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Lavoratore adibito a mansioni superiori
A cura di Michele Mirante
Il rapporto di lavoro, avendo
matrice contrattuale, viene definito nel suo contenuto al momento della
conclusione del relativo contratto tra datore e prestatore. Nel contratto,
appunto, vengono, definite le mansioni del lavoratore, la qualifica
professionale e la corrispondente retribuzione prevista dai contratti
collettivi.
Il mutamento in melius delle mansioni, rispetto a quelle per cui il lavoratore è
stato originariamente assunto, può essere l'effetto di una promozione concertata
tra datore e lavoratore o la causa di una promozione automatica al verificarsi
dei presupposti dell'art. 2103 del codice civile.
La promozione automatica del lavoratore, infatti, relativamente al solo settore
dell'impiego privato (si vedrà dopo il settore pubblico), trova applicazione
qualora il lavoratore viene adibito a mansioni superiori per un periodo
superiore a tre mesi, o a quello fissato dai contratti collettivi e a condizione
che, la medesima assegnazione, non abbia avuto luogo per la sostituzione di
altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In altre
parole la promozione automatica si configura al verificarsi di due elementi: uno
positivo quale l'espletamento del lavoratore di mansioni superiori per un
periodo maggiore di tre mesi e uno negativo ossia che tale assegnazione a
mansioni superiori non sia finalizzata alla sostituzione di altro lavoratore. In
caso di sostituzione di altro lavoratore, infatti, si prescinde dalla durata
della sostituzione che potrà essere anche maggiore dei tre mesi senza che venga
in essere così una promozione automatica.
I contratti collettivi poi possono prevedere, favor praestatoris, anche una
minore durata decorsa la quale trova applicazione la promozione automatica. In
ogni caso, al lavoratore assegnato a mansioni superiori spetta la retribuzione
corrispondente alla superiore qualifica ricoperta e commisurata al periodo di
assegnazione. La maggiore retribuzione spetta anche al lavoratore che, assegnato
per un periodo inferiore a tre mesi, sarà poi destinato a tornare alla posizione
di partenza.
Si potrebbe configurare una promozione automatica anche quando un lavoratore
venga assegnato a mansioni superiori per più periodi aventi ciascuno durata
inferiore a tre mesi. In tal caso, infatti, le molteplici assegnazioni
potrebbero sottendere un tentativo di elusione della normativa prevista
dall'art. 2013 c.c. : sarà il giudice a stabilire se le stesse si siano
verificate in modo tale, lo si ripete, da aggirare l'istituto della promozione
automatica.
Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato (n°6078 del 12/10/2006) in
merito alla natura della sostituzione del lavoratore avente diritto alla
conservazione del posto di lavoro: la sostituzione lo si è visto esclude la
configurabilità della promozione automatica del lavoratore sostituto ma solo,
precisa il supremo giudice, se il lavoratore da sostituire è assente per una
"delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro e
non anche se è assente per scelta discrezionale e organizzativa del datore di
lavoro che lo ha, per esempio, dislocato in un'altra unità produttiva". Nel caso
de quo la sostituzione di un aiuto medico ad un medico primario non ha
ostacolato la promozione automatica del primo poiché il secondo era assente in
virtù di una mera scelta del datore di lavoro che lo aveva distaccato ad
un'altra unità produttiva per un periodo apprezzabile di tempo. In altre parole
la sostituzione osta alla promozione automatica solo se la prima è occasionale,
relativa ad impedimenti temporanei ed esulante da qualsiasi riconducibilità alla
volontà datoriale.
Differente è la disciplina per il personale dipendente della pubblica
amministrazione in virtù di altri principi costituzionali che si devono
contemperare con quelli a protezione del lavoratore: ci si riferisce agli art.
97 e 98 Cost. portatori di interessi quali il buon andamento e l'imparzialità
della pubblica amministrazione. Si esclude, in tal caso, salvo diversa
disposizione di legge come accade ad esempio nel settore sanitario,
l'applicabilità della promozione automatica del dipendente della pubblica
amministrazione adibito a mansioni superiori. Verrebbe altrimenti meno il
principio tassativo secondo il quale l'accesso e la promozione nel pubblico
impiego avviene esclusivamente tramite la procedura concorsuale.
Vi sono due ipotesi tassative di assegnazione del dipendente pubblico a mansioni
superiori previste dall'art. 52 della Legge 165 del 2001: "1) nel caso di
vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici
nelle more di un concorso; 2) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente, non per ferie, con diritto alla conservazione del posto". In ambo i
casi il dipendente ritorna nella posizione di partenza decorso il periodo
previsto dalla legge; al di fuori di questi casi, invece, l'impiego del
dipendente a mansioni superiori è illegittimo e se avviene, il lavoratore, pur
non avendo diritto alla promozione, rimane comunque titolare della retribuzione
maggiore corrispondente alle superiori mansioni esercitate.
Avv. Michele Mirante foro di Roma
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 20/02/2007