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Danni all’auto nel parcheggio a pagamento? Paga il gestore dell’area
custodita.
GIANLUIGI DIODATO*
Nell’interessante pronuncia di seguito menzionata, il Giudice di Pace di
Salerno, Dott.ssa Veronica La Mura, ha condannato la società, che aveva in
gestione un parcheggio di automobili, al risarcimento dei danni subiti da
un’autovettura lasciata in custodia.
Nel caso in esame, un automobilista aveva parcheggiato la propria autovettura
all’interno dell’area di sosta, quando, al ritiro della stessa, rinveniva la
presenza di svariati danni al cofano ed al paraurti, prontamente fatti rilevare
agli addetti all’area.
Il Giudicante correttamente premette che il contratto di “posteggio” va
qualificato come contratto atipico, da ricondurre nello schema generale del
contratto di deposito, ex art. 1766 c.c., che impone al depositario l’obbligo di
custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla
nello stato in cui è stata lasciata.
A nulla rileva, nel caso in esame, che nel regolamento del parcheggio, contenuto
nelle condizioni generali del contratto, sia esclusa la responsabilità da danni,
così come ininfluente è la presenza di cartelli posti nel parcheggio, che
onerano gli utenti a verificare lo stato dei veicoli all’ingresso nell’area
custodita, trattandosi di clausole vessatorie ed, in quanto tali, inefficaci.
Ecco di seguito la sentenza per esteso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
Il Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Veronica La Mura, della III sezione
civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2150/06 R.G. trattenuta in decisione il
18/12/06, avente ad oggetto
RISARCIMENTO DANNI
nella causa promossa da ************, assistito e difeso, per procura a margine
dell’atto di citazione, dall’Avv. **********, con il quale elettivamente
domicilia in *******, alla Via *******
attore
CONTRO
*********** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita
e difesa dall’Avv. **********, con il quale elettivamente domicilia in ********,
alla Via*********
convenuta
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Come da verbale e comparse depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12/3/05, l’attore conveniva in
giudizio la ****** S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dall’autovettura di sua
proprietà tg. *********, per € 1.000,00, nel mentre la stessa si trovava in
sosta all’interno dell’area di parcheggio gestita dalla stessa, sita in Salerno,
alla Piazza *********. Assumeva l’attore che il giorno 26/11/03, l’autovettura
di sua proprietà veniva parcheggiata all’interno dell’area di sosta di Piazza
********* in Salerno ed al ritiro dell’auto notava la presenza di danni al
cofano ed al paraurti.
Alla prefissata udienza si costituiva l’avvocato della convenuta società, la
quale impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto, chiedeva, altresì, la
chiamata in causa della Assicurazione *******, quale garante della R.C.T. . La
chiamata in garanzia veniva autorizzata, ma non effettuata a causa della
scopertura assicurativa della convenuta nel periodo inerente all’incidente di
cui è causa.
Istruita la causa con l’escussione dei testi, la predetta causa veniva riservata
a sentenza all’udienza del 18/12/06 sulle conclusioni delle parti.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L’attore ha assolto all’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. . “Il
contratto di posteggio” è un contratto atipico e, come tale, va inquadrato nello
schema generale del contratto di deposito, artt. 1766 e 1768 c.c.
L’art. 1766 recita “ il deposito è il contratto con il quale una parte riceve
dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in
natura”. Ciò posto, ne consegue l’obbligo per il depositario di custodire
l’automezzo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato, con il
conseguente obbligo di risarcire eventuali danni ed il furto. Art. 1768 c.c.
diligenza nella custodia. Tale tipo di contratto si intende concluso nel momento
in cui il veicolo viene immesso e lasciato nell’apposito spazio all’interno del
parcheggio, senza che sia richiesta né la consegna delle chiavi, né altri
documenti attestanti la circolazione del veicolo, anche se il pagamento del
compenso non avviene anticipatamente. L’obbligo del gestore del pubblico
parcheggio al risarcimento del danno sussiste fino a quando il posteggiatore non
fornisca la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento,
nonostante il proprio comportamento diligente.
La S.C. ha rifiutato di accogliere la tesi in base alla quale il contratto
atipico di posteggio consisterebbe in una sorta di locazione d’area perché è
evidente che l’obbligazione principale del gestore del parcheggio, in relazione
a quello che è l’interesse prevalente del cliente, è certamente quella di
custodire l’autovettura che il cliente lascia nel parcheggio, proprio per
evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i conseguenti rischi relativi alla
mancanza di custodia. Non ha alcuna rilevanza il fatto che, nel regolamento del
parcheggio, contenuto nelle condizioni generali di contratto, venga esclusa la
responsabilità da danni o da furti, dovendosi tale clausola essere considerata
vessatoria e perciò inefficace, se non specificamente approvata. Altrettanto
inefficace è la volontà unilaterale del posteggiatore di sottrarsi a questo tipo
di responsabilità tramite l’apposizione di cartelli, in cui questi declini ogni
responsabilità sugli oggetti depositati.
Nella fattispecie de qua, l’attore sostiene che il sinistro è avvenuto
all’interno del parcheggio di Piazza ******* in Salerno il giorno 26/11/2003.
Detta circostanza è stata confermata dal teste ******* il quale dichiarava, tra
l’altro, “il giorno 26 novembre 2003 mi trovavo in compagnia del
sig.*********. Verso le ore 16, ci recammo a parcheggiare l’auto ******** di
colore grigio metallizzato presso il parcheggio autorizzato al quale si accede
tramite una sbarra. Lasciammo l’auto regolarmente in sosta ed, al nostro
ritorno, dopo vari minuti, riscontrammo un lieve danno alla parte anteriore
dell’autovettura e, precisamente, all’altezza del cofano e della griglia…..
Subito dopo abbiamo fatto verificare il danno ai medesimi”.
D’altro canto, il teste della convenuta società, *********, riferiva, tra
l’altro, che all’ingresso delle aree di parcheggio gestite dalla
**********S.p.A. vi sono dei cartelli che disciplinano la sosta tra cui: l’onere
a carico degli utenti di accertare all’ingresso del parcheggio “la verifica
dello stato dei veicoli al fine di constatarne l’integrità e /o eventuali danni”….
La conferma di tale normativa è la prova che il contratto della *********S.p.A.
è vessatorio ed in violazione alle norme di cui agli artt. 1766 e 1768 c.c., che
prevedono l’obbligatorietà di custodire il bene con la diligenza del buon padre
di famiglia. L’obbligo principale, in capo al depositario, è quello di custodire
la cosa e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.
Anche il quantum debeatur è stato provato dall’attore attraverso la
dichiarazione del teste dell’attore, il quale, oltre a riferire le circostanze
di fatto, riferiva che l’auto dell’attore era danneggiato all’altezza del cofano
e della griglia.
Alla luce di quanto detto innanzi, questo Giudice dichiara la responsabilità
della ******** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per i
danni causati all’auto dell’attore ******, tg*******, ed, in accoglimento della
domanda, la condanna al pagamento della somma di € 500,00, in favore
dell’attore, con i legali interessi dalla domanda al soddisfo.
Per la soccombenza, condanna la società convenuta al pagamento delle spese,
diritti ed onorari, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, per la
complessiva somma di € *****, di cui €**** per spese, € **** per diritti, €*****
per onorario, oltre le spese forfetarie 12,5%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Salerno, Dott. Veronica La Mura, contrariis rejectis,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *********** contro
*****************S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
accoglie la domanda così come innanzi motivata e, per l’effetto, la condanna al
pagamento in favore dell’istante della somma di € 500,00, oltre gli interessi
dalla domanda al soddisfo; condanna,altresì, essa convenuta società al pagamento
della somma di € *****, di cui €**** per spese, € **** per diritti, €***** per
onorario, oltre il 12,5% delle spese forfetarie, IVA e CAP per legge, con
distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Salerno, lì 10/2/07
Il Giudice di Pace
Dr. Veronica La Mura
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 30/08/2007