraprendere per adeguare l’azienda (art. 160)
- definire le modalità tecniche da adottare per il trattamento di dati personali
con strumenti elettronici
- definire le modalità tecniche da adottare per il trattamento di dati personali
senza l’ausilio di strumenti elettronici
- redigere e/o aggiornare il DPS entro il 31 Marzo di ogni anno (Regola 19
–Allegato B)
II - IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA:
Il Responsabile della Conservazione è una figura nuova, che sta emergendo in
questi ultimi anni a seguito ai numerosi interventi legislativi occorsi in
materia di archiviazione digitale e conservazione sostitutiva.
Essa trae origine da svariate e frammentate disposizioni normative, che ne
delineano i contorni, i compiti e le mansioni.
Il responsabile della conservazione sostitutiva può essere definito come la
persona fisica e/o giuridica pubblica o privata, a cui viene affidata la
supervisione, la gestione ed il controllo del sistema di conservazione
sostitutiva aziendale.
In particolare un’accurata illustrazione del ruolo del responsabile della
conservazione è rinvenibile nell’art. 5 della “Deliberazione CNIPA 19 febbraio
2004 n. 11 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su
supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali”,
in base alla quale ad egli spetta:
- Definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in
funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare,
della quale tiene evidenza.
- Organizzare il contenuto dei supporti ottici e gestire le procedure di
sicurezza e di tracciabilita' che ne garantiscono la corretta conservazione… per
consentire l'esibizione di ciascun documento conservato;
- Archiviare e rendere disponibili…descrizione del contenuto dell'insieme dei
documenti; estremi identificativi del responsabile della conservazione; estremi
identificativi delle persone eventualmente delegate… con l'indicazione dei
compiti alle stesse assegnati; indicazione delle copie di sicurezza;
- Mantenere e rendere accessibile un archivio del software dei programmi in
gestione nelle eventuali diverse versioni;
- Verificare la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;
- Adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema
preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei
supporti di memorizzazione;
- Richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto
il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie
per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- Definire e documentare le procedure di sicurezza da rispettare per
l'apposizione del riferimento temporale;
- Verificare periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni,
l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al
riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.
- Delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o
più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta
esecuzione delle operazioni ad esse delegate.
III – RESPONSABILI A CONFRONTO:
Mettendo a confronto queste due categorie di responsabili, si evidenzia fin da
subito una tendenza del legislatore a standardizzare alcune caratteristiche e
peculiarità, che devono necessariamente contraddistinguere la figura del
responsabile in azienda.
Secondo il modello organizzativo di matrice legislativa il responsabile è quella
figura che:
- E’ preposta dai vertici aziendali alla gestione, supervisione e controllo del
sistema privacy o di conservazione sostitutiva
- Definisce e implementa il modello di gestione privacy o di conservazione
sostitutiva
- Definisce le modalità e gli strumenti per il trattamento
- Nomina e impartisce istruzioni agli incaricati
- Nomina e delega compiti e funzioni a responsabili esterni
- Definisce e adotta le misure di sicurezza
- Redige e/o aggiorna il Documento Programmatico di Sicurezza o il Manuale della
Conservazione Sostitutiva
- Funge da referente in caso di accessi, ispezioni, controlli e richieste varie
- Supervisiona e controlla il sistema privacy o di conservazione sostitutiva e
risponde al vertice aziendale
IV - LA SCELTA DEL RESPONSABILE:
Le figure del Responsabile Privacy e del Responsabile della Conservazione
Sostitutiva hanno pertanto caratteristiche, peculiarità, funzioni e mansioni che
le accomunano, tali da chiedersi se sia opportuno e lecito che una sola persona
incarni questi due ruoli.
Per rispondere a questo quesito è necessario analizzare i requisiti personali,
tecnici e professionali, che ciascun candidato dovrebbe avere per svolgere
adeguatamente il ruolo assegnatogli.
Il responsabile privacy - come recita l’art. 29.2 del D.Lgs 196/03 - dovrebbe
essere “…individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.”
Da ciò risulta che i requisiti fondamentali per essere un responsabile privacy
sono la conoscenza delle disposizioni in materia di trattamento di dati
personali e della disciplina relativa alla sicurezza delle informazioni, nonché
un’esperienza documentata in questi due campi.
Il candidato ideale alla carica di responsabile privacy, dovrebbe perciò essere
una persona con competenze legali ed informatiche, con possibile esperienza nel
campo dell’auditing e dell’analisi dei processi organizzativi e dei sistemi
informativi.
A livello di organigramma il responsabile privacy dovrebbe poi occupare una
posizione di staff e supporto all’alta direzione, con pieni poteri operativi in
materia di definizione e implementazione delle procedure organizzative e
tecniche per il trattamento e delle misure di sicurezza a livello dell’intera
azienda.
Per quanto riguarda invece il responsabile della conservazione sostitutiva, i
requisiti fondamentali si possono solamente desumere dall’analisi generale dei
dispositivi normativi e sostanzialmente sono: competenze legali, tributarie e
informatiche; conoscenza della disciplina in materia di documenti informatici,
firma digitale, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva; esperienza
nel campo dell’auditing, dell’analisi dei processi organizzativi/amministrativi
e dei sistemi informativi.
Nell’ organigramma il responsabile della conservazione sostitutiva dovrebbe
occupare una posizione di staff e supporto al Responsabile Amministrativo, con
poteri di definizione e implementazione delle procedure organizzative e tecniche
per la gestione del sistema documentale aziendale e delle relative misure di
sicurezza.
Da quanto descritto finora, perciò, al quesito posto in precedenza (ovvero se
una persona sola può ricoprire entrambi i ruoli) possiamo dare risposta
affermativa; tuttavia ciò sarà possibile solamente qualora il candidato dimostri
di possedere sia competenze in ambito legale ed informatico sia esperienze
applicative in ambito di sicurezza delle informazioni e gestione di sistemi
informativi e documentali.
Passando dalla teoria alla pratica risultano però non pochi problemi. Infatti,
per il corretto svolgimento di questo ruolo, è necessario e fondamentale un
diretto coinvolgimento del responsabile nelle politiche strategiche e
organizzative aziendali e nelle scelte direzionali, con il risultato che
difficilmente la figura del responsabile potrà avere un reale valore e potere
all’interno dell’azienda se la sua posizione non sarà quella di un dirigente
investito di poteri direttamente dall’organo che esercita il potere
amministrativo. In concreto perciò il vero problema da risolvere sarà quello di
decidere se assumere un nuovo dirigente o se trovare un soggetto all’interno
dell’azienda, che pur possedendo le caratteristiche su evidenziate, appartenga
al tempo stesso all’alta dirigenza.
In strutture organizzative complesse una soluzione di compromesso, che bilancia
competenze tecniche e potere decisionale, potrebbe essere quella di definire una
gerarchia di responsabili a più livelli, che comunicano e si coordinano tra loro
mediante comitati appositamente creati per tale scopo. In questo modo come
risultato si avrebbe un sistema di gestione privacy a matrice su più livelli,
nel quale la suddivisione dei compiti risulterebbe condivisa da più responsabili
in base alle competenze tecniche, al ruolo aziendale e al potere decisionale
detenuti da ciascuno di essi.
** CONCLUSIONI:
Da quanto finora trattato, risulta evidente che al vertice di questo nuovo
modello organizzativo aziendale è stata posta dal legislatore la figura del
responsabile a garanzia del rispetto delle disposizioni normative e dei diritti
fondamentali da esse protetti, secondo un principio che si ispira al dettato
costituzionale di assoggettamento dell’attività economica al bene sociale (art.
41 Costituzione) e che è sintetizzabile con la seguente affermazione:
Per la tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto della legge è obbligatorio
che gli operatori economici si avvalgano di sistemi organizzativi efficienti ed
efficaci che consentano un effettivo controllo sui mezzi impiegati e sui
risultati ottenuti attraverso l’adozione di processi e procedure tracciabili, e
la puntuale definizione di ruoli, mansioni e responsabilità al fine di ridurre
al minimo gli eventuali rischi che potrebbero derivare per la collettività
dall’esercizio dell’attività economica.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 07/05/2007
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